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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8101/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele N. 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 421 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Comune di Villaricca avverso l'annullamento con richiesta di sospensione delle somme relative al presunto mancato pagamento vantate per IMU, anno 2019 contenuta nell'avviso di accertamento – n. 421, notificato il
13/03/2025, per un ammontare pari ad € 3.831,00 comprensivo di somme aggiuntive a titolo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Parte ricorrente eccepisce:
- prescrizione e decadenza del credito vantato;
- difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- vizi di notifica dell'atto impugnato;
Per i motivi suesposti chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione al legale dichiaratosi intestatario.
Il Comune di Villaricca non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente precisa di aver ricevuto notifica dell'accertamento esecutivo opposto in data 13.3.2025.
Orbene, a norma dell'art. 1, comma 163, legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, l'atto impugnato ha natura certamente esecutiva (vedasi la nomenclatura stessa dell'atto): La ricorrente ritiene pertanto, maturata la decadenza del potere esplicato dall'ente territoriale, già
a far data dal 31.12.2024. Tuttavia, la ricorrente non tiene conto della sospensione COVID sui termini decadenziali e prescrizionali di giorni 85 che, in forza di legge, va applicata ai termini in esame.
Ne discende che l'ente territoriale, notificando l'atto impugnato in data 13.03.2025 ha espletato il proprio potere esattivo nel pieno rispetto dei termini decadenziali e alcun termine prescrizionale è maturato, decorrendo lo stesso solo dalla notifica dell'accertamento impugnato. Analogamente alcuna prescrizione degli interessi e delle sanzioni si è verificata.
Né può essere accolto il motivo di ricorso sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Invero l'atto, seppur sinteticamente, indica i presupposti di fatto e di diritto da cui scaturisce la pretesa tributaria e le fonti primarie e secondarie dell'obbligo contributivo. Risultano altresì individuate precipuamente le unità immobiliari per il quale il contribuente ha omesso il pagamento sia nella fase dell'acconto che nel saldo dell'imposta, con l'indicazione dei dati catastali degli immobili, sono inoltre indicati precipuamente gli interessi e le sanzioni da pagare.
Non può trovare accoglimento neanche la doglianza in ordine all'illegittimità della notifica dell'atto impugnato in quanto il contribuente non ha depositato detta notifica non mettendo la Corte in condizioni di controllare i propri assunti, così violando il principio giuridico dell' “onus probandi incubit ei qui dicit”. D'altronde l'avvenuta formulazione del ricorso avverso l'atto impugnato costituisce piena prova della notifica dell'atto oggetto di impugnativa, per cui eventuali vizi, per il principio di conservazione degli atti amministrativi, devono ritenersi sanati per l'indubbio raggiungimento dello scopo. La mancata costituzione dell'ente territoriale esime questa Corte dalla pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8101/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele N. 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 421 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Comune di Villaricca avverso l'annullamento con richiesta di sospensione delle somme relative al presunto mancato pagamento vantate per IMU, anno 2019 contenuta nell'avviso di accertamento – n. 421, notificato il
13/03/2025, per un ammontare pari ad € 3.831,00 comprensivo di somme aggiuntive a titolo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Parte ricorrente eccepisce:
- prescrizione e decadenza del credito vantato;
- difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- vizi di notifica dell'atto impugnato;
Per i motivi suesposti chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione al legale dichiaratosi intestatario.
Il Comune di Villaricca non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente precisa di aver ricevuto notifica dell'accertamento esecutivo opposto in data 13.3.2025.
Orbene, a norma dell'art. 1, comma 163, legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, l'atto impugnato ha natura certamente esecutiva (vedasi la nomenclatura stessa dell'atto): La ricorrente ritiene pertanto, maturata la decadenza del potere esplicato dall'ente territoriale, già
a far data dal 31.12.2024. Tuttavia, la ricorrente non tiene conto della sospensione COVID sui termini decadenziali e prescrizionali di giorni 85 che, in forza di legge, va applicata ai termini in esame.
Ne discende che l'ente territoriale, notificando l'atto impugnato in data 13.03.2025 ha espletato il proprio potere esattivo nel pieno rispetto dei termini decadenziali e alcun termine prescrizionale è maturato, decorrendo lo stesso solo dalla notifica dell'accertamento impugnato. Analogamente alcuna prescrizione degli interessi e delle sanzioni si è verificata.
Né può essere accolto il motivo di ricorso sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Invero l'atto, seppur sinteticamente, indica i presupposti di fatto e di diritto da cui scaturisce la pretesa tributaria e le fonti primarie e secondarie dell'obbligo contributivo. Risultano altresì individuate precipuamente le unità immobiliari per il quale il contribuente ha omesso il pagamento sia nella fase dell'acconto che nel saldo dell'imposta, con l'indicazione dei dati catastali degli immobili, sono inoltre indicati precipuamente gli interessi e le sanzioni da pagare.
Non può trovare accoglimento neanche la doglianza in ordine all'illegittimità della notifica dell'atto impugnato in quanto il contribuente non ha depositato detta notifica non mettendo la Corte in condizioni di controllare i propri assunti, così violando il principio giuridico dell' “onus probandi incubit ei qui dicit”. D'altronde l'avvenuta formulazione del ricorso avverso l'atto impugnato costituisce piena prova della notifica dell'atto oggetto di impugnativa, per cui eventuali vizi, per il principio di conservazione degli atti amministrativi, devono ritenersi sanati per l'indubbio raggiungimento dello scopo. La mancata costituzione dell'ente territoriale esime questa Corte dalla pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.