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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 703/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modena - Piazza Grande N.16 41100 Modena MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 10/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019 IMU 2014 - sull'appello n. 948/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modena - Piazza Grande 16 41121 Modena MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 3
e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4210 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2797 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugnava, separatamente gli avvisi di accertamento relativi al mancato versamento dell' IMU 2014, 2015 e parziale 2016. La CTP di Modena respingeva i ricorsi. Propone appello la parte sostenendo: Difetto di motivazione della decisione in quanto la CTP non avrebbe esaminato adeguatamente il silenzio dell'Agenzia del Territorio sulle ripetute istanze di autotutela e non avrebbe considerato l'art. 3, co.
58, L. 662/1996 (obbligo di collaborazione Comune-UTE per l'aggiornamento delle rendite); sostiene che il
Comune non abbia mai chiesto all'UTE l'aggiornamento delle rendite dopo i lavori edilizi 1999–2007. Il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle pratiche DOCFA.
Error in procedendo e in iudicando: la CTP avrebbe trascurato il punto decisivo relativo al saggio di fruttuosità del 2% (anziché 3,5%), richiamando Cassazione e circolare 6/T/2012. Illegittimità della metodologia di accertamento: Il d.m. 14.12.1991 (su cui si è basato l'UTE) avrebbe solo natura interna e non vincolante per il contribuente. Per i fabbricati industriali (gruppo D), il saggio è fissato per legge al 2%, senza discrezionalità per l'UTE. L'ufficio non può applicare tassi superiori. La parte appellante chiede la riforma della sentenza, rideterminazione della rendita catastale con saggio 2%, accoglimento del ricorso originario e condanna del Comune alle spese. Il Comune di Modena si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza dell'appello, deducendo in particolare che: gli avvisi di accertamento IMU 2014-2015 e 2016 sono stati emessi in base alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio 2014, determinate con DOCFA presentate dalla stessa contribuente, senza alcun potere del Comune di modificarle;
le variazioni catastali intervenute successivamente non hanno efficacia retroattiva;
ogni questione relativa al classamento catastale esula dalla competenza del Comune e deve essere fatta valere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Territorio;
le censure alla motivazione della sentenza di primo grado sono infondate, avendo il giudice chiaramente illustrato la ratio decidendi. Chiede quindi il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata. I ricorsi vengono riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla questione delle rendite catastali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 4, d.l. 201/2011, la base imponibile IMU è costituita dal valore catastale calcolato sulla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
È pacifico che per l'anno 2014 la rendita in atti fosse quella risultante dalle dichiarazioni DOCFA presentate dalla stessa contribuente e validate dall'Ufficio. Eventuali richieste di variazione o riclassamento sono state respinte in via definitiva e, comunque, non producono effetti retroattivi.
Il Comune non ha alcun potere di disapplicare o rideterminare la rendita catastale, trattandosi di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate – Territorio (Cass. 3168/2015; Cass. 10312/2020).
Sulle censure alla motivazione della sentenza di primo grado.
La pronuncia impugnata ha esposto in maniera chiara, seppur sintetica, che il Comune deve attenersi alle risultanze catastali al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che ogni contestazione sulla rendita è estranea al giudizio sull'IMU.
La motivazione, pertanto, non può dirsi né mancante né apparente, essendo stata resa una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione, come richiesto dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 546/1992
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Sull'inammissibilità di nuove questioni in appello.
Le deduzioni relative all'art. 3, co. 58, L. 662/1996 e al principio di proporzionalità costituiscono questioni nuove, mai sollevate in primo grado, e come tali inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
Conclusione.
Ne consegue la conferma della decisione di primo grado, con il rigetto dell'appello.Stante l'alternanza dei giudicati e la complessità della questione si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 703/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modena - Piazza Grande N.16 41100 Modena MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 10/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019 IMU 2014 - sull'appello n. 948/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modena - Piazza Grande 16 41121 Modena MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 3
e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4210 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2797 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugnava, separatamente gli avvisi di accertamento relativi al mancato versamento dell' IMU 2014, 2015 e parziale 2016. La CTP di Modena respingeva i ricorsi. Propone appello la parte sostenendo: Difetto di motivazione della decisione in quanto la CTP non avrebbe esaminato adeguatamente il silenzio dell'Agenzia del Territorio sulle ripetute istanze di autotutela e non avrebbe considerato l'art. 3, co.
58, L. 662/1996 (obbligo di collaborazione Comune-UTE per l'aggiornamento delle rendite); sostiene che il
Comune non abbia mai chiesto all'UTE l'aggiornamento delle rendite dopo i lavori edilizi 1999–2007. Il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle pratiche DOCFA.
Error in procedendo e in iudicando: la CTP avrebbe trascurato il punto decisivo relativo al saggio di fruttuosità del 2% (anziché 3,5%), richiamando Cassazione e circolare 6/T/2012. Illegittimità della metodologia di accertamento: Il d.m. 14.12.1991 (su cui si è basato l'UTE) avrebbe solo natura interna e non vincolante per il contribuente. Per i fabbricati industriali (gruppo D), il saggio è fissato per legge al 2%, senza discrezionalità per l'UTE. L'ufficio non può applicare tassi superiori. La parte appellante chiede la riforma della sentenza, rideterminazione della rendita catastale con saggio 2%, accoglimento del ricorso originario e condanna del Comune alle spese. Il Comune di Modena si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza dell'appello, deducendo in particolare che: gli avvisi di accertamento IMU 2014-2015 e 2016 sono stati emessi in base alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio 2014, determinate con DOCFA presentate dalla stessa contribuente, senza alcun potere del Comune di modificarle;
le variazioni catastali intervenute successivamente non hanno efficacia retroattiva;
ogni questione relativa al classamento catastale esula dalla competenza del Comune e deve essere fatta valere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Territorio;
le censure alla motivazione della sentenza di primo grado sono infondate, avendo il giudice chiaramente illustrato la ratio decidendi. Chiede quindi il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata. I ricorsi vengono riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla questione delle rendite catastali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 4, d.l. 201/2011, la base imponibile IMU è costituita dal valore catastale calcolato sulla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
È pacifico che per l'anno 2014 la rendita in atti fosse quella risultante dalle dichiarazioni DOCFA presentate dalla stessa contribuente e validate dall'Ufficio. Eventuali richieste di variazione o riclassamento sono state respinte in via definitiva e, comunque, non producono effetti retroattivi.
Il Comune non ha alcun potere di disapplicare o rideterminare la rendita catastale, trattandosi di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate – Territorio (Cass. 3168/2015; Cass. 10312/2020).
Sulle censure alla motivazione della sentenza di primo grado.
La pronuncia impugnata ha esposto in maniera chiara, seppur sintetica, che il Comune deve attenersi alle risultanze catastali al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che ogni contestazione sulla rendita è estranea al giudizio sull'IMU.
La motivazione, pertanto, non può dirsi né mancante né apparente, essendo stata resa una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione, come richiesto dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 546/1992
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Sull'inammissibilità di nuove questioni in appello.
Le deduzioni relative all'art. 3, co. 58, L. 662/1996 e al principio di proporzionalità costituiscono questioni nuove, mai sollevate in primo grado, e come tali inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
Conclusione.
Ne consegue la conferma della decisione di primo grado, con il rigetto dell'appello.Stante l'alternanza dei giudicati e la complessità della questione si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.