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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10008 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
37115/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa NN TA Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa NA Di EP Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07.10.2022, discussa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, da
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stella Lanzafame presso il cui studio sito in Milano, viale Premuda, n. 10, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Marco Bianucci presso il cui studio a Milano, in Via Alberto da Giussano 26, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.11.2022
pagina 1 di 12 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano Sezione IX° Civile, rigettata ogni diversa, contraria istanza e ogni domanda disattesa, 1) dando atto che nelle more del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età, Controparte_2 confermare il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 come disposto con verbale di separazione del 12 aprile 2018 omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 9163/2018 RG del 02/05/2018, con conferma del collocamento prevalente della stessa
presso l'abitazione materna, sita in OR via NA da IN n. 15 e medesima Per_1 regolamentazione del diritto di visita e frequentazione col padre, Signor Controparte_1
2) Confermare, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze sita in OR via NA da IN n. 15 alla signora che la coabiterà con le figlie NA e . Parte_1 Per_1
3) Valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, anche in ragione dell'incrementato patrimonio anche immobiliare dell'odierno resistente, disporre che il signor CP_1 corrisponda con cadenza mensile per 12 mensilità ed entro il giorno cinque di ogni mese, un
[...] assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie quantificato in euro complessivi 700,00, quindi euro 350,00 per ciascuna figlia o nella diversa maggiore somma accertata in corso di causa.
4) In via gradata, valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, anche in ragione dell'incrementato patrimonio immobiliare dell'odierno resistente, disporre che il signor corrisponda con cadenza mensile per 12 mensilità ed entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, un assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (FOI) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie quantificato in euro 550,00.
5) Disporre che tutte le spese straordinarie afferenti alla sfera scolastica, mediche, ludico ricreative relative alle figlie NA e vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_1 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. 6) Disporre che il Signor provveda a rimborsare alla Signora oltre alla somma di euro CP_1 Pt_1 675,00 quale quota residua di euro 1.725,00, riconosciuta dal padre per le cure dentistiche di NA, anche la somma di euro 669,00 quale differenza tra il preventivo materno Blue Dental e il preventivo paterno Dott. , occorrendo previa assunzione dei provvedimenti ammonitivi e Per_2 sanzionatori a carico del padre per quanto rilevato nel ricorso introduttivo del Controparte_1 presente giudizio. 7) Disporre, altresì, che l'Assegno Unico già percepito dalla Signora resti ad esclusivo Parte_1 beneficio della stessa, nella misura del 100% per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo. 9) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In ogni caso Respingere le domande avversarie perchè infondate in fatto e diritto.”
Per : Controparte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
➢ IN VIA PRINCIPALE pagina 2 di 12 1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Signor
e la Signora celebrato in data 19.03.2005 in Altomonte, come da atto Controparte_1 Parte_1 n. 4, parte II, serie A, anno 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altomonte e, per l'effetto, ORDINARE di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di Legge;
2) CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia , ad oggi ancora minorenne, ad entrambi Per_1 i coniugi;
3) DISPORRE il collocamento paritetico della figlia , prevedendo che la prima settimana la Per_1 figlia trascorrerà con il padre lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre con la madre mercoledì e giovedì; nella seconda settimana la figlia trascorrerà con la madre lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre mercoledì e giovedì, a settimane alterne;
IN SUBORDINE: IN CASO DI COLLOCAMENTO NON PARITETICO CONFERMARE il prevalente collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé:
o A fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina, con impegno a riaccompagnarla a scuola;
o Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre terrà con sé la minore anche un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, pernottamento compreso con impegno a riaccompagnarla a scuola il giorno dopo;
o Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre terrà con sé la minore due giorni infrasettimanali, preferibilmente il mercoledì e il giovedì, pernottamenti compresi con impegno a riaccompagnarla a scuola il giorno dopo;
4) IN CASO DI DISPOSTO COLLOCAMENTO PARITETICO DELLA FIGLIA MINORE, DISPORRE che ciascun genitore provvederà in ogni caso al mantenimento diretto di entrambe le figlie nei rispettivi periodi di competenza;
IN SUBORDINE: IN CASO DI COLLOCAMENTO NON PARITETICO DISPORRE che il Sig. sarà tenuto a CP_1 versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento delle figlie NA e in relazione alle Pt_1 Per_1 spese ordinarie, l'importo mensile non superiore ad € 400,00 complessivi da versarsi entro il 27 di ogni mese tramite bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT;
5) DISPORRE che ciascun genitore potrà frequentare la figlia secondo la seguente Per_1 calendarizzazione, così come già concordata in sede di separazione:
➢ Per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
➢ Per metà delle vacanze natalizie con alternanza dei periodi comprendenti il Natale o il Capodanno;
➢ Per metà delle vacanze pasquali previste dal calendario scolastico;
➢ Per i “ponti” scolastici secondo il principio dell'alternanza. Tutto ciò salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
6) DISPORRE che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie delle figlie NA e
, in conformità con il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano;
Per_1
7) DISPORRE il 50% dell'assegno unico ed il 50% dell'indennità di accompagnamento della figlia minore a favore di ciascun genitore;
Per_1
8) RIGETTARE la richiesta di provvedimenti ammonitivi e sanzionatori ex art. 709 ter C.p.c. avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 12 9) CONDANNARE la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 C.p.c., al risarcimento dei danni derivanti Pt_1 dalla temerarietà della presente lite intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia in favore del Sig. per le ragioni esposte in atti;
” CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 data 19 marzo 2005 in Altomonte (CS), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Altomonte, Anno 2005, Atto n. 4, Parte II, Serie A.
Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: NA, nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Per_1
Le parti si sono separate consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Milano, n.
9163/2018 del 02/05/2018, che prevedeva l'affido delle figlie minori, NA e a entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in OR, via
NA Da IN n. 15, a lei assegnata, e regolamentazione delle frequentazioni paterne, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la casa e del mutuo, e un contributo in capo al padre per il mantenimento delle figlie minori di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori, con suddivisione al 50% dell'assegno unico per le figlie e dell'indennità di accompagnamento per Per_1
Con ricorso depositato in data 7/10/2022, chiedeva al Tribunale adito di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni vigenti in punto affido condiviso delle figlie e collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di
OR e dell'assegnazione a sè della casa coniugale e con la medesima regolamentazione del diritto di visita e frequentazione col padre, chiedendo di disporre un aumento del contributo paterno per le figlie ad € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con intero assegno unico alla madre.
In data 20.03.2023, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale aderiva alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso delle minori, chiedendo il collocamento paritetico delle figlie presso di sé e, in subordine, di confermare il prevalente collocamento presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne come in atti;
chiedeva altresì di disporre il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva competenza in caso di collocamento paritetico e, in subordine, in di pagina 4 di 12 confermare il contributo mensile paterno già in precedenza disposto di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico e dell'indennità di accompagnamento della figlia minore
Per_1
All'udienza del 28.03.2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente in persona della dott.ssa C.
Giannelli, verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo e tentata inutilmente la conciliazione tra i coniugi, provvedeva a sentire le parti e con ordinanza del 5.04.2023, a scioglimento della riserva assunta, adottava il seguente provvedimento:
“considerato che le parti controvertono sostanzialmente in ordine all'aumento del contributo mensile stabilito in sede di separazione consensuale a carico del padre per il mantenimento indiretto delle figlie minori, la ricorrente avendo domandato, in ricorso, la rideterminazione dello stesso in € 900,00 in considerazione delle accresciute esigenze delle figlie minori e del miglioramento della condizione reddituale del marito, e il resistente avendo chiesto, in sede di memoria di costituzione, la conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale del mese di maggio 2018, osservato che all'udienza del 28 marzo 2023, a seguito di ampia discussione, la ricorrente si è dichiara disposta ad accettare la rideterminazione dell'assegno in parola in € 550,00 mensili, ferme restando le ulteriori condizioni della separazione consensuale e il resistente si è dichiarato disponibile
a riconoscere la somma mensile di € 500,00, ferme restando le ulteriori condizioni come stabilite in sede di separazione;
considerato che
le esigenze delle figlie minori, ormai entrambe adolescenti (rispettivamente 17 e 14 anni) sono indiscutibilmente aumentate dall'epoca della separazione consensuale, che risale al mese di maggio 2018, quando le ragazze avevano soltanto 12 e 9 anni (“In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.
337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”: Cass. 13664/2022); considerato altresì che la condizione reddituale del padre è migliorata rispetto all'epoca della separazione (dal modello disclosure depositato in atti emerge che, mentre nel 2017 aveva percepito un reddito annuo lordo di € 42.082,00, nel 2021 egli ha percepito un reddito annuo lordo di € 57.366,00); pagina 5 di 12 ritenuto pertanto, allo stato degli atti e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti istruttori, che il contributo indiretto del padre al mantenimento delle figlie minori, allo stato ammontante ad € 465,00 per effetto della rivalutazione ISTAT, debba essere provvisoriamente rideterminato in € 550,00, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite con il decreto di omologa n. 9163/2018;
P.Q.M.
Così provvisoriamente dispone:
- PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, a decorrere dal mese di aprile 2023, l'assegno di euro 550,00 mensili, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (FOI) dal mese di aprile 2024;
- CONFERMA nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale n.
9163/2018 del 2 maggio 2018”.
All'udienza di comparizione e trattazione del 27.09.2023 tenutasi a trattazione scritta il G.I., a fronte della richiesta di parte convenuta di emissione di una sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 9539/2023 del 15.11.2023 pubblicata il 27/11/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti e, con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo del G.I. ed erano concessi i termini di cui all'art. 186 c.p.c.
A seguito del trasferimento ad altro Ufficio del Giudice assegnatario del fascicolo, il G.I. riassegnatario rimetteva le parti davanti al GOT per l'esperimento di un tentativo di conciliazione all'udienza dell'11/06/2024.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 20/01/2025, le parti venivano rimesse innanzi al G.I. che con rendeva i provvedimenti istruttori, ordinando l'esibizione in giudizio della documentazione economica e reddituale aggiornata a cura di entrambe le parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti, su domanda delle stesse, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, rimettendo alla scadenza la causa al Collegio per la decisione.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
pagina 6 di 12 Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene vada confermato il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori – come concordemente richiesto dalle parti - Per_1 con collocamento prevalente presso la madre e conferma del regime di frequentazioni paterne già in atto.
La modifica richiesta dal padre volta a ottenere il collocamento paritetico – nei fatti avrebbe il solo risultato concreto di aggiungere un pernottamento presso il padre al lunedì a settimane alterne.
Trattandosi di modifica dall'incidenza minima sull'assetto familiare già in atto, si ritiene invece preferibile preservare l'attuale organizzazione familiare già da tempo in atto, trattandosi ormai di una routine consolidata per la figlia ancora minore Per_1
Dev'essere quindi rigettata la domanda paterna, con conferma del calendario di frequentazioni già concordato dalle parti in sede separativa.
Peraltro deve tenersi conto che ha ormai compiuto i 16 anni: per cui le parti devono essere Per_1 invitate ad applicare il calendario con la dovuta flessibilità, tenuto conto degli impegni scolastici e sociali della ragazza.
La figlia deve pertanto restare collocata prevalentemente presso l'abituale casa familiare, Per_1 sita in OR Via NA Da IN n. 15, ove continuerà ad abitare unitamente alla madre. I genitori terranno la figlia minore a fine settimana alternati tra loro, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina. Inoltre, il padre terrà con sé la figlia: nelle settimane che terminano col week end di propria spettanza, anche un giorno infrasettimanale, di preferenza al mercoledì con pernottamento e nelle settimane che terminano col week-end di spettanza della madre, due giorni infrasettimanali, salvo migliori accordi al martedì e al giovedì con pernottamento.
Restano ferme le condizioni vigenti per le vacanze estive e il calendario extrascolastico.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa familiare sita in OR, Via NA Da IN n. 15, inclusi arredi e pertinenze, deve quindi restare assegnata alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con le figlie.
pagina 7 di 12 Il mantenimento delle figlie
Devono essere altresì confermate le statuizioni economiche già disposte in sede presidenziale, di cui si richiamano integralmente le motivazioni, con cui è stato adeguato l'importo del contributo di mantenimento alla luce delle variazioni da ultimo intervenute nella situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione e in assenza di ulteriori fatti sopravvenuti di rilievo.
La ricorrente - dipendente Deloitte - percepisce uno stipendio di circa € 2.500,00 su 12 mensilità come risulta dalla documentazione depositata in atti, nettamente superiore rispetto al reddito percepito all'epoca della separazione, di circa € 1.560,00 netti mensili (cfr. ultimo CU in atti che attesta un reddito annuo lordo di circa €40.000 a fronte dei € 22.772,00 annui lordi attestati dal modello 730/2018 relativo all'anno 2017). Nell'arco dell'ultimo triennio, i redditi della ricorrente sono in progressiva crescita (dai € 24.600,00 annui del 2020 ai € 36.300,00 del 2022) e risultano ulteriormente aumentati nel 2023, a fronte di un reddito annuo lordo di € 38.300,00 – a fronte di spese vive rimaste inalterate, quali la quota del mutuo della casa coniugale in comproprietà al 50% con il marito, di € 220,00 circa, oltre al pagamento delle utenze e spese condominiali.
Di converso il resistente, fino a gennaio 2024, lavorava per la società Biotest srl. e l'analisi delle dichiarazioni reddituali attesta anche per il resistente un progressivo incremento delle entrate rispetto all'epoca della separazione (dal 2017 - anno antecedente alla separazione, in cui aveva un reddito annuo lordo di € 42.000,00, pari a circa € 2.500,00 netti mensili su 12 mesi - ai € 57.366,00 annui lordi del 2021 (corrispondenti a circa € 3.186,00 mensili netti su 12 mesi – e ai 60.800,00 € lordi del 2022
(corrispondenti a un netto mensile di € 3.430,00); detti redditi risultano ulteriormente accresciutisi nel
2023, in cui si sono attestati intorno ai € 68.000,00 lordi - pari a circa € 3.690,00 netti.
Il resistente, inoltre, in seguito al licenziamento avvenuto a gennaio 2024, ha ricevuto un incentivo all'esodo di € 180.191,00 lordi, corrispondenti a circa € 140.000,00 netti (cfr. busta paga di gennaio 2024). Ha percepito l'indennità SP sino a marzo 2025, quando è stato nuovamente assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società GS YUASA BATTERY ITALY S.r.l. con funzioni di quadro e reddito annuo lordo pari a € 60.000,00 (come da lettera di assunzione depositata agli atti), sostanzialmente corrispondente all'ultima retribuzione percepita presso Biotest e a quella considerata all'atto dei provvedimenti presidenziali per il mantenimento delle figlie minorenne, Per_1
e NA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
pagina 8 di 12 Pertanto, avuto riguardo all'età e alle esigenze delle ragazze, nonché al controvalore economico dell'assegnazione dell'ex casa coniugale alla ricorrente, dev'essere confermato, in quanto tuttora equo e congruo rispetto alle capacità economiche delle parti all'attualità, per entrambi aumentate, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile € 550,00 (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - prima rivalutazione aprile 2024).
Le spese straordinarie per le figlie continueranno ad essere ripartite tra i genitori al 50%, come da domanda concorde delle parti, che si valuta rispondente alle rispettive condizioni economiche, tenuto conto anche del contributo economico paterno per le spese ordinarie.
L'assegno unico continuerà ad essere ripartito al 50% tra le parti, posto il collocamento quasi paritetico della minore.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la soccombenza paterna in punto di frequentazioni, la reciproca soccombenza in punto economico e la soccombenza materna sulla domanda di assegno unico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, che manterrà Per_1 la residenza anagrafica nell'abitazione in OR, Via NA Da IN n. 15; le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno;
2. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in OR, Via NA Da IN n.
15, inclusi arredi e pertinenze, alla madre, che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie;
3. Dispone che il padre continui a vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il Per_1 seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina;
nelle settimane che terminano col week end di propria spettanza, pagina 9 di 12 un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, pernottamento compreso;
nelle settimane che terminano col week-end di spettanza della madre, due giorni infrasettimanali, di preferenza il martedì e giovedì, pernottamenti compresi;
4. Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie, versando l'importo di euro 550,00 mensili, in via anticipata alla madre entro il giorno 15 di ogni mese
(contributo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione aprile 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie determinate secondo le Linee Guida approvate a giugno 2025 dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di seguito determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 10 di 12 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 11 di 12 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
5. Dispone che le parti percepiscano al 50% l'assegno unico;
6. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
NA Di EP NN TA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa NN TA Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa NA Di EP Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07.10.2022, discussa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, da
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stella Lanzafame presso il cui studio sito in Milano, viale Premuda, n. 10, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Marco Bianucci presso il cui studio a Milano, in Via Alberto da Giussano 26, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.11.2022
pagina 1 di 12 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano Sezione IX° Civile, rigettata ogni diversa, contraria istanza e ogni domanda disattesa, 1) dando atto che nelle more del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età, Controparte_2 confermare il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 come disposto con verbale di separazione del 12 aprile 2018 omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 9163/2018 RG del 02/05/2018, con conferma del collocamento prevalente della stessa
presso l'abitazione materna, sita in OR via NA da IN n. 15 e medesima Per_1 regolamentazione del diritto di visita e frequentazione col padre, Signor Controparte_1
2) Confermare, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze sita in OR via NA da IN n. 15 alla signora che la coabiterà con le figlie NA e . Parte_1 Per_1
3) Valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, anche in ragione dell'incrementato patrimonio anche immobiliare dell'odierno resistente, disporre che il signor CP_1 corrisponda con cadenza mensile per 12 mensilità ed entro il giorno cinque di ogni mese, un
[...] assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie quantificato in euro complessivi 700,00, quindi euro 350,00 per ciascuna figlia o nella diversa maggiore somma accertata in corso di causa.
4) In via gradata, valutata la documentazione esibita e le posizioni reddituali dei coniugi, anche in ragione dell'incrementato patrimonio immobiliare dell'odierno resistente, disporre che il signor corrisponda con cadenza mensile per 12 mensilità ed entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, un assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (FOI) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie quantificato in euro 550,00.
5) Disporre che tutte le spese straordinarie afferenti alla sfera scolastica, mediche, ludico ricreative relative alle figlie NA e vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_1 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. 6) Disporre che il Signor provveda a rimborsare alla Signora oltre alla somma di euro CP_1 Pt_1 675,00 quale quota residua di euro 1.725,00, riconosciuta dal padre per le cure dentistiche di NA, anche la somma di euro 669,00 quale differenza tra il preventivo materno Blue Dental e il preventivo paterno Dott. , occorrendo previa assunzione dei provvedimenti ammonitivi e Per_2 sanzionatori a carico del padre per quanto rilevato nel ricorso introduttivo del Controparte_1 presente giudizio. 7) Disporre, altresì, che l'Assegno Unico già percepito dalla Signora resti ad esclusivo Parte_1 beneficio della stessa, nella misura del 100% per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo. 9) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In ogni caso Respingere le domande avversarie perchè infondate in fatto e diritto.”
Per : Controparte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
➢ IN VIA PRINCIPALE pagina 2 di 12 1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Signor
e la Signora celebrato in data 19.03.2005 in Altomonte, come da atto Controparte_1 Parte_1 n. 4, parte II, serie A, anno 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altomonte e, per l'effetto, ORDINARE di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di Legge;
2) CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia , ad oggi ancora minorenne, ad entrambi Per_1 i coniugi;
3) DISPORRE il collocamento paritetico della figlia , prevedendo che la prima settimana la Per_1 figlia trascorrerà con il padre lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre con la madre mercoledì e giovedì; nella seconda settimana la figlia trascorrerà con la madre lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre mercoledì e giovedì, a settimane alterne;
IN SUBORDINE: IN CASO DI COLLOCAMENTO NON PARITETICO CONFERMARE il prevalente collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé:
o A fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina, con impegno a riaccompagnarla a scuola;
o Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre terrà con sé la minore anche un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, pernottamento compreso con impegno a riaccompagnarla a scuola il giorno dopo;
o Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre terrà con sé la minore due giorni infrasettimanali, preferibilmente il mercoledì e il giovedì, pernottamenti compresi con impegno a riaccompagnarla a scuola il giorno dopo;
4) IN CASO DI DISPOSTO COLLOCAMENTO PARITETICO DELLA FIGLIA MINORE, DISPORRE che ciascun genitore provvederà in ogni caso al mantenimento diretto di entrambe le figlie nei rispettivi periodi di competenza;
IN SUBORDINE: IN CASO DI COLLOCAMENTO NON PARITETICO DISPORRE che il Sig. sarà tenuto a CP_1 versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento delle figlie NA e in relazione alle Pt_1 Per_1 spese ordinarie, l'importo mensile non superiore ad € 400,00 complessivi da versarsi entro il 27 di ogni mese tramite bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT;
5) DISPORRE che ciascun genitore potrà frequentare la figlia secondo la seguente Per_1 calendarizzazione, così come già concordata in sede di separazione:
➢ Per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
➢ Per metà delle vacanze natalizie con alternanza dei periodi comprendenti il Natale o il Capodanno;
➢ Per metà delle vacanze pasquali previste dal calendario scolastico;
➢ Per i “ponti” scolastici secondo il principio dell'alternanza. Tutto ciò salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
6) DISPORRE che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie delle figlie NA e
, in conformità con il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano;
Per_1
7) DISPORRE il 50% dell'assegno unico ed il 50% dell'indennità di accompagnamento della figlia minore a favore di ciascun genitore;
Per_1
8) RIGETTARE la richiesta di provvedimenti ammonitivi e sanzionatori ex art. 709 ter C.p.c. avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 12 9) CONDANNARE la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 C.p.c., al risarcimento dei danni derivanti Pt_1 dalla temerarietà della presente lite intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia in favore del Sig. per le ragioni esposte in atti;
” CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 data 19 marzo 2005 in Altomonte (CS), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Altomonte, Anno 2005, Atto n. 4, Parte II, Serie A.
Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: NA, nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Per_1
Le parti si sono separate consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Milano, n.
9163/2018 del 02/05/2018, che prevedeva l'affido delle figlie minori, NA e a entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in OR, via
NA Da IN n. 15, a lei assegnata, e regolamentazione delle frequentazioni paterne, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la casa e del mutuo, e un contributo in capo al padre per il mantenimento delle figlie minori di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori, con suddivisione al 50% dell'assegno unico per le figlie e dell'indennità di accompagnamento per Per_1
Con ricorso depositato in data 7/10/2022, chiedeva al Tribunale adito di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni vigenti in punto affido condiviso delle figlie e collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di
OR e dell'assegnazione a sè della casa coniugale e con la medesima regolamentazione del diritto di visita e frequentazione col padre, chiedendo di disporre un aumento del contributo paterno per le figlie ad € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con intero assegno unico alla madre.
In data 20.03.2023, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale aderiva alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso delle minori, chiedendo il collocamento paritetico delle figlie presso di sé e, in subordine, di confermare il prevalente collocamento presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne come in atti;
chiedeva altresì di disporre il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva competenza in caso di collocamento paritetico e, in subordine, in di pagina 4 di 12 confermare il contributo mensile paterno già in precedenza disposto di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico e dell'indennità di accompagnamento della figlia minore
Per_1
All'udienza del 28.03.2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente in persona della dott.ssa C.
Giannelli, verificata la regolare notifica del ricorso introduttivo e tentata inutilmente la conciliazione tra i coniugi, provvedeva a sentire le parti e con ordinanza del 5.04.2023, a scioglimento della riserva assunta, adottava il seguente provvedimento:
“considerato che le parti controvertono sostanzialmente in ordine all'aumento del contributo mensile stabilito in sede di separazione consensuale a carico del padre per il mantenimento indiretto delle figlie minori, la ricorrente avendo domandato, in ricorso, la rideterminazione dello stesso in € 900,00 in considerazione delle accresciute esigenze delle figlie minori e del miglioramento della condizione reddituale del marito, e il resistente avendo chiesto, in sede di memoria di costituzione, la conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale del mese di maggio 2018, osservato che all'udienza del 28 marzo 2023, a seguito di ampia discussione, la ricorrente si è dichiara disposta ad accettare la rideterminazione dell'assegno in parola in € 550,00 mensili, ferme restando le ulteriori condizioni della separazione consensuale e il resistente si è dichiarato disponibile
a riconoscere la somma mensile di € 500,00, ferme restando le ulteriori condizioni come stabilite in sede di separazione;
considerato che
le esigenze delle figlie minori, ormai entrambe adolescenti (rispettivamente 17 e 14 anni) sono indiscutibilmente aumentate dall'epoca della separazione consensuale, che risale al mese di maggio 2018, quando le ragazze avevano soltanto 12 e 9 anni (“In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.
337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”: Cass. 13664/2022); considerato altresì che la condizione reddituale del padre è migliorata rispetto all'epoca della separazione (dal modello disclosure depositato in atti emerge che, mentre nel 2017 aveva percepito un reddito annuo lordo di € 42.082,00, nel 2021 egli ha percepito un reddito annuo lordo di € 57.366,00); pagina 5 di 12 ritenuto pertanto, allo stato degli atti e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti istruttori, che il contributo indiretto del padre al mantenimento delle figlie minori, allo stato ammontante ad € 465,00 per effetto della rivalutazione ISTAT, debba essere provvisoriamente rideterminato in € 550,00, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite con il decreto di omologa n. 9163/2018;
P.Q.M.
Così provvisoriamente dispone:
- PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, a decorrere dal mese di aprile 2023, l'assegno di euro 550,00 mensili, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (FOI) dal mese di aprile 2024;
- CONFERMA nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale n.
9163/2018 del 2 maggio 2018”.
All'udienza di comparizione e trattazione del 27.09.2023 tenutasi a trattazione scritta il G.I., a fronte della richiesta di parte convenuta di emissione di una sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 9539/2023 del 15.11.2023 pubblicata il 27/11/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti e, con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo del G.I. ed erano concessi i termini di cui all'art. 186 c.p.c.
A seguito del trasferimento ad altro Ufficio del Giudice assegnatario del fascicolo, il G.I. riassegnatario rimetteva le parti davanti al GOT per l'esperimento di un tentativo di conciliazione all'udienza dell'11/06/2024.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 20/01/2025, le parti venivano rimesse innanzi al G.I. che con rendeva i provvedimenti istruttori, ordinando l'esibizione in giudizio della documentazione economica e reddituale aggiornata a cura di entrambe le parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti, su domanda delle stesse, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, rimettendo alla scadenza la causa al Collegio per la decisione.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
pagina 6 di 12 Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene vada confermato il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori – come concordemente richiesto dalle parti - Per_1 con collocamento prevalente presso la madre e conferma del regime di frequentazioni paterne già in atto.
La modifica richiesta dal padre volta a ottenere il collocamento paritetico – nei fatti avrebbe il solo risultato concreto di aggiungere un pernottamento presso il padre al lunedì a settimane alterne.
Trattandosi di modifica dall'incidenza minima sull'assetto familiare già in atto, si ritiene invece preferibile preservare l'attuale organizzazione familiare già da tempo in atto, trattandosi ormai di una routine consolidata per la figlia ancora minore Per_1
Dev'essere quindi rigettata la domanda paterna, con conferma del calendario di frequentazioni già concordato dalle parti in sede separativa.
Peraltro deve tenersi conto che ha ormai compiuto i 16 anni: per cui le parti devono essere Per_1 invitate ad applicare il calendario con la dovuta flessibilità, tenuto conto degli impegni scolastici e sociali della ragazza.
La figlia deve pertanto restare collocata prevalentemente presso l'abituale casa familiare, Per_1 sita in OR Via NA Da IN n. 15, ove continuerà ad abitare unitamente alla madre. I genitori terranno la figlia minore a fine settimana alternati tra loro, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina. Inoltre, il padre terrà con sé la figlia: nelle settimane che terminano col week end di propria spettanza, anche un giorno infrasettimanale, di preferenza al mercoledì con pernottamento e nelle settimane che terminano col week-end di spettanza della madre, due giorni infrasettimanali, salvo migliori accordi al martedì e al giovedì con pernottamento.
Restano ferme le condizioni vigenti per le vacanze estive e il calendario extrascolastico.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa familiare sita in OR, Via NA Da IN n. 15, inclusi arredi e pertinenze, deve quindi restare assegnata alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con le figlie.
pagina 7 di 12 Il mantenimento delle figlie
Devono essere altresì confermate le statuizioni economiche già disposte in sede presidenziale, di cui si richiamano integralmente le motivazioni, con cui è stato adeguato l'importo del contributo di mantenimento alla luce delle variazioni da ultimo intervenute nella situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione e in assenza di ulteriori fatti sopravvenuti di rilievo.
La ricorrente - dipendente Deloitte - percepisce uno stipendio di circa € 2.500,00 su 12 mensilità come risulta dalla documentazione depositata in atti, nettamente superiore rispetto al reddito percepito all'epoca della separazione, di circa € 1.560,00 netti mensili (cfr. ultimo CU in atti che attesta un reddito annuo lordo di circa €40.000 a fronte dei € 22.772,00 annui lordi attestati dal modello 730/2018 relativo all'anno 2017). Nell'arco dell'ultimo triennio, i redditi della ricorrente sono in progressiva crescita (dai € 24.600,00 annui del 2020 ai € 36.300,00 del 2022) e risultano ulteriormente aumentati nel 2023, a fronte di un reddito annuo lordo di € 38.300,00 – a fronte di spese vive rimaste inalterate, quali la quota del mutuo della casa coniugale in comproprietà al 50% con il marito, di € 220,00 circa, oltre al pagamento delle utenze e spese condominiali.
Di converso il resistente, fino a gennaio 2024, lavorava per la società Biotest srl. e l'analisi delle dichiarazioni reddituali attesta anche per il resistente un progressivo incremento delle entrate rispetto all'epoca della separazione (dal 2017 - anno antecedente alla separazione, in cui aveva un reddito annuo lordo di € 42.000,00, pari a circa € 2.500,00 netti mensili su 12 mesi - ai € 57.366,00 annui lordi del 2021 (corrispondenti a circa € 3.186,00 mensili netti su 12 mesi – e ai 60.800,00 € lordi del 2022
(corrispondenti a un netto mensile di € 3.430,00); detti redditi risultano ulteriormente accresciutisi nel
2023, in cui si sono attestati intorno ai € 68.000,00 lordi - pari a circa € 3.690,00 netti.
Il resistente, inoltre, in seguito al licenziamento avvenuto a gennaio 2024, ha ricevuto un incentivo all'esodo di € 180.191,00 lordi, corrispondenti a circa € 140.000,00 netti (cfr. busta paga di gennaio 2024). Ha percepito l'indennità SP sino a marzo 2025, quando è stato nuovamente assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società GS YUASA BATTERY ITALY S.r.l. con funzioni di quadro e reddito annuo lordo pari a € 60.000,00 (come da lettera di assunzione depositata agli atti), sostanzialmente corrispondente all'ultima retribuzione percepita presso Biotest e a quella considerata all'atto dei provvedimenti presidenziali per il mantenimento delle figlie minorenne, Per_1
e NA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
pagina 8 di 12 Pertanto, avuto riguardo all'età e alle esigenze delle ragazze, nonché al controvalore economico dell'assegnazione dell'ex casa coniugale alla ricorrente, dev'essere confermato, in quanto tuttora equo e congruo rispetto alle capacità economiche delle parti all'attualità, per entrambi aumentate, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile € 550,00 (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - prima rivalutazione aprile 2024).
Le spese straordinarie per le figlie continueranno ad essere ripartite tra i genitori al 50%, come da domanda concorde delle parti, che si valuta rispondente alle rispettive condizioni economiche, tenuto conto anche del contributo economico paterno per le spese ordinarie.
L'assegno unico continuerà ad essere ripartito al 50% tra le parti, posto il collocamento quasi paritetico della minore.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la soccombenza paterna in punto di frequentazioni, la reciproca soccombenza in punto economico e la soccombenza materna sulla domanda di assegno unico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, che manterrà Per_1 la residenza anagrafica nell'abitazione in OR, Via NA Da IN n. 15; le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno;
2. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in OR, Via NA Da IN n.
15, inclusi arredi e pertinenze, alla madre, che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie;
3. Dispone che il padre continui a vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il Per_1 seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina;
nelle settimane che terminano col week end di propria spettanza, pagina 9 di 12 un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, pernottamento compreso;
nelle settimane che terminano col week-end di spettanza della madre, due giorni infrasettimanali, di preferenza il martedì e giovedì, pernottamenti compresi;
4. Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie, versando l'importo di euro 550,00 mensili, in via anticipata alla madre entro il giorno 15 di ogni mese
(contributo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione aprile 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie determinate secondo le Linee Guida approvate a giugno 2025 dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di seguito determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 10 di 12 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 11 di 12 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
5. Dispone che le parti percepiscano al 50% l'assegno unico;
6. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
NA Di EP NN TA
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