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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/09/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1356/2024 promossa da:
C.f.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Massimiliano Parte_1 C.F._1
Sitta e Cristiana Sitta
RICORRENTE
CONTRO
(C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Riccardo Caniato
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
C.f.: ) CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ferrara ACCERTATA la responsabilità esclusiva della signora CP_2
conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg.BZ 583 KC nella determinazione del
[...] sinistro de quo ACCERTATO, altresì, che il ricorrente ha subito le gravi lesioni descritte in premessa, determinate dal sinistro per cui è causa CONDANNARE , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente che sulla scorta della CTU medico legale espletata così si quantificano tenuto conto delle Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024: I.T.T. gg. 30= 3.900,00 I.T.P. 75% gg. 40= 3.900,00 I.T.P.
50% gg. 90= 5.850,00 I.P. 14% (anni 54 al dì del sinistro) 31.810,00 Incremento sofferenza soggettiva pagina 1 di 8 30% 13.638,00 Spese mediche (congrue CTU) 1.624,15 Rimborso spese assistenza stragiudiziale Fatt.
n. 78/C del 04/07/2019 ER NI SA (doc. n. 7 parte ricorrente) 2.400,00 Totale € 63.122,15
Oltre il danno dinamico-relazionale relativamente all'abbandono delle attività sportive amatoriali precedentemente svolte accertato dal CTU, da liquidarsi in via equitativa, detratta l'offerta inviata ante causam di € 22.200,00, oltre la somma di € 1.470,79 quale compenso per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi compensativi ex art. 1219
c.c., comma 2 n. 1, sulle somme rivalutate dal dì del sinistro (15.03.2018) alla data di pubblicazione della sen-tenza ed interessi legali da quest'ultima data al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di lite, da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Conclusioni per la parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Accertare la dinamica del sinistro stradale del 15.05.2018, ed il riparto delle responsabilità tra i soggetti coinvolti Accertare
e quantificare i danni patiti dal Sig. quali dirette conseguenze del sinistro per cui è Parte_1 causa, tenuto conto dell'apporto causale fornito dallo stesso alla verificazione dell'evento lesivo ed alla determinazione dei danni ex art. 1227 primo e secondo comma c.c., escluse tutte le voci di danno non provate e non dovute
Dichiarare che le somme già corrisposte in favore del Sig. sono da considerarsi Parte_1 congrue ed integralmente satisfattorie delle pretese dell'attore, con conseguente respingimento di tutte le domande avanzate nei confronti della Compagnia resistente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata, Accertare la dinamica del sinistro stradale del 15.05.2018, ed il riparto delle responsabilità tra i soggetti coinvolti, Accertare e quantificare i danni patiti dal Sig. quali dirette conseguenze del sinistro per cui è causa, Parte_1 tenuto conto dell'apporto causale fornito dallo stesso alla verificazione dell'evento lesivo ed alla determinazione dei danni ex art. 1227 primo e secondo comma c.c., escludendo tutte le voci di danno non provate e non dovute, e detratti gli acconti già trattenuti. Spese di lite compensate”.
***
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ha chiesto l'accertamento della Parte_1 responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 15 CP_2 maggio 2018 e, per l'effetto, la condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in conseguenza del sinistro, oltre spese, interessi e rivalutazione.
In particolare, il ricorrente ha esposto che in data 15 maggio 2018, alle ore 10,15 circa, mentre stava percorrendo Viale Cavour, Ferrara, con direzione Viale della Costituzione, a bordo del proprio scooter pagina 2 di 8 (mod. Suzuki Burgman, tg. BK82631), assicurato per la r.c.a. presso giunto all'altezza CP_3 dell'incrocio con Via Contrada della Rosa, entrava in collisione con la vettura mod. Fiat Punto, tg. CP BZ583KC, assicurata per la r.c.a. presso , di proprietà di e da questa condotta, che, CP_2 provenendo con direzione di marcia opposta, aveva improvvisamente svoltato a sinistra per immettersi in Via Contrada della Rosa.
Erano intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Ferrara che provvedevano a redigere il rapporto di intervento nonché a sanzionare la resistente ex art. 145 C.d.S. ed il ricorrente ai sensi dell'art. 141 C.d.S. (sanzione poi annullata dal G.d.P. di Ferrara a seguito di impugnazione).
Lo scooter di proprietà del ricorrente riportava alcuni danni materiali, integralmente risarciti da CP_3
mentre quest'ultimo subiva gravi lesioni personali accertate presso il pronto soccorso
[...] dell'Arcispedale S. Anna di Ferrara con una diagnosi di “frattura del terzo medio della diafisi della clavicola destra, frattura branca ischio-pubica destra”, e prognosi di trenta giorni, oltre che prescrizione di riposo assoluto in letto attrezzato e terapia farmacologica.
Come emerge dalla relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa , la guarigione Persona_1 clinica è giunta dopo un periodo di inabilità temporanea di giorni 270 (30 di inabilità temporanea assoluta, 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 di inabilità temporanea parziale al 50%), mesi
6 di inabilità temporanea parziale al 25%, pur lasciando postumi invalidanti di natura biologica pari al
20 %, riconoscendo “una maggiorazione del 30% circa della valutazione, in quanto il soggetto a causa delle menomazioni subite, vedrà un netto peggioramento della propria qualità di vita” che porterebbe ad un danno di complessivi € 103.257,70, oltre ai costi per l'assistenza stragiudiziale prestata ed €
1.470,79 a titolo di compensi per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita (il cui tentativo aveva avuto esito negativo stante il rifiuto opposto dalla compagnia resistente) detratto l'acconto di € CP 22.200,00, offerto da e trattenuta per il maggior danno.
Il ricorrente ha dedotto altresì di aver previamente sporto denuncia querela nei confronti degli odierni resistenti dal a seguito della quale veniva instaurato procedimento penale innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Ferrara, conclusosi con sentenza di condanna in solido al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quale parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, oltre spese di costituzione, confermata in appello da questo Tribunale. CP
, costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito che la somma offerta e già incassata doveva ritenersi pienamente satisfattiva, a fronte del concorso (paritario) di responsabilità del ricorrente, sia per aver violato i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada (confermato dalla circostanza per cui il tentativo di frenata dal medesimo posto in essere era risultato inefficace), sia dall'aver urtato il veicolo della in un momento in cui la stessa aveva quasi ultimato la propria manovra di svolta a sinistra;
CP_2
pagina 3 di 8 concorso, peraltro, già accertato in sede penale, a nulla rilevando l'annullamento della sanzione per la CP violazione della relativa norma del C.d.S., non opponibile ad .
La convenuta altresì contestato il quantum richiesto, ritenendo inammissibile sia la personalizzazione del danno, sfornita di supporto probatorio, sia in relazione alle spese di non stretta correlazione causale col sinistro stradale (come quelle di assistenza stragiudiziale).
In occasione delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte ricorrente, nell'insistere nelle proprie difese, ha eccepito che il concorso di colpa emergesse dalla decisione penale, allorché il G.d.P. aveva accertato che la velocità tenuta, peraltro non accertata nello specifico, non potesse rappresentare una causa da sola sufficiente a determinare l'evento e tale da escludere la penale responsabilità della risultando, invece, causa esclusiva o preponderante nella causazione del sinistro il mancato CP_2 rispetto, da parte di quest'ultima, del diritto di precedenza ex art. 145 C.d.S., oltre alla violazione del divieto di svolta.
La responsabilità concorrente al 50% in capo al era stata esclusa altresì dalla compagnia Parte_1 assicurativa che, infatti, aveva risarcito integralmente i danni al mezzo.
***
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Secondo tale disposizione, di carattere eccezionale (Cass., SS.UU., 26 gennaio 2011, n. 1768), la sentenza penale è coperta da giudicato relativamente all'accertamento dell'illiceità della condotta e al nesso tra la condotta e il danno, permanendo in capo al giudice civile esclusivamente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito e la conseguente liquidazione del danno (Cass., 4 novembre 2014, n. 23429; Cass., 9 marzo 2018, n. 5660), oltre che, nel caso di incidente stradale, alla valutazione sul concorrente apporto causale dei conducenti (Cass., 25 gennaio 2024, n. 2426; Cass., 13 giugno 2018, n. 15392).
Nel caso di specie, il Giudice penale ha ritenuto provata la responsabilità colposa dell'imputata
[...] per aver posto in essere la manovra di svolta a sinistra senza attivare gli indicatori di direzione, CP_2 in violazione della segnaletica orizzontale e omettendo di dare la precedenza al mezzo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia;
ne deriva che residua in questa sede accertare se, come eccepito dal resistente, la condotta del abbia avuto un apporto causale concorrente nella Parte_1 produzione dell'evento di danno. pagina 4 di 8 CP Più in dettaglio, secondo la ricostruzione della , il pregiudizio patito dal ricorrente andrebbe causalmente ricondotto anche alla condotta di guida del avendo questi violato i limiti di Parte_1 velocità prescritti su quel tratto di strada (50 km/h).
Sul punto si osserva che, in materia di risarcimento del danno derivante da scontro di veicoli di cui all'art. 2054 c.c., il conducente è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (comma 1); sennonché il comma II statuisce una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti avente carattere sussidiario, operante, cioè, solo allorquando non siano altrimenti accertabili i contributi causali delle parti coinvolte nel sinistro (cfr. ex multis Cass., 12 marzo 2020, n. 7061).
Per superare tale presunzione legale la parte è tenuta a provare non solo che il conducente del veicolo antagonista ha, con la sua condotta di guida, violato (in generale) il principio del neminem laedere e (in particolare) le norme che disciplinano la circolazione stradale ma altresì che la propria condotta di guida è risultata conforme alle prescrizioni del codice della strada ed immune da colpa generica (Cass.,
20 marzo 2017, n. 7057).
Nel caso di specie, a fronte di allegazioni specifiche del ricorrente in merito alla esclusiva responsabilità della resistente, la compagnia ha omesso di fornire la prova dell'asserito comportamento negligente o, comunque, della sua idoneità ad elidere il nesso eziologico: non ha, infatti, provato quale fosse la velocità tenuta dal motociclo al momento dell'impatto, né ha dimostrato che una tale velocità superasse i limiti di legge, limitandosi semplicemente a richiamare i documenti e i provvedimenti relativi ai processi penali già conclusi;
documentazione, quest'ultima, che non si ritiene comunque sufficiente a corroborare l'asserito concorso di responsabilità dell'odierno ricorrente.
È, infatti, del tutto irrilevante ai fini del decidere il verbale con cui è stata contestata, al la Pt_2 violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S., in ragione dell'annullamento dichiarato dal Giudice di
Pace di Ferrara con sentenza n. 824/2018 “in quanto non sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente” (pag. 5; doc. 2 fasc. ricorrente) e non, come sostiene il ricorrente costituto, per meri vizi formali del verbale. CP Se è vero, poi, che la decisione non è opponibile ad in quanto estranea a quel giudizio, è vero pure che, secondo consolidata giurisprudenza, è utilizzabile nel presente giudizio quale prova “atipica”, come tale liberamente valutabile (cfr. Cass., 29 luglio 2003, n. 11682; Cass., 18 maggio 1999, n. 4821;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1372).
È da smentire, poi, che l'accertamento penale abbia riconosciuto un concorso di responsabilità del ricorrente nella causazione dell'evento di danno, esprimendosi – piuttosto – in termini dubitativi: la ricorrenza di profili di colpa concorrente è stata infatti ritenuta solo “presumibile” (pag. 4). pagina 5 di 8 Né in termini diversi si è espressa la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara n. 34/2022, limitandosi la stessa a rigettare l'appello e, dunque, a confermare integralmente la sentenza impugnata (si legge, infatti, “non ravvisandosi elementi per addivenire ad una ricostruzione della vicenda differente da quella effettuata dal Giudice di Pace”; pag. 6).
Infine, ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della ricostruzione offerta da parte resistente, non può omettersi di rilevare come anche la compagnia assicurativa del mezzo danneggiato (la CP_3
abbia escluso una qualche responsabilità in capo al ricorrente nella verificazione del sinistro e
[...] perciò abbia liquidato per intero i danni occorsi al mezzo di proprietà del Circostanza, Parte_1
CP quest'ultima, neppure contestata da .
Sulla scorta di quanto sopra, deve escludersi che il al momento del sinistro, stesse Parte_1 conducendo il proprio mezzo ad una velocità superiore rispetto ai limiti consentiti, né risulta dimostrata una qualunque altra infrazione, da parte dello stesso, rispetto alle prescrizioni del codice della strada.
Come già chiarito poi dal Tribunale in altro precedente giudizio, “La mera violazione di una norma del codice della strada, come l'eccesso di velocità, non determina automaticamente responsabilità risarcitoria o una limitazione della responsabilità altrui. Ai fini dell'imputazione della responsabilità, è necessario accertare se la condotta integrante la violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta nella produzione dell'evento dannoso. In presenza di una condotta di guida imprudente e pericolosa di un conducente, tale da costituire causa efficiente ed esclusiva del sinistro, la violazione di altra norma del codice della strada da parte di un diverso soggetto non assume rilevanza causale e non inficia
l'esclusiva responsabilità del primo, superando la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 del codice civile” (Trib. Ferrara, 18 maggio 2025, n. 273; conf.: Cass., 23 marzo 2023, n. 8311).
Tanto precisato, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi probatori, non è possibile ravvisare un concorso di responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro per cui è causa.
Deve allora concludersi che la condotta negligente tenuta da ha causato in maniera CP_2 esclusiva il sinistro stradale, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c..
In relazione al quantum risarcitorio, si richiamano le condivisibili conclusioni dell'ausiliario del giudice in base agli accertamenti espletati che ha riconosciuto, in relazione alla invalidità temporanea, un periodo di danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 30 relativo al periodo di ricovero ospedaliero e di immobilizzazione;
un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% pari a giorni 40, relativi al periodo di massima acuzie della sintomatologia post-traumatica e di esecuzione dei controlli clinici e strumentali e, infine, un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a giorni 90, relativo all'ulteriore riposo prescritto e nel corso del quale si esplicava il programma riabilitativo, mentre, in relazione ai postumi permanenti una invalidità permanente pari al 14%. pagina 6 di 8 Il danno può quindi essere liquidato, secondo i più recenti parametri delle tabelle milanesi, in €
47.860,00 da ritenersi già all'attualità, da liquidarsi al netto dell'acconto di € 22.200,00 già trattenuto a seguito dell'offerta della resistente.
Sono poi rimborsabili in quanto congrue le spese mediche adeguatamente documentate per un totale di
€ 1.624,15.
Devono essere rifuse inoltre le spese di negoziazione per € 1470,79 (la Cassazione nell'ordinanza n.
24481/2020 in relazione alle attività di assistenza stragiudiziale ha precisato che: “esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie.”).
Non si rinvengono invece sufficienti elementi probatori per i di personalizzazione del danno, non potendosi apprezzare particolari disagi se non quelli insiti nella frattura stessa quale esito di un incidente di modesta gravità. L'aumento, come noto, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati.
Il fatto che il danneggiato adduca difficoltà nello svolgimento di sport a livello amatoriale configura un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisca quel tipo di danno o lesione, e, come tale, non può costituire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità riconosciuta.
Né vi sono i presupposti per il riconoscimento della componente biologica in termini di perdita di capacità lavorativa specifica (così l'elaborato peritale: “L'attività lavorativa attualmente svolta dell'esaminando è di corriere (dal 2021), mentre all'epoca dei fatti svolgeva attività di commesso/magazziniere presso negozio di abbigliamento. Dall'esame anamnestico esperito in corso di
Operazioni, non è emerso che il sig. abbia ricevuto giudizi di inidoneità (totale o Parte_1 parziale) alle mansioni previste dall'attività lavorativa, provvedendo allo svolgimento in assenza di difficoltà. Pertanto, si ritiene che non sussistano i criteri medico legali per il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa specifica, né per considerare una maggiore usura derivabile dalla stessa, in relazione alle specifiche mansioni.”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con liquidazione ai difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 1356/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_2 causa e per l'effetto condanna al pagamento a saldo di € Controparte_1
28.754,94 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna e in solido tra loro a rifondere al Controparte_1 CP_2 ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
5562,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge da versare ai difensori antistatari;
- pone definitivamente il compenso del CTU a carico dei convenuti in solido tra loro.
Ferrara, 1 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1356/2024 promossa da:
C.f.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Massimiliano Parte_1 C.F._1
Sitta e Cristiana Sitta
RICORRENTE
CONTRO
(C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Riccardo Caniato
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
C.f.: ) CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ferrara ACCERTATA la responsabilità esclusiva della signora CP_2
conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg.BZ 583 KC nella determinazione del
[...] sinistro de quo ACCERTATO, altresì, che il ricorrente ha subito le gravi lesioni descritte in premessa, determinate dal sinistro per cui è causa CONDANNARE , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente che sulla scorta della CTU medico legale espletata così si quantificano tenuto conto delle Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024: I.T.T. gg. 30= 3.900,00 I.T.P. 75% gg. 40= 3.900,00 I.T.P.
50% gg. 90= 5.850,00 I.P. 14% (anni 54 al dì del sinistro) 31.810,00 Incremento sofferenza soggettiva pagina 1 di 8 30% 13.638,00 Spese mediche (congrue CTU) 1.624,15 Rimborso spese assistenza stragiudiziale Fatt.
n. 78/C del 04/07/2019 ER NI SA (doc. n. 7 parte ricorrente) 2.400,00 Totale € 63.122,15
Oltre il danno dinamico-relazionale relativamente all'abbandono delle attività sportive amatoriali precedentemente svolte accertato dal CTU, da liquidarsi in via equitativa, detratta l'offerta inviata ante causam di € 22.200,00, oltre la somma di € 1.470,79 quale compenso per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi compensativi ex art. 1219
c.c., comma 2 n. 1, sulle somme rivalutate dal dì del sinistro (15.03.2018) alla data di pubblicazione della sen-tenza ed interessi legali da quest'ultima data al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di lite, da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Conclusioni per la parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Accertare la dinamica del sinistro stradale del 15.05.2018, ed il riparto delle responsabilità tra i soggetti coinvolti Accertare
e quantificare i danni patiti dal Sig. quali dirette conseguenze del sinistro per cui è Parte_1 causa, tenuto conto dell'apporto causale fornito dallo stesso alla verificazione dell'evento lesivo ed alla determinazione dei danni ex art. 1227 primo e secondo comma c.c., escluse tutte le voci di danno non provate e non dovute
Dichiarare che le somme già corrisposte in favore del Sig. sono da considerarsi Parte_1 congrue ed integralmente satisfattorie delle pretese dell'attore, con conseguente respingimento di tutte le domande avanzate nei confronti della Compagnia resistente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata, Accertare la dinamica del sinistro stradale del 15.05.2018, ed il riparto delle responsabilità tra i soggetti coinvolti, Accertare e quantificare i danni patiti dal Sig. quali dirette conseguenze del sinistro per cui è causa, Parte_1 tenuto conto dell'apporto causale fornito dallo stesso alla verificazione dell'evento lesivo ed alla determinazione dei danni ex art. 1227 primo e secondo comma c.c., escludendo tutte le voci di danno non provate e non dovute, e detratti gli acconti già trattenuti. Spese di lite compensate”.
***
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ha chiesto l'accertamento della Parte_1 responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 15 CP_2 maggio 2018 e, per l'effetto, la condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in conseguenza del sinistro, oltre spese, interessi e rivalutazione.
In particolare, il ricorrente ha esposto che in data 15 maggio 2018, alle ore 10,15 circa, mentre stava percorrendo Viale Cavour, Ferrara, con direzione Viale della Costituzione, a bordo del proprio scooter pagina 2 di 8 (mod. Suzuki Burgman, tg. BK82631), assicurato per la r.c.a. presso giunto all'altezza CP_3 dell'incrocio con Via Contrada della Rosa, entrava in collisione con la vettura mod. Fiat Punto, tg. CP BZ583KC, assicurata per la r.c.a. presso , di proprietà di e da questa condotta, che, CP_2 provenendo con direzione di marcia opposta, aveva improvvisamente svoltato a sinistra per immettersi in Via Contrada della Rosa.
Erano intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Ferrara che provvedevano a redigere il rapporto di intervento nonché a sanzionare la resistente ex art. 145 C.d.S. ed il ricorrente ai sensi dell'art. 141 C.d.S. (sanzione poi annullata dal G.d.P. di Ferrara a seguito di impugnazione).
Lo scooter di proprietà del ricorrente riportava alcuni danni materiali, integralmente risarciti da CP_3
mentre quest'ultimo subiva gravi lesioni personali accertate presso il pronto soccorso
[...] dell'Arcispedale S. Anna di Ferrara con una diagnosi di “frattura del terzo medio della diafisi della clavicola destra, frattura branca ischio-pubica destra”, e prognosi di trenta giorni, oltre che prescrizione di riposo assoluto in letto attrezzato e terapia farmacologica.
Come emerge dalla relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa , la guarigione Persona_1 clinica è giunta dopo un periodo di inabilità temporanea di giorni 270 (30 di inabilità temporanea assoluta, 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 di inabilità temporanea parziale al 50%), mesi
6 di inabilità temporanea parziale al 25%, pur lasciando postumi invalidanti di natura biologica pari al
20 %, riconoscendo “una maggiorazione del 30% circa della valutazione, in quanto il soggetto a causa delle menomazioni subite, vedrà un netto peggioramento della propria qualità di vita” che porterebbe ad un danno di complessivi € 103.257,70, oltre ai costi per l'assistenza stragiudiziale prestata ed €
1.470,79 a titolo di compensi per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita (il cui tentativo aveva avuto esito negativo stante il rifiuto opposto dalla compagnia resistente) detratto l'acconto di € CP 22.200,00, offerto da e trattenuta per il maggior danno.
Il ricorrente ha dedotto altresì di aver previamente sporto denuncia querela nei confronti degli odierni resistenti dal a seguito della quale veniva instaurato procedimento penale innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Ferrara, conclusosi con sentenza di condanna in solido al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quale parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, oltre spese di costituzione, confermata in appello da questo Tribunale. CP
, costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito che la somma offerta e già incassata doveva ritenersi pienamente satisfattiva, a fronte del concorso (paritario) di responsabilità del ricorrente, sia per aver violato i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada (confermato dalla circostanza per cui il tentativo di frenata dal medesimo posto in essere era risultato inefficace), sia dall'aver urtato il veicolo della in un momento in cui la stessa aveva quasi ultimato la propria manovra di svolta a sinistra;
CP_2
pagina 3 di 8 concorso, peraltro, già accertato in sede penale, a nulla rilevando l'annullamento della sanzione per la CP violazione della relativa norma del C.d.S., non opponibile ad .
La convenuta altresì contestato il quantum richiesto, ritenendo inammissibile sia la personalizzazione del danno, sfornita di supporto probatorio, sia in relazione alle spese di non stretta correlazione causale col sinistro stradale (come quelle di assistenza stragiudiziale).
In occasione delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte ricorrente, nell'insistere nelle proprie difese, ha eccepito che il concorso di colpa emergesse dalla decisione penale, allorché il G.d.P. aveva accertato che la velocità tenuta, peraltro non accertata nello specifico, non potesse rappresentare una causa da sola sufficiente a determinare l'evento e tale da escludere la penale responsabilità della risultando, invece, causa esclusiva o preponderante nella causazione del sinistro il mancato CP_2 rispetto, da parte di quest'ultima, del diritto di precedenza ex art. 145 C.d.S., oltre alla violazione del divieto di svolta.
La responsabilità concorrente al 50% in capo al era stata esclusa altresì dalla compagnia Parte_1 assicurativa che, infatti, aveva risarcito integralmente i danni al mezzo.
***
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Secondo tale disposizione, di carattere eccezionale (Cass., SS.UU., 26 gennaio 2011, n. 1768), la sentenza penale è coperta da giudicato relativamente all'accertamento dell'illiceità della condotta e al nesso tra la condotta e il danno, permanendo in capo al giudice civile esclusivamente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito e la conseguente liquidazione del danno (Cass., 4 novembre 2014, n. 23429; Cass., 9 marzo 2018, n. 5660), oltre che, nel caso di incidente stradale, alla valutazione sul concorrente apporto causale dei conducenti (Cass., 25 gennaio 2024, n. 2426; Cass., 13 giugno 2018, n. 15392).
Nel caso di specie, il Giudice penale ha ritenuto provata la responsabilità colposa dell'imputata
[...] per aver posto in essere la manovra di svolta a sinistra senza attivare gli indicatori di direzione, CP_2 in violazione della segnaletica orizzontale e omettendo di dare la precedenza al mezzo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia;
ne deriva che residua in questa sede accertare se, come eccepito dal resistente, la condotta del abbia avuto un apporto causale concorrente nella Parte_1 produzione dell'evento di danno. pagina 4 di 8 CP Più in dettaglio, secondo la ricostruzione della , il pregiudizio patito dal ricorrente andrebbe causalmente ricondotto anche alla condotta di guida del avendo questi violato i limiti di Parte_1 velocità prescritti su quel tratto di strada (50 km/h).
Sul punto si osserva che, in materia di risarcimento del danno derivante da scontro di veicoli di cui all'art. 2054 c.c., il conducente è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (comma 1); sennonché il comma II statuisce una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti avente carattere sussidiario, operante, cioè, solo allorquando non siano altrimenti accertabili i contributi causali delle parti coinvolte nel sinistro (cfr. ex multis Cass., 12 marzo 2020, n. 7061).
Per superare tale presunzione legale la parte è tenuta a provare non solo che il conducente del veicolo antagonista ha, con la sua condotta di guida, violato (in generale) il principio del neminem laedere e (in particolare) le norme che disciplinano la circolazione stradale ma altresì che la propria condotta di guida è risultata conforme alle prescrizioni del codice della strada ed immune da colpa generica (Cass.,
20 marzo 2017, n. 7057).
Nel caso di specie, a fronte di allegazioni specifiche del ricorrente in merito alla esclusiva responsabilità della resistente, la compagnia ha omesso di fornire la prova dell'asserito comportamento negligente o, comunque, della sua idoneità ad elidere il nesso eziologico: non ha, infatti, provato quale fosse la velocità tenuta dal motociclo al momento dell'impatto, né ha dimostrato che una tale velocità superasse i limiti di legge, limitandosi semplicemente a richiamare i documenti e i provvedimenti relativi ai processi penali già conclusi;
documentazione, quest'ultima, che non si ritiene comunque sufficiente a corroborare l'asserito concorso di responsabilità dell'odierno ricorrente.
È, infatti, del tutto irrilevante ai fini del decidere il verbale con cui è stata contestata, al la Pt_2 violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S., in ragione dell'annullamento dichiarato dal Giudice di
Pace di Ferrara con sentenza n. 824/2018 “in quanto non sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente” (pag. 5; doc. 2 fasc. ricorrente) e non, come sostiene il ricorrente costituto, per meri vizi formali del verbale. CP Se è vero, poi, che la decisione non è opponibile ad in quanto estranea a quel giudizio, è vero pure che, secondo consolidata giurisprudenza, è utilizzabile nel presente giudizio quale prova “atipica”, come tale liberamente valutabile (cfr. Cass., 29 luglio 2003, n. 11682; Cass., 18 maggio 1999, n. 4821;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1372).
È da smentire, poi, che l'accertamento penale abbia riconosciuto un concorso di responsabilità del ricorrente nella causazione dell'evento di danno, esprimendosi – piuttosto – in termini dubitativi: la ricorrenza di profili di colpa concorrente è stata infatti ritenuta solo “presumibile” (pag. 4). pagina 5 di 8 Né in termini diversi si è espressa la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara n. 34/2022, limitandosi la stessa a rigettare l'appello e, dunque, a confermare integralmente la sentenza impugnata (si legge, infatti, “non ravvisandosi elementi per addivenire ad una ricostruzione della vicenda differente da quella effettuata dal Giudice di Pace”; pag. 6).
Infine, ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della ricostruzione offerta da parte resistente, non può omettersi di rilevare come anche la compagnia assicurativa del mezzo danneggiato (la CP_3
abbia escluso una qualche responsabilità in capo al ricorrente nella verificazione del sinistro e
[...] perciò abbia liquidato per intero i danni occorsi al mezzo di proprietà del Circostanza, Parte_1
CP quest'ultima, neppure contestata da .
Sulla scorta di quanto sopra, deve escludersi che il al momento del sinistro, stesse Parte_1 conducendo il proprio mezzo ad una velocità superiore rispetto ai limiti consentiti, né risulta dimostrata una qualunque altra infrazione, da parte dello stesso, rispetto alle prescrizioni del codice della strada.
Come già chiarito poi dal Tribunale in altro precedente giudizio, “La mera violazione di una norma del codice della strada, come l'eccesso di velocità, non determina automaticamente responsabilità risarcitoria o una limitazione della responsabilità altrui. Ai fini dell'imputazione della responsabilità, è necessario accertare se la condotta integrante la violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta nella produzione dell'evento dannoso. In presenza di una condotta di guida imprudente e pericolosa di un conducente, tale da costituire causa efficiente ed esclusiva del sinistro, la violazione di altra norma del codice della strada da parte di un diverso soggetto non assume rilevanza causale e non inficia
l'esclusiva responsabilità del primo, superando la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 del codice civile” (Trib. Ferrara, 18 maggio 2025, n. 273; conf.: Cass., 23 marzo 2023, n. 8311).
Tanto precisato, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi probatori, non è possibile ravvisare un concorso di responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro per cui è causa.
Deve allora concludersi che la condotta negligente tenuta da ha causato in maniera CP_2 esclusiva il sinistro stradale, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c..
In relazione al quantum risarcitorio, si richiamano le condivisibili conclusioni dell'ausiliario del giudice in base agli accertamenti espletati che ha riconosciuto, in relazione alla invalidità temporanea, un periodo di danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 30 relativo al periodo di ricovero ospedaliero e di immobilizzazione;
un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% pari a giorni 40, relativi al periodo di massima acuzie della sintomatologia post-traumatica e di esecuzione dei controlli clinici e strumentali e, infine, un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a giorni 90, relativo all'ulteriore riposo prescritto e nel corso del quale si esplicava il programma riabilitativo, mentre, in relazione ai postumi permanenti una invalidità permanente pari al 14%. pagina 6 di 8 Il danno può quindi essere liquidato, secondo i più recenti parametri delle tabelle milanesi, in €
47.860,00 da ritenersi già all'attualità, da liquidarsi al netto dell'acconto di € 22.200,00 già trattenuto a seguito dell'offerta della resistente.
Sono poi rimborsabili in quanto congrue le spese mediche adeguatamente documentate per un totale di
€ 1.624,15.
Devono essere rifuse inoltre le spese di negoziazione per € 1470,79 (la Cassazione nell'ordinanza n.
24481/2020 in relazione alle attività di assistenza stragiudiziale ha precisato che: “esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie.”).
Non si rinvengono invece sufficienti elementi probatori per i di personalizzazione del danno, non potendosi apprezzare particolari disagi se non quelli insiti nella frattura stessa quale esito di un incidente di modesta gravità. L'aumento, come noto, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati.
Il fatto che il danneggiato adduca difficoltà nello svolgimento di sport a livello amatoriale configura un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisca quel tipo di danno o lesione, e, come tale, non può costituire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità riconosciuta.
Né vi sono i presupposti per il riconoscimento della componente biologica in termini di perdita di capacità lavorativa specifica (così l'elaborato peritale: “L'attività lavorativa attualmente svolta dell'esaminando è di corriere (dal 2021), mentre all'epoca dei fatti svolgeva attività di commesso/magazziniere presso negozio di abbigliamento. Dall'esame anamnestico esperito in corso di
Operazioni, non è emerso che il sig. abbia ricevuto giudizi di inidoneità (totale o Parte_1 parziale) alle mansioni previste dall'attività lavorativa, provvedendo allo svolgimento in assenza di difficoltà. Pertanto, si ritiene che non sussistano i criteri medico legali per il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa specifica, né per considerare una maggiore usura derivabile dalla stessa, in relazione alle specifiche mansioni.”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con liquidazione ai difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 1356/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_2 causa e per l'effetto condanna al pagamento a saldo di € Controparte_1
28.754,94 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna e in solido tra loro a rifondere al Controparte_1 CP_2 ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
5562,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge da versare ai difensori antistatari;
- pone definitivamente il compenso del CTU a carico dei convenuti in solido tra loro.
Ferrara, 1 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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