Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15687/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella recante R.G. 15689/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 23/02/1950 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. DE RUGGIERO VIVIANA ed EMILIA
ELEUTERI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 13/12/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di assegno sociale;
di aver ricevuto il 12.12.2022 le note di debito per l'importo di € 169,95 ed € 6.580,90 per aver percepito l'assegno sociale non spettante rispettivamente dal gennaio al
1
di aver comunicato i propri dati reddituali all'Amministrazione Finanziaria.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' con vittoria di spese di lite. CP_1
Il resistente si è costituito in tutti i giudizi chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 21.3.2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la connessione oggettiva e soggettiva, ed all'esito della trattazione sostitutiva dell'udienza del 23.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo delle pretese restitutorie dell' CP_1 relative all'illegittima erogazione della prestazione assistenziale erogata per i periodi e gli importi indicati nelle richieste di pagamento.
Come emerge dalle note di debito, l'indebito ha ad oggetto il pagamento dell'assegno sociale erogato dal 2019 al 2021 a causa del superamento della soglia reddituale prevista.
Parte ricorrente, d'altra parte, non contesta il superamento del requisito reddituale ma eccepisce l'irripetibilità di quanto percepito.
ASSEGNO SOCIALE - REQUISITI
Per quanto riguarda il merito, l'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 3 co. 6 l. 335/1995 secondo cui
“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
2 compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'onere della prova in ordine alla sussistenza del requisito reddituale è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso
3 del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Sempre a carico di parte ricorrente è l'onere probatorio nel caso in cui l' formula una pretesa restitutoria. CP_1
INDEBITO ASSISTENZIALE E SUPERAMENTO DEL REQUISITO
REDDITUALE
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018),
“in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1
4 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio
2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 5 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti CP_1 economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.;
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle
6 pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute nei ricorsi in quanto parte ricorrente non allega né prova la sussistenza del requisito reddituale relativo alle prestazioni percepite.
Allo stesso modo, non determina di per sé l'irripetibilità della prestazione e la sussistenza della buona fede la mera allegazione, senza specifica prova, della trasmissione dei dati reddituali all'Amministrazione finanziaria.
Come già evidenziato, infatti, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti della prestazione percepita è a carico di parte ricorrente/accipiens e la costituzione tardiva dell'ente previdenziale nel procedimento recante R.G. 15689/2024 non assume rilievo dirimente stante le carenze assertive e probatorie contenute nei ricorsi.
D'altra parte, come allegato dall'ente previdenziale, il superamento della soglia reddituale può essere accertato dall' solo nell'anno CP_1 successivo a quello di riferimento e la stessa percezione dell'ulteriore prestazione esclude categoricamente qualsiasi forma di possibile affidamento da parte del ricorrente in quanto presuppone la
7 consapevolezza del superamento della soglia reddituale e, conseguentemente, della non spettanza della prestazione in esame.
L'erogazione dell'assegno sociale nel corso dell'anno di riferimento avviene in via provvisoria stante la necessità della verifica del dato reddituale annuale che è possibile solo successivamente al decorso di ciascun anno di riferimento come espressamente previsto dal dato normativo summenzionato.
Sono, infine, inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate da parte ricorrente per la prima volta solo nelle note di trattazione scritta depositate il 19.6.2025.
I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta i ricorsi;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 2.116,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 24/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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