Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA, 0 4 8 2 9 /0 2 LA COR E SUPRIMA I Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente MERCURIO - R.G.N. 9162/99 Dott. Ettore BATTIMIELLO Consigliere Cron.10900 Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA NT, RI CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI M. C., rappresentati e difesi dagli avvocati RASCHIO PIERGIORGIO, STORACE ISIDE B., giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso . rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4646 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avvers0 la sentenza n. 1257/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/05/98 R.G.N. 2455/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 13 maggio 1998 il Tribunale di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda con la quale IO PA, EP GR, GI IN e GE TT avevano chiesto la interessi econdanna dell'INPS a corrispondere, con decorrenza 1° gennaio 1988, rivalutazione monetaria sulle somme ad essi spettanti per quote aggiuntive di pensione ai sensi dell'art.21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n.67. Il Tribunale ha rilevato, infatti, che nessuno dei pensionati aveva presentato domanda di ricostituzione della pensione, né vi era stata reiezione della medesima e che ciò impediva, alla stregua dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.156 del 1991, di ritenere l'Istituto legalmente responsabile per il ritardo nel pagamento dei crediti. Contro questa sentenza IO PA e GI IN hanno proposto ricorso con unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1219 n. 2 c.c. e 7 legge n.533/73, oltre che vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata osservando che l'art.21, comma 6, della legge n.67/88, interpretato dall'art.3, comma 2 bis del decreto legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n.72 del 1990, non richiede la presentazione di istanze individuali per l'applicazione del beneficio delle quote aggiuntive e che, pertanto, sussiste responsabilità dell'INPS per il mancato adeguamento della pensione fin dall'epoca in cui l'Istituto era obbligato a provvedervi. Il ricorso è fondato alla stregua dei rilievi seguenti. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n.156 e 27 aprile 1993 n.196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data 3 di reiezione della domanda, o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce giurisprudenza consolidata ( della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali o assistenziali, il credito degli accessori prescinde dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale, circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, per non avere gli interessati richiesto le quote aggiuntive, non tiene conto del fatto che la disciplina dettata dall'art. 21,sesto comma, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto- legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988, e oggetto della sentenza costituzionale n.72 del 1990, non prevede come necessaria una preventiva istanza individuale e, quindi, l'Istituto è obbligato a rideterminare di ufficio la entità della prestazione pensionistica in godimento con l'inclusione delle quote anzidette (cfr. Cass. 19 marzo 1999 n.2552). Ne consegue l'applicabilità dei principi espressi da questa Corte in materia di “mora ex re” per il caso, appunto, in cui la legge non richieda la domanda dell'interessato e, in particolare - per quanto interessa la presente controversia - per il caso in cui dalla stessa legge l'attribuzione del beneficio economico sia prevista con una decorrenza anteriore a quella della sua entrata in vigore. La giurisprudenza della Corte distingue, invero, al riguardo, l'ipotesi nella quale la norma sopravvenuta abbia carattere di interpretazione autentica dall'ipotesi in cui la stessa sia priva di tale natura. Nella prima ipotesi (in quanto caratterizzata da un retroattivo riconoscimento del diritto fin dall'origine) va esclusa l'applicabilità dello “spatium deliberandi" di 120 giorni previsto dalla ricordata sentenza costituzionale n.156/91, sicchè gli interessi e la rivalutazione monetaria maturano dalla data di maturazione dei crediti (vedi, in materia di quote fisse di cui all'art.19 della legge n.843 del 1978, Cass. 7 ottobre 1997 n.9732 e 22 giugno 1998 n.6192). Nella seconda ipotesi, viceversa, opera il termine di 120 giorni e questo decorre dal giorno della entrata in vigore della legge, in quanto, prima di tale data, non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, è inconfigurabile un obbligo di provvedere e il correlativo ritardo (vedi Cass. 27 aprile 1998 n.4307). Ora, l'art.21, comma sesto, della legge n.67 del 1988, che per certo non è norma di carattere interpretativo, attribuisce le quote aggiuntive di pensione con decorrenza (1° gennaio 1988) anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa (14 marzo 1988). Da questa data deve quindi, come si è detto, considerasi operante lo spatium deliberandi di 120 giorni, e solo a partire dalla sua scadenza è configurabile il diritto dei pensionati agli interessi e alla rivalutazione sui crediti via via maturati. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la causa-non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c. - deve essere rinviata da altro giudice, designato nella Corte d'appello di Genova, il quale si atterrà al principio che, su quanto ai pensionati spettante a titolo di quote aggiuntive di cui all'art.21, comma sesto, della legge n.67/88, competono rivalutazione e interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno dalla data del 14 marzo 1988. Lo stesso giudice terrà anche conto (oltre che di quanto dall'INPS già eventualmente corrisposto per interessi sul capitale non rivalutato) del principio - enunciato dalle -Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.5895 del 26 giugno 1996 della cumulabilità di rivalutazione e interessi solamente per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991, rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991) per quelli successivi a tale data. Si rimette al giudice di rinvio il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 поручений Il Presidente/ Il Cons.estensore равствит IL CAN LIERE positato Cancelleria 4.APR. 2002 oggi, IL CANCELLERECANCELL Fallomore flans I D A , S 0 Ó Š 1 * L A . * L T T * , O R R . A 'A S I N E L D P L S 3 E A I 7 T D - N S I 8 O G - S P 1 O N 1 E M A I S D E I A E G A D , G O E O E R T T L T T N I S E I R S A I G E L E D L R E O D