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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8815 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 70745/2022 pervenuta all'udienza del 12.6.2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
LL
APPELLANTE
E
con sede in , Via IV Novembre 119/A e con sede in Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_1
Via G. Grezar 14 , contumaci
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18838/2022 depositata CP_1
il 17.10.2022 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12.6.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello ,e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali per la metà tra le parti , nonostante l'accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione alla intimazione di pagamento n.
09720189056898330000 promossa da per eccepire la intervenuta prescrizione Parte_1
ex art. 28 legge 689/1981 in riferimento a due cartelle esattoriali entrambe notificate in data 5 agosto 2011 .
L'appello proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 17.10.2022 e atto di citazione in appello notificato il 20.11.2022 con iscrizione a ruolo del 23.11.2022) , ammissibile siccome formulato in osservanza al dettato di cui all'art. 342
c.p.c., è fondato e va accolto .
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che l'opposizione a sollecito di pagamento ha trovato accoglimento con riferimento alle due cartelle notificate il 5 agosto 2011 a mani della destinataria odierna appellante , si osserva che il Giudice di prime cure ha indicato il motivo legittimante la compensazione delle spese , quale fattore idoneo a derogare al principio generale della soccombenza , evidenziando che le cartelle esattoriali risultano notificate a mani della destinataria, che era a conoscenza quindi della sua posizione debitoria .
Tale osservazione del GDP non si ritiene costituire argomentazione sufficiente a derogare al principio della soccombenza , tenuto conto della inerzia dell'Agente della Riscossione che ha atteso ben sette anni prima di procedere alla notifica del sollecito di pagamento , quando il termine prescrizionale era già ineludibilmente decorso .
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della e di in solido alla refusione in favore dell'odierna Controparte_1 CP_2
appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 173,00 per compenso, valori minimi, con applicazione dello scaglione fino ad € 1100,00 per il procedimento di primo grado;
€ 332,00 per compenso per il giudizio di secondo grado, valori minimi, applicando lo stesso scaglione di riferimento, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale per eccepire la prescrizione); spese da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca LL che ne ha fatto anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_1
e in solido alla refusione in favore dell'appellante delle spese del primo
[...] CP_2 grado, che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 173,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la e in solido alla refusione delle spese del secondo Controparte_1 CP_2
grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 64,50 per esborsi, € 332,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca LL che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025
Dott.ssa EL Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 70745/2022 pervenuta all'udienza del 12.6.2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
LL
APPELLANTE
E
con sede in , Via IV Novembre 119/A e con sede in Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_1
Via G. Grezar 14 , contumaci
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18838/2022 depositata CP_1
il 17.10.2022 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12.6.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello ,e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali per la metà tra le parti , nonostante l'accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione alla intimazione di pagamento n.
09720189056898330000 promossa da per eccepire la intervenuta prescrizione Parte_1
ex art. 28 legge 689/1981 in riferimento a due cartelle esattoriali entrambe notificate in data 5 agosto 2011 .
L'appello proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 17.10.2022 e atto di citazione in appello notificato il 20.11.2022 con iscrizione a ruolo del 23.11.2022) , ammissibile siccome formulato in osservanza al dettato di cui all'art. 342
c.p.c., è fondato e va accolto .
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che l'opposizione a sollecito di pagamento ha trovato accoglimento con riferimento alle due cartelle notificate il 5 agosto 2011 a mani della destinataria odierna appellante , si osserva che il Giudice di prime cure ha indicato il motivo legittimante la compensazione delle spese , quale fattore idoneo a derogare al principio generale della soccombenza , evidenziando che le cartelle esattoriali risultano notificate a mani della destinataria, che era a conoscenza quindi della sua posizione debitoria .
Tale osservazione del GDP non si ritiene costituire argomentazione sufficiente a derogare al principio della soccombenza , tenuto conto della inerzia dell'Agente della Riscossione che ha atteso ben sette anni prima di procedere alla notifica del sollecito di pagamento , quando il termine prescrizionale era già ineludibilmente decorso .
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della e di in solido alla refusione in favore dell'odierna Controparte_1 CP_2
appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 173,00 per compenso, valori minimi, con applicazione dello scaglione fino ad € 1100,00 per il procedimento di primo grado;
€ 332,00 per compenso per il giudizio di secondo grado, valori minimi, applicando lo stesso scaglione di riferimento, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale per eccepire la prescrizione); spese da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca LL che ne ha fatto anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_1
e in solido alla refusione in favore dell'appellante delle spese del primo
[...] CP_2 grado, che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 173,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la e in solido alla refusione delle spese del secondo Controparte_1 CP_2
grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 64,50 per esborsi, € 332,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca LL che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025
Dott.ssa EL Pellettieri