Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 12
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della decisione e mancata considerazione istanze autotutela

    La Corte ha ritenuto che il Comune non ha alcun potere di disapplicare o rideterminare la rendita catastale, trattandosi di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate – Territorio. La motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta chiara e sufficiente.

  • Rigettato
    Error in procedendo e in iudicando relativo al saggio di fruttuosità

    La Corte ha ritenuto che la base imponibile IMU è costituita dal valore catastale calcolato sulla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Le rendite in atti erano quelle risultanti dalle dichiarazioni DOCFA presentate dalla stessa contribuente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità di nuove questioni in appello

    La Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni relative all'art. 3, co. 58, L. 662/1996 e al principio di proporzionalità poiché costituiscono questioni nuove, mai sollevate in primo grado, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della decisione e mancata considerazione istanze autotutela

    La Corte ha ritenuto che il Comune non ha alcun potere di disapplicare o rideterminare la rendita catastale, trattandosi di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate – Territorio. La motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta chiara e sufficiente.

  • Rigettato
    Error in procedendo e in iudicando relativo al saggio di fruttuosità

    La Corte ha ritenuto che la base imponibile IMU è costituita dal valore catastale calcolato sulla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Le rendite in atti erano quelle risultanti dalle dichiarazioni DOCFA presentate dalla stessa contribuente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità di nuove questioni in appello

    La Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni relative all'art. 3, co. 58, L. 662/1996 e al principio di proporzionalità poiché costituiscono questioni nuove, mai sollevate in primo grado, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 12
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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