Decreto cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 7 agosto 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2025, proposto da
IM.I s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Antognetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sarzana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cozzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Ente Parco Montemarcello Magra Vara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della comunicazione del 16.7.2025, di immediata sospensione dell’efficacia della SCIA prot. 26430 del 11.7.2025 con cessazione dell'attività di parcheggio a cielo aperto stagionale in località Marinella, Viale Litoraneo s.n.c. dati catastali fg. 35 part. 176-177.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarzana e dell’Ente Parco Montemarcello Magra Vara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società IM.I s.r.l.s. ha impugnato la comunicazione del Comune di Sarzana 16.7.2025, di immediata sospensione degli effetti della SCIA prot. 26430 dell’11.7.2025, ovvero della prosecuzione dell’attività di parcheggio a cielo aperto stagionale dal 12.7.2025 al 30.9.2025 in località Marinella, Viale Litoraneo s.n.c., dati catastali fg. 35 part. 176-177, a motivo della carenza della necessaria valutazione positiva di incidenza ambientale (VINCA) da parte dell’Ente Parco Montemarcello Magra, rientrando l’area di intervento nella ZSC (zona speciale di conservazione) IT1345101 Piana del Magra.
Espone: - di essere promissaria acquirente, in forza di contratto preliminare di compravendita immobiliare del 4 aprile 2022, dei terreni oggetto del provvedimento impugnato, e di essere stata immessa nel possesso degli stessi, condizionatamente al loro utilizzo nel rispetto della destinazione urbanistica e dei titoli edilizi (concessione edilizia n. 97 del 22 maggio 1997 per la sistemazione a parcheggio); - che, nel periodo balneare estivo, avviava sui terreni de quibus attività di parcheggio a servizio dei fruitori della spiaggia di Marinella di Sarzana, a mezzo di SCIA per la stagione 2022 e 2023; - che, per l’anno 2024, il Sindaco del Comune di Sarzana emanava ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 22.6.2024, ordinando alla società promittente venditrice Marinella s.p.a. ed alla società ricorrente di rimuovere gli ostacoli che inibivano la libera e gratuita fruibilità per la sosta delle aree; - che la società ricorrente provvedeva, come negli anni precedenti, a depositare in data 12 giugno 2025 SCIA per avviare l’attività di parcheggio di servizio ai fruitori balneari per la stagione estiva (dal 14.6 al 14.9.2025); - che, a differenza degli anni precedenti, il Comune di Sarzana disponeva l’archiviazione della SCIA, in quanto non corredata da uno studio di incidenza; - che la società, in data 11 luglio 2025, presentava presso il Comune di Sarzana nuova SCIA prot. 26430, con la integrazione dello studio di incidenza VINCA; - che, nondimeno, il Comune sospendeva gli effetti della SCIA per difetto del pronunciamento dell’Ente Parco di Montemarcello Magra sullo studio di incidenza redatto dal professionista incaricato, imponendo la chiusura dell’area adibita da sempre a parcheggio stagionale.
A sostegno del gravame ha dedotto un unico e complesso motivo di ricorso, rubricato come segue.
Violazione ed erronea applicazione a cascata della legge quadro regionale n. 28/2009, di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), della delibera di Giunta Regionale 4 luglio 2017, n 537 "Approvazione delle misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art.4, comma 4”, della delibera di Giunta Comunale n. 274/2023 avente ad oggetto "approvazione di linee di indirizzo in merito alla riqualificazione e rigenerazione del borgo di Marinella", della delibera di Giunta Comunale n. 119 del 29.05.2025, della delibera di Giunta Comunale n. 146 del 01.07.2025. Violazione ex art. 7 e segg L. 241/1990 correlato all’art. 21 octies c. 1 e nonies L. 2412/1990. Violazione art. 19 L. 241/1990 (Scia) e art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto istruttorio - travisamento di fatti e concetti giuridici - manifesta illogicità e contraddittorietà tra atti della stessa P.a. di Sarzana – sviamenti e preclusioni gravatori del fine pubblico.
L’utilizzazione a parcheggio pubblico rimonta alla concessione edilizia n. 97/1997, ed è precedente all’approvazione delle misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dei siti rete Natura 2000.
Peraltro, il Piano Particolareggiato degli arenili e della fascia costiera di Marinella del Comune di Sarzana (Piano Spiagge) ammette il mantenimento, senza ampliamenti, dell’attività di parcheggio esistente, sollecitandone soltanto la futura ricollocazione in altro sito di proprietà della società Marinella s.p.a. di minor pregio ambientale.
Pertanto, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto pretendere, per la stagione estiva 2025, né uno studio di incidenza ambientale, né una preventiva valutazione e/o parere dell’Ente Parco (comunque maturatosi per silenzio assenso ex art. 21 comma 2 Legge regionale 12/1995 decorsi sessanta giorni dalla richiesta), mai richiesti nelle stagioni precedenti.
In ogni caso, lo studio di incidenza ambientale prodotto ha per un verso affermato che le aree in oggetto hanno perso qualsiasi carattere di naturalità, per altro verso escluso incidenze significative sulla ZSC Piana del Magra di un’attività che si protrae ripetutamente da circa 30 anni.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco Montemarcello Magra ed il Comune di Sarzana, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 7.8.2025, n. 208 la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, giudicando prevalente – in considerazione dell’affermata esclusione di incidenze significative sulla ZSC, della pregressa utilizzazione delle aree de quibus a parcheggio in forza di provvedimento contingibile e urgente, della temporaneità di tale utilizzo (dal 12/7/2025 al 30/9/2025) e dell’assenza di previsione di opere edilizie – l’interesse della società ricorrente alla prosecuzione dell’attività, limitatamente al periodo oggetto della SCIA sospesa.
In data 9.1.2026 il Comune ha depositato in giudizio il provvedimento dell’Ente Parco prot. 2662 del 29.12.2025, di diniego del parere positivo di valutazione di incidenza sulla SCIA prot. 26430 del 11.7.2025.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Come rappresentato alle parti in udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a., il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 84 comma 4 c.p.a. ( “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” ).
In effetti, la SCIA 11.7.2025, oggetto della contestata inibitoria, ha esaurito i suoi effetti, che, in forza della tutela cautelare concessa in via monocratica d’urgenza e collegiale, si sono esplicati per tutto il periodo richiesto (dal 12.7.2025 al 30.9.2025), con l’integrale e completa soddisfazione dell’interesse al bene della vita cui inizialmente aspirava la ricorrente.
Né potrebbe ritenersi che persista un ulteriore interesse all’annullamento dell’atto inibitorio della SCIA, connesso al dispiegarsi degli effetti conformativi di un’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso sulla futura attività di parcheggio per la prossima stagione balneare 2026: ad un tale effetto pro futuro si opporrebbe infatti, con carattere preclusivo, il recente diniego di VINCA emesso dall’Ente Parco, diniego che, concernendo l’attività di parcheggio nell’area in oggetto, è – esso, sì - suscettibile di conformare negativamente l’attività del Comune, ex art. 19 comma 3 L. n. 241/1990, di verifica dei presupposti per il legittimo (ri)avvio dell’attività.
È noto infatti che le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito sono preclusive della realizzazione di piani, programmi ed interventi interessanti le zone speciali di conservazione, salvo il ricorrere di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (art. 5 comma 9 D.P.R. n. 357/1997).
Dunque, in assenza di richiesta di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, in quanto da un suo eventuale accoglimento non potrebbe più conseguire alcun vantaggio per la società ricorrente.
Nondimeno, atteso l’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
AN AL, Consigliere, Estensore
LI ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | LU RB |
IL SEGRETARIO