Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10008
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Affido condiviso

    Il Collegio ritiene vada confermato il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dalle parti.

  • Accolto
    Collocamento prevalente madre

    Si ritiene preferibile preservare l'attuale organizzazione familiare già da tempo in atto, trattandosi ormai di una routine consolidata per la figlia ancora minore. La figlia deve quindi restare collocata prevalentemente presso l'abituale casa familiare.

  • Accolto
    Diritto di visita e frequentazione padre

    Si ritiene preferibile preservare l'attuale organizzazione familiare già da tempo in atto, trattandosi ormai di una routine consolidata per la figlia ancora minore. Restano ferme le condizioni vigenti per le vacanze estive e il calendario extrascolastico.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale

    La casa familiare sita in OR, Via NA Da IN n. 15, inclusi arredi e pertinenze, deve quindi restare assegnata alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con le figlie.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento figlie

    Devono essere altresì confermate le statuizioni economiche già disposte in sede presidenziale, con cui è stato adeguato l'importo del contributo di mantenimento alla luce delle variazioni da ultimo intervenute nella situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione. È confermato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre della somma mensile € 550,00.

  • Accolto
    Spese straordinarie figlie

    Le spese straordinarie per le figlie continueranno ad essere ripartite tra i genitori al 50%, come da domanda concorde delle parti.

  • Rigettato
    Rimborso spese mediche

    Non è specificato nel dispositivo, ma le richieste di rimborso specifiche non sono state accolte.

  • Rigettato
    Assegno Unico

    Dispone che le parti percepiscano al 50% l'assegno unico.

  • Accolto
    Rigetto domande avversarie

    La sentenza accoglie in parte le richieste della ricorrente e rigetta alcune richieste del resistente.

  • Accolto
    Divorzio

    Con sentenza non definitiva n. 9539/2023 del 15.11.2023 pubblicata il 27/11/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti.

  • Accolto
    Affido condiviso

    Il Collegio ritiene vada confermato il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dalle parti.

  • Rigettato
    Collocamento paritetico

    La modifica richiesta dal padre volta a ottenere il collocamento paritetico – nei fatti avrebbe il solo risultato concreto di aggiungere un pernottamento presso il padre al lunedì a settimane alterne. Si ritiene invece preferibile preservare l'attuale organizzazione familiare già da tempo in atto.

  • Accolto
    Collocamento prevalente madre e visite paterne

    La sentenza conferma il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni paterne già in atto, con alcune modifiche al calendario infrasettimanale.

  • Inammissibile
    Mantenimento diretto figlie (collocamento paritetico)

    La domanda è stata formulata in via principale e subordinata al collocamento paritetico, che è stato rigettato.

  • Accolto
    Mantenimento figlie (collocamento non paritetico)

    Viene confermato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre della somma mensile € 550,00.

  • Accolto
    Spese straordinarie figlie

    Le spese straordinarie per le figlie continueranno ad essere ripartite tra i genitori al 50%, come da domanda concorde delle parti.

  • Accolto
    Assegno Unico e indennità accompagnamento

    Dispone che le parti percepiscano al 50% l'assegno unico.

  • Accolto
    Provvedimenti ammonitivi e sanzionatori

    La sentenza non menziona esplicitamente il rigetto di questa specifica richiesta, ma implicitamente non vengono disposti tali provvedimenti.

  • Rigettato
    Risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

    Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, pertanto questa domanda non è stata accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10008
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10008
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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