Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/02/2026, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14738 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Alessia Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via Felice Cavallotti 126;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ambasciata d'Italia a Tunisi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ambasciata d''Italia a Tunisi n. 20230014222 dell’8 settembre 2023, recante il rigetto della domanda di rilascio del visto per studio, presentata dal ricorrente il 18 agosto 2023;
- del provvedimento dell’Ambasciata d''Italia a Tunisi n. 20230017404 del 6 ottobre 2023, recante la conferma del rigetto della domanda di rilascio del visto per studio ripresentata dal ricorrente il 26 settembre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Ambasciata D'Italia A Tunisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DA OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con memoria depositata il 22/10/2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione della causa del merito chiedendo la definizione della causa con pronuncia in rito;
-la difesa erariale con memoria depositata il 9/2/26 si è associata alla richiesta;
Ritenuto che
-la causa debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35 c.1 lett. c) c.p.a.;
- le spese possano essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OZ | ES IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.