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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Giudice Dott. Wandalba Farano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6862/2025 promossa con ricorso congiunto in data 24.10.2025 da: Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente ad
Ornago (MB) in Via Rossino n.27, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Ravasi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 (C.F. C.F. 2 ad Ornago (MB) in Via Rossino n. 27, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina
Ravasi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore PE viene affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, già casa coniugale, sita in Ornago (MB), Via Rossino n. 27.
3) La signora Parte_1 e Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per 1. A tale fine i coniugi si impegnano a mantenere aperto il confronto e il dialogo tra loro e a rendersi sempre reperibili telefonicamente e via e-mail. 4) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 5) Il signor Parte_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia PE, di anni 13, prelevandola e riconducendola all'abitazione materna:
a) durante la settimana, il giovedì dalle ore 18.00, con pernotto presso il padre, che si farà carico di accompagnare la figlia scuola o al centro estivo o all'abitazione materna, in base al periodo dell'anno;
b) durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, salvo diverso accordo;
c) una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il primo dell'anno, dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 19.00 dell'ultimo giorno;
d) il giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
e) durante gli altri giorni di festività previsti dal calendario scolastico, in via alternata con la madre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
f) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora entrambi i genitori possano trascorrere le vacanze solo nel mese di agosto, al padre spetteranno un anno la prima e la seconda settimana di agosto e l'anno successivo la terza e la quarta settimana di agosto e così a seguire.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo di vacanza ove porterà con sé la figlia. Nel periodo in cui la figlia starà in vacanza con un genitore, il diritto di frequentazione dell'altro rimarrà sospeso.
6) Ciascuno dei genitori sarà tenuto a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza e di domicilio.
Pt_27) Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia PE il signor
[...] contribuirà al mantenimento della stessa, corrispondendo alla signora Parte_1 entro il giorno 7 di ogni mese, per 12 mensilità, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e con decorrenza dal mese di febbraio 2026, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far data dal mese di febbraio 2027, somma in cui sono incluse le spese ordinarie sub. lettera A delle Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.2018 - Prot. 1377/2018, che le Parti confermano di conoscere e approvare in ogni sua parte. In particolare, richiamando il relativo testo (s.e.o.) sono inclusi vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relativi alla frequenza scolastica, farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo d'inizio anno.
Parte_2Il signor contribuirà altresì alle spese straordinarie per la figlia PE (mediche, scolastiche e sportive) nella misura del 50%, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi di propria spettanza.
8) Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia PE continuerà ad essere percepito dalla signora con rinuncia da parte del signor Parte_2 alla quota del 50%.Parte_1
9) La casa coniugale sita in Ornago (MB), Via Rossino n. 27, viene assegnata con quanto l'arreda alla signora Pt_1 Il signor Pt_2 rilascerà l'abitazione entro il 31.01.2026, asportando i propri effetti personali. Sino a tale data, quest'ultimo continuerà a pagare il corrispettivo per le utenze domestiche e le spese condominiali. Se il rilascio della casa coniugale avverrà anteriormente alla data sopraindicata, il signor Pt_2 sarò tenuto al versamento del contributo al mantenimento per Per 1 in via anticipata. A fronte di tale integrale pagamento, il signor Pt_2 si riconosce debitore di una somma corrispondente al 25% del valore dell'immobile, calcolato alla data dello scioglimento della comunione del bene. Qualora tale scioglimento avvenga anteriormente all'estinzione del mutuo, il signor Pt_2 riconoscerà alla signora Pt_1 la minor somma tra il 25% del valore dell'immobile e il corrispettivo del 50% delle complessive rate di mutuo versate dalla stessa a quella data, salvo il pagamento delle residue rate sino all'estinzione del mutuo nella misura del 50% a carico di ciascun comproprietario.
11) Il rimborso fiscale in relazione agli interessi passivi del mutuo spetterà interamente alla signora Pt_1 con impegno da parte del signor Pt_2 a retrocedere a quest'ultima il 50% di quanto eventualmente percepito a titolo di rimborso.
12) Il signor Parte_2 continuerà a pagare il finanziamento contratto dalla signora Pt_1 per l'acquisto dell'automobile Dacia Sandero, targata GM 866 BY (doc. 11), scandente a gennaio
2026 (doc. 12), rinunciando definitivamente a pretendere dalla stessa il corrispettivo di tutte le rate versate a suo nome.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento.
14) La signora Parte_1 e il signor Parte_2 dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni di separazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata. I.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Burago di Molgora (MB) in data 29.5.2004 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con successive note scritte depositate in data 27.11.2025 per l'udienza del 17.12.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti II. all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito. III.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra Parte_1 e Parte_2 omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e II. trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Burago di Molgora (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. IV.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10) La signora Pt_1 si farà carico del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, anche per la quota del signor Pt_2 sino alla relativa estinzione.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Giudice Dott. Wandalba Farano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6862/2025 promossa con ricorso congiunto in data 24.10.2025 da: Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente ad
Ornago (MB) in Via Rossino n.27, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Ravasi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 (C.F. C.F. 2 ad Ornago (MB) in Via Rossino n. 27, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina
Ravasi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore PE viene affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, già casa coniugale, sita in Ornago (MB), Via Rossino n. 27.
3) La signora Parte_1 e Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per 1. A tale fine i coniugi si impegnano a mantenere aperto il confronto e il dialogo tra loro e a rendersi sempre reperibili telefonicamente e via e-mail. 4) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 5) Il signor Parte_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia PE, di anni 13, prelevandola e riconducendola all'abitazione materna:
a) durante la settimana, il giovedì dalle ore 18.00, con pernotto presso il padre, che si farà carico di accompagnare la figlia scuola o al centro estivo o all'abitazione materna, in base al periodo dell'anno;
b) durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, salvo diverso accordo;
c) una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il primo dell'anno, dalle ore 9.00 del primo giorno alle ore 19.00 dell'ultimo giorno;
d) il giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
e) durante gli altri giorni di festività previsti dal calendario scolastico, in via alternata con la madre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
f) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora entrambi i genitori possano trascorrere le vacanze solo nel mese di agosto, al padre spetteranno un anno la prima e la seconda settimana di agosto e l'anno successivo la terza e la quarta settimana di agosto e così a seguire.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo di vacanza ove porterà con sé la figlia. Nel periodo in cui la figlia starà in vacanza con un genitore, il diritto di frequentazione dell'altro rimarrà sospeso.
6) Ciascuno dei genitori sarà tenuto a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza e di domicilio.
Pt_27) Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia PE il signor
[...] contribuirà al mantenimento della stessa, corrispondendo alla signora Parte_1 entro il giorno 7 di ogni mese, per 12 mensilità, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e con decorrenza dal mese di febbraio 2026, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far data dal mese di febbraio 2027, somma in cui sono incluse le spese ordinarie sub. lettera A delle Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.2018 - Prot. 1377/2018, che le Parti confermano di conoscere e approvare in ogni sua parte. In particolare, richiamando il relativo testo (s.e.o.) sono inclusi vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relativi alla frequenza scolastica, farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo d'inizio anno.
Parte_2Il signor contribuirà altresì alle spese straordinarie per la figlia PE (mediche, scolastiche e sportive) nella misura del 50%, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi di propria spettanza.
8) Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia PE continuerà ad essere percepito dalla signora con rinuncia da parte del signor Parte_2 alla quota del 50%.Parte_1
9) La casa coniugale sita in Ornago (MB), Via Rossino n. 27, viene assegnata con quanto l'arreda alla signora Pt_1 Il signor Pt_2 rilascerà l'abitazione entro il 31.01.2026, asportando i propri effetti personali. Sino a tale data, quest'ultimo continuerà a pagare il corrispettivo per le utenze domestiche e le spese condominiali. Se il rilascio della casa coniugale avverrà anteriormente alla data sopraindicata, il signor Pt_2 sarò tenuto al versamento del contributo al mantenimento per Per 1 in via anticipata. A fronte di tale integrale pagamento, il signor Pt_2 si riconosce debitore di una somma corrispondente al 25% del valore dell'immobile, calcolato alla data dello scioglimento della comunione del bene. Qualora tale scioglimento avvenga anteriormente all'estinzione del mutuo, il signor Pt_2 riconoscerà alla signora Pt_1 la minor somma tra il 25% del valore dell'immobile e il corrispettivo del 50% delle complessive rate di mutuo versate dalla stessa a quella data, salvo il pagamento delle residue rate sino all'estinzione del mutuo nella misura del 50% a carico di ciascun comproprietario.
11) Il rimborso fiscale in relazione agli interessi passivi del mutuo spetterà interamente alla signora Pt_1 con impegno da parte del signor Pt_2 a retrocedere a quest'ultima il 50% di quanto eventualmente percepito a titolo di rimborso.
12) Il signor Parte_2 continuerà a pagare il finanziamento contratto dalla signora Pt_1 per l'acquisto dell'automobile Dacia Sandero, targata GM 866 BY (doc. 11), scandente a gennaio
2026 (doc. 12), rinunciando definitivamente a pretendere dalla stessa il corrispettivo di tutte le rate versate a suo nome.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento.
14) La signora Parte_1 e il signor Parte_2 dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni di separazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata. I.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Burago di Molgora (MB) in data 29.5.2004 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con successive note scritte depositate in data 27.11.2025 per l'udienza del 17.12.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti II. all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito. III.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra Parte_1 e Parte_2 omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e II. trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Burago di Molgora (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. IV.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10) La signora Pt_1 si farà carico del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, anche per la quota del signor Pt_2 sino alla relativa estinzione.