Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12959/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12959 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Petracca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K/10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 30 luglio 2021, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K/10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 30 luglio 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992, essendo emersi nei confronti dell’istante i seguenti pregiudizi di carattere penale: notizia di reato emessa in data 21.03.2012 dalla Stazione Carabinieri di Lendinara (RO) per violazione degli artt. 581 c.p. (percosse), 582 c.p. (lesione personale), 610 c.p. (violenza privata), 635 c.p. (danneggiamento), 605 comma 2 punto 1 c.p. (sequestro di persona), scaturita in sentenza di condanna del Tribunale di Rovigo irrevocabile il 10/01/2018; in data 12.08.2012 ritiro patente di guida per violazione dell’art. 148 comma 12-16 del C.d.S. emesso dalla Stazione carabinieri di Carmignano S. Urbano.
Sono emersi altresì a carico del padre convivente i seguenti elementi pregiudizievoli: in data 21.03.2012 notizia di reato emessa dalla Stazione Carabinieri di Lendinara (RO) per violazione degli artt. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), 581 c.p., 582 c.p., 610 c.p., 635 c.p., 605 comma 2 c.p., a seguito della quale, in data 20.04.2012, il Tribunale per i minorenni di Venezia, con provvedimento n. 1450/12, sospendeva la responsabilità genitoriale sulla figlia nata nel 1996 in Marocco; in data 30.09.2002: notizia di reato emessa dalla Stazione Carabinieri di San Martino di Venezze (RO) per violazione dell’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).
Nei confronti del fratello convivente sono infine risultati: provvedimenti per reati contro la famiglia, la persona, il patrimonio e nonché inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e guida sotto l’influenza dell’alcol.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con nota ministeriale inserita in data 28.06.2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in riscontro della quale il ricorrente faceva pervenire osservazioni insuscettibili di rilievo in quanto non fornivano elementi utili ai fini di una valutazione favorevole del procedimento.
Lamenta in sintesi il ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per “eccesso di potere, motivazione insufficiente e contraddittoria, difetto di istruttoria” , non potendo il rigetto della domanda di cittadinanza limitarsi ad una mera e succinta menzione di precedenti penali senza alcun giudizio sulla moralità del richiedente e sulla sua integrazione nel tessuto sociale italiano.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico del ricorrente plurimi precedenti per percosse, lesioni personali, danneggiamento, sequestro di persona e violazione del Codice della Strada (sorpasso azzardato), che unitamente ai pregiudizi a carico del padre convivente per maltrattamenti in famiglia, sospensione della responsabilità genitoriale e falsa attestazione della propria identità, nonché a carico del fratello (anch’egli convivente) per reati contro la famiglia, la persona, il patrimonio e nonché inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e guida sotto l’influenza dell’alcol, rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 2 aprile 2024, n. 6358).
Inoltre tali condotte assumono rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del nucleo familiare dell’aspirante cittadino, anche perché per la maggior parte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Come ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131/22, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In tale prospettiva, la circostanza che parte dei plurimi precedenti penali vagliati dall’Amministrazione non riguardino specificatamente il ricorrente, bensì il padre ed il fratello dello stesso, non intacca a giudizio del Collegio la legittimità del diniego impugnato, risultando i rapporti filiali indici dell’esistenza di un legame stabile e duraturo che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessato le conseguenze penali dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle suddette previsioni relative ai parenti del cittadino italiano (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di illegalità e di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando e del nucleo familiare di riferimento, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
In tale prospettiva, valga ricordare che i reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia sono puniti con pena edittale tale da farli rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Per comprendere il particolare disvalore della condotta contestata, appare opportuno evidenziare che l’ordinamento italiano impedisce ogni forma di coercizione e di violenza, dentro e fuori la famiglia, e che il comportamento in questione, palesemente in contrasto con il rispetto della dignità della persona in tutte le manifestazioni e in ogni momento della vita associativa, induce a formulare un giudizio negativo sul livello di integrazione raggiunto.
In particolare, sul punto la giurisprudenza anche di questa sezione ha chiarito che “si tratta di un comportamento che dimostra che il richiedente non condivide “i fondamentali valori di contrasto ad ogni forma di coercizione e violenza sia dentro che fuori la famiglia” (TAR Lazio, sez. II quater, 10678/2013) e quindi giustifica il rifiuto della cittadinanza. persino in caso di fatto risalente e con la concessione del beneficio della sospensione della pena (Consiglio di Stato, sez. III, n. 104/2022)” (TAR Lazio, sez. V bis, 6580/2022; in senso conforme, sentenze n. 3527, 6580 del 2022).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure eccepirsi il fatto che gli addebiti personalmente contestati al ricorrente per percosse e lesioni personali nei confronti della sorella denunciante hanno condotto a sentenza di assoluzione del gennaio 2018, per inidoneità degli elementi a carico a sostenere e comprovare le accuse, rimanendo comunque i comportamenti addebitati valutabili come fatti storici indicativi di una situazione familiare personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022), anche alla luce degli ulteriori addebiti contestati al padre per false informazioni relative alla propria identità.
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
NR AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR AT | NA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.