Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento del decreto di rigetto della licenza di porto di fucile per uso sportivo Cat. 6F/P.A.S./2025 notificato in data -OMISSIS-, nei confronti di -OMISSIS-, con annullamento nel merito di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Salute e di Questura Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AL AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il proposto ricorso è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto della licenza di porto di fucile per uso sportivo Cat. 6F/P.A.S./2025 notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
Rilevato che con provvedimento in data 16 dicembre 2025 l’odierno ricorrente ha conseguito l’autorizzazione al tiro al volo, giusta documentazione depositata in atti dalla resistente Amministrazione;
Considerato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere, sussistendo comunque giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AP, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.