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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8134/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Antonietta Della Rocca Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in San Felice a Cancello alla via Ponte Trave n. 59
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Marilena Randazzo, presso il cui studio elett. dom. in Ficarra alla via
Logge n. 46/D
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2021, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso atto di intimazione di pagamento n. 02820219001611390/000, notificato in data 30.11.2021, relativo, tra l'altro, agli avvisi di addebito n. 32820120003361370000, n. 32820150002299402000 e CP_ n. 32820160005494436000 concernenti crediti vantati dall'
Eccepiva la prescrizione dei crediti anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi opposti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che la parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo, la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Va preliminarmente affermata la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente atteso che l' , notificando la intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, ha Controparte_3 manifestato l'intenzione concreta di procedere ad atti dell'esecuzione forzata.
Orbene, con riferimento alla eccepita prescrizione, maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di quaranta giorni nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
L'opposizione è stata infatti proposta solo in data 27.12.2021 a fronte di tre avvisi di addebito regolarmente notificati in data 11.10.2012, 29.10.2015 e 10.11.2016. CP_ Rileva, al riguardo, il giudicante come l' in relazione all'avviso di addebito n.
32820120003361370000, ha depositato copia dell'avviso di ricevimento dal quale emerge che l'atto
è stato ritualmente notificato, in data 11.10.2012, all'indirizzo di residenza della ricorrente corrispondente a quello indicato, in epoca pressappoco coeva alla notifica in esame, sulla copia del documento di riconoscimento della parte istante allegato alla istanza di rateazione presentata dalla in data 12.03.2014 (cfr. doc. in atti prod.ne Agenzia della Riscossione). Pt_1
Occorre sul punto ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai CP_1 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il comma 5 del medesimo articolo dispone. “L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità (( e i termini stabiliti )) dall' ”. Controparte_4
Dalla chiara formulazione della norma in commento si evince che l' previdenziale può CP_4 procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali.
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui l'ente previdenziale proceda alla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, servendosi, dunque, del servizio postale, non trova applicazione la disciplina delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, bensì quella prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016). CP_ Ebbene, nella fattispecie al vaglio del giudicante, l'avviso di ricevimento versato in atti dall' è stato spedito presso l'indirizzo dell'opponente, indirizzo corrispondente, all'epoca della notifica, a quello risultante dal documento di riconoscimento della parte allegato alla istanza di dilazione dalla medesima presentata in data 12.03.2014. L'avviso in esame riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito n. 32820120003361370000.
Pertanto, in presenza di tali evenienze documentali, alcun dubbio sussiste in ordine alla operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.
Quanto agli altri due avvisi di addebito, sottesi alla intimazione di pagamento opposta, dalla documentazione in atti emerge che tali atti sono stati notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Rileva al riguardo il Tribunale che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la notifica a mezzo Pec “segue, ove la legge non prevede altrimenti, le regole della comunicazione a mezzo posta, e comunque segue l'art.
1335 c.c. (Cass. n. 29237/17), sicché una volta provato con la ricevuta di consegna che qualcosa è arrivato all'indirizzo del destinatario, vale il principio di diritto per cui spetta a questo allegare e provare di aver ricevuto un atto diverso o non averne ricevuto alcuno (Cass. 22687/17; Cass. n.
23920/13; Cass.n.13259/12; Cass.n.12078/03).
Ebbene, come già su evidenziato, dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di addebito n.
32820150002299402000 e n. 32820160005494436000 sono stati notificati via pec alla ricorrente, rispettivamente il 29.10.2015 ed il 10.11.2016 all'indirizzo RANCESCA.FERRARA@PEC.IT (cfr. CP_ allegati produzione .
Pur in mancanza del formato EML, la documentazione prodotta appare sufficiente a far ritenere provata l'avvenuta notifica dei titoli esecutivi in questione.
Essa contiene infatti l'attestazione di consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario che ne fa una “ ricevuta di avvenuta consegna” ai sensi dell'articolo 6 comma 3 dpr n. 68/2005 a fronte della quale, non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto ( cfr. ad es. Cass. 10630/2015). Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso
(dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla.
Prova che, nella fattispecie, non è stata in alcun modo fornita dalla parte opponente che si è limitata, sul punto, ad una contestazione del tutto generica. Parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere gli atti in esame. CP_ Parte attrice non ha contestato che quello indicato dall' sia il proprio indirizzo di posta elettronica.
In assenza di elementi di segno contrario, non avendo né dedotto né provato l'odierna opponente di CP_ aver ricevuto diversa comunicazione rispetto a quella indicata e prodotta agli atti dall' deve ritenersi regolare la notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito su indicati, applicandosi nella specie l'art. 1335 c.c..
Le doglianze attoree vanno pertanto respinte.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, occorre a questo punto esaminare la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, che, va, infatti, distinta da quella concernente la prescrizione già maturata al momento della notifica del titolo.
Come già detto, l'esame di quest'ultima è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs
46/99.
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 ed, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020. L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, prevede, infine, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata prevista per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 di talché al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni (129 + 182).
Orbene, tanto premesso, venendo al caso in esame, con riferimento ai crediti contributivi sottesi all'avviso di addebito n. 32820120003361370000, rileva il giudicante come l' Controparte_2
abbia prodotto una istanza di dilazione di pagamento presentata dalla ricorrente in data
[...]
12.03.2014, prot. n. 130931, concernente, tra l'altro, l'avviso di addebito in esame, istanza che veniva accolta da con piano di rateizzo di 32 rate mensili (cfr. doc. in atti prod.ne Agenzia CP_5 della Riscossione).
Pertanto con la presentazione della predetta istanza, in data 12.03.2014, entro il quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, la parte ricorrente ha riconosciuto il proprio debito.
Dalla documentazione allegata dall'Istituto Previdenziale è altresì emerso che vi sono stati pagamenti parziali del debito ovvero sono stati fatti dei versamenti da parte dell'opponente sino alla CP_ data del 23.02.2016 (cfr. doc. in atti prod.ne .
Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente e trova peraltro conferma nell'estratto di ruolo versato in atti dall'agente della riscossione ove si evincono i pagamenti parziali effettuati dalla . Pt_1
Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa
l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi”
(cfr., ex multis, Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013; Cass., sez. 5, Sentenza n. 5160 del 2022 da ultimo ha affermato “il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”).
Nel caso di specie, in virtù della richiesta di dilazione di pagamento, la parte ha provveduto al parziale adempimento della prestazione contributiva con versamenti eseguiti sino alla data del
23.02.2016.
Come già evidenziato, dall'estratto di ruolo allegato da emerge che l'importo del credito CP_5 originariamente previsto è stato e, successivamente, ridotto in virtù di quanto riscosso (cfr. estratto di ruolo in atti).
A tal proposito deve osservarsi che, anche al pagamento parziale, deve attribuirsi un effetto interruttivo della prescrizione atteso che, in adesione alla richiesta formulata dalla parte, viene predisposto un piano di pagamento rateale, in relazione al quale colui che paga è ben consapevole sia dell'ammontare complessivo dell'intera somma dovuta sia dell'importo delle singole rate da versarsi alle scadenze convenute.
Orbene, la ricorrente ha presentato la su menzionata richiesta di rateazione, facendo espresso riferimento al debito portato dall'avviso di addebito n. 32820120003361370000 (unitamente a quello contenuto in altri titoli), ed ha eseguito parziali pagamenti sino al 23.02.2016: sono evidenti ed esplicite la consapevolezza dell'esistenza del debito e la volontarietà dell'atto, sufficienti ad attribuire allo stesso l'efficacia interruttiva della prescrizione.
Dunque il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto dalla domanda di dilazione nonché dai successivi pagamenti parziali, ricominciando nuovamente a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento, ovvero dal 23.02.2016.
Avuto riguardo a tale data quale dies a quo del nuovo termine quinquennale, aggiungendo i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, non può dirsi maturata alcuna prescrizione in quanto la notifica della intimazione di pagamento n. 02820219001611390/000, avvenuta in data 30.11.2021, ha efficacemente interrotto il relativo termine.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento al credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 32820150002299402000 notificato in data 29.10.2015.
Ed, infatti, ha dedotto e documentato che la ricorrente, in data 30.04.2019, prima del decorso CP_5 del termine di prescrizione, ha presentato istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, tra l'altro, in relazione al suddetto avviso di addebito (nella istanza espressamente indicato), riconoscendo, dunque, il proprio debito con efficacia interruttiva della prescrizione.
La documentazione a sostegno della richiesta di definizione agevolata è stata depositata agli atti del giudizio e non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente.
La richiesta di adesione agevolata, seppure deve ritenersi non preclusiva della successiva contestazione dell'an e del quantum del debito, esplica quantomeno efficacia interruttiva della prescrizione. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito è chiaramente ravvisabile mediante la volontà del contribuente di avvalersi dell'adesione agevolata. Considerata la data di richiesta di adesione agevolata (30.04.2019) e quella di notifica dell'intimazione opposta (avvenuta in data 30.11.2021), non può dunque ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 32820150002299402000.
Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 32820160005494436000, considerato, quale dies a quo del termine di prescrizione la data di notifica del titolo esecutivo (10.11.2016), tenuto altresì conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, deve ritenersi che alla data di notifica dell'avviso di intimazione per cui è causa non fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8134/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Antonietta Della Rocca Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in San Felice a Cancello alla via Ponte Trave n. 59
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Marilena Randazzo, presso il cui studio elett. dom. in Ficarra alla via
Logge n. 46/D
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2021, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso atto di intimazione di pagamento n. 02820219001611390/000, notificato in data 30.11.2021, relativo, tra l'altro, agli avvisi di addebito n. 32820120003361370000, n. 32820150002299402000 e CP_ n. 32820160005494436000 concernenti crediti vantati dall'
Eccepiva la prescrizione dei crediti anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi opposti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
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Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che la parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo, la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Va preliminarmente affermata la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente atteso che l' , notificando la intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, ha Controparte_3 manifestato l'intenzione concreta di procedere ad atti dell'esecuzione forzata.
Orbene, con riferimento alla eccepita prescrizione, maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di quaranta giorni nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
L'opposizione è stata infatti proposta solo in data 27.12.2021 a fronte di tre avvisi di addebito regolarmente notificati in data 11.10.2012, 29.10.2015 e 10.11.2016. CP_ Rileva, al riguardo, il giudicante come l' in relazione all'avviso di addebito n.
32820120003361370000, ha depositato copia dell'avviso di ricevimento dal quale emerge che l'atto
è stato ritualmente notificato, in data 11.10.2012, all'indirizzo di residenza della ricorrente corrispondente a quello indicato, in epoca pressappoco coeva alla notifica in esame, sulla copia del documento di riconoscimento della parte istante allegato alla istanza di rateazione presentata dalla in data 12.03.2014 (cfr. doc. in atti prod.ne Agenzia della Riscossione). Pt_1
Occorre sul punto ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai CP_1 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il comma 5 del medesimo articolo dispone. “L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità (( e i termini stabiliti )) dall' ”. Controparte_4
Dalla chiara formulazione della norma in commento si evince che l' previdenziale può CP_4 procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali.
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui l'ente previdenziale proceda alla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, servendosi, dunque, del servizio postale, non trova applicazione la disciplina delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, bensì quella prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016). CP_ Ebbene, nella fattispecie al vaglio del giudicante, l'avviso di ricevimento versato in atti dall' è stato spedito presso l'indirizzo dell'opponente, indirizzo corrispondente, all'epoca della notifica, a quello risultante dal documento di riconoscimento della parte allegato alla istanza di dilazione dalla medesima presentata in data 12.03.2014. L'avviso in esame riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito n. 32820120003361370000.
Pertanto, in presenza di tali evenienze documentali, alcun dubbio sussiste in ordine alla operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.
Quanto agli altri due avvisi di addebito, sottesi alla intimazione di pagamento opposta, dalla documentazione in atti emerge che tali atti sono stati notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Rileva al riguardo il Tribunale che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la notifica a mezzo Pec “segue, ove la legge non prevede altrimenti, le regole della comunicazione a mezzo posta, e comunque segue l'art.
1335 c.c. (Cass. n. 29237/17), sicché una volta provato con la ricevuta di consegna che qualcosa è arrivato all'indirizzo del destinatario, vale il principio di diritto per cui spetta a questo allegare e provare di aver ricevuto un atto diverso o non averne ricevuto alcuno (Cass. 22687/17; Cass. n.
23920/13; Cass.n.13259/12; Cass.n.12078/03).
Ebbene, come già su evidenziato, dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di addebito n.
32820150002299402000 e n. 32820160005494436000 sono stati notificati via pec alla ricorrente, rispettivamente il 29.10.2015 ed il 10.11.2016 all'indirizzo RANCESCA.FERRARA@PEC.IT (cfr. CP_ allegati produzione .
Pur in mancanza del formato EML, la documentazione prodotta appare sufficiente a far ritenere provata l'avvenuta notifica dei titoli esecutivi in questione.
Essa contiene infatti l'attestazione di consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario che ne fa una “ ricevuta di avvenuta consegna” ai sensi dell'articolo 6 comma 3 dpr n. 68/2005 a fronte della quale, non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto ( cfr. ad es. Cass. 10630/2015). Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso
(dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla.
Prova che, nella fattispecie, non è stata in alcun modo fornita dalla parte opponente che si è limitata, sul punto, ad una contestazione del tutto generica. Parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere gli atti in esame. CP_ Parte attrice non ha contestato che quello indicato dall' sia il proprio indirizzo di posta elettronica.
In assenza di elementi di segno contrario, non avendo né dedotto né provato l'odierna opponente di CP_ aver ricevuto diversa comunicazione rispetto a quella indicata e prodotta agli atti dall' deve ritenersi regolare la notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito su indicati, applicandosi nella specie l'art. 1335 c.c..
Le doglianze attoree vanno pertanto respinte.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, occorre a questo punto esaminare la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, che, va, infatti, distinta da quella concernente la prescrizione già maturata al momento della notifica del titolo.
Come già detto, l'esame di quest'ultima è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs
46/99.
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 ed, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020. L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, prevede, infine, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata prevista per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 di talché al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni (129 + 182).
Orbene, tanto premesso, venendo al caso in esame, con riferimento ai crediti contributivi sottesi all'avviso di addebito n. 32820120003361370000, rileva il giudicante come l' Controparte_2
abbia prodotto una istanza di dilazione di pagamento presentata dalla ricorrente in data
[...]
12.03.2014, prot. n. 130931, concernente, tra l'altro, l'avviso di addebito in esame, istanza che veniva accolta da con piano di rateizzo di 32 rate mensili (cfr. doc. in atti prod.ne Agenzia CP_5 della Riscossione).
Pertanto con la presentazione della predetta istanza, in data 12.03.2014, entro il quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, la parte ricorrente ha riconosciuto il proprio debito.
Dalla documentazione allegata dall'Istituto Previdenziale è altresì emerso che vi sono stati pagamenti parziali del debito ovvero sono stati fatti dei versamenti da parte dell'opponente sino alla CP_ data del 23.02.2016 (cfr. doc. in atti prod.ne .
Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente e trova peraltro conferma nell'estratto di ruolo versato in atti dall'agente della riscossione ove si evincono i pagamenti parziali effettuati dalla . Pt_1
Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa
l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi”
(cfr., ex multis, Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013; Cass., sez. 5, Sentenza n. 5160 del 2022 da ultimo ha affermato “il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”).
Nel caso di specie, in virtù della richiesta di dilazione di pagamento, la parte ha provveduto al parziale adempimento della prestazione contributiva con versamenti eseguiti sino alla data del
23.02.2016.
Come già evidenziato, dall'estratto di ruolo allegato da emerge che l'importo del credito CP_5 originariamente previsto è stato e, successivamente, ridotto in virtù di quanto riscosso (cfr. estratto di ruolo in atti).
A tal proposito deve osservarsi che, anche al pagamento parziale, deve attribuirsi un effetto interruttivo della prescrizione atteso che, in adesione alla richiesta formulata dalla parte, viene predisposto un piano di pagamento rateale, in relazione al quale colui che paga è ben consapevole sia dell'ammontare complessivo dell'intera somma dovuta sia dell'importo delle singole rate da versarsi alle scadenze convenute.
Orbene, la ricorrente ha presentato la su menzionata richiesta di rateazione, facendo espresso riferimento al debito portato dall'avviso di addebito n. 32820120003361370000 (unitamente a quello contenuto in altri titoli), ed ha eseguito parziali pagamenti sino al 23.02.2016: sono evidenti ed esplicite la consapevolezza dell'esistenza del debito e la volontarietà dell'atto, sufficienti ad attribuire allo stesso l'efficacia interruttiva della prescrizione.
Dunque il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto dalla domanda di dilazione nonché dai successivi pagamenti parziali, ricominciando nuovamente a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento, ovvero dal 23.02.2016.
Avuto riguardo a tale data quale dies a quo del nuovo termine quinquennale, aggiungendo i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, non può dirsi maturata alcuna prescrizione in quanto la notifica della intimazione di pagamento n. 02820219001611390/000, avvenuta in data 30.11.2021, ha efficacemente interrotto il relativo termine.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento al credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 32820150002299402000 notificato in data 29.10.2015.
Ed, infatti, ha dedotto e documentato che la ricorrente, in data 30.04.2019, prima del decorso CP_5 del termine di prescrizione, ha presentato istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, tra l'altro, in relazione al suddetto avviso di addebito (nella istanza espressamente indicato), riconoscendo, dunque, il proprio debito con efficacia interruttiva della prescrizione.
La documentazione a sostegno della richiesta di definizione agevolata è stata depositata agli atti del giudizio e non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente.
La richiesta di adesione agevolata, seppure deve ritenersi non preclusiva della successiva contestazione dell'an e del quantum del debito, esplica quantomeno efficacia interruttiva della prescrizione. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito è chiaramente ravvisabile mediante la volontà del contribuente di avvalersi dell'adesione agevolata. Considerata la data di richiesta di adesione agevolata (30.04.2019) e quella di notifica dell'intimazione opposta (avvenuta in data 30.11.2021), non può dunque ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 32820150002299402000.
Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 32820160005494436000, considerato, quale dies a quo del termine di prescrizione la data di notifica del titolo esecutivo (10.11.2016), tenuto altresì conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, deve ritenersi che alla data di notifica dell'avviso di intimazione per cui è causa non fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni