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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 750 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – controversie in materia di previdenza obbligatoria, decisa previa discussione mediante deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NZ ZA, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Rossi, come da investitura in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata.
In linea generale, il titolo che rende obbligatoria l'iscrizione alla cassa previdenziale dei geometri è dato dalla iscrivibilità all'albo professionale dei geometri.
Infatti, ai sensi dell'art.5 del versato Statuto della "Sono obbligatoriamente CP_1 iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
Se, dunque, alla sono obbligatoriamente iscritti i geometri in quanto iscritti al CP_1 relativo albo professionale, per essere iscritti all'albo professionale (iscrizione dalla quale dipende, come appena detto, la -obbligatoria- iscrizione alla cassa previdenziale),
è sufficiente aver esercitato la libera professione, anche non continuativamente, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (Cassazione civile sez. lav. - 28/09/2022, n. 28188).
L'esercizio della libera professione si presume, secondo il modo di prevedere di cui all'art. 5 del citato Statuto,
1 Sul punto, merita anzitutto di essere menzionata la circostanza che nella copia della istanza -senza data- di liquidazione della indennità (doc. n. 4, fascicolo del ricorrente) il stesso dichiarava di essere già iscritto alla Cassa previdenziale con “matricola n. Pt_1
14163U”.
In ogni caso, l'opponente non ha offerto la dimostrazione di elementi in grado di permettere il superamento della presunzione, secondo le modalità di cui all'art. 5 del
Regolamento.
Al contrario, nell'atto di opposizione ha radicalmente dedotto che “non è mai stato titolare di reddito professionale né ha mai svolto la libera professione o sottoscritto alcun tipo di pratica”.
Sennonché, la mancanza di reddito professionale, come anticipato, viene ritenuta alla stregua di elemento recessivo nella individuazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo professionale (ex multis, Cass. 12695/2024, in parte motiva). Neppure è dirimente che non abbia mai “sottoscritto alcun tipo di pratica”.
Occorre piuttosto fornire la dimostrazione della totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra che non è del tutto scollegata a quella di titolare di un'azienda di lavori edili (altro sarebbe stato se l'opponente avesse dedotto, ad es., di occuparsi di un'altra attività).
Che l'opponente abbia cancellato il relativo nominativo, a far tempo dal 2012, dal registro delle imprese, è - al postutto - fatto sostanzialmente neutro nell'economia del discorso che si viene conducendo, ove pure si dovesse ritenere che la iscrizione e cancellazione dal registro delle imprese sono irrelati dalla iscrizione all'albo. Né la potrebbe trarre da simile circostanza motivo valido per superare le modalità - che CP_1 essa stessa, mediante una delibera del relativo consiglio di amministrazione (n. 2/2003, su cui infra) adottata sulla base di una fonte superiore - ha previsto per il superamento della detta presunzione.
Serve aggiungere che, secondo quanto dedotto dalla resistente nelle relative memorie difensive, “la , riferendosi anzitutto ed espressamente a coloro che “alla fine del CP_1
2002 erano legittimamente iscritti al solo Albo, ma non alla , impose loro IN CP_1
QUEL MOMENTO, per evitare la presunzione di esercizio della professione che comporta la automatica iscrizione alla per tutti coloro che erano iscritti all'Albo, di fornire CP_1
2 idonea autocertificazione su un apposito modulo predisposto dalla (il Modulo CP_1
3/03) “entro 90 giorni dall'approvazione della presente delibera”. Il Geometra Pt_1 iscritto all'Albo ma non alla a fine 2002, avrebbe dovuto presentare tale CP_1 autocertificazione, o cancellarsi dall'Albo, a Gennaio 2003. Non ha fornito autocertificazione, e si è cancellato dall' solo nel 2012. Permanendo l'iscrizione Pt_2 all'albo, ciò ha comportato insindacabilmente l'applicazione dell'obbligo contributivo, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di superare la presunzione di esercizio della professione, ed in assenza di qualsiasi prova contraria che il professionista ad oggi non ha offerto né offre di provare”.
Orbene, a fronte di questa specifica deduzione, l'opponente, non solo non è stato in grado di provare di avere assolto l'onere di conseguente invio della autocertificazione o della cancellazione, ma neppure ha ammissibilmente offerto di fornire utili elementi di giudizio (se non la ricordata cancellazione dalla apposita sezione del registro delle imprese) per superare la presunzione di cui sopra (del resto, appare poco congruo preoccuparsi di appositamente attivarsi per promuovere la cancellazione dal registro delle imprese e non assumere specifiche iniziative per definire la posizione rispetto la
Cassa di appartenenza).
In altri termini, la , al fine di agevolare la condizione di coloro che, Controparte_2 ancora alla fine del 2002, non erano iscritti alla pur essendo iscritti all'Albo, li ha CP_1 posti nelle più favorevoli condizioni di superamento della neocostituita presunzione di cui all'art. 5 del Regolamento (presunzione la cui operatività rinviava alla adozione di una delibera del consiglio di amministrazione che, in concreto, è stata emessa il 22 gennaio 2003, la n. 2/2003).
Correlativamente alla eccepita prescrizione, la stessa è rimasta priva di adeguata dimostrazione. Per vero, da un lato, la opposta ha fornito una mai credibilmente sconsacrata documentazione attestante la interruzione del decorso della prescrizione
(prendente le mosse dal dies a quo dell'invio della dichiarazione da parte dell'iscritto) mediante l'invio di interpellationes presso quella che è senz'altro stata la residenza del dall'altro, questi si è limitato a dedurre di aver lasciato la residenza maceratese Pt_1 di Via Cincinelli, per essere emigrato in Corridonia dove ha risieduto dal 30 ottobre
1992 al 18 aprile 2019.
Sennonché, trattandosi di verificare le condizioni di opponibilità a terzi del mutamento di residenza, ha senso rilevare che non risulta che l'opponente abbia assolto agli oneri previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali il
3 trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Per giunta, dall'esame della comunicazione avente ad oggetto “verifica requisiti continuità professionale” (prot. n. 003545, del 22 maggio 1998), inviata dalla Cassa previdenziale all'odierno opponente, e che questi ha prodotto nel relativo fascicolo (v. doc. n. 5, allegato al ricorso), è agevole constatare che in essa è riportata come residenza del la Via Cincinelli n. 41, di Macerata, dove ha pacificamente risieduto (v. CP_3 certificato storico di residenza). Di tal ché se, alla data del 22 maggio 1998, il è Pt_1 stato attinto da una missiva dalla inviatagli proprio presso l'appena detto CP_1 indirizzo (al punto che, essendogli stata colà recapitata, ne ha prodotto egli stesso una copia), un intuitivo bisogno di coerenza avrebbe dovuto indurlo ad evitare di perseverare in una linea difensiva secondo cui “l'odierno opponente è stato residente nel comune di Corridonia dal 30/10/1992 sino al 18/04/2019” (folio 2°, note autorizzate), ossia nel medesimo tornante temporale (inclusivo dell'anno 1998) nel quale il riceveva (e, più o meno selettivamente, accettava) la posta indirizzatagli Pt_1 nel domicilio di Macerata.
Anche al lume di questi rilievi, val bene rammemorare il ricevuto insegnamento secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito
(Cassazione sentenza del 5.2.2013, n. 2642).
È solo il caso di aggiungere che, neppure dalla visura camerale prodotta, viene emergendo che, nel periodo in considerazione, l'opponente risiedesse aliunde.
Di poi, dal momento che è stato trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, il termine di prescrizione non decorre (Cass. 15787/2023).
Ne viene la infondatezza dell'argomento secondo cui “le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 10, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati CP_1 definitivi da comunicare all'interessato” (v. memoria difensiva del 10 luglio 2025). Una simile interpretazione finirebbe per eliminare qualsiasi onere di attivazione da parte di un iscritto alla in punto anche ad una semplice dichiarazione di mancanza di CP_1 redditi.
4 Neppure può giovare alla tesi dell'opponente la circostanza che nell'anno 1998 la CP_1 aveva attestato che il ricorrente non era titolare di partita IVA: la opposta non ha infatti domandato alcunchè relativamente a quella annualità.
Del resto, se, come si apprende dalla lettura della istanza di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario,
se, dunque, il era “cancellato dalla a decorrere dal 1984” (cancellazione Pt_1 CP_1 della per vero, se si esclude la dichiarazione unilaterale del ricorrente, non si ha alcun riscontro formale e che in ogni caso non preclude, in fatto, la possibilità di una continuazione dell'attività), non si intravvede la ragione per la quale, a fronte della surricordata comunicazione dell'anno 1998, nella quale la era a dichiarare che CP_1 nulla doveva, a fronte di una missiva come quella del 1998 inviatagli dalla CP_1
(missiva che non poteva che assumere a propria base la persistenza del presupposto della sua iscrizione), non abbia sentito il bisogno di definire la relativa posizione con l'ente, rappresentandogli la già avvenuta cancellazione.
Affatto generica, infine, si palesa la eccezione intonata alla mancata specificità del conteggio di cui al ricorso per d.i. “comunque affetto da errori di determinazione”. In proposito, si osserva che non ha l'opponente neppure proceduto ad un calcolo alternativo ritenuto “giusto” (la erroneità di un dato costituisce pur sempre l'esito di un raffronto tra due, di cui solo uno pretesamente corrispondente al paradigma che l'altro si assume violare). Comunque, la opposta, dal canto suo, stante la perseverante omessa dichiarazione dei redditi da parte del (né risulta che egli abbia prodotto nella Pt_1 presente sede una sola dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo ventennio, come nulla ha specificato in punto alla eventuale ulteriore attività cui si è dedicato dopo la asserita cancellazione dal registro delle imprese e dopo il dedotto abbandono della professione) ha applicato il regime del contributo soggettivo minimo e integrativo minimo, rispetto al cui computo il non ha ritenuto di muovere alcun rilievo. Pt_1
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con consequenziale declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 750 del
5 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 234/2024 del 2 luglio 2024;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 750 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – controversie in materia di previdenza obbligatoria, decisa previa discussione mediante deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NZ ZA, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Rossi, come da investitura in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata.
In linea generale, il titolo che rende obbligatoria l'iscrizione alla cassa previdenziale dei geometri è dato dalla iscrivibilità all'albo professionale dei geometri.
Infatti, ai sensi dell'art.5 del versato Statuto della "Sono obbligatoriamente CP_1 iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
Se, dunque, alla sono obbligatoriamente iscritti i geometri in quanto iscritti al CP_1 relativo albo professionale, per essere iscritti all'albo professionale (iscrizione dalla quale dipende, come appena detto, la -obbligatoria- iscrizione alla cassa previdenziale),
è sufficiente aver esercitato la libera professione, anche non continuativamente, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (Cassazione civile sez. lav. - 28/09/2022, n. 28188).
L'esercizio della libera professione si presume, secondo il modo di prevedere di cui all'art. 5 del citato Statuto,
1 Sul punto, merita anzitutto di essere menzionata la circostanza che nella copia della istanza -senza data- di liquidazione della indennità (doc. n. 4, fascicolo del ricorrente) il stesso dichiarava di essere già iscritto alla Cassa previdenziale con “matricola n. Pt_1
14163U”.
In ogni caso, l'opponente non ha offerto la dimostrazione di elementi in grado di permettere il superamento della presunzione, secondo le modalità di cui all'art. 5 del
Regolamento.
Al contrario, nell'atto di opposizione ha radicalmente dedotto che “non è mai stato titolare di reddito professionale né ha mai svolto la libera professione o sottoscritto alcun tipo di pratica”.
Sennonché, la mancanza di reddito professionale, come anticipato, viene ritenuta alla stregua di elemento recessivo nella individuazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo professionale (ex multis, Cass. 12695/2024, in parte motiva). Neppure è dirimente che non abbia mai “sottoscritto alcun tipo di pratica”.
Occorre piuttosto fornire la dimostrazione della totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra che non è del tutto scollegata a quella di titolare di un'azienda di lavori edili (altro sarebbe stato se l'opponente avesse dedotto, ad es., di occuparsi di un'altra attività).
Che l'opponente abbia cancellato il relativo nominativo, a far tempo dal 2012, dal registro delle imprese, è - al postutto - fatto sostanzialmente neutro nell'economia del discorso che si viene conducendo, ove pure si dovesse ritenere che la iscrizione e cancellazione dal registro delle imprese sono irrelati dalla iscrizione all'albo. Né la potrebbe trarre da simile circostanza motivo valido per superare le modalità - che CP_1 essa stessa, mediante una delibera del relativo consiglio di amministrazione (n. 2/2003, su cui infra) adottata sulla base di una fonte superiore - ha previsto per il superamento della detta presunzione.
Serve aggiungere che, secondo quanto dedotto dalla resistente nelle relative memorie difensive, “la , riferendosi anzitutto ed espressamente a coloro che “alla fine del CP_1
2002 erano legittimamente iscritti al solo Albo, ma non alla , impose loro IN CP_1
QUEL MOMENTO, per evitare la presunzione di esercizio della professione che comporta la automatica iscrizione alla per tutti coloro che erano iscritti all'Albo, di fornire CP_1
2 idonea autocertificazione su un apposito modulo predisposto dalla (il Modulo CP_1
3/03) “entro 90 giorni dall'approvazione della presente delibera”. Il Geometra Pt_1 iscritto all'Albo ma non alla a fine 2002, avrebbe dovuto presentare tale CP_1 autocertificazione, o cancellarsi dall'Albo, a Gennaio 2003. Non ha fornito autocertificazione, e si è cancellato dall' solo nel 2012. Permanendo l'iscrizione Pt_2 all'albo, ciò ha comportato insindacabilmente l'applicazione dell'obbligo contributivo, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di superare la presunzione di esercizio della professione, ed in assenza di qualsiasi prova contraria che il professionista ad oggi non ha offerto né offre di provare”.
Orbene, a fronte di questa specifica deduzione, l'opponente, non solo non è stato in grado di provare di avere assolto l'onere di conseguente invio della autocertificazione o della cancellazione, ma neppure ha ammissibilmente offerto di fornire utili elementi di giudizio (se non la ricordata cancellazione dalla apposita sezione del registro delle imprese) per superare la presunzione di cui sopra (del resto, appare poco congruo preoccuparsi di appositamente attivarsi per promuovere la cancellazione dal registro delle imprese e non assumere specifiche iniziative per definire la posizione rispetto la
Cassa di appartenenza).
In altri termini, la , al fine di agevolare la condizione di coloro che, Controparte_2 ancora alla fine del 2002, non erano iscritti alla pur essendo iscritti all'Albo, li ha CP_1 posti nelle più favorevoli condizioni di superamento della neocostituita presunzione di cui all'art. 5 del Regolamento (presunzione la cui operatività rinviava alla adozione di una delibera del consiglio di amministrazione che, in concreto, è stata emessa il 22 gennaio 2003, la n. 2/2003).
Correlativamente alla eccepita prescrizione, la stessa è rimasta priva di adeguata dimostrazione. Per vero, da un lato, la opposta ha fornito una mai credibilmente sconsacrata documentazione attestante la interruzione del decorso della prescrizione
(prendente le mosse dal dies a quo dell'invio della dichiarazione da parte dell'iscritto) mediante l'invio di interpellationes presso quella che è senz'altro stata la residenza del dall'altro, questi si è limitato a dedurre di aver lasciato la residenza maceratese Pt_1 di Via Cincinelli, per essere emigrato in Corridonia dove ha risieduto dal 30 ottobre
1992 al 18 aprile 2019.
Sennonché, trattandosi di verificare le condizioni di opponibilità a terzi del mutamento di residenza, ha senso rilevare che non risulta che l'opponente abbia assolto agli oneri previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali il
3 trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Per giunta, dall'esame della comunicazione avente ad oggetto “verifica requisiti continuità professionale” (prot. n. 003545, del 22 maggio 1998), inviata dalla Cassa previdenziale all'odierno opponente, e che questi ha prodotto nel relativo fascicolo (v. doc. n. 5, allegato al ricorso), è agevole constatare che in essa è riportata come residenza del la Via Cincinelli n. 41, di Macerata, dove ha pacificamente risieduto (v. CP_3 certificato storico di residenza). Di tal ché se, alla data del 22 maggio 1998, il è Pt_1 stato attinto da una missiva dalla inviatagli proprio presso l'appena detto CP_1 indirizzo (al punto che, essendogli stata colà recapitata, ne ha prodotto egli stesso una copia), un intuitivo bisogno di coerenza avrebbe dovuto indurlo ad evitare di perseverare in una linea difensiva secondo cui “l'odierno opponente è stato residente nel comune di Corridonia dal 30/10/1992 sino al 18/04/2019” (folio 2°, note autorizzate), ossia nel medesimo tornante temporale (inclusivo dell'anno 1998) nel quale il riceveva (e, più o meno selettivamente, accettava) la posta indirizzatagli Pt_1 nel domicilio di Macerata.
Anche al lume di questi rilievi, val bene rammemorare il ricevuto insegnamento secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito
(Cassazione sentenza del 5.2.2013, n. 2642).
È solo il caso di aggiungere che, neppure dalla visura camerale prodotta, viene emergendo che, nel periodo in considerazione, l'opponente risiedesse aliunde.
Di poi, dal momento che è stato trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, il termine di prescrizione non decorre (Cass. 15787/2023).
Ne viene la infondatezza dell'argomento secondo cui “le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 10, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati CP_1 definitivi da comunicare all'interessato” (v. memoria difensiva del 10 luglio 2025). Una simile interpretazione finirebbe per eliminare qualsiasi onere di attivazione da parte di un iscritto alla in punto anche ad una semplice dichiarazione di mancanza di CP_1 redditi.
4 Neppure può giovare alla tesi dell'opponente la circostanza che nell'anno 1998 la CP_1 aveva attestato che il ricorrente non era titolare di partita IVA: la opposta non ha infatti domandato alcunchè relativamente a quella annualità.
Del resto, se, come si apprende dalla lettura della istanza di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario,
se, dunque, il era “cancellato dalla a decorrere dal 1984” (cancellazione Pt_1 CP_1 della per vero, se si esclude la dichiarazione unilaterale del ricorrente, non si ha alcun riscontro formale e che in ogni caso non preclude, in fatto, la possibilità di una continuazione dell'attività), non si intravvede la ragione per la quale, a fronte della surricordata comunicazione dell'anno 1998, nella quale la era a dichiarare che CP_1 nulla doveva, a fronte di una missiva come quella del 1998 inviatagli dalla CP_1
(missiva che non poteva che assumere a propria base la persistenza del presupposto della sua iscrizione), non abbia sentito il bisogno di definire la relativa posizione con l'ente, rappresentandogli la già avvenuta cancellazione.
Affatto generica, infine, si palesa la eccezione intonata alla mancata specificità del conteggio di cui al ricorso per d.i. “comunque affetto da errori di determinazione”. In proposito, si osserva che non ha l'opponente neppure proceduto ad un calcolo alternativo ritenuto “giusto” (la erroneità di un dato costituisce pur sempre l'esito di un raffronto tra due, di cui solo uno pretesamente corrispondente al paradigma che l'altro si assume violare). Comunque, la opposta, dal canto suo, stante la perseverante omessa dichiarazione dei redditi da parte del (né risulta che egli abbia prodotto nella Pt_1 presente sede una sola dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo ventennio, come nulla ha specificato in punto alla eventuale ulteriore attività cui si è dedicato dopo la asserita cancellazione dal registro delle imprese e dopo il dedotto abbandono della professione) ha applicato il regime del contributo soggettivo minimo e integrativo minimo, rispetto al cui computo il non ha ritenuto di muovere alcun rilievo. Pt_1
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con consequenziale declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 750 del
5 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 234/2024 del 2 luglio 2024;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
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