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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1234/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7852/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240134707065000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1120/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate
- SS, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240134707065000, per Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017 relativa al veicolo targato Targa_1, per un importo complessivo iscritto a ruolo di € 215,17.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - SS e sia l'Ente impositore Regione
Campania, eccependo la prima l'inammissibilità del ricorso e, comunque, entrambe la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, la definitività della pretesa e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, come eccepito dall'AdER, a differenza di quanto indicato dalla ricorrente nel ricorso, la data di notifica dell'atto impugnato è quella del 06/12/2024, come emerge dalla relata di notifica, prodotta dalla resistente.
Il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni e, precisamente, il 27/03/2025.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine, fissato a pena di nullità, dall'art. 21 D.
L.vo n. 546/92, essendo stato proposto il ricorso in data 27/03/2025 e, quindi, ben 111 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 200,00, oltre oneri accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7852/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240134707065000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1120/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate
- SS, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240134707065000, per Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017 relativa al veicolo targato Targa_1, per un importo complessivo iscritto a ruolo di € 215,17.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - SS e sia l'Ente impositore Regione
Campania, eccependo la prima l'inammissibilità del ricorso e, comunque, entrambe la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, la definitività della pretesa e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, come eccepito dall'AdER, a differenza di quanto indicato dalla ricorrente nel ricorso, la data di notifica dell'atto impugnato è quella del 06/12/2024, come emerge dalla relata di notifica, prodotta dalla resistente.
Il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni e, precisamente, il 27/03/2025.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine, fissato a pena di nullità, dall'art. 21 D.
L.vo n. 546/92, essendo stato proposto il ricorso in data 27/03/2025 e, quindi, ben 111 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 200,00, oltre oneri accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.