Sentenza 19 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di reati tributari, la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA totalmente "in bianco" o contenente i soli dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente integra il delitto di omessa dichiarazione e non quello di dichiarazione infedele.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2024, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
08342-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2289/2024 IA VESSICHELLI Presidente UP 19/12/2024- TIZIANO MASINI - Relatore R.G.N. 33827/2024 IA TERESA BELMONTE RENATA SESSA NA IA GL MUSCARELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO - nel procedimento a carico di: TR IA nato a [...] il [...] auche ricorrente - LL DO nato a [...] il [...] audi ricorren auche ricorren AL IZ nato a [...] il [...] -auche wa te AL SC nato a [...] il [...] - -auche ricorrent - LI AR nato a [...] il [...] AL TO nato a [...] il [...] - auche ricon t - ZO SC nato a [...] il [...] andurron t - AL NS nato a [...] il [...] auche ricorrent e di : TR NT nato a [...] il [...] nou ricorrente SO LO nato a [...] il [...] non riconeli more ziconeule TT LA nato a [...] il [...] inoltre: RFI S.P.A. park avle now ricorrenk avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di TR IA, LL DO, AL IZ, AL SC, LI AR, AL TO, ZO SC e AL NS e per l'accoglimento del ricorso del PG in riferimento alle posizioni di AL TO, AL NS, TR IA E TR NT, nonché, in funzione dell'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416 bis, nei confronti di TR IA, LL DO, LI AR, SO LO, TT LA e ZO SC, disponendo, limitatamente a queste posizioni e per i capi indicati dalla PG, ivi compresa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa denegata, l'annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata. ор uditi i difensori Il difensore CAGNOLA FABIO del foro di MILANO deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese e chiede la conferma dell'impugnata sentenza. Il difensore TRANFA ALESSIO del foro di ROMA conclude per l'inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso del P.G. in riferimento alla posizione di ZO SC e insiste per l'accoglimento del ricorso di ZO SC. Il difensore COSCIA ROBERTO del foro di CROTONE conclude per l'inammissibilità del ricorso del P.G. in riferimento alle posizioni di AL NS e AL IZ e insiste per l'accoglimento dei ricorsi di AL NS e AL IZ. Il difensore MARZIANO NA del foro di CATANZARO conclude per il rigetto del ricorso del P.G. in riferimento alla posizione di AL IZ e insiste per l'accoglimento del ricorso di AL IZ e la non sussistenza dell'aggravante dell'associazione mafiosa. Il difensore DAGNONI FULVIO del foro di VARESE conclude per il rigetto del ricorso del P.G. in riferimento alla posizione di AL TO e insiste per l'accoglimento del W ricorso di AL TO. Il difensore NAPOLI GIUSEPPE del foro di CROTONE conclude per l'inammissibilità del ricorso del P.G. in riferimento alle posizioni di TR IA, LL DO e AL SC e insiste per l'accoglimento dei ricorsi di TR IA, LL DO e AL SC e la non sussistenza dell'aggravante speciale del reato associativo. Il difensore VIANELLO ACCORRETTI GIORGIO del foro di ROMA si associa alle conclusioni del difensore NAPOLI GIUSEPPE del foro di CROTONE e si richiama ai motivi del ricorso di AL SC. Ritenuto in fatto 1.Il g.u.p. presso il Tribunale di Milano, per quanto di rilievo in questa fase, aveva dichiarato IO ON, IO IO, IO CO, IO AU, AT CO, RO AN, RO G.LU, IL OM, LL AR, LA LA, AN AN responsabili dei reati a loro ascritti con la loro condanna alle pene di legge, principali e accessorie, all'irrogazione della confisca di cui agli artt. 240 cod. pen., 12 D. Lgs. n. 74 del 2000 e il risarcimento del danno a favore della parte civile R.F.I. s.p.a., e, segnatamente: tutti, a vario titolo -IO ON promotore, costitutore e organizzatore, IO AU, IO CO, IO IO e IL OM organizzatori e promotori;
i RO, AT e LL partecipi, del delitto di cui agli artt. 416 commi 1,2, 3 e 4, 416 bis.1 cod. pen., 3 L. n. 146 del 2006 capo 1) in relazione ad una associazione per delinquere essenzialmente finalizzata alla commissione di delitti tributari e fallimentari, alcuni dei quali realizzati nell'ambito della gestione delle imprese MARTA TR, ER, AL IZ, VA e F.G. LAVORI FERROVIARI di seguito specificate;
l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata contestata e ritenuta per aver agevolato l'associazione mafiosa di 'ndrangheta nella sua articolazione Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto alleata alle famiglie Corda-Manfredi-IC, a loro volta alleate con la famiglia Grande Aracri di Cutro, e di cui gli IO, unitamente a DI ON, AR, AN costituiscono dei referenti;
i fratelli IO, RO G.LU, IL OM e LL AR di reati tributari e fallimentari relativi alla MARTA TR S.R.L. (capi 2,3,4,5); IO AU, IO IO, RO AN, LL AR del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis.1 cod. pen. e 2 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 6); IO AU, IO IO, RO AN del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 D. Lgs. n. 74 del 2000, 416 bis. 1 cod. pen. (capo 7); i due citati IO, la RO, LL AR di più delitti di cui agli artt. 81 cpv.,110, 416 bis.1 cod. pen. e 10 quater D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 11); i due IO e la RO del delitto di cui agli artt. 110,416 bis.1 cod. pen., 10 D. Lgs. N. 74 del 2000 (capo 12); i due IO, la RO, LL per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis. 1 cod. pen., 216, 219 e 223 r.d. n. 267/42 (capo 13), in relazione all'attività e al fallimento della ER S.R.L.S.; 3 IO ON, IO IO, IO AU e LL AR del delitto di cui agli artt. 81,110, 416 bis. 1 cod. pen., 2 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 14); gli stessi imputati e RO AN dei delitti di cui agli artt. 81, 110, 416 bis. 1 cod. pen., 8 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 15); e ancora i medesimi per i delitti di cui agli artt. 110, 81, 416 bis. 1 cod. pen. e 10 quater D. Lgs. n. 74 del 2000 e 640 bis cod. pen. (capo 17), in relazione all'attività della AL IZ DITTA INDIVIDUALE;
AN AN, IO AU, IO IO, IO ON, LL AR, RO AN del delitto di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2 e 416 bis. 1 cod. pen., 2 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 18); e del delitto di cui agli artt. 81,110, 416 bis.1 cod. pen., 10 quater D. Lgs. n. 74 del 2000 e 640 bis cod. pen. (capo 19), in relazione all'attività della VA SRL;
RO G.LU, IO AU, IO CO, LL AR, RO AN del delitto di cui agli artt. 81, 110, 416 bis.1 cod. pen., 2 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 23); RO G.LU, IO AU, IO CO, LL AR, RO AN del delitto di cui agli artt. 81,110, 416 bis.1 cod. pen., 8 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capo 24), in relazione all'attività della F.G. LAVORI FERROVIARI S.R.L.. 2.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 aprile 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, e per quanto di interesse per il presente giudizio, nei termini seguenti: ha assolto RO AN dalla imputazione di associazione per delinquere e dagli altri reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto;
assolto IO ON dai reati ascritti, ad eccezione del capo 1), relativo all'imputazione di associazione per delinquere, ma ritenuto il suo ruolo di partecipe;
assolto IO IO dai diversi reati ascritti, ad eccezione dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), ritenuto il ruolo di partecipe, per non aver commesso il fatto;
assolto RO G.LU dai reati-fine dell'associazione per delinquere, attinenti all'attività della MARTA TR s.r.l. per non aver commesso il fatto, con la conferma della condanna per il citato capo 1) e per i reati residui;
ed ha rideterminato la pena nei confronti di IO ON, nei cui confronti è residuata l'imputazione del reato associativo, ritenuto il ruolo di mero partecipe;
di IO IO, ritenuto mero partecipante all'associazione; ed ancora, nei confronti di RO G.LU, AN AN, IL OM, LL AR, AN AN, LA LA, per tutti ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; con varie deliberazioni relative alla revoca di talune pene accessorie, confische e statuizioni civili a favore degli imputati beneficiati della riforma nei termini indicati e la condanna degli imputati anche parzialmente soccombenti alla rifusione delle spese a favore della parte civile;
F ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado. 4 In estrema sintesi, gli imputati ricorrenti sono stati condannati per il rispettivo coinvolgimento in un sistema di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che ruotava attorno alle commesse affidate dalla R.F.I. a società cc.dd. di "secondo livello" le quali, al fine di eludere il rigore della disciplina in tema di subappalto, stipulavano a loro volta con le società o imprese cc.dd. di "primo livello" - riconducibili più direttamente agli IO ed ai loro familiari (RO G.LU e RO AN sono nipoti dei fratelli IO, RO AN è la moglie di AN AN, con la precisazione che RO AN è stata assolta dalla Corte d'appello e vi è ricorso del Procuratore generale nei suoi confronti) - contratti di nolo a freddo e contratti di "distacco" di personale da queste ultime (di primo livello) alle prime (di secondo livello). In tal modo le società o ditte di "primo livello" emettevano fatture per operazioni giuridicamente o soggettivamente inesistenti noli a freddo e distacchi in capo a quelle di secondo livello, non disdegnando però di movimentare f.o.i. anche di tipo tradizionale;
e per abbattere il debito tributario, pagavano fatture per operazioni inesistenti alle cc.dd. imprese "monetizzatrici", essenzialmente, ma non solo, riconducibili a IL OM, immediato referente degli IO, che poi prelevava il contante e lo restituiva alle imprese di "primo livello", trattenendo una percentuale a titolo di compenso. La parte amministrativa e contabile di tali attività illecite è stata curata dal rag. LL, consulente contabile.
3.I ricorsi per cassazione, del pubblico ministero e dei difensori, hanno articolato diversi motivi, enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1.Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. a riguardo delle assoluzioni di: -MARTA TRa) IO IO e RO GI in relazione ai capi 2,3,4 e 5 perché illogicamente e contraddittoriamente esclusa la veste di amministratori di fatto, proseguita negli anni successivi alla cessazione della carica formale di amministratori di diritto sulla scorta degli elementi di prova indicati dal primo giudice;
b) RO AN, in relazione al capo 1 perché illogicamente esclusa la veste di partecipe dell'associazione, perché nella sostanza congiunta e stabile collaboratrice nell'ambito del c.d. Gruppo IO;
c)IO ON in relazione ai reati-fine dei capi 14,15, 17,18 e 19 a causa dell'assenza totale della motivazione;
e a riguardo della esclusione, per motivazione assente о illogica, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione dei fratelli IO;
sicchè l'impugnazione deve ritenersi riferita a RO G.LU, RO AN, AN AN, II OM, LL AR, LA LA e AT CO.
4. IO AU ha depositato due atti di ricorso. 5 4.1. Il primo, con l'avv. Coscia-che consta di 5 motivi ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla prova degli elementi essenziali dell'art. 416 cod. pen. e della partecipazione dell'imputato all'associazione. La sentenza impugnata non avrebbe spiegato quale sarebbe stato il meccanismo delle false fatturazioni e dell'avvicendamento delle imprese nell'ambito degli illeciti contestati;
sarebbe ravvisabile salto logico nel riferire le attività delle singole imprese ad un unico scopo perseguito dai fratelli IO, tanto più che ON e IO sono stati prosciolti dalle accuse relative ai reati-fine; non sarebbe stata indicata prova alcuna dei contatti che IO AU avrebbe avuto con la committenza dei lavori ferroviari.
4.2. Il secondo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione della sentenza a riguardo del ritenuto ruolo di capo dell'associazione, non certo desumibile dall'assunzione di responsabilità in un singolo settore illecito.
4.3. Il terzo motivo ha lamentato i vizi di erronea applicazione della legge penale e della motivazione in rapporto alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché la sentenza impugnata, eludendo gli specifici motivi di gravame, non avrebbe spiegato in che termini si sarebbe realizzata tale finalità ed anzi avrebbe utilizzato i requisiti del "metodo mafioso" per giustificare altra, diversa aggravante.
4.4. Il quarto motivo si è soffermato sul vizio di motivazione della sentenza, che non avrebbe spiegato le ragioni dell'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto all'IO nelle società AR ST, Varfil, F.G. Lavori Ferroviari. La Corte d'appello avrebbe apoditticamente confermato la pronuncia di primo grado, con motivazione autoreferenziale, senza affrontare i motivi di appello.
4.5.Il quinto motivo ha dedotto mancanza o illogicità della motivazione a riguardo dell'affermazione di responsabilità per i capi 6,7,11, 12, 13, 14,15 e 17; anche in questo caso sarebbero stati elusi i motivi di appello.
5.Il secondo atto di ricorso nell'interesse di IO AU, a firma dell'avv. Marziano, consta di 6 motivi e non quattro, come erroneamente rubricato nel ricorso tutti poggiati sui vizi di - - cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
5.1.Il primo motivo si è soffermato sulla sussistenza del reato associativo. La Corte d'appello non avrebbe considerato che le imprese degli IO svolgevano lavori autonomi con la committenza, legati ad un interesse "egoistico"; i lavori appaltati, come scritto in sentenza, sono stati correttamente eseguiti e quindi non si comprende in che sarebbe ravvisabile l'evasione fiscale;
MARTA TR si è trasformata in "cartiera" con l'avvento di IL OM nel 2014. Non sarebbe stata chiarita l'origine del pactum sceleris, né in che modo il ricorrente si sarebbe interfacciato con i fratelli nell'ambito della gestione delle varie imprese, in che modo avrebbe assunto un ruolo apicale;
come sarebbe ravvisabile la prova della coscienza e volontà di far parte di un'associazione, poiché il vincolo di sangue avrebbe carattere neutro;
le conversazioni intercettate la questione è stata ripresa più volte nei motivi di ricorso - avrebbero avuto tono scherzoso e non sarebbero state comunque correttamente interpretate;
6 non sarebbero stati rispettati i criteri indicati dalle Sezioni Unite Modaffari sulla prova dell'appartenenza ad una associazione mafiosa.
5.2.Il secondo motivo ha contestato la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
non si sarebbe considerato che tale agevolazione deve essere rivolta alla vita dell'associazione mafiosa e non ad aiutare il singolo componente;
inoltre, sarebbe stato inesattamente affermato che IO reperisse la forza lavoro solo nel territorio di Isola Capo Rizzuto, poiché diversi erano i dipendenti provenienti da altre regioni;
sarebbe stato impropriamente sostenuto che IO è imparentato con condannati di mafia, come con il cognato SE EL, atteso che quest'ultimo è separato da NN RI EC - cognata di IO CO sin dal 2010; non si sarebbero tenute in conto le indagini difensive, nel senso che PU AL e CO EP non sarebbero mai stati condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; che la documentazione di lavoro riguardante PU AL non sarebbe falsa perché costui è stato dipendente di IO AU;
che la modesta somma richiesta da "zio AN - DI RT è stata chiesta - da sua sorella DI NA OS, madre di IO e che comunque il denaro era destinato al figlio di zio NA, bensì imputato ma poi assolto dall'imputazione ex art. 416 bis cod. pen.. 5.3.Il terzo motivo ha lamentato l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, poiché sarebbe stata immotivatamente respinta l'eccezione fondata sull'assenza dell'audio e della perizia trascrittiva;
ci si è fondati solo sui brogliacci cartacei della polizia giudiziaria. Sarebbe stata valorizzata, da una conversazione relativa alla spartizione del denaro tra i fratelli, una praesumptio de praesumpto.
5.4. Il quarto motivo ha censurato l'affermazione di reità a riguardo dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati fiscali e fallimentari attinenti a MARTA TR. Non sarebbero elementi sufficienti, per ricondurre ad IO AU il ruolo di amministratore di fatto, il domicilio fiscale di sua titolarità perché non è la residenza, che abbia percepito redditi di lavoro dipendente quando l'amministrazione era curata da altri, assolti dai reati, i rapporti tra la ditta individuale e la citata società perché funzionali solo ad uno "sgravio fiscale". Effettivamente esisteva un "giro" di false fatturazioni - scrive il ricorso ma riconducibile a IL OM, - come si desumerebbe dalla conversazione intercettata del 31 gennaio 2019, quando IL non rivendica quanto impone all'IO di ottenere una percentuale maggiore di guadagno - - proprio per consentire all'IO "l'utilizzo delle proprie società per la monetizzazione". Non sarebbero stati indicati gli elementi di prova a sostegno del ruolo gestorio del ricorrente, tenuto conto che si tratta di “società schermo"; la motivazione è lacunosa nell'individuazione della prova degli elementi essenziali, soggettivo e oggettivo, dei singoli reati tributari e fallimentari.
5.5.Il quinto motivo indicato erroneamente come il quarto ha investito tutte le residue - contestazioni di illecito penale, attinenti alle società Alfer, Varfil, FG Lavori Ferroviari, inclusa l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. La sentenza non avrebbe tenuto in considerazione il parere del consulente della difesa e comunque che il reato di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000 riguarda le scritture contabili obbligatorie per legge e l'omessa consegna della contabilità 7 può valere, al più, a dimostrare un'omessa tenuta. Non sarebbe stato tenuto in conto che la FG Lavori Ferroviari è un'impresa esistente e operativa, la cui sede sarebbe stata erroneamente individuata, la cui contabilità non era curata dal rag. LL ma da altro professionista, e non sarebbero stati indicati gli elementi dell'amministrazione di fatto in capo ad IO AU. Il motivo di ricorso contesta poi la logicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti a riguardo del distacco del personale e del noleggio a freddo, perché le prestazioni sarebbero state reali ed effettive, dunque al più elusive, anche con riferimento alla violazione della normativa in materia di subappalto, ma non rilevanti penalmente.
5.6.Il sesto motivo erroneamente indicato come il quarto ha dedotto vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
6.IO ON, con l'avv. Coscia, si è affidato a due motivi, entrambi rubricati ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
6.1.Il primo motivo, riguardante l'affermazione di reità per il reato associativo, si è doluto della mancata valutazione degli elementi addotti con l'atto di gravame;
non sarebbe emerso che IO ON fosse un partecipe e avesse aderito al patto associativo, in quanto assolto dalle accuse relative ai reati-fine che di regola sono la dimostrazione della concretezza del contributo. Egli svolgeva attività di lavoro e percepiva remunerazione, operazioni che non dimostrano adesione ad un programma criminoso;
non sarebbero individuabili conversazioni intercettate che direttamente lo riguardino e quelle valorizzate non sarebbero state correttamente interpretate.
6.2.Il secondo motivo si è soffermato sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. perché, anche in questo caso, la sentenza avrebbe omesso di rispondere ai motivi di appello, che avevano contestato che la generica frase da lui pronunciata ed intercettata, "abbiamo i nostri carcerati da mantenere", potesse avere un significato univoco ai fini della dimostrazione dell'aggravante. Avrebbero dovuto fornirsi chiarimenti sulla identificazione dei "carcerati", se appartenenti alla ndrangheta o ad altri ambienti.
7.IO IO, con l'avv. DA, ha redatto due motivi, che hanno denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. 7.1. Il primo motivo, che concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere, si è lagnato della carenza di motivazione a fronte dei motivi d'appello e in ragione dell'intervenuta assoluzione dai reati-fine, che influenzerebbe in modo irrimediabile il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e alla prova della volontà di adesione al gruppo criminale;
e non sarebbero sufficienti le sporadiche conversazioni intercettate o i legami familiari.
7.2.Il secondo motivo ha investito la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, poiché le conversazioni intercettate, a tal proposito valutate, non riguardano IO 8 IO e non sarebbe consentita un'interpretazione capziosa di alcuni passaggi riferiti ad un possibile contributo di ON nel reperire denaro da destinare a zio "AN; la conversazione con il AT ON, relativa ai "fiori", avrebbe contenuto scherzoso e non rilevante. Non sarebbe stata indicata in sentenza la prova esauriente della consapevolezza dell'altrui condotta agevolativa.
8. IO CO ha proposto due atti di ricorso, di cui uno a firma dell'avv. Vianello Accorretti, che si è sviluppato in 11 motivi, che tutti richiamano la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. 8.1.Il primo motivo ha lamentato l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto nell'ambito di MARTA TR, difetterebbe prova che la Corte d'appello non ha fornito dell'esercizio continuativo e significativo dei relativi poteri gestori, non sarebbero appaganti i riferimenti a conversazioni intercettate, di debole portata probatoria. Inoltre, la società non sarebbe stata una "cartiera", era operativa, c'erano costi di gestione, c'erano dipendenti, come da parere del consulente della difesa Proto, non considerato dalla Corte di merito.
8.2.Il secondo motivo ha dedotto nella sostanza le medesime carenze a riguardo della ritenuta qualifica di amministratore di fatto della F.G. LAVORI FERROVIARI, già contestata coi motivi di appello;
la Corte avrebbe ripreso l'errore del giudice di primo grado, fondandola su supposizioni e presunzioni.
8.3.Il terzo motivo ha mosso obiezioni sulla ritenuta sussistenza del reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IVA. Anche a voler ritenere il ricorrente amministratore di fatto, tanto non autorizza l'attribuzione dei reati in materia di obblighi tributari, di spettanza esclusiva dell'amministratore di diritto. Per l'anno 2016 la soglia di punibilità non è stata superata, per il 2013 e il 2014 potrebbe sussistere il reato di cui all'art. 4 L. n. 74 del 2000 dichiarazione infedele perché la dichiarazione è stata presentata "in bianco" ma pur sempre presentata e non vi sarebbe comunque prova del superamento delle più stringenti soglie di punibilità previste da tale ultima norma penale. La sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le consulenze di parte del dr.IT e del Dr. Proto.
8.4.Il quarto motivo si è occupato dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000, non sarebbe stata offerta prova della sussistenza dei relativi elementi costitutivi e, del resto, si tratterebbe di condotta ascrivibile al solo amministratore di diritto. La condotta costituirebbe in ogni caso indebita duplicazione di quella di bancarotta fraudolenta documentale.
8.5. Il quinto motivo ha censurato la conferma della condanna per il delitto dell'art. 8 della medesima legge, sulla scorta dei medesimi elementi già indicati, in particolare per aver la Corte d'appello ignorato le consulenze della difesa a riguardo dell'effettività delle prestazioni, fondate sui dati contabili, tra cui il registro dei beni ammortizzabili delle imprese contraenti, sui contratti e sui pagamenti. Il g.i.p. nella fase cautelare, sullo specifico punto, aveva infatti respinto la richiesta del pubblico ministero.
8.6.Il sesto motivo si è concentrato sulla ritenuta sussistenza dei delitti di bancarotta fraudolenta, erroneamente ed immotivatamente ascritti al ricorrente in veste di amministratore di fatto della MARTA TR;
al più, egli avrebbe potuto essere ritenuto responsabile dei reati in qualità di concorrente esterno, ma anche a riguardo non sarebbero emersi gli elementi per addivenire ad una pronuncia di condanna;
e quelli posti a sostegno del reato associativo non possono essere estesi alla prova dei reati-fine.
8.7.Il settimo motivo si è soffermato sulla affermazione di responsabilità per i delitti ex artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento all'attività di F.C. LAVORI FERROVIARI & NOLEGGI;
non sarebbe stata adeguatamente considerata la ricostruzione alternativa della difesa, poggiata sulla consulenza del dr.IT circa l'effettività delle prestazioni eseguite dalla società, desunta essenzialmente dalle registrazioni contabili e dalle annotazioni sul registro dei beni ammortizzabili.
8.8. L'ottavo motivo ha censurato l'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., non sarebbero state affrontate le ragioni di gravame attinenti all'impropria valorizzazione di intercettazioni telefoniche e ambientali, tra cui quelle relative al tentativo di eludere ispezioni nei cantieri ferroviari, in assenza di una prova certa di un collegamento concreto e diretto del ricorrente, indicato erroneamente come amministratore di fatto di talune società, alle attività criminose descritte. Le attività riconducibili al prevenuto sarebbero comunque espressione di una normale partecipazione ad un'attività imprenditoriale comune ai familiari, come quella che concerne lo scambio di operai.
8.9.Il nono motivo ha lamentato, sotto il profilo di una mancata risposta ai motivi di appello, la mancata esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
non sarebbero sufficienti le dichiarazioni del collaborante ME, prive di riscontri esterni;
sarebbero stati valutati a carico dell'imputato elementi derivanti da comportamenti di altri e da intercettazioni relative ad altri, senza concreto collegamento con la sua posizione.
8.10. Il decimo motivo si è doluto del riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità quanto al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., esistente solo in caso di non coincidenza dell'associazione con il gruppo criminale transnazionale il quale, poi, non deve essere solo esistente ma deve aver dato un contributo all'attività dell'associazione criminosa.
8.11. L'undicesimo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche, escluse solo con riferimento all'assunta gravità del reato ed a formule di stile che non confliggono sulla legittimità del loro riconoscimento.
9. L'altro atto di ricorso dell'IO CO, a firma dell'avv. Napoli, ha dedotto ulteriori 10 motivi, a proposito dei quali saranno evidenziate le sovrapposizioni con il ricorso dell'avv. Vianello e gli eventuali profili di novità rispetto ad essi. Anche in questo caso tutti i motivi sono stati rubricati con il riferimento all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
9.1.Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, l'ottavo, il nono motivo ripropongono ragioni di censura sostanzialmente già illustrate dal primo ricorso. 10 9.2.Il sesto motivo, che attiene all'accusa di emissione ed utilizzo di F.O.I. in qualità di amministratore di fatto della F.G. LAVORI FERROVIARI & NOLEGGI, oltre a reiterare le riflessioni già svolte dall'altra difesa, aggiunge che le fatture n. 48/2015 emessa quando amministratore era BR AR e 42/2018 riguarderebbero beni strumentali di cui la - consulenza della difesa avrebbe dimostrato l'effettiva esistenza, con riferimento alle registrazioni eseguite sul libro dei cespiti ammortizzabili.
9.3.Il settimo motivo, riguardante il reato associativo, ha esposto le stesse ragioni del primo ricorso aggiungendo nel complesso che le imprese cc.dd. di secondo livello non sono state ritenute coinvolte nell'organizzazione criminosa nonostante perseguissero gli stessi scopi, ritenuti illeciti, degli enti cc.dd. di primo livello;
sarebbero state inesattamente valorizzate alcune intercettazioni, tra cui quelle di IO CO con il personale di R.F.I., che non svolge ispezioni a sorpresa in materia di sicurezza, ma verifiche sulla regolarità tecnica delle opere appaltate;
sarebbe stata inesattamente considerata una conversazione tra IO CO e il AT AU del 26 settembre 2018 sul presupposto che il primo si trovasse all'interno dei locali di MARTA TR che invece era già in liquidazione dal novembre del 2017 e non vi sarebbe alcun riferimento nella conversazione alla MARTA TR;
non sarebbe stato considerato che i due fratelli avevano avuto un forte litigio con effetto protrattosi tra il 2008 e il 2015, incompatibile con l'esistenza del rapporto associativo.
9.4.Il decimo motivo, oltre a riprodurre nella sostanza la censura sul diniego delle attenuanti generiche, si è esteso alla lagnanza sulla commisurazione della pena, priva ad avviso del ricorrente di adeguata motivazione. 10. LL AR, con l'avv. Nigro, ha formulato un solo, composito motivo, fondato sul richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.. La Corte d'appello avrebbe omesso di dare risposta ai motivi di gravame sull'erroneo presupposto della ricorrenza di una doppia conforme, quando in secondo grado è stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ed è stata ridotta la pena;
sarebbero stati valutati, a sostegno della conferma della condanna, elementi deboli o neutri, come la lecita titolarità dello studio professionale di consulenza contabile;
sarebbe irrilevante che egli abbia apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA ai fini dell'ottenimento dei crediti d'imposta perché il suo compito non sarebbe quello di verificare la rispondenza dei dati formali alla realtà delle operazioni commerciali;
le conversazioni intercettate nulla proverebbero, perché fornire suggerimenti alla clientela per ridurre il carico fiscale rientra nelle ordinarie mansioni di un commercialista tenutario della contabilità. 11. AT CO, con l'avv. Napoli, ha presentato 4 motivi, tutti agganciati ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. 11.1.Con il primo ha censurato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, in quanto le conversazioni intercettate, poste a fondamento della sentenza emessa nei suoi 11 confronti, riguardano AT IM e non AT CO, che in quel frangente parla con IO AU e non IO CO di cui sarebbe stato prestanome nella CF LAVORI FERROVIARI S.R.L.S. ed alle cui dipendenze si sarebbe posto, ricevendone le direttive. 11.2.Il secondo motivo si è appuntato sulla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, perché la sentenza avrebbe apoditticamente affermato la responsabilità di AT solo in quanto amministratore della C.F. LAVORI FERROVIARI e della A.F. LAVORI FERROVIARI, società cc.dd. monetizzatrici, senza tuttavia indicare alcuna concreta condotta da lui realizzata nell'ambito delle operazioni legate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
tra l'altro, l'obbiettivo della creazione di fondi extracontabili non potrebbe identificarsi con un generico programma criminoso, proprio del reato associativo, ma si identificherebbe in uno scopo preciso e determinato. Difetterebbe, in ogni caso, la prova di un contributo causale, fornito dal ricorrente, alle singole operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 11.3.Il terzo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità a riguardo dell'imputazione associativa, perché requisito indispensabile sarebbe la individuazione di un gruppo criminale organizzato transnazionale che non coincida con l'associazione per delinquere;
la sentenza avrebbe omesso qualsiasi precisazione in tal senso. 11.4.Il quarto motivo si è occupato del diniego delle attenuanti generiche e del calcolo del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo ed in relazione ai quali aspetti la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere ai motivi di gravame ed adottato formule di puro stile. 12.IL OM, con l'avv. Napoli, ha esposto 8 motivi di ricorso, tutti riferiti ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. 12.1. Il primo motivo ha denunciato l'errata attribuzione del ruolo di amministratore di fatto di MARTA TR, poiché il ricorrente ne sarebbe stato liquidatore dal 2017 e nulla più. 12.2. Il secondo motivo, oltre a ribadire il travisamento del fatto collegato alla mancata considerazione del perimetro temporale nel quale IL avrebbe svolto il ruolo di liquidatore, ha fatto rilevare che per l'annualità 2016 le soglie di punibilità ex art. 5 L. n. 74 del 2000 non sono state superate;
più in generale, non sarebbe stato valutato il parere del consulente della difesa circa l'erroneità della ricostruzione operata dalla guardia di finanza. 12.3. Il terzo motivo ha insistito sulla datazione temporale della qualifica rivestita dal ricorrente, dal 2017, a riguardo della sottrazione delle scritture contabili sotto l'aspetto tributario, tenuto conto del fatto che non è sufficiente omettere la tenuta della contabilità, ma sono necessarie le prove dell'occultamento e la sussistenza del dolo specifico. 12.4. Il quarto motivo si è doluto della lacuna di motivazione in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti a riguardo della effettività delle prestazioni eseguite da MARTA TR, tenuto conto della delimitazione temporale delle accuse addebitate a IL, ovvero dal 16 novembre 2017. 12 12.5. Il quinto motivo si è soffermato sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose;
IL non sarebbe stato amministratore di fatto della società e la sentenza di secondo grado non avrebbe motivato in modo soddisfacente l'attribuzione di tale ruolo, né sarebbe configurabile quello di concorrente esterno;
inoltre, sarebbero stati immotivatamente disattesi i rilievi del consulente della difesa e la parte motiva della decisione sarebbe lacunosa sotto ogni profilo, anche quello della dimostrazione dell'elemento soggettivo;
i fatti assunti come distrattivi sarebbero lontani nel tempo rispetto alla dichiarazione di fallimento, e per tale ragione difetterebbe anche per la bancarotta patrimoniale la prova dell'elemento psicologico del reato. 12.6.Il sesto motivo ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla partecipazione all'assunta associazione per delinquere;
il g.i.p. della cautela ne avrebbe negato la veste di promotore ed organizzatore e le conversazioni intercettate non permetterebbero di trarne un tale compito;
la sentenza afferma che IL era amministratore e liquidatore di MARTA TR, società di "primo livello", titolare di TR GENERALI DI LL DO, ente "monetizzatore" e amministratore di ALOFER, società di "primo livello", prelevava il denaro dai conti delle imprese "monetizzatrici" e ricaricava la post-pay di IO ON, trattenendo una percentuale sugli importi che transitavano dalle imprese a lui riconducibili, ma difetterebbe nella motivazione l'indicazione di condotte espressive della partecipazione al sodalizio. Al più, il ricorrente potrebbe rispondere di concorso nei singoli reati-fine di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ma non certo di associazione delittuosa, che prevede elementi diversi rispetto a quelli del mero concorso nel reato. 12.7. Il settimo motivo ha censurato la configurazione dell'aggravante della transnazionalità per le ragioni già dette, nel nostro caso l'associazione per delinquere e il gruppo criminale estero coinciderebbero. 12.8. L'ottavo motivo ha contestato la mancanza o apparenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e la negazione delle invocate attenuanti generiche. 13.Il ricorso di RO G.LU, con l'avv. Napoli, richiama sempre i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. ed è composto da 5 motivi. 13.1.Il primo motivo si duole della mancata risposta agli specifici motivi di gravame ed agli elementi offerti dalla difesa, in particolare la consulenza tecnica del dr.IT. 13.2.Il secondo motivo si è interessato più nello specifico delle imputazioni degli artt. 2 e 8 della L. n. 74 del 2000 - capi 23 e 24 a lui ascritte in qualità di amministratore, dal 3 ottobre - 2016, della F.G. LAVORI FERROVIARI & NOLEGGI S.R.L., nei cui confronti, secondo la sentenza, sono state emesse f.o.i. da MARTA TR, ER e dalla ditta individuale AL IZ;
a sua volta, sempre in base alla sentenza, ha emesso fatture per operazioni inesistenti. Sarebbero stati disattesi, con motivazione apodittica, i fondati rilievi del consulente della difesa circa la veridicità delle operazioni commerciali in assenza di accertamenti specifici. 13 13.3.Il terzo motivo si è concentrato sulla ritenuta sussistenza del reato associativo e della prova della partecipazione, perché anche in tal caso sarebbero stati valorizzati elementi deboli e insufficienti, con una motivazione apparente e non sarebbe stata correttamente valutata la distinzione tra il reato associativo ed il concorso di persone nel singolo reato. 13.4.Il quarto motivo ha investito l'aggravante della transnazionalità per le ragioni già altrimenti indicate, la coincidenza tra associazione e gruppo estero. 13.5.Il quinto motivo ha lamentato, in punto di motivazione, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche per le medesime ragioni relative ad altre posizioni, con la particolarità che RO sarebbe incensurato ed il riferimento ai precedenti penali o alla tendenza a delinquere sarebbe ancor più fuori luogo. 14. L'avv. Napoli, nell'interesse di IO CO, ha tempestivamente presentato motivi nuovi, con i quali, a sostegno del motivo sull'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., ha rappresentato che un'unica conversazione intercettata avrebbe interessato il ricorrente, ovvero un dialogo con "zio AN, che gli ha richiesto 100 euro per aiutarlo a fare la spesa;
nella conversazione non sarebbe stato citato alcun detenuto e, in ogni caso, il figlio del DI RT detto "AN, ovvero DI SA, effettivamente imputato del reato dell'art. 416 bis cod. pen. nell'ambito del procedimento denominato TISIFONE, stato assolto con sentenza irrevocabile da tale accusa, di tal che cadrebbe l'aggravante in questione. 15.La difesa di RO AN, avv. Fiorentini, ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale ed a sostegno ha esposto che il ricorso richiede una non ammissibile rivalutazione probatoria dei fatti oggetto del processo ed ha richiamato i passaggi della sentenza di secondo grado che hanno condotto al di lei proscioglimento, in accoglimento dei motivi di gravame. Considerato in diritto 1.Prima di affrontare i motivi di impugnazione, è necessaria una premessa che richiami i principi ermeneutici di carattere generale ai quali il collegio si ispirerà nell'analisi delle argomentazioni svolte da ciascuno di ricorrenti, al fine precipuo di non riproporre, lì dove le singole ragioni di ricorso siano vulnerate dal giudizio di inammissibilità, perché generiche, non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate in quanto contrastanti con la giurisprudenza consolidata, le osservazioni che siano fondate sull'applicazione dei medesimi canoni interpretativi, così da non appesantire la trattazione con passaggi espositivi tralatizi ed iterativi. 14 2.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.).
2.1.Il concetto di "doppia conforme" deve naturalmente essere calibrato non sul raffronto - globale e complessivo delle rispettive decisioni, che possono non essere in toto sovrapponibili, sull'autonomia dei singoli capi sui quali si sono espresse le sentenze del duplice grado, ma dal momento che la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (sez. U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv.268965). Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 01; Sez. 5, n. 5123 del - 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi minuziosa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900). E nell'assolvere a tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purchè non si limiti a riprodurre la sentenza confermata, dichiarando in termini stereotipati od apodittici - di aderirvi senza affrontare gli specifici motivi di censura ed evitando, pertanto, di operare una elaborazione autonoma delle ragioni per le quali tali doglianze siano inaccoglibili (tra le molte, 15 in tal senso, sez. 6, n. 49754 del 21/01/2012, Rv. 254102). Ove, dunque, il giudice d'appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione come esplicitamente precisato a pagg. 134-135 della sentenza, che ha asseverato "le argomentazioni poste a base della decisione impugnata" - può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle critiche formulate. Ragionare diversamente e pretendere - dunque che il giudice di secondo grado si esprima minutamente su ciascuna, singola obiezione difensiva significherebbe imporre al secondo grado di giudizio - in violazione di canoni logici - e di razionalità espressiva, snaturando le caratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio dei tempi del processo una ulteriore ed autonoma attività di integrale ricostruzione del fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo già operato in prime cure sia ritenuto pienamente condivisibile. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879).
2.2.D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di 16 CO, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
2.3.Il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi, dunque, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato, poi, deve assumere portata decisiva. Grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere (tra le tante, sez. 5, n. 26455 n. 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). Tanto implica che la ficcante e vincente deduzione del "travisamento probatorio" in senso tecnico non può mai essere appagata e non può pertanto sollecitare l'intervento del giudice - di legittimità - da mere ed impercettibili espressioni, contenute nel ricorso per cassazione, del tipo "non è emerso", "non si evince", "non si comprende da quale elemento", "non è stato 17 provato, dimostrato, accertato", et similia, pena in primo luogo l'a-specificità del motivo d'impugnazione.
2.4.E ancora, va rammentato come, secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv.263715). E si è ripetutamente affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (es. sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). I RICORSI DEGLI IMPUTATI 3.I ricorsi di IO AU e IO CO, a tratti inammissibili, sono nel complesso infondati, dal momento che per nulla illogico, anzi completo e persuasivo, si palesa l'apparato enunciativo della doppia conforme a riguardo della individuazione dei requisiti costitutivi dell'associazione per delinquere, sin dalle argomentazioni relative all'illecita gestione di MARTA TR, a partire dalle quali gli indicatori dell'appartenenza ad un unico ed osmotico tessuto organizzativo si sono intrecciati ed uno per uno incastonati in un mosaico di convergente e compatta descrizione, effettivamente riconducibile ad una sorta di struttura piramidale, al cui vertice si sono collocati proprio i fratelli IO, AU e CO, con il ruolo di promotori ed organizzatori (pag. 179 e seg. sent. primo grado). In particolare, a vario titolo si rivelano aspecifici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati i motivi primo, quarto, quinto del ricorso dell'avv. Marziano, il primo e il quarto motivo dell'avv. Coscia per conto di IO AU e i motivi primo e settimo del ricorso dell'avv. Napoli per conto di IO CO, il motivo ottavo dell'avv. Vianello per conto di IO CO.
2. La sussistenza dell'affectio societatis che costituisce l'essenza del vincolo associativo esteso ad un programma indefinito di delitti-scopo nel caso di specie delitti tributari e fallimentari - è stata ampiamente descritta (pag. 158 e segg. sentenza di appello, pagg. 175 e segg. sentenza di primo grado) in ossequio alla risalente giurisprudenza di legittimità ed i rilievi sul punto formulati dai motivi dei ricorsi sono generici, non consentiti e manifestamente infondati, perché tradotti, nel complesso, in confutazioni assertive e di taglio contestativo, finalizzate a 18 parcellizzare indebitamente l'armonica interazione dei molteplici elementi probatori ed indiziari, congruamente ripercorsi dai provvedimenti di merito. L'ordito delle motivazioni del duplice grado ha dato conto della serialità dei comportamenti e dell'esistenza di un comune progetto volto alla consumazione di un numero indeterminato di delitti, caratterizzati da modalità fraudolentemente preordinate (i "distacchi" e i "noleggi di attrezzature", perspicuamente descritti a pag. 112 e segg. della sentenza di primo grado) all'evasione delle imposte attraverso la creazione di entità imprenditoriali succedutesi le une alle altre e destinate a breve durata, realizzate con sinergica ripartizione di ruoli anche intercambiabili, sotto la direzione costante del "vertice" rappresentato dai fratelli IO e dai referenti IL OM prevalentemente impegnato nell'attività delle "cartiere" - e LL AR, regista degli adempimenti contabili ed amministrativi funzionali al perfezionamento delle lucrose operazioni manipolative. La prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere e, dunque, del radicamento del patto criminale non esige, come noto, la dimostrazione del confezionamento di un atto costitutivo o di uno statuto o del momento della sua iniziale instaurazione, ma richiede la prova dell'effettività della sua operatività, nella quale si innesta il contributo di ciascun sodale secondo i crismi indicati dall'interpretazione tradizionale (ex multis, sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202031). Il presente procedimento riguarda la posizione autonoma degli attuali imputati, attinti nella fase delle indagini da misure cautelari personali, non quella di altri - la cui vicenda giudiziaria è stata separata e rimane, dunque, oggetto di distinta valutazione discrezionale nel giudizio di merito (pag. 175 sent. di primo grado) e la frammentazione che ne deriva implica, naturalmente, che nessuna - illogicità o contraddittorietà può essere adombrata per il sol fatto che per gli uni sia stata esercitata l'azione penale e per gli altri sia stata percorsa strada diversa, non emergendo dall'apparato argomentativo delle sentenze, né soprattutto dalle critiche dei ricorsi, l'idoneità delle une e delle altre ad influenzarsi reciprocamente. -propria dei ricorsi di IO CO che si è a lungo 3.1.La dissertazione difensiva soffermata sulla distinzione tra il reato di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato (riproposto pedissequamente nei ricorsi di IL OM e di RO G.LU a firma dell'avv. Napoli, i quali, sullo specifico aspetto, non saranno nuovamente commentati) avrebbe meritato, più che un'elencazione di un coacervo di massime giurisprudenziali, la illustrazione di argomenti, in verità non offerti, che deponessero per la delineazione di una unitaria programmazione, sin dalla commissione del primo illecito, dei singoli, successivi delitti nelle linee essenziali, fino all'ultimo di essi. Non solo: il raggiungimento del bersaglio dei motivi di ricorso postulerebbe l'inconciliabilità logico-giuridica della fattispecie associativa con la predeterminazione della durata del sodalizio, ipotesi da escludere in virtù di un consolidato excursus giurisprudenziale, condiviso dal collegio, che afferma che non vi è incompatibilità tra la durata predeterminata dell'associazione, eventualmente stabilita dai suoi fondatori, e sussistenza del reato ex art. 416 cod. pen.. Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere è necessaria la esistenza di un 19 programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da realizzare, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (ex multis, sez. 5, n. 41720 del 13/0/2019, Magliacano, Rv. 277531; sez.6, n. 38524 del 11/07/2018, Rv. 274099; sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493).
3.2.Contrariamente a quanto poi sostenuto dal ricorso di IO AU e in taluni segmenti dai ricorsi di IO CO e RO G.LU, è principio stabile della giurisprudenza di legittimità che, in tema di associazione per delinquere, una volta che siano stati adeguatamente delineati i requisiti essenziali di fattispecie, ovvero la stabilità nel tempo della struttura organizzativa, anche rudimentale, la continuità e sistematicità dell'attività criminosa in uno eventualmente con la distribuzione e suddivisione dei guadagni, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (ex multis, sez.2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908; sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184; sez.2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426).
3.3.La sostanziale uniformità e paritetica alternanza del ruolo dominante esercitato dai fratelli IO nelle aziende del loro "Gruppo" (v. es. pag. 178 primo grado) - per rispondere alle ripetute obiezioni delle difese di IO AU così il secondo e il quarto motivo dell'avv. Coscia e CO, pur intrinsecamente manchevoli di capacità di confronto, a - riguardo della prova del ruolo di capi, promotori ed organizzatori del sodalizio e della qualifica di amministratori "di fatto" (quest'ultimo profilo è censurato nel sesto motivo del ricorso dell'avv. Napoli e nel settimo motivo dell'avv. Vianello) si rivela enucleabile dalle plurime - captazioni telefoniche come, a titolo esemplificativo, quelle - citate a pag. 76 e segg. dal primo giudice, poi ancora pagg. 179 e segg. - con EL OT, nella quale IO AU narra della "storia" imprenditoriale degli IO e dei rapporti con EL LI, titolare della ARMAFER, una sorta di "colosso" strategico del settore della manutenzione del servizio di trasporto ferroviario;
e laddove egli si profonde in un lungo e circostanziato sfogo verbale, nel quale evidenzia le qualità eclettiche degli IO nell'approccio ai lavori di cantiere e, soprattutto, ne esalta la capacità di commutare i rispettivi compiti direttivi nell'una e nell'altra impresa, a prescindere da chi ne sia l'amministratore formale, in base alle necessità, senza presunzione e con spirito di collaborazione ("noi se ci presentiamo in un cantiere ed andiamo a prendere un lavoro...magari sono io che lo dirigo...e c'è mio AT che dice una parola prima di me...per me è stato lui a parlare...poi capita che un giorno va lui al posto mio e mi dice: vai tu a fai come se fossi io...io vado là mi presento e dico: sono io che faccio questa cosa...parlo io e conoscono me fino alla fine...non arriva mio AT, fa il presuntuoso e dice: vedi che là ci sono io e non è mio AT. Non è mai successo..."); assegna a sé e al AT CO un ruolo direttivo e di massima responsabilità gestionale ("noi in due abbiamo fatto le scarpe a 20 tutti...non posso io Francè mettiti in macchina corri che ho un appuntamento...io stamattina dovevo essere presente anch'io perché mi ha chiamato l'ingegnere e mi ha dato lavoro...prendi i lavori che puoi affrontare...so che è mio AT e mi posso fidare che non va lì e dice mio AT fa schifo...sono qua io è come se fosse la stessa cosa e gli ha proposto lo stesso lavoro: guarda che c'è da fare un cambio ferro poi c'è da mandare una squadretta...E se l'è vista lui..."); e nel medesimo solco si inscrive l'espressione congruamente valorizzata dai giudici di merito, che chiarisce che i profitti di tali attività d'impresa vengono spartiti in parti uguali tra i cinque fratelli ("NOI CI DIVIDIAMO IL PANE TUTTI E CINQUE...I FRATELLI MIEI STANNO A QUELLO CHE GLI DICIAMO NOI FANNO QUELLO CHE GLI FACCIAMO NOI E SI PRENDONO LA PARTE CHE CI PRENDIAMO NOI"); la conversazione con AS G.LU, nella quale IO AU descrive il "sistema" elusivo dei distacchi e del reclutamento di personale dalla zona di Isola Capo Rizzuto;
la conversazione del 31 gennaio 2019 tra IO AU, IL OM e AN AN, univocamente dimostrativa di un rapporto operativo stabile nel tempo, instaurato tra gli IO e il IL, che nella circostanza lamenta la corresponsione di "percentuali" modeste sui profitti delle attività collegate al riciclaggio del denaro movimentato con le fatturazioni false (pag. 188 e segg. sent. di primo grado). Appaiono di spessore, inoltre, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ME OM (pag. 103 e segg. sentenza di primo grado), a riguardo della stabile struttura criminale degli IO, impegnata nel medesimo settore di attività imprenditoriale dei congiunti DI, di cui hanno riproposto l'illecito modus operandi, che saranno più diffusamente analizzate in sede di esame dei motivi del ricorso del Procuratore Generale.
3.4. D'altro canto, in tema di reati tributari con particolare riferimento alle cc.dd. cartiere, come MARTA TR - la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente artificioso volto ad evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (sez.3, n. 20052 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202; sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, LUmarini, Rv. 279829). Tali direttrici ermeneutiche consentono dunque di ritenere impropriamente evocati i criteri d'interpretazione previsti dall'art. 2639 cod. civ., costantemente seguiti ai fini dell'inquadramento del ruolo di amministratore di fatto nell'ambito di società operative "classiche", non essendo necessaria alcuna selezione di attività gestorie concretamente esercitate dall'uno e dall'altro, né appare indispensabile la dimostrazione di uno specifico interessamento alla cura contabile dell'attività, profilo che del resto risulta immanente proprio all'accertato coinvolgimento, ideale ed organizzativo, dei prevenuti nelle operazioni di confezionamento della documentazione sottostante all'occultamento della falsità, oggettiva o soggettiva, delle transazioni commerciali, vuoi quelle inerenti all'aggiramento della legge Biagi in tema di interposizione di manodopera, vuoi quelle strumentali all'evasione d'imposta, attraverso le imprese "monetizzatrici". 21 3.5.E laddove le attività degli enti di "primo livello" abbiano comunque assicurato attraverso il congegno dei "distacchi" di personale e del "noleggio" delle attrezzature la realizzazione di concrete prestazioni lavorative a vantaggio della committenza, le evidenze attinte dall'unicum argomentativo della doppia conforme corrispondono al quadro di riferimento giurisprudenziale che sovrintende l'accertamento della responsabilità di un soggetto sprovvisto della carica formale societaria di amministratore, rivestita di fatto. Si rammenta, sul punto, che in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività - della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). Ed ancora, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273). La nozione di amministratore di fatto, dunque, per come introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di - legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). E' possibile citare, a conforto della posizione di vertice dei due fratelli, AU e CO, nelle imprese e società della rubrica accusatoria, le conversazioni riprodotte nella sentenza di primo grado, di pag. 203 e segg., in cui IO AU, che impartisce ordini a AT IM, si presenta come "AL, ER", di cui è anche il formale amministratore;
di pag. 222 e segg., in cui IO AU, sempre per conto di ER, dirige la movimentazione dei proventi delle illecite fatturazioni ricevute da DI FUTURA di LA LA, da restituire in parte a NE RE;
quelle di pag. 210, in cui è indicato come "datore di lavoro" da RO AN;
di pag. 209 e seg., in cui IO AU, evidentemente amministratore di fatto, dispensa direttive sulla distribuzione del denaro per l'attività di VA, a AN 22 AN, legale rappresentante della società; e sempre IO AU è titolare dell'omonima ditta individuale. IO CO si dichiara "capo" della F.G. LAVORI FERROVIARI & NOLEGGI S.R.L. nella telefonata intercorsa con il nipote RO G.LU del 2 ottobre 2018, pag. 213 e segg. sentenza di primo grado. La sentenza del giudice di prime cure ha evidenziato che la sede della società MARTA TR, di via Diaz a Brebbia, peraltro domicilio fiscale di IO AU, era anche sede legale della ER SRLS, di cui lo stesso AU era amministratore unico;
e ivi risultava una unità locale della ALOFER S.A.S., ragionevolmente attribuita alla titolarità di fatto di AL SC (v. telefonata citata a pag. 54 della prima decisione). La sede dell'unità locale della MARTA a Isola Capo Rizzuto coincide con quella di una unità locale di ALOFER intestata prima alla moglie di CO, NN SS e poi a IL OM. E' stato dunque valorizzato, con esposizione esente dalle critiche di illogicità ingenerosamente mosse dalle difese, il dato della penetrante commistione tra le entità imprenditoriali, riconducibili all'unitaria "regia" dei fratelli IO e, in particolare, alla posizione dominante di AU e CO. Sintomatica dell'autorità spettante a costoro nell'ambito di tutte le imprese del loro "gruppo" e, della gestione dello "scambio" del personale dipendente, è la conversazione ricordata a pag. 187 della pronuncia di primo grado, coerente con quella intercorsa tra Lo IP e AN a commento della ricomposizione dei rapporti tra i fratelli dopo un litigio, che ne ha favorito la stabilità di collaborazione nel settore strategico dell'organizzazione dei lavoratori, a sua volta riscontrata dalle verifiche documentali della guardia di finanza sull'assunzione dei medesimi operai, in un breve torno di tempo, alle dipendenze della C.R. s.r.l.s. e della Varfil s.r.l. ( v. anche pag. 166 sentenza d'appello). La lunga conversazione, a prescindere dall'accertamento del sito in cui si trovasse IO CO in disparte il rilievo secondo cui la messa in - liquidazione di una società non coincide con l'interruzione dell'attività, che dovrebbe rimanere circoscritta al soddisfacimento dei creditori è da includere tra quelle, invero molteplici, suscettibili di avvalorare la prova del reato associativo e del ruolo di punta rivestito dai germani, che usano toni indicativi della titolarità indistinta della conduzione delle imprese del "gruppo". Quanto all'estensione delle prerogative e degli obblighi dell'amministratore di fatto, il collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040). 23 Gli appunti difensivi, in proposito, a tratti impegnati nell'elencazione di massime giurisprudenziali puntualmente in linea con le proposizioni enunciative degli elaborati di merito, nel complesso si palesano epidermici, inconsistenti e finalizzati a sollecitare il collegio ad una non consentita rivisitazione della piattaforma probatoria. Può anzi conclusivamente aggiungersi che la vicenda condotta all'attenzione della Corte attiene ad un fenomeno associativo di tipo comune, che, quanto alla condotta di partecipazione, è reato a forma libera (ex multis, sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, Almanza, Rv. 284057), e, per le trame operative, si è sostanziato nel compimento di attività illecite di natura imprenditoriale, connotate da metodi ed approcci sequenziali;
risalto che consente di apprezzare la reciproca interferenza e la mutua interazione di prove e di indicatori parimenti dimostrativi della sussistenza degli elementi costitutivi e della struttura gerarchica della societas scelerum da un lato, del concorso di ciascuno nei reati-scopo e della rispettiva posizione apicale nelle aziende commerciali dall'altro. E se il "capo" dell'associazione è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890; sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, SE, Rv. 267464, sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915), è ben possibile sostenere che il ruolo concretamente espletato da IO AU e CO risponda a nozione quasi scolastica dell'elemento normativo di fattispecie, nella sua inscindibile accezione per il reato associativo e per i reati ascrivibili al titolare o all'amministratore di fatto delle singole realtà d'impresa.
4.Le critiche dei ricorsi di IO AU (quinto motivo avv. Marziano, quinto motivo avv. Coscia) e dei due atti d'impugnativa di IO CO, concentrate sull'affermazione di colpevolezza per i reati-fine del sodalizio, non possono essere condivise a cagione, in particolare, della a-specificità, della tendenza alla indebita frantumazione del dato probatorio e della complessiva inconcludenza ed assertività dei rilievi, posto che certamente le pronunce di merito, e segnatamente in principalità l'elaborato di primo grado (pag.118 e segg., v. anche sentenza impugnata, pag. 149 e segg.) hanno analizzato nel dettaglio i plurimi elementi di prova accertati dalle indagini della pubblica accusa ed assicurati con il convergente ausilio della guardia di finanza e del consulente tecnico del pubblico ministero, suffragato dalle risultanze delle informazioni testimoniali fornite dai vari legali rappresentanti-prestanome delle singole "cartiere" formali interlocutrici commerciali degli enti di cui all'imputazione - un robusto sostrato che ha confermato l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture attive e passive di ER, di DITTA INDIVIDUALE AL IZ, di VA, di F.G. LAVORI FERROVIARI & NOLEGGI. D'altro canto, la solidità delle verifiche garantite dal percorso ricostruttivo così illustrato non può essere scalfita dall'assunta, mancata valutazione dei pareri dei consulenti di parte IT e Proto, vuoi perché non rispondente alle evidenze del testo delle motivazioni che più volte si esprimono sul raffronto dei rispettivi apporti (es. pagg. 164- 24 175 sentenza di primo grado), vuoi perché le difese trascurano il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv.279062; Ск sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, Ganci e altri, Rv.262111). E infine, i richiami di taluni adempimenti contabili sui quali insistono le difese come l'indicazione dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili, l'esistenza cartacea di contratti o transazioni, i dati bancari dei trasferimenti di denaro sono all'evidenza inconsistenti e non conducenti, trattandosi di scritturazioni e registrazioni complementari ed anzi funzionali al camuffamento delle operazioni inesistenti oggetto delle fatture contestate. Né assume decisiva importanza che le società di "primo livello", a differenza delle "monetizzatrici", svolgessero anche concreta attività d'impresa - in disparte il rilievo che anche quest'ultima fosse di per sé ammantata di illiceità in ambito tributario e fallimentare perché consentanea al disegno di frodare il fisco con la creazione di costi fittizi, forieri di produrre indebiti diritti alle compensazioni.
4.1.Anche l'inquadramento dei "distacchi" o appalti di servizi di manodopera tra le operazioni inesistenti perché dissimulatrici di forme vietate di somministrazione di lavoro, contestato dal ricorso dell'avv. Marziano, è stato esaurientemente spiegato dalle sentenze di merito (pag. 112 e segg. primo grado) e il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale confluito nell'ultimo arresto di sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771, in base al quale integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale (cfr. anche sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 282985). Sono dunque fatture per operazioni inesistenti come richiamato nella parte motiva della sentenza del primo giudice - anche «quelle che si connettono, ad esempio, al compimento di un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti (inesistenza giuridica per simulazione relativa)» (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, dep. 2008, Figura, Rv. 238547-01, e Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01); più precisamente ancora, nel caso di specie si versa indubbiamente nel fenomeno dell'emissione e dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, da cui deriva l'indetraibilità dell'IVA da parte del destinatario delle fatture medesime, poiché i lavoratori, formalmente dipendenti delle società "di primo livello" degli IO, che assumevano il lavoro in subappalto dai committenti, in realtà prestavano la loro attività direttamente in favore dei 25 committenti medesimi, che ottenevano, in tal modo, la forza lavoro necessaria, sopportando però costi notevolmente ridotti attraverso la simulazione del contratto di "distacco" e la sua strumentalità alla realizzazione di una intermediazione illecita di manodopera (cfr. anche sez. 3, n. 16302 del 27/01/2022, ric. Dhl Supply Chain S.p.a., n.m.).
4.2.Non ha pregio l'obiezione opposta nel terzo motivo di ricorso di IO CO a firma dell'avv. Vianello - analoga a parte del secondo motivo a firma dell'avv. Napoli, per conto dello stesso imputato che pretenderebbe di ricondurre la presentazione "in bianco", ovvero con la relativi alle annualità compilazione della sola intestazione, dei modelli reddituali e dell'IVA - al paradigma della norma incriminatrice dell'art. 4 e non dell'art. 5 della L. n. 2013 e 2014 - 74 del 2000. 4.3.Il collegio opina, in primo luogo, che il concetto di "dichiarazione" tributaria non possa all'amministrazione documentale dell'esemplare fornito essere ancorato all'esistenza finanziaria, totalmente in bianco o munito soltanto dei dati anagrafici e del codice fiscale del contribuente, perché la ratio del precetto penale attiene alla salvaguardia della trasparenza della posizione economica e reddituale del cittadino nella prospettiva, di tipo eminentemente sostanziale, di una corretta determinazione dell'apporto, proporzionale ed egualitario, di ciascun consociato al gettito fiscale nel rispetto delle previsioni costituzionali in tema di capacità contributiva, che non può ritenersi soddisfatta dalla mera, formale ostensione di una dichiarazione che risulti priva dei crismi minimi di rispondenza agli obbiettivi perseguiti dal legislatore. Infatti, la rilevanza penale della condotta è pur sempre proiettata sull'occultamento di valori che per il loro non lieve importo generano un'imposta evasa e dunque un danno economico per l'Amministrazione delle finanze. E una dichiarazione può essere definita "fedele" o "infedele" soltanto qualora dia conto dei contenuti almeno parziali a cui essa è ontologicamente destinata, e non quando assuma connotato neutro e del tutto "silente" rispetto alle finalità per le quali sia stata istituita. A sostegno della tesi che si ritiene di prediligere milita anche la maggiore severità della disciplina sanzionatoria riservata dalla legge al reato di omessa dichiarazione, che prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, mentre per il reato di dichiarazione infedele è previsto un tetto minimo di due anni e un massimo di quattro anni e sei mesi (soglie così elevate dal D.L. n. 124 del 2019, conv. in L. n. 157 del 2019, ma già differenziate dal D. Lgs. n. 158 del 2015). La scelta edittale è conseguenza della più intensa rimproverabilità della condotta omissiva, che obbliga gli uffici finanziari a ricostruire in toto l'entità del reddito imponibile e a quantificare ab imis l'imposta evasa mentre, nel caso della dichiarazione infedele, l'esibizione dei dati, ancorchè inesatti, agevola di regola gli organi accertatori, che possono disporre di una base di riferimento per le verifiche di competenza. E' chiaro allora che attribuire alla dichiarazione "in bianco", compilata nel solo frontespizio, priva di dati, il medesimo valore e il medesimo regime di riprovazione di una dichiarazione caratterizzata dalla esposizione di un quantum di elementi e di imposta, sia pure irregolare e non veridica, significa snaturare i capisaldi giustificativi della distinzione pretesa dalle disposizioni in commento. 26 Tale ultima considerazione consente anche di escludere che l'opzione esegetica propugnata disattenda il divieto di analogia in malam partem, proprio della materia penale, perché la ricerca del fondamento, dell'intenzione e degli scopi voluti dal legislatore nella formulazione delle singole incriminazioni si mantiene nei limiti dell'indagine sul senso autentico delle singole figure normative.
4..4. Sotto altro profilo, si osserva che i precedenti giurisprudenziali, anche delle sezioni civili, che hanno talvolta ritenuto ricorrere l'ipotesi della dichiarazione infedele, in luogo di quella omessa, si sono occupati di singoli casi di incompleta compilazione dei "quadri" del modulo dichiarativo, di omessa indicazione di singole "voci essenziali", non di vicende di dichiarazioni scritturate soltanto nel frontespizio identificativo (sez. 3, n. 18532 del 17/01/2023, Morello, Rv. 284774); oppure di eventualità peculiari, come quella della presentazione telematica di una dichiarazione dei redditi dotata dei soli dati necessari per l'individuazione del contribuente, "con la comunicazione di un numero di protocollo e senza l'indicazione di errori bloccanti", ritenuta equiparabile ad una dichiarazione in bianco ma pur sempre presentata ed emendabile da una "dichiarazione integrativa volta a correggere detta omissione" (Cass. civ. sez. 5, ord. n. 21472 del 31/07/2024, Rv.671889; v. anche Cass. civ. sez.5 ord. n. 1879 del 28/01/2021, Rv. 660302); concreta fattispecie, quest'ultima, orientata ad investire e permettere la correzione di errori materiali o di inconvenienti nell'uso dello strumento informatico più che a prendere posizione, sotto il profilo logico-giuridico, sulla distinzione tra dichiarazione omessa e dichiarazione infedele, influente anche a fini penali.
4.5.Del resto, l'interpretazione qui preferita non è isolata, perchè già proposta da taluni approdi ermeneutici della Corte di Cassazione civile, come sez. 5, n. 10579 del 10 maggio 2006, Toldo v/Ministero delle Finanze, Rv. 590594, secondo cui la presentazione, da parte del sostituto d'imposta, di una dichiarazione compilata nel solo frontespizio, e per il resto priva di ogni contenuto e non sottoscritta, configura un'ipotesi di dichiarazione omessa, onde, anche in caso di versamento integrale delle ritenute, da un lato, essa non rientra fra le mere irregolarità "che non rilevano ai fini della determinazione del reddito", suscettibili di definizione ai sensi dell'art. 21, comma primo, del citato decreto-legge, e, dall'altro e a maggior ragione, non può essere considerata valida ai sensi del comma terzo, lett. c), del medesimo articolo, che si riferisce alle dichiarazioni prive della sola sottoscrizione.
5.Il terzo motivo del ricorso dell'avv. Marziano è manifestamente infondato, poiché nel giudizio abbreviato il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (sez.6, n. 49462 del 03/11/2015, Sedira, Rv. 265730; Sez. 6, ord. n. 16823 del 24/03/2010, Haj e altro, Rv. 247007; Sez. 2, sent. n. 5787 del 16/04/1993, Croci, Rv. 194052); le ulteriori deduzioni, che si dolgono della presunta assenza, in atti, di "un dato trascrittivo" sono totalmente generiche perché non chiariscono a quale conversazione si faccia riferimento e quale decisiva 27 rilevanza quest'ultima possieda nell'economia delle risultanze probatorie (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416).
6. E generico e manifestamente infondato è il sesto motivo del ricorso dell'avv. Marziano, poiché questa Corte, ormai da epoca risalente, ha chiarito che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (come rilevabile nel caso in esame, pag. 179 sentenza impugnata, che ha richiamato la pronuncia di primo grado) costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 12787 del 5/12/1995, dep. 2016, Rv. 203146; Sez. 2 n. 4790 del 16/1/1996, Rv. 204768); e, in ogni caso, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri, tanto più se assertivi e indimostrati, come quelli offerti dalla difesa, che hanno fatto leva sulla presunta regolarità dell'attività d'impresa abbondantemente esclusa dalle sentenze di merito o, con enunciato di puro stile, sul - "comportamento tenuto dall'imputato [...] che si è reso partecipe ad una ricostruzione veritiera dei fatti"; quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, il motivo è totalmente indeterminato.
7.Non dissimili ed anzi in parte sovrapponibili sono le riflessioni che si impongono con riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità di IO IO ed IO ON per il reato associativo, sia pure allocati come semplici partecipi della compagine delinquenziale. Sul punto, i motivi di ricorso, in parte meramente autoreferenziali e in parte versati in fatto, si fondano precipuamente sulla intervenuta assoluzione, in secondo grado, dalle diverse imputazioni dei delitti-scopo, quasi a traslarne la portata, sic et simpliciter, sulla prova dell'appartenenza all'organizzazione.
7.1.Posticipato l'esame delle lagnanze mosse, in proposito, dall'impugnazione del Procuratore Generale, che si reputano comunque meritevoli di accoglimento e che possono sin d'ora rappresentare parte integrante delle osservazioni qui anteposte, deve essere in questa sede ricordato l'incontrastato principio di diritto secondo il quale la prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; sez.3, n. 40479 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; sez. 6, n. 3241 del 10/02/1998, Cadinu, Rv. 210683; sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977; sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). 28 Né aporia veruna è possibile cogliere nella piana e non illogica disamina delle interlocuzioni intercettate, riguardanti i due ricorrenti, con particolare riferimento a quelle, di già estremamente significative per l'espansiva valenza probante, evocate per le posizioni dei fratelli AU e CO e che devono intendersi in toto richiamate;
e a quelle, in parte di taglio "confessorio" quanto alla rispettiva organicità nel sodalizio, che personalmente involgono IO IO e IO ON, come, a titolo esemplificativo, quelle citate a pag. 186 della sentenza di primo grado, richiamate a pag. 165 dell'appello, che ON intrattiene con altri sodali, come IL OM e il AT AU, riguardanti le ricariche postpay dunque la spartizione dei profitti, provenienti anche dalle "cartiere", tra cui la società amministrata da LA LA - in suo favore;
come la conversazione (es. pag. 197 e seg. sent. primo grado) tra IO ed ON (ove quest'ultimo chiosa "guarda che noi i fiori li portiamo per dote...dalla nascita..."), ragionevolmente intesa, nel quadro dialogico della ferma contrapposizione al tentativo di estorsione consumato da AS G.LU in danno del familiare IO AU cl. '69, come rivendicazione consapevole della egemonia territoriale del "gruppo" IO, di comune contiguità alla criminalità mafiosa, di pregna emanazione dimostrativa anche della cosciente appartenenza al contesto associativo oggetto d'interesse; come, poi, l'esternazione menzionata a pag. 165 della sentenza impugnata - "abbiamo i nostri carcerati da mantenere" di duplice direzione interpretativa, di consapevole intraneità - all'organizzazione criminosa e di rispetto delle consuetudini imposte e degli obbiettivi caldeggiati dalla malavita della terra d'origine. L'applicazione di tali canoni ermeneutici e dei radicati principi in premessa richiamati, calati nella vicenda scandagliata dalle pronunce, porta dunque ad escludere che nella presente sede il contenuto di conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta e volta, alternativamente, ad attribuirvi portata riduttiva e minimizzante ai fini del coinvolgimento dei ricorrenti nell'organizzazione criminale. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Precipitano, pertanto, nella patologia dell'inammissibilità il primo motivo di ricorso dell'avv. Coscia per conto di IO ON e il primo motivo di ricorso dell'avv. DA per conto di IO IO. RO GI e i motivi sesto dell'avv. Napoli e settimo dell'avv. Vianello nell'interesse di IO CO 29 8.Il primo e il terzo motivo del ricorso di RO, quanto alla ritenuta partecipazione al consesso associativo, ripropongono, in parte anche testualmente, le argomentazioni già esaminate con riferimento alla posizione di IO CO. Questa Corte in uno con quanto poi si esprimerà sulle carenze della motivazione della - sentenza impugnata a riguardo delle accuse di concorso in taluni reati-fine per i quali RO ha beneficiato della liberatoria reputa che la sentenza di primo grado (pag. 213 e segg., condivisa da quella di seconda istanza, pag. 177) abbia appropriatamente affrontato il tema denunciato, correttamente interpretato la telefonata di pag. 213 nella quale IO - CO, con una protervia di pregnante portata probatoria, rivendica il ruolo di "capo" e impartisce ordini a RO sulla movimentazione degli operai delle imprese degli IO, e in particolare di F.G. LAVORI FERROVIARI formalmente amministrata da RO, nei cantieri;
messo in rilievo i compiti poliedrici, in ambito quantomeno operativo ma pur sempre di responsabilità, svolti dal RO in MARTA TR e nelle società costituite in Slovacchia, strumentali al reimpiego delle risorse veicolate con le operazioni inesistenti;
evidenziato la sua compartecipazione ai "giri di fondi" ed ai prelevamenti di contante sintomatici delle manovre illecite del sodalizio con le ricariche delle postpay (pag.91 sent. di primo grado); tratti comportamentali esaustivamente ricondotti ad un consapevole inserimento nell'organizzazione di "gruppo" comandata dai congiunti IO e profili con i quali il ricorso omette di confrontarsi.
8.1.Il secondo motivo di ricorso di RO, il sesto motivo del ricorso di IO CO a firma dell'avv. Napoli e il settimo motivo del ricorso di IO CO a firma dell'avv. Vianello, che investono il giudizio di responsabilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti per quanto concerne la F.G. LAVORI FERROVIARI & NOLEGGI s.r.l., sono infondati. Da un lato, essi replicano pedissequamente identiche ragioni di censura, poggiate sulle già sondate considerazioni della consulenza del dr.IT, congruamente e insindacabilmente in sede di legittimità - superate dalle articolate proposizioni della doppia conforme in relazione alla palese inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate (pag.161 e segg. primo grado con particolare riferimento all'indisponibilità dei mezzi da parte delle presunte venditrici, pag. 156 e seg. sentenza di appello); dall'altro, si soffermano sulla fattura del 31 agosto 2015 emessa da MARTA TR e ne ventila la riconducibilità ad un periodo antecedente all'acquisizione della veste di formale amministratore del RO, collocabile al 3 ottobre 2016. Rileva il collegio che anche tale deduzione non coglie nel segno, in quanto al ricorrente è stato assegnato con l'editto accusatorio il ruolo di coamministratore di fatto della società emittente della fattura anche per l'anno 2015 e, su tale aspetto, si dirà oltre;
il bene asseritamente venduto a F.G. risulta annotato nel registro dei beni ammortizzabili della destinataria nell'anno 2018 (pag.6 ricorso per cassazione); e, infine, la doglianza non è stata direttamente sollevata con i motivi di gravame, come si evince dal riepilogo di questi ultimi a pag. 97 della pronuncia di secondo grado;
e, come noto, è onere del ricorrente contestare specificamente tale 30 sommario nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto, pena l'indeducibilità del motivo ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, Carrieri, Rv. 259066; in motivazione, sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438).
8.2.Pure il diniego delle attenuanti generiche di cui si duole il quinto motivo di RO non presta il fianco alle censure sollevate. La Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. Inoltre, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado (Sez. 1 n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Rv. 262249). Tanto è riscontrabile nel caso di specie, dal momento che il motivo di appello richiamato dalla Corte territoriale pag. 98 si è limitato ad invocare lapidariamente la concessione delle - - attenuanti generiche negate dal primo giudice, il quale, tuttavia, aveva esplicitato, in modo soddisfacente, le ragioni del diniego - peraltro condivise dalla sentenza impugnata, pag. 182 - focalizzate sulla gravità delle condotte perpetrate "con ripetizione e sistematicità" e sulla capacità a delinquere dei membri dell'organizzazione (pag.255), in tal guisa individuando i parametri rilevanti ai fini della loro esclusione. La posizione di IL OM e gli analoghi motivi di ricorso a firma dell'avv. Napoli - di IO CO, parte del secondo, il terzo, il quarto e parte del quinto. Gli analoghi motivi di ricorso dell'avv. Vianello, quarto, quinto e sesto. Il decimo motivo di ricorso di IO CO, a firma dell'avv. Napoli e l'undicesimo motivo di ricorso del medesimo ricorrente, a firma dell'avv. Vianello.
9.Il primo motivo del ricorso del IL, in parte testualmente riproduttivo di argomenti già esposti da IO CO e RO G.LU nei rispettivi atti a firma del medesimo patrocinatore, è, per analoghe ragioni, aspecifico e manifestamente infondato. Unico profilo di novità, che il ricorrente segnala come "fulcro" delle proprie riflessioni che precipita nel - medesimo alveo sarebbe costituito dall'avere, il medesimo, assunto la carica di liquidatore di MARTA TR soltanto dal 16 novembre 2017, quando è del tutto evidente che la condotta a lui contestata in veste di amministratore e, poi, di liquidatore, comunque di legale rappresentante, si dipani dal 29 settembre 2014 al fallimento (pag.47 sent. di primo grado, 31 pag. 139 sent. di appello) ed in relazione ad essa entrambi gli elaborati di merito si sono soffermati, in modo circostanziato, per attribuirvi la responsabilità penale per i delitti addebitati.
9.2.Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del IL e parte del secondo motivo, il terzo, il quarto, e parte del quinto motivo del ricorso di IO CO, predisposto dal legale comune, il quarto, quinto, sesto motivo del ricorso dell'avv. Vianello sono generici e manifestamente infondati, dal momento che le contestazioni dei reati-fine dell'associazione si riferiscono a cornici temporali nelle quali il primo ha ricoperto il munus di amministratore di diritto della società citata, e quanto al delitto di omessa dichiarazione tributaria per l'annualità 2016 - già il primo giudice ne aveva espressamente escluso la responsabilità a causa del mancato superamento della soglia di punibilità per le imposte evase (pag. 62), con la precisazione che la modulazione del trattamento sanzionatorio sarebbe stata circoscritta alle omissioni attinenti alle annualità residue;
come alle deduzioni della consulenza della parte la sentenza di primo grado, il cui tessuto espositivo è stato condiviso dalla sentenza impugnata (pag.137 e segg.) ha riservato congrua e convincente risposta (pag.61).
9.3.La norma incriminatrice di cui all'art. 10 del D. lgs. n. 74 del 2000 tutela l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, e l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante o quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde" (tra le molte, sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365, cit.; sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619), come per esempio mediante richiesta di copie di fatture o documenti presso terzi, mediante controlli incrociati, come avvenuto nel caso di specie. Ne viene l'ineccepibilità della duplice decisione di merito (pag. 65 e segg. sent. di primo grado, pag. 143 sent. di secondo grado), che ha rimarcato che al prevenuto sia stata ripetutamente richiesta l'ostensione dei documenti contabili previsti dalla legge;
che la pregressa, fisica esistenza del carteggio sia emersa dal riscontro della disponibilità degli esemplari delle fatture in capo al destinatario, dalle medesime dichiarazioni del IL nel contraddittorio amministrativo, che aveva riferito di custodire personalmente l'impianto contabile;
dall'attivazione postuma di costui nell'offrire documenti raffazzonati, parziali e del tutto inidonei a consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, ma di rilievo indiziario per inferire l'effettiva esecuzione di adempimenti contabili, dolosamente sottratti al controllo.
9.4.Analogamente, sono state indicate in modo particolareggiato le evidenze che dimostrano l'inesistenza delle operazioni di vendita e noleggio oggetto delle fatture emesse in capo ai diversi destinatari sub capo 4) tutti riconducibili al "Gruppo IO" consistenti, nella sostanza, nell'accertata indisponibilità dei beni al momento dell'assunto trasferimento o della acclarata cessione dei medesimi ad enti o soggetti terzi. 32 9.5.Quanto alle plurime accuse di concorso in bancarotta fraudolenta, è costante insegnamento di questa Corte che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (tra le più recenti, sez.5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304). È poi configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato (sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, Palagano, Rv. 286557; sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli, Rv. 272839 01; sez. 5, n. - 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811-01).
9.6.Ancora, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società (sez.5, n. 11956 del 07/12/2017, Motta, Rv. 272846); e le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegua il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337; sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Bottiglieri, Rv. 270046; sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).
9.7.A questa unitaria prospettiva è dunque da ricondurre l'appropriato ragionamento della Corte territoriale (pag.146 e segg.), di conferma della sentenza di primo grado (pag. 67 e segg.), che ha individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erariali un obbiettivo di "autofinanziamento" dell'imprenditore, che anziché destinare le risorse - all'adempimento dei debiti tributari e previdenziali le ha utilizzate per finalità differenti, così - da cagionare l'ingravescente dimensione del dissesto, per ciò solo ragionevolmente prevedibile. La "voragine" dell'ingente debito tributario è l'effetto delle spregiudicate condotte distrattive - a beneficio degli associati o delle imprese da loro gestite - protratte nel tempo in assenza di contropartita (sez.5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Pedroli, Rv. 262655), il cui accertamento è stato possibile attraverso accurate e dispendiose indagini della guardia di finanza, del consulente tecnico del pubblico ministero, del curatore fallimentare, che hanno anche lamentato e posto in risalto l'avvenuto nascondimento 33 senz'altro a della documentazione contabile univocamente funzionale ad impedire, o seriamente ostacolare, la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari della società. Sul punto, le censure difensive costituiscono mera riproduzione dei motivi di gravame, adeguatamente reietti dalla pronuncia della Corte territoriale in doppia conforme, con i cui enunciati essi non si confrontano. 10.Il sesto motivo del IL è travolto dall'inammissibilità perchè generico, non consentito e manifestamente infondato. Da un lato, le decisioni di merito, hanno concordemente e persuasivamente assegnato a IL OM, nell'ambito della struttura associativa, un compito di primaria direzione nella branca destinata a procurare la liquidità promanante dalle fatturazioni fittizie e una veste di diretta collaborazione nella gestione delle imprese cc.dd. di primo livello a capo delle quali v'erano i fratelli IO. Il primo giudice ne ha riesplorato l'inserimento strategico nella conduzione di Alofer, di AR ST, di ST Generali di IL OM queste ultime due inglobabili tra le "cartiere" del "Gruppo IO", come obbiettivamente riscontrabile dalle modalità delle fatturazioni per operazioni inesistenti pacificamente ad esse riferibili e della destinazione delle risorse distratte (es. pag. 64, 68,69,73,88; pag. 224, in cui è documentato un contatto tra AN e IL, a seguito del quale costui consegnerà del contante, proveniente dai prelevamenti dai conti correnti utilizzati nelle fatturazioni per operazioni inesistenti;
v. anche pagg. 173 e 174 della sentenza di secondo grado) - e sottolineato il carattere sistematico dell'apporto fornito, desumibile dal contenuto, di natura autoaccusatoria, della lunga conversazione con IO AU e AN AN, captata in ambientale, riportata a pag. 188 e segg.. La sentenza di primo grado (pag. 104) cita, poi, le rilevanti dichiarazioni di ME OM, che colloca l'imputato nell'organigramma dell'attività criminale tipicamente svolta dagli IO, proprio con particolare riferimento alla movimentazione del danaro contante. 10.1.D'altro canto, alla luce del materiale probatorio così illustrato, correttamente la figura del ricorrente è stata inscritta nelle fila degli organizzatori, se si rammenta l'orientamento consolidato in base al quale la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250491). Le fragili deduzioni difensive, che non si curano di controbattere al solido ed inequivoco apparato probatorio, prospettano generiche ed improponibili ipotesi rivalutative ed appaiono prive di qualsiasi efficacia infirmante. 10.2.L'ottavo e ultimo motivo del IL è generico, non è consentito ed è manifestamente infondato, poichè la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione 34 agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez. 2, n. 23324 del 02/07/2020, Mazzaferro, non mass.; sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, FEo, Rv. 259142; sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). Analoghe considerazioni debbono essere formulate a riguardo della mancata concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte territoriale non si è limitata a stigmatizzare la gravità dei reati, ma ha richiamato anche i precedenti penali dell'imputato, che di per sé soli, per costante indirizzo di questa Corte, potrebbero giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali pregiudizi siano stati valorizzati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (sez. 1, n. 12787 del 5/12/1995, dep. 2016, Rv. 203146; sez. 2 n. 4790 del 16/1/1996, Rv. 204768). 10.3.Poichè sostanzialmente identici nei contenuti, devono essere esaminato il decimo motivo del ricorso di IO CO, a firma dell'avv. Napoli, e l'undicesimo motivo del medesimo ricorrente, a firma dell'avv. Vianello, che si rivelano generici e manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 179 della sentenza impugnata, di conferma delle argomentazioni di pag. 255 della sentenza del primo giudice) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato prevalenza, legittimamente, alla gravità dei fatti ed alla pervicacia dimostrata nel delinquere - affrontata in modo articolato nella sentenza del giudice di prime cure - e, in ogni caso, tenuto conto dell'assestamento del trattamento punitivo sui minimi edittali, sarebbe stato onere del ricorrente quello di esporre le ragioni specifiche che avrebbero dovuto suggerirne la concessione con effetti ulteriormente migliorativi. Sul punto, invece, il motivo di ricorso dei difensori, di taglio puramente contestativo, è rimasto silente. LL AR 11. Il ricorso del LL è inammissibile, giacchè generico e manifestamente infondato. -ai cui passaggi i motivi di Come ben si desume da pag. 117 della sentenza di primo grado il professionista era perfettamente impugnazione non sono in grado di contrapporsi conscio delle modalità elusive ed illegali della "prassi" delle fatturazioni dei distacchi e delle prestazioni di noleggio di beni strumentali, gestite dagli IO e curate con il suo pervasivo 35 contributo tecnico, perché a fronte delle precisazioni di ordine normativo di FE IO, referente di una impresa regolarmente operante nel settore dei contratti di somministrazione di lavoro, e dialogando con tale SO DI, egli lucidamente replica che ai fini del risparmio fiscale è conveniente optare per le modalità da loro utilizzate. Nel colloquio telefonico citato a pag. 211 e seg. della sentenza di primo grado, a conferma della relazione sinergica che intercorre tra gli IO e il consulente, un'impiegata del LL che, per logica non censurabile, è stata ritenuta nuncius del titolare dello studio fornisce indicazioni a RO - AN, dipendente di ER, sulle false dichiarazioni che i lavoratori della società, impegnati nei "distacchi", potranno rendere agli ispettori del lavoro che eventualmente li intervistino;
dal tenore dell'interlocuzione è possibile trarre che la documentazione contabile è in possesso dell'imputato e non dell'ufficio amministrativo dell'impresa. La stima di tali significative conversazioni refluisce sull'apprezzamento della ineccepibilità del discorso giustificativo delle decisioni di merito a riguardo della rilevanza probatoria, in termini di concreto e consapevole apporto morale e materiale all'attività dell'associazione e alla consumazione dei reati-fine a lui attribuiti, dell'apposizione del c.d. visto di conformità, garantita dal ricorrente in occasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli delle indebite compensazioni a fini IVA. Il visto di conformità, invero, certifica che il professionista ha riscontrato la corrispondenza dei dati esposti nei modelli dichiarativi alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti. 11.1.La recente giurisprudenza di legittimità si è del resto espressa nel senso che il rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA, avvenuto in difetto dei necessari presupposti, configura contributo concorsuale, causalmente rilevante ex art. 110 cod. pen., al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che tale condotta, poiché di norma precedente alla presentazione della dichiarazione, agevola o rafforza l'altrui proposito criminoso (sez.3, n. 14954 del 13/02/2024, Chiarello, Rv. 286152). A proposito, poi, della incidenza sostanziale dell'atto compiuto del professionista, tale pronuncia ha affermato, nella parte motiva, in modo condivisibile, che il rilascio del visto, implicando il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, onera il medesimo della verifica in ordine ai documenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione. E questa verifica non può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quello indicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamenti formali di immediata effettuazione, o, addirittura, da verifiche sulla documentazione strettamente correlata alle operazioni indicate in fattura e anch'essa nella disponibilità del dichiarante (cfr., per conclusioni analoghe, Sez. 3, n. 19672 del 13/03/2019, Cartechini, Rv. 275998-01, in motivazione § 9). 36 Nel caso di specie, vengono in rilievo l'elemento circostanziale decisivo dell'avvenuta, ripetuta e seriale, certificazione di conformità su dichiarazioni e modelli di compensazione dei debiti tributari, produttivi di crediti fittizi, per milioni di euro, a fronte di un flusso ingentissimo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da imprese e società cartiere significativamente "affidate" sempre alla sua vigilanza amministrativa e contabile;
ed in vari casi, il dato di fatto del mancato deposito delle dichiarazioni e dei bilanci (pag.169 sentenza d'appello) delle "cartiere" o dei vari fenomeni imprenditoriali utilizzati dai responsabili, come v. più - diffusamente la sentenza di primo grado MARTA TR, GI, VA, ER, C.F. LAVORI FERROVIARI etc.. E alle conversazioni intercettate, in cui sia stato parte il ricorrente, è stata dunque fornita dalle sentenze dei due gradi di merito una coerente e conforme chiave di lettura, perché i consigli, i suggerimenti, i commenti attinenti ai profili amministrativi e contabili non possono essere ritenuti estranei al filo conduttore che ha consentito di ricostruire l'assetto ideativo ed esecutivo dell'attività associativa monitorata ed accertata nel corso delle indagini, nella quale il ricorrente ha espletato una mansione intranea e fondamentale. A degna e approfondita critica dei passaggi motivazionali dei provvedimenti giurisdizionali si sottraggono i motivi d'impugnazione, che si riducono a sterili forme di dissenso. 11.2. La proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci;
Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale;
Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De LU;
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli;
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). Non è possibile dunque rilevare l'avvenuto decorso della prescrizione, maturata tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado e nelle more tra la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione, in relazione al delitto di cui all'art. 10 quater indebita compensazione - della L. n. 74 del 2000, contestato al ricorrente nei capi 11 e 17 per le annualità - rispettivamente-2016, e 2015 e 2016. Aggravante dell'agevolazione mafiosa 12. Il secondo motivo dell'avv. Marziano ed il terzo motivo dell'avv. Coscia per conto di IO AU sono aspecifici e manifestamente infondati, mentre devono essere ritenuti infondati i motivi spesi sul punto dai ricorsi di IO CO (ottavo dell'avv. Napoli, nono dell'avv. Vianello), IO IO ed IO ON. 12.1.La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità 37 agevolatrice perseguita dal compartecipe (sez. U n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734).La natura della circostanza era già stata affermata da sez. U n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575, che ne aveva confermato l'essenza, costituita dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso. 12.2.Altro pregresso approdo delle Sezioni Unite aveva precisato che l'elemento circostanziale si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo» ed è relativa alla semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo, e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo» (sez. U n. 10 del 28/03/2001, Cinalli); concetto, quest'ultimo, di ampio raggio interpretativo e che non deve consistere necessariamente nel perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia il dolo dell'illecito tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen.. E' dunque da ritenere che la specifica finalità di agevolare la vitalità dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso prescinda, evidentemente, dalle eventuali sorti processuali che abbiano ad interessare il singolo individuo che, in ipotesi, sia stato indicato come possibile componente della consorteria;
è il sodalizio, non il soggetto-persona fisica, il destinatario dell'obbiettivo agevolativo del delitto altrimenti commesso da colui che di quel quid pluris finalistico sia stato accusato. 12.3.E infatti, a corollario di quanto appena rammentato, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella Legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora 416 bis.1 cod. pen.), non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito un appartenente ad un'associazione mafiosa, essendo necessario che sia accertata la oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dalla consorteria mafiosa. Non basta, quindi, il sol fatto che il soggetto favorito faccia parte del sodalizio criminoso (tale circostanza configura la diversa aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 cod. pen.), ma occorre un elemento aggiuntivo, e cioè che l'azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo, ad agevolare l'attività posta in essere dal detto sodalizio (sez. 6, n. 7110 del 09/06/1997, Arcuni, Rv. 208237). Ebbene, una forma di potenziale "agevolazione mafiosa" è puntualmente descritta a pag. 75 della sentenza di primo grado, nella parte pertinente all'attività di reclutamento di personale nella zona geografica di origine degli IO funzionale al perseguimento degli obbiettivi delittuosi nel settore dei subappalti "mascherati"; l'assunzione di lavoratori condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stata congruamente collegata alla prospettiva di rafforzamento della cosca del CR più volte menzionata nelle decisioni, e a connotazione "storica" e non contestata dalle impugnazioni, a nulla evidentemente rilevando che nei cantieri variamente disseminati in Italia lavorassero anche operai non calabresi. E tale forma di costante ausilio alla supremazia e al prestigio delle cosche del OT (Arena-Nicoscia-IC) è comprovata da una pluralità di informazioni e dialoghi intercettati, anche altri e differenti rispetto ai quali, riduttivamente e comunque con argomenti privi di consistenza, si sono mossi gli appunti delle difese. Si pensi, per esempio, al dato oggettivo della presenza di operai condannati per associazione mafiosa, come ZU 38 AL e UZ AL, appartenenti a clan di 'ndrangheta (pag. 75 sent. di primo grado); la sentenza di primo grado pag. 231 ha dato risalto alle dichiarazioni degli indagati in procedimento connesso ME e TO a riguardo della destinazione di una percentuale stabile dei profitti delle attività delittuose degli IO ai clan calabresi (pag. 106), anche tramite "Pino CO". Le rivelazioni hanno rinvenuto preciso riscontro nella conversazione captata in ambientale tra DI AR e IO AU, del 12 dicembre 2018 (pag. 232, richiamata dalla sentenza di appello, pag. 163), dalla quale traspare il disappunto di quest'ultimo in attinenza ai ripetuti aiuti in denaro destinati a IC OSrio ("Pasquareddu") CO EP ("Pino i CO") e PU AL ("Gaddrina"); quest'ultimo solo un'ora prima del colloquio citato aveva telefonato all'IO sempre - disponibile per comunicargli che avrebbe potuto essere arrestato e che, pertanto, i familiari avrebbero potuto necessitare di sostegno economico ("Mi raccomando...se ci sarà qualcosa...mi raccomando la famiglia"); e con il contatto via cavo del 13 dicembre 2018 PU medesimo aveva chiesto senza equivoci ad IO AU di procurargli falsa documentazione attestatrice di un rapporto di lavoro subordinato da utilizzare a fini processuali (pag. 243 e segg. sent. di primo grado). Quanto, poi, all'assoluzione, in altro processo, di DI SA dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., enfatizzata dai motivi aggiunti della difesa di IO CO, si osserva anche in considerazione dell'essenza dell'aggravante, delineata dal diritto vivente - che, per un verso, al di là dell'esito delle postume vicissitudini giudiziarie che personalmente hanno attinto costui, è pressochè certo che gli IO, per tramite dell'ausilio economico promessogli, intendessero fornire supporto all'organizzazione mafiosa, come si desume dal tenore della conversazione del 8 giugno 2019 tra i fratelli IO e ON riportata a pag. 199 della sentenza di primo grado, quando i due immediatamente dopo l'esclamazione - "guarda che i fiori noi li portiamo per dote". commentano le accuse mosse "al figlio di zio - AN, al quale "hanno confermato l'associazione...10 anni", in tal guisa ricollegando la figura di quest'ultimo alle famiglie di 'ndrangheta, come, del tutto correttamente, hanno ritenuto di interpretare le due pronunce in rassegna. La sentenza di primo grado (pag. 239 e segg.) ha invero menzionato le conversazioni tra DI NA OS e il figlio IO AU nella quale la donna invita lui e ON (IO IO) ad accedere alle richieste di "zio AN e quelle tra il ridetto "zio AN - DI RT IO CO e IO AU, - relative alle reiterate richieste di somme di denaro del primo, giustificate dalla condizione detentiva del figlio SA, arrestato nell'ambito del procedimento penale denominato "TISIFONE" precipuamente relativo ad accuse di associazione mafiosa e le hanno - ragionevolmente inscritte, con valutazione immune da critiche in questa sede, nell'ambito degli scopi agevolativi perseguiti dagli imputati, resisi disponibili a corrisponderle. 12.4.Per altro verso, occorre puntualizzare che DI è stato giudicato colpevole di reati aggravati proprio dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Ben può rientrare, allora, nel fuoco dell'aggravante anche l'intendimento di aiutare un soggetto condannato con sentenza 39 irrevocabile per un delitto a sua volta aggravato dall'analoga finalità di sostegno della consorteria mafiosa, perché oggettivamente non incompatibile, sia pure attraverso l'indiretto collegamento finalistico-causale rappresentato dalla condotta mediata di altri, con l'intento di irrobustire o rivitalizzare l'attività o il prestigio dell'organizzazione mafiosa. La conversazione del 8 giugno 2019, inoltre, è di rilievo anche per affermare che la frase altrimenti proferita da IO ON "noi abbiamo i nostri carcerati da mantenere" fosse caratterizzata da piena padronanza del contesto di riferimento;
ma, più in generale, è di tutta evidenza (pag. 253 sent. di primo grado) che l'illustrata, profonda condivisione del vincolo e dei proponimenti associativi, rafforzata dal rapporto familiare e dal legame con la terra di origine, integri piattaforma probatoria esauriente per la dilatazione dell'operatività della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, di natura soggettiva, in capo a tutti i ricorrenti, in armonia con lo stabile principio di diritto secondo il quale essa si comunica al concorrente nel reato che, pur non direttamente animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (sez. U n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). Al cospetto della molteplicità di siffatti, concordanti elementi probatori, che non sono limitati al pur rappresentativo contenuto dei dialoghi captati, i motivi di ricorso degli imputati rinunciano ad un compiuto confronto;
tendono a parcellizzarne i contenuti;
invitano il giudice di legittimità ad intraprendere un percorso di rielaborazione ricostruttiva notoriamente non autorizzato. Aggravante della transnazionalità 13.Motivi di ricorso sostanzialmente identici, anche per stereotipi, si rinvengono negli atti di impugnazione predisposti da IO CO (il nono dell'avv. Napoli, il decimo dell'avv. Vianello), RO G.LU (il quarto) e IL OM (il settimo) i quali, pertanto, saranno trattati congiuntamente. Essi, nella sostanza, lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in punto di omessa chiarificazione degli elementi che differenzierebbero il "gruppo criminale" estero dall'articolazione dell'associazione criminosa operante in territorio italiano. Le doglianze sono in parte aspecifiche e nel resto complessivamente infondate. 13.1.Il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006 ora art. 61 bis cod. pen. è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, - punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. Il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che 40 richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. E l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (sez. U n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038, 255033 e 255035). 13.2.Si è anche detto che, in tema di circostanze, l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. è configurabile anche nei confronti del partecipe al delitto associativo sia, altresì, componente del gruppo criminale organizzato transnazionale di cui che 10683 del l'associazione si avvale per l'attuazione del proprio programma (sez.3, n. 07/11/2023, Mascia, Rv. 286150). 13.3.E', ancora, consolidato indirizzo giurisprudenziale che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (sez.2, n. 5241 del 15/10/2020, El Shazly, Rv. 280465; sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268522). Orbene, la sentenza di primo grado ha illustrato (pag. 88 e segg.) che consistenti risorse finanziarie provenienti dalle attività delle società utilizzate dall'associazione criminale -come GI e AR ST (su questo aspetto, pag.68 sent. primo grado) - siano state destinate a conti esteri, in particolar modo quello della GENERAL INFRASTRUCTURE SRO - SLOVACCHIA il cui unico socio RU UI, che non fa parte dell'associazione per delinquere di cui al capo 1); prima di lui la società era stata di titolarità di RO G.LU; cospicui denari della GI sono stati dirottati sul conto della WISEMAN GROUP SRO SLOVACCHIA - il cui ultimo azionista è stato il RO. Merita inoltre di essere polarizzata l'attenzione sugli accertamenti bancari, sulle risultanze delle SOS, sulle dichiarazioni del collaboratore ME e sulle captazioni intercettive in tema di rapporti di collaborazione tra gli IO e i DI (esponenti di un autonomo sodalizio secondo la sentenza di appello, pag.158), nello scambio o nella fornitura di personale nei cantieri di rispettiva competenza (pag. 84, pag. 92 e seg. sent. di primo grado), anche in nel territorio estero, ove il "gruppo" dei DI, congiunti degli IO, hanno vantato, periodo di riferimento delle investigazioni, la disponibilità di insediamenti aziendali ai quali gli pag. 106, IO hanno fornito appoggio, a scopo di profitto;
le propalazioni di ME - V pagg. 254-255 sentenza di primo grado, richiamate a pag. 50 della sentenza di secondo grado - hanno ripercorso la fase dell'ammissione degli IO nelle trame degli abusi degli strumenti 41 + amministrativi e giuridici volti ad aggirare il rispetto della normativa sui subappalti, già utilizzati dai DI, decisa con il "benestare" di IC OSrio e della famiglia di 'ndrangheta degli Arena-Nicoscia, con l'espansione all'estero dell'attività. Anche "i IL" - per quanto si coglie dalle dichiarazioni del collaboratore (pag. 104 sent. di primo grado) - hanno prestato collaborazione all'attività di reimpiego dei proventi dell'attività. -Si tratta di significativi elementi di prova Icon i quali i ricorsi tralasciano di misurarsi - che, nella mutua integrazione, si conformano ai requisiti richiesti dal legislatore e dall'esegesi giurisprudenziale ai fini della delineazione di "gruppi criminali organizzati", non sovrapponibili alla struttura dell'associazione per delinquere contestata, di cui quest'ultima si sia concretamente avvalsa per il conseguimento degli obbiettivi sociali. L'aggravante è personalmente riferibile ai componenti della congrega criminale, che, in virtù dell'inconfutabile corredo enunciativo della doppia conforme, hanno tutti fattivamente fornito il proprio apporto all'attività transnazionale, vuoi nell'organizzazione dei rapporti commerciali con i DI, vuoi nella costituzione di società e conti correnti di dirottamento delle risorse illecite, anche attraverso la necessaria copertura contabile;
quand'anche - in pura ipotesi taluno di essi non sia stato lucidamente consapevole della indicata ramificazione transnazionale del sodalizio, il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante oggettiva sarebbe comunque ravvisabile, atteso il carattere sinergico e continuativo dei rapporti intrattenuti tra i sodali, in presenza del quale appare inverosimile, e in ogni caso non scusabile, che taluno di essi potesse ignorarne le macroscopiche forme di manifestazione. AT CO 14. L'imputato AT è stato beneficiato dell'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, che assorbono il terzo e il quarto. Il ricorrente è stato annoverato tra i partecipi dell'associazione per delinquere, ma da un lato non sono state ponderate alcune emergenze tangibili, evidenziate dalla sentenza di - primo grado, come le SOS relative ai rapporti tra CF LAVORI FERROVIARI s.r.l.s., con sede ad Isola Capo Rizzuto, una delle società di "primo livello", capitale sociale 900 euro, da lui formalmente amministrata, in relazione alla quale non risultano dichiarazioni tributarie e bilanci depositati (pag.91 sent. di primo grado), gestita di fatto da IO CO (cfr. le conv. riportate a pagg. 215 e 216 sent. di primo grado), e dal punto di vista contabile seguita da LL (pag. 225 primo grado) e la GI s.r.l., costituita nel 2011, in liquidazione dal 2017, che non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci, riconducibile al "gruppo IO" (pag.88 e segg. sent. di primo grado); come le fatture per operazioni inesistenti emesse da C.F. LAVORI FERROVIARI, da lui rappresentata, in capo alla F.G. LAVORI FERROVIARI NOLEGGI s.r.l. tra il 2016 e il 2018 (pag. 163 e seg.), in relazione alle quali egli ha reso 42 r dichiarazioni sulla cui attendibilità appare indispensabile un approfondimento;
come le anomale ricariche della post-pay a suo nome (pag. 91 cit.) in entrata e in uscita, a favore di RO G.LU; come il compito di amministratore della C.R. s.r.l.s. (pag. 187 primo grado), utilizzata dai fratelli IO e CO nell'avvicendamento di personale tra le varie società; dall'altro accanto ad un laconico rinvio al suo ruolo di "testa di legno consapevole" per aver "offerto il proprio contributo all'associazione per delinquere... prestandosi ad assumere la carica di amministratore della CF LAVORI FERROVIARI" - sono state valorizzate come prove a carico, che si sono assunte dimostrative della sua affectio societatis, con integrazione del denunciato travisamento probatorio, le telefonate in cui l'interlocutore di IO AU (e non CO) è il figlio AT IM (pag. 203 e segg. sent. primo grado), nel cui contesto IO ordina al suo interlocutore di "convincere" un meccanico, tale Cardetti, ad effettuare le riparazioni richieste ad un veicolo o a restituirlo immediatamente. Si impone, pertanto, la necessità di una rivalutazione integrale della sua posizione a riguardo del capo 1) d'imputazione, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416.1 cod. pen. per quanto or ora si preciserà nell'affrontare il ricorso per cassazione del pubblico ministero sullo specifico punto, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, in libertà di giudizio. Ricorso del Procuratore Generale 15.In premessa, mette conto sottolineare come la sentenza impugnata, quanto alle trame ricostruttive delle assoluzioni, per alcuni capi d'imputazione relativi ai reati-fine del sodalizio criminale, degli imputati RO G.LU, IO IO ed IO ON, presta il fianco alle censure di omessa, apparente, intrinsecamente illogica e contraddittoria motivazione agitate, a vario titolo, dal Procuratore Generale di Milano. In taluni casi, non sono stati esaminati diversi elementi di prova esaltati dal primo giudice ai fini dell'affermazione di responsabilità e la rispettiva pretermissione o svalutazione, di decisivo impatto, non è stata giustificata, neppure implicitamente, dal tessuto espositivo;
in altri casi, senza un'adeguata giustificazione e in modo contraddittorio, sono stati valorizzati singoli dati probatori od indiziari a sostegno dell'accusa di associazione per delinquere che, per la rispettiva pregnanza e solidità, avrebbero potuto essere, per logica inferenziale, trasposti a corredo della conferma della declaratoria di colpevolezza per i reati-fine oggetto della pronuncia di proscioglimento. 15.1.Come noto, il massimo consesso nomofilattico della Corte di Cassazione ha da tempo tracciato la direttrice ermeneutica secondo la quale il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). 43 Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (cfr. in motivazione, sez. U n. 14800 del 21/12/2017, Troise). - a riguardo della liberatoria Il collegio reputa che a tali direttrici la sentenza di appello statuita a beneficio dei tre imputati Inon si sia allineata e che, per converso, il corredo della motivazione presenti profonde carenze di specificità e completezza. Il primo ed il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale colgono nel segno. Un evidente vulnus di contraddittorietà intrinseca, e a tratti anche di mera apparenza della motivazione, non congeniale con il rispetto dell'onere di fornire motivazione (ove anche non rafforzata ma) compiuta ed analitica, pervade invero il ragionamento esposto a fondamento del proscioglimento in overturning di IO ON, IO IO e RO GI in - relazione ai delitti-scopo dell'associazione per delinquere per la quale sono stati invece, in esito a percorso appropriato e convincente, reputati responsabili. Alcuni segmenti salienti degli enunciati della parte motiva del provvedimento decisorio di seconde cure tradiscono dirompenti dissonanze nel metro di valutazione dei medesimi elementi di prova od indizianti, vagliati come di assoluto rilievo per l'affermazione di responsabilità, in veste di amministratori di fatto delle singole imprese, di IO AU, IO CO, IL OM e LL AR ed inspiegabilmente sottovalutati, se non ignorati, quando sono state affrontate le posizioni dei tre imputati assolti. Per un verso, è stata rimarcata (pag.140) l'esigenza di analizzare i dati di prova con metodo globale e "non parcellizzato", avuto riguardo, in particolare, al "comune denominatore della presenza di un interesse economico diretto di AU e CO IO e della loro famiglia nell'amministrazione delle società riconducibili al nucleo famigliare e da una prassi caratterizzata da una sostanziale gestione unitaria e accentrata di tali società, sia in relazione alla fornitura di manodopera nei cantieri ferroviari, sia in relazione alla movimentazione e destinazione dei flussi finanziari". Si è dunque dato ampio risalto (pagg.158-160) alla medesimezza del "modus operandi" delle imprese del Gruppo IO, in sintonia con le articolate argomentazioni della sentenza di primo grado, nel settore degli appalti dei lavori di costruzione e manutenzione delle linee ferroviarie appaltate dalla R.F.I. alle c.d. società di secondo livello, che a loro volta camuffavano contratti di subappalto non autorizzato di manodopera in capo alle imprese degli IO attraverso l'artificio contabile delle operazioni (ritenute inesistenti, in parte soggettivamente e in parte oggettivamente) di "distacco" di personale e di "nolo a freddo" di mezzi meccanici, indebitamente fatturate ed accompagnate, poi, nella prospettiva di abbattere altrettanto 44 illecitamente il peso fiscale, dalla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle "cartiere" o società "schermo" o "monetizzatrici" riconducibili al medesimo vertice direttivo ed organizzativo degli enti di "primo livello", destinatari della retrocessione della gran parte degli importi versati. A proposito, specificamente, di IO ON, la decisione impugnata dall'ufficio di Procura ha affermato (pag.165) che costui "è stato formalmente assunto come dipendente di VA srl, ma in realtà ha lavorato anche per altre società riferibili al AT IO, guidando mezzi intestati a tali società"; egli, pur destinato a mansioni materiali "utilizza carte postpay, che vengono costantemente ricaricate dal AT AU, da IL OM e da LA LA (legale rappresentante di società monetizzatrici) e tale modalità di acquisizione del denaro, proveniente dalle società, non inerisce alla prestazione retributiva del lavoro svolto, ma rappresenta una forma di partecipazione alla distribuzione dei profitti delle attività illecite. Ancora, prosegue la sentenza, [...] pur risultando assunto alle dipendenze delle diverse società del gruppo nel corso del tempo, in realtà IO ON ha sempre condiviso con i fratelli AU, IO e CO le scelte operative e gestionali su un piano paritario, come dimostrato dalle conversazioni intercettate". Per quanto attiene ad IO IO, la sentenza della Corte di merito (pag. 167 e seg.), per un verso, enumera una serie di indicatori pregnanti e concordanti, che orientano per la sua inclusione nella compagine amministrativa delle imprese alla cui operatività sono stati ricondotti i reati tributari e fallimentari contestati. E' stato messo in luce, a titolo esemplificativo, che DI ZO, all'epoca legale rappresentante della NEW WORLD CONSTRUCTION S.R.L., società sulle cui operazioni sospette con la GI (una delle società di c.d. primo livello degli IO) si è meticolosamente soffermata la sentenza di primo grado (pag. 87 e segg.), aveva contattato IO IO per offrirgli e coordinare una collaborazione lavorativa all'estero con spartizione dei proventi;
sono state richiamate talune conversazioni intercettate, nelle quali l'imputato è stato invitato da un referente della GCF ad occuparsi della predisposizione dei "distacchi" dei lavoratori;
o nelle quali egli sollecita, più volte e in prima persona, a ditte terze il pagamento delle fatture di VA e di ER. Secondo le proposizioni della sentenza oggetto del ricorso, egli “organizza il lavoro nei cantieri ferroviari e concorda con i committenti le stesse condizioni dei fratelli, secondo il modus operandi illecito dell'associazione (finti distacchi di personale e fittizio noleggio di attrezzature), spendendo il nome di imprese controllate dai fratelli IO"; tanto che, nel dialogare, intercettato, con tale AB della GCF dei "distacchi" di personale, precisa che "siamo sempre noi...però l'altro, se dobbiamo fare in fretta, metto giù quello di mio AT che però è la stessa cosa", dando così evidenza di reciproca compenetrazione gestionale e di indistinta organizzazione del personale tra enti di diversa denominazione, di comune ed omogenea titolarità dei fratelli. 15.2.In tal guisa, la Corte territoriale mostra in definitiva di aver tratto la prova del reato associativo e della intraneità al sodalizio di IO ON e IO IO anche dalla prova della loro partecipazione alla dei reati-fine dell'organizzazione, comecommissione 45 pacificamente consentito dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376), ma proprio per questo l'attribuzione a costoro di un concorso nelle attività gestionali delle società e delle imprese oggetto delle rispettive contestazioni dei reati-fine non può essere contestualmente negata con sillogismi incoerenti e contrastanti tra loro;
tanto più che le ragioni del duplice proscioglimento sono state espresse in modo lapidario ed apodittico per i capi d'addebito 6,7,11,12 e 13 relativi alla ER S.R.L.S. (pag.152: "...il P.M. contesta il reato ad IO IO attribuendogli un ruolo di amministratori di fatto della ER s.r.l.s. che dagli atti di indagine non emerge") e per i capi 14,15 e 17 attinenti alla impresa individuale AL IZ (pag. 153: "vanno invece mandati assolti RO AN, IO IO e IO ON per difetto di prova in ordine al ruolo gestorio all'interno delle società"); e risultano inesistenti, anche graficamente, come puntualmente lamentato dal Procuratore generale ricorrente, a riguardo dei capi 18 e 19 descrittivi degli illeciti pertinenti alla VA S.R.L. (pagg. 153-156). Diversi e variegati, del resto, sono gli elementi circostanziali che appaiono complessivamente trascurati dalla sentenza impugnata, che invece la pronuncia del giudice di prime cure ha richiamato a corroborazione del paniere probatorio che si è assunto, in quella fase processuale, dimostrativo della qualifica di coamministratori di fatto di IO ON ed IO. La sentenza di primo grado (pag.103 e segg.) si è soffermata sulle dichiarazioni di ME OM, collaboratore di giustizia già componente del clan DI, solo fugacemente e senza alcun dettaglio citate dalla Corte territoriale. Si tratta di propalazioni che, sia pur in parte de relato, hanno ripercorso le origini dell'introduzione degli IO nel business degli appalti ferroviari, avvenuta tramite IC OSrio della famiglia di 'ndrangheta degli Arena-Nicoscia-IC, che ne ha patrocinato il contatto con i DI, cugini degli IO;
descritto il modus operandi già illustrato, il reclutamento di personale nell'area geografica di provenienza, la movimentazione di fatturazioni false, l'accreditamento della provvista su conti correnti esteri, le operazioni di restituzione dei profitti delittuosi, il contributo dei IL nella fase di recupero degli importi portati dalle fatture per operazioni inesistenti, la destinazione di una parte dei guadagni alla famiglia mafiosa di Isola Capo Rizzuto. Si tratta di un apporto rappresentativo meritevole di essere valutato e comparato, in un contesto di possibile, reciproca integrazione e di vicendevole potenzialità di riscontro con le emergenze traibili dal compendio intercettivo e dagli accertamenti della Guardia di finanza, direzione in cui si era mossa l'impostazione della pronuncia di prima istanza. 15.3.Ora, pur tenendo conto della "insuperabile asimmetria di statuti probatori" che devono assistere, da un lato, l'overturning di un'assoluzione di primo grado e, dall'altro, il ribaltamento di una condanna in assoluzione, deve essere rimarcata la necessità che il giudice di appello che riformi la sentenza di condanna di primo grado in esito proscioglitivo non si limiti a neutralizzare il verdetto di prima istanza, ma fornisca una "razionale giustificazione della 46 difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado" (così sez. U Troise, cit.). Reputa insomma il collegio che a tali direttrici ermeneutiche non si sia allineata la decisione impugnata quanto alle posizioni degli imputati IO ON ed IO IO, con il conseguente annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello meneghina. Posizioni RO G.LU e IO IO – capi 2,3,4 e 5 - AR ST 16.Sui binari del medesimo solco esegetico, ritiene questa Corte che a riguardo delle ulteriori censure che il Procuratore Generale ha riservato alle assoluzioni di RO G.LU e di IO IO in relazione alle imputazioni dei reati-fine collegati all'attività di MARTA TR la sentenza in scrutinio abbia omesso di vagliare indicatori significativi dell'attribuibilità di un - apprezzabile contributo di ciascuno dei due alle condotte contestate, puntualmente illustrati dal giudice di primo grado, ovvero tra gli altri che gli accessi della guardia di finanza in - occasione della verifica fiscale avessero accertato l'assenza di una struttura aziendale, di attrezzature e di mezzi (pag.49 primo grado); che la società non avesse mai dichiarato operazioni attive, ricostruite solo grazie ai controlli incrociati, quantificate in almeno 6 milioni di euro tra il 2013 e 2015, a fronte di un'anomala, modesta entità di costi;
che dal 2010 la società non avesse depositato bilanci e l'ultimo, relativo a tale annualità, già presentasse una perdita consistente, che azzerava il capitale sociale, tale da sollecitare il ricorso ai provvedimenti urgenti di ricostituzione di cui all'art. 2482 ter cod. civ., mai adottati;
che la società avesse un domicilio fiscale a Isola Capo Rizzuto, in loc. Mazzotta, sito nevralgico delle società del "GRUPPO AL", come emerso da una conversazione telefonica intercorsa tra IO CO e tale LU IT nella quale il primo riconosce, alle domande del secondo, che quella è la sede della ALOFER, a lui riconducibile, come di tutto il "gruppo IO" (pag. 54 sent. primo grado); che le verifiche della guardia di finanza, gli accertamenti del curatore fallimentare, l'elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero, si fossero rivelati convergenti nel dar conto di un flusso ingentissimo di risorse drenate dai conti correnti della società, senza alcuna giustificazione commerciale, tra il 2013 ed il 2015; che una parte consistente delle disponibilità liquide fosse stata veicolata su conti esteri, riconducibili ad IO IO e RO G.LU (pag.50 sentenza di primo grado); che IL OM, amministratore unico della società dalla fine del 2014, fosse pacificamente organico alle attività imprenditoriali illecite degli IO, come pianamente enucleato dalla conversazione tra il medesimo ed IO AU nel cui frangente il IL rivendicava l'esistenza del rapporto di collaborazione lavorativa con i fratelli IO almeno dal 2012 (pag. 188 e segg. sentenza di primo grado); che, quanto al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, siano stati rilasciati documenti contabili "attivi" per importi ragguardevoli in capo ad imprese a loro volta strumentali al sistema di frode fiscale e pacificamente riconducibili ai fratelli IO, come 47 l'impresa individuale AL IZ, la GI s.r.l., la ER s.r.l.s. a nome della quale IO IO, per esempio, ha sollecitato pagamenti a ditte terze, come appreso dall'ascolto delle conversazioni intercettate;
che in definitiva, al di là dell'avvicendamento formale degli amministratori, tali rilievi deponessero, anche seguendo un itinerario logico, per una compartecipazione di costoro alle operazioni criminose perpetrate attraverso lo "schermo" della MARTA TR, non senza rammentare che RO G.LU è stato amministratore unico tra il settembre 2013 e il 29 settembre 2014 e che IO IO, amministratore della società fino al 31 ottobre 2012, ha figurato come "lavoratore dipendente" della società anche nel 2013, in un periodo relativamente al quale, singolarmente, non era stata trovata traccia del pagamento di retribuzioni. A fronte del compendio sinergico ed interdipendente di tali elementi, l'impugnata sentenza si è arrestata alla constatazione della già avvenuta dismissione, da parte di costoro, della carica di amministratore formale della società al tempo della contestazione imputativa degli illeciti, argomentazione in parte non rispondente alle risultanze probatorie perché l'azione depauperatrice delle finanze aziendali è collocata in una fascia temporale in cui RO G.LU era amministratore unico e, in ogni caso, il dirottamento dell'attivo è confluito sui conti esteri pertinenti al medesimo la società slovacca GENERAL INFRASTRUCTURE S.R.O. (pag.64 - sent. di primo grado) e ad IO IO;
lo stato di dissesto, se non d'insolvenza, si era già delineato alla fine del 2010 quando IO IO era amministratore unico anche con il - sistematico ed ingravescente inadempimento delle obbligazioni tributarie, nel tempo produttivo di interessi e sanzioni;
e in parte nel complesso carente, manifestamente illogica e contraddittoria, perché lontana dal doveroso confronto con le evidenze descritte, suscettibili di valutazione anche sotto il profilo della portata dell' apporto morale e/o materiale alle condotte che la sentenza medesima ha ritenuto invece di assegnare a IL OM in veste di amministratore e poi liquidatore dal settembre 2014, ad IO AU, IO CO e LL AR nel ruolo di amministratori fatto, il cui contributo è stato apprezzato sussistente sulla scorta degli stessi indicatori ai quali non è stato dato credito, inopinatamente, per le analoghe posizioni di RO e IO IO. Ed invero, a proposito della stima della partecipazione gestoria, giudicata penalmente rilevante, di IO AU ed IO CO nella compagine societaria di MARTA TR, sono stati messi in rilievo (pag.139) la riconducibilità dell'impresa "alla famiglia IO"; la ricorrenza di "indici" confluenti, come la coincidenza della sede legale con le sedi legali di altre società del "gruppo IO", l'esistenza dell'unitaria sede operativa di Isola Capo Rizzuto, comune ad ALOFER;
l'incameramento di redditi di "lavoro dipendente" da parte di IO AU "nel 2009, nel 2012 e nel 2013"; elementi, tutti, sovrapponibili a quelli parimenti validabili per IO IO e RO G.LU e di contro, per costoro, totalmente sottovalutati. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata deve essere annullata a riguardo degli imputati IO IO, IO ON e 48 RO GI per le imputazioni oggetto della liberatoria di secondo grado, esclusa la contestazione di cui al capo 16, che non fa parte della regiudicanda perché oggetto di separazione e che, evidentemente per mero refuso, è stata inclusa nell'atto di impugnazione presentato dalla pubblica accusa. RO AN e riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. nei confronti degli imputati diversi dai fratelli IO 17.Il ricorso dell'ufficio di Procura non può invece essere accolto a riguardo dell'assoluzione di RO AN e della esclusione dell'aggravante "mafiosa" già elevata nell'editto imputativo nei confronti dei sodali e concorrenti diversi dagli IO. La parte motiva della decisione impugnata, quanto al proscioglimento della RO, a differenza dei coimputati appena citati, resiste alle censure mosse. La Corte di merito (pag. 172 e seg.) ne ha sottolineato la figura di semplice dipendente di ER e VA, che - anche in base al tenore delle telefonate selezionate dalla sentenza di primo grado e alle dichiarazioni rese dalla prevenuta, ritenute credibili con apprezzamento non sottoponibile al vaglio di questa Corte adempiva agli ordini e alle istruzioni provenienti da IO AU e AN AN. E le mansioni strettamente esecutive a lei assegnate nel settore amministrativo sono state giudicate come ulteriormente depotenziate dalle preminenti e sovraordinate prerogative attribuite al rag. LL, il vero "dominus" dell'organizzazione contabile e dei rapporti di lavoro delle società degli IO, che le impartiva le relative disposizioni tramite una sua collaboratrice, tale NC;
la posizione gregaria e subalterna dell'imputata è stata valutata, con argomentazioni non illogiche, non conciliabile con l'attribuzione di un ruolo scientemente funzionale e di condivisione finalistica all'interno del sodalizio. Sul punto, le doglianze del Procuratore Generale appaiono, per un verso, volte a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi di prova e dei dialoghi captati e, per altro verso, a proposito della intervenuta assoluzione dalle imputazioni dei reati tributari, scopo dell'associazione, si rivelano generiche perché non si soffermano sulle specifiche condotte, eventualmente tenute dalla predetta (sulla cui indicazione anche la sentenza del primo giudice appare per vero lacunosa), alle quali dovrebbe essere conferita la valenza di un contributo penalmente rilevante alla consumazione Analogo vuoto di contenuti tradisce l'impugnazione del Procuratore Generale per quanto dei singoli reati. pertiene alla dedotta, inappagante motivazione sulla esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, affermata per gli imputati RO G.LU, IL OM, LL AR, AN AN, LA LA e AT CO. Gli enunciati di ricorso si confrontano con le riflessioni della sentenza d'appello che ha negato sia ravvisabile un omogeneo consesso criminale di appartenenza delle famiglie IO e DI e, parimenti, la riconducibilità degli esponenti delle società cc.dd. di secondo livello alla consorteria malavitosa;
non è possibile tuttavia cogliere, da un lato, la rilevanza di tali segmenti enunciativi ai fini della 49 prova dell'estensione dell'aggravante, di natura soggettiva, agli imputati assolti;
e nemmeno si traggono dalla lettura del motivo di censura, sotto altro profilo, gli elementi, debolmente individuati anche nella sentenza di primo grado, che produrrebbero effetti demolitivi dell'apparato motivazionale della decisione impugnata, con particolare riferimento alla consapevolezza del disegno agevolatore altrui. 17.1. Se è certo vero, allora, che la sentenza di appello, ove pervenga ad una riforma di quella di primo grado, deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, è parimenti vero che il relativo dovere di approfondimento è direttamente proporzionale allo scrupolo con cui il giudice di primo grado ha sviluppato il proprio ragionamento e rassegnato le proprie conclusioni sicchè, ove questi ultimi si rivelino sommari o poco accurati, non è neppure possibile procedere a circostanziata confutazione delle relative argomentazioni. 18. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna di LL AR al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
mentre, al rigetto dei ricorsi di IO CO, IL AR, IO AU, IO ON, IO IO, RO G.LU segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. 19. Gli imputati soccombenti devono essere infine condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile R.F.I. s.p.a., il cui difensore ha partecipato alla discussione orale, depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degli imputati per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto dell'opera prestata, si reputa equo liquidare in euro 4050, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO IO, IO ON e RO GI limitatamente ai capi per i quali è intervenuta assoluzione in appello (escluso il capo 16), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta tale ricorso nel resto. Annulla la stessa sentenza nei confronti di AT CO con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di LL AR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna IO CO, 50 IL OM, IO AU, IO IO, IO ON e RO GI al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4050 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 19/12/2024 Il consigliere estensore Il Presidente RI Vessichelli Tiziano Masini Mane Verbull DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB 2025 oggi. IL CANCELLIERE ESPERTO SA TE 51