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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2270/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6044/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - . 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20247405242415218965132 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1035/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3.03.2025 e depositato il 31.03.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20247405242415218965132, notificata a mezzo raccomandata il 7.1.2025 da Municipia spa, relativa alla tassa rifiuti dovuta nel 2015 al Comune di Giugliano, del complessivo importo di € 963,31.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa valida notifica di atti pregressi, eccependo, in particolare, l'inesistenza dell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente prescrizione quinquennale del tributo. Ciò anche per assenza di valida licenza per le notifiche degli atti tributari da parte del soggetto notificante. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
Municipia s.p.a. e il Comune di Giugliano, cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec, non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondato, infatti, risulta il motivo principale di ricorso con cui si è prospettata la prescrizione del tributo per omessa notifica di atti presupposti.
Il tributo preteso con l'intimazione impugnata, in particolare, deve ritenersi prescritto per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'intimazione in questione, infatti, ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti dovuta nell'anno
2015, con la conseguenza che, trattandosi di tributo locale e quindi soggetto a prescrizione quinquennale,
l'atto impugnato – o comunque il pregresso avviso di accertamento di cui non vi è traccia - avrebbe dovuto essere notificato validamente entro la fine del 2021 e non nel 2025.
Nel caso di specie, stante la contumacia delle parti resistenti, non è stata fornita la prova della notifica di atti pregressi che abbiano interrotto la prescrizione.
Né assumono in rilievo nel caso di specie la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 introdotta dagli artt. 67 e 68 del d.l. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia di COVID-19, che ha sostanzialmente prorogato di
85 giorni i termini di prescrizione e decadenza, atteso che la prescrizione risulta comunque matura, stante l'intervenuta notifica della cartella sette anni dopo rispetto al momento di maturazione del tributo.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Le spese processuali seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d,m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 280,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, e oltre IVA, CPA e rimborso spese generale del 15% come per legge.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6044/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - . 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20247405242415218965132 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1035/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3.03.2025 e depositato il 31.03.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20247405242415218965132, notificata a mezzo raccomandata il 7.1.2025 da Municipia spa, relativa alla tassa rifiuti dovuta nel 2015 al Comune di Giugliano, del complessivo importo di € 963,31.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa valida notifica di atti pregressi, eccependo, in particolare, l'inesistenza dell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente prescrizione quinquennale del tributo. Ciò anche per assenza di valida licenza per le notifiche degli atti tributari da parte del soggetto notificante. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
Municipia s.p.a. e il Comune di Giugliano, cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec, non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondato, infatti, risulta il motivo principale di ricorso con cui si è prospettata la prescrizione del tributo per omessa notifica di atti presupposti.
Il tributo preteso con l'intimazione impugnata, in particolare, deve ritenersi prescritto per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'intimazione in questione, infatti, ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti dovuta nell'anno
2015, con la conseguenza che, trattandosi di tributo locale e quindi soggetto a prescrizione quinquennale,
l'atto impugnato – o comunque il pregresso avviso di accertamento di cui non vi è traccia - avrebbe dovuto essere notificato validamente entro la fine del 2021 e non nel 2025.
Nel caso di specie, stante la contumacia delle parti resistenti, non è stata fornita la prova della notifica di atti pregressi che abbiano interrotto la prescrizione.
Né assumono in rilievo nel caso di specie la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 introdotta dagli artt. 67 e 68 del d.l. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia di COVID-19, che ha sostanzialmente prorogato di
85 giorni i termini di prescrizione e decadenza, atteso che la prescrizione risulta comunque matura, stante l'intervenuta notifica della cartella sette anni dopo rispetto al momento di maturazione del tributo.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Le spese processuali seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d,m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 280,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, e oltre IVA, CPA e rimborso spese generale del 15% come per legge.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo