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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8506/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Chemollo Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Angelo LORENZON Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI Per la ricorrente:
“1. disporre che il minore sia affidato in via esclusiva e rafforzata alla madre, attribuendo a Persona_1 quest'ultima il potere di assumere in via autonoma le decisioni di particolare importanza relative alla salute,
l'educazione, istruzione e gestione del patrimonio del minore, autorizzandola a sottoscrivere anche autonomamente moduli e documenti eventualmente necessari per il minore;
2. disporre che il minore abbia residenza presso la madre, ad Eraclea, via Pasteur n. 19; Persona_1
3. disporre che il padre possa tenere con sé il figlio una volta alla settimana per due ore, previo accordo con la madre, alla presenza di quest'ultima o di persona dalla stessa delegata;
pag. 1 di 4
4. disporre che il signor versi alla signora l'importo di euro 300,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per il figlio entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice non volesse accogliere la domanda di affidamento esclusivo in capo alla sig.ra
del figlio disporsi l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori disponendo che il Parte_1 Per_1 medesimo abbia residenza presso la madre, attribuendo alla stessa il potere di assumere in via autonoma le decisioni di particolare importanza relative alla salute, l'educazione, istruzione e gestione del patrimonio del minore, autorizzandola a sottoscrivere anche autonomamente moduli e documenti eventualmente necessari per il figlio;
- disporre che il padre possa tenere con sé il figlio una volta alla settimana per due ore, alla presenza della madre o di persona dalla stessa delegata;
- disporre che il signor versi alla signora l'importo di euro 300,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per il figlio entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato;
In via istruttoria: con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o istanze anche a seguito delle difese di controparte, si chiede sin da ora:
I disporsi interrogatorio formale del Sig. sulle circostanze di fatto indicate nel presente atto, quivi CP_1 da intendersi trascritti previa locuzione “Vero che”, comunque epurate da espressioni contenenti giudizi;
II si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di fatto indicate nel presente atto, quivi da intendersi trascritti previa locuzione “Vero che”, comunque epurate da espressioni contenenti giudizi. Testi riservati.
IN OGNI CASO: concedersi fin d'ora ad essere abilitati a prova contraria. Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2024 la ricorrente, riferito e documentato di essere la madre di Per_1 nato il [...] dalla relazione intrattenuta alcuni anni fa con il resistente in Albania,
[...] interrottasi quando il figlio aveva appena compiuto i tre mesi, e di essersi nel 2021 trasferita in
Italia, ove la stessa attualmente abita in Eraclea (VE), via Pasteur 19 assieme a che l'anno Per_1 successivo l'aveva raggiunta assieme alla nonna materna, e fatto presente che il padre non si era mai occupato del figlio, né aveva mai versato alcunché per lo stesso, né gli aveva mai telefonato o fatto visita, salvo improvvisamente essersi presentato senza alcun preavviso presso la sua abitazione di Eraclea il giorno 18/10/2023, inveendo contro la madre per vederlo, peraltro in evidente stato di alterazione e con atteggiamento aggressivo, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, onde tutelarlo da eventuali ulteriori simili spiacevoli episodi e sottolineando di avere negli anni sempre gestito da sola ogni esigenza del figlio. pag. 2 di 4 All'udienza del 6/3/2025 si è proceduto all'ascolto del dodicenne il quale ha confermato Per_1 di non aver avuto contatti con il padre dopo dell'ottobre 2023, precisando di averlo visto in rarissime occasioni quando era piccolo e sottolineando che comunque lo stesso si era sempre disinteressato di lui. Il minore ha inoltre fatto presente di non avere idea di dove si trovi il padre e di trovarsi bene con la madre ed i nonni materni che da sempre lo accudiscono.
La stessa ricorrente ha poi a sua volta affermato di non avere notizie in merito all'attività lavorativa ed al reddito del padre, tuttora residente in [...].
Sono quindi state accolte nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti le richieste della ricorrente sia in punto di affidamento super esclusivo del minore che di mantenimento, con contributo indiretto per le spese ordinarie stabilito nella misura richiesta di € 300,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese ordinarie come da protocollo in uso al Tribunale.
Dato l'iniziale mancato perfezionamento della notificazione nel rispetto del termine previsto dall'art. 473 bis. 14 c.p.c. al residente all'estero, se ne è disposta la rinnovazione, CP_1 perfezionatasi il 18/4/2025 con consegna a mani del resistente, che all'udienza del 30/9/2025 è stato quindi dichiarato contumace.
Sia la ricorrente che il P.M. già intervenuto hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso va accolto, essendo evidente la sussistenza del disinteresse pressoché totale del padre per il figlio che, come dedotto dalla madre e confermato dallo stesso non ha mai Per_1 Per_1 prestato alcun contributo economico o altro aiuto materiale, né morale, in suo favore, lasciando la gestione integrale di ogni sua necessità alla madre, che ha potuto farvi fronte grazie anche all'aiuto dei propri genitori.
Tale condotta del padre, già di per sé integrante i presupposti per l'accoglimento della domanda di affidamento super esclusivo, posto che quello condiviso non sarebbe nella fattispecie concretamente praticabile in ragione dell'assenza ed irreperibilità del padre e del conseguente grave pregiudizio per il minore costituito dall'impossibilità di assumere le decisioni necessarie, e del disinteresse del padre nei suoi riguardi, ulteriormente confermato dalla mancata partecipazione al processo (cfr. sul punto Trib. Padova n. 1025/2025; Trib. Milano n.6910/2018; ex multis più in generale Cass. 4056/2023), trova ulteriore fondamento nell'allegata e confermata dal minore condotta tenuta dal resistente nell'ottobre del 2023, quando, dopo anni di assenza e senza preavviso, si è presentato per vedere il figlio assumendo per giunta toni aggressivi a fronte del rifiuto espresso dalla ricorrente, da considerarsi del tutto giustificato poiché volto alla tutela del minore, che in conseguenza di tali inopportune modalità ha subito un disagio, come allegato della ricorrente e come appare confermato dall'audizione del minore.
pag. 3 di 4 Va altresì accolta la domanda in materia di contribuzione economica, pur nell'assenza di informazioni sul reddito e sul patrimonio del essendo quale genitore tenuto a contribuire CP_1 al mantenimento di che si ritiene congruo confermare secondo quanto disposto in via Per_1 temporanea ed urgente.
Quanto alle modalità delle eventuali future visite da parte del padre, tenuto conto anche dell'episodio dell'ottobre 2023, è opportuno disporre che, come già disposto in via temporanea, egli possa vedere il figlio, qualora ritenuto opportuno dalla madre e dal servizio sociale competente, che provvederà a sentire in merito il minore, in forma protetta, in spazio neutro e con gradualità.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ritenendosi congruo liquidarle, in applicazione della tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nei valori minimi previsti per tutte le fasi, stante la complessiva semplicità delle questioni trattate e la modesta attività espletata, e così per la complessiva misura di € 3.809,00 oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni consistenti in € 27,00 per marca da bollo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DISPONE l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre Persona_1 Parte_1 la quale potrà per l'effetto assumere in via esclusiva anche le decisioni più importanti per la vita del figlio quali quelle inerenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la gestione del patrimonio, autorizzandola a sottoscrivere autonomamente i moduli ed i documenti necessari;
DISPONE che il minore resti collocato presso la madre e che il padre possa vederlo, se ritenuto opportuno dalla madre e dal Servizio sociale territorialmente competente, previa audizione del minore da parte del Servizio sociale, in spazio neutro, in forma protetta e con gradualità;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario indiretto del minore, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
DA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.809,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta per compensi, oltre ad € 27,00 per anticipazioni.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Chemollo Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Angelo LORENZON Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI Per la ricorrente:
“1. disporre che il minore sia affidato in via esclusiva e rafforzata alla madre, attribuendo a Persona_1 quest'ultima il potere di assumere in via autonoma le decisioni di particolare importanza relative alla salute,
l'educazione, istruzione e gestione del patrimonio del minore, autorizzandola a sottoscrivere anche autonomamente moduli e documenti eventualmente necessari per il minore;
2. disporre che il minore abbia residenza presso la madre, ad Eraclea, via Pasteur n. 19; Persona_1
3. disporre che il padre possa tenere con sé il figlio una volta alla settimana per due ore, previo accordo con la madre, alla presenza di quest'ultima o di persona dalla stessa delegata;
pag. 1 di 4
4. disporre che il signor versi alla signora l'importo di euro 300,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per il figlio entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice non volesse accogliere la domanda di affidamento esclusivo in capo alla sig.ra
del figlio disporsi l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori disponendo che il Parte_1 Per_1 medesimo abbia residenza presso la madre, attribuendo alla stessa il potere di assumere in via autonoma le decisioni di particolare importanza relative alla salute, l'educazione, istruzione e gestione del patrimonio del minore, autorizzandola a sottoscrivere anche autonomamente moduli e documenti eventualmente necessari per il figlio;
- disporre che il padre possa tenere con sé il figlio una volta alla settimana per due ore, alla presenza della madre o di persona dalla stessa delegata;
- disporre che il signor versi alla signora l'importo di euro 300,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per il figlio entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato;
In via istruttoria: con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o istanze anche a seguito delle difese di controparte, si chiede sin da ora:
I disporsi interrogatorio formale del Sig. sulle circostanze di fatto indicate nel presente atto, quivi CP_1 da intendersi trascritti previa locuzione “Vero che”, comunque epurate da espressioni contenenti giudizi;
II si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di fatto indicate nel presente atto, quivi da intendersi trascritti previa locuzione “Vero che”, comunque epurate da espressioni contenenti giudizi. Testi riservati.
IN OGNI CASO: concedersi fin d'ora ad essere abilitati a prova contraria. Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2024 la ricorrente, riferito e documentato di essere la madre di Per_1 nato il [...] dalla relazione intrattenuta alcuni anni fa con il resistente in Albania,
[...] interrottasi quando il figlio aveva appena compiuto i tre mesi, e di essersi nel 2021 trasferita in
Italia, ove la stessa attualmente abita in Eraclea (VE), via Pasteur 19 assieme a che l'anno Per_1 successivo l'aveva raggiunta assieme alla nonna materna, e fatto presente che il padre non si era mai occupato del figlio, né aveva mai versato alcunché per lo stesso, né gli aveva mai telefonato o fatto visita, salvo improvvisamente essersi presentato senza alcun preavviso presso la sua abitazione di Eraclea il giorno 18/10/2023, inveendo contro la madre per vederlo, peraltro in evidente stato di alterazione e con atteggiamento aggressivo, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, onde tutelarlo da eventuali ulteriori simili spiacevoli episodi e sottolineando di avere negli anni sempre gestito da sola ogni esigenza del figlio. pag. 2 di 4 All'udienza del 6/3/2025 si è proceduto all'ascolto del dodicenne il quale ha confermato Per_1 di non aver avuto contatti con il padre dopo dell'ottobre 2023, precisando di averlo visto in rarissime occasioni quando era piccolo e sottolineando che comunque lo stesso si era sempre disinteressato di lui. Il minore ha inoltre fatto presente di non avere idea di dove si trovi il padre e di trovarsi bene con la madre ed i nonni materni che da sempre lo accudiscono.
La stessa ricorrente ha poi a sua volta affermato di non avere notizie in merito all'attività lavorativa ed al reddito del padre, tuttora residente in [...].
Sono quindi state accolte nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti le richieste della ricorrente sia in punto di affidamento super esclusivo del minore che di mantenimento, con contributo indiretto per le spese ordinarie stabilito nella misura richiesta di € 300,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese ordinarie come da protocollo in uso al Tribunale.
Dato l'iniziale mancato perfezionamento della notificazione nel rispetto del termine previsto dall'art. 473 bis. 14 c.p.c. al residente all'estero, se ne è disposta la rinnovazione, CP_1 perfezionatasi il 18/4/2025 con consegna a mani del resistente, che all'udienza del 30/9/2025 è stato quindi dichiarato contumace.
Sia la ricorrente che il P.M. già intervenuto hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso va accolto, essendo evidente la sussistenza del disinteresse pressoché totale del padre per il figlio che, come dedotto dalla madre e confermato dallo stesso non ha mai Per_1 Per_1 prestato alcun contributo economico o altro aiuto materiale, né morale, in suo favore, lasciando la gestione integrale di ogni sua necessità alla madre, che ha potuto farvi fronte grazie anche all'aiuto dei propri genitori.
Tale condotta del padre, già di per sé integrante i presupposti per l'accoglimento della domanda di affidamento super esclusivo, posto che quello condiviso non sarebbe nella fattispecie concretamente praticabile in ragione dell'assenza ed irreperibilità del padre e del conseguente grave pregiudizio per il minore costituito dall'impossibilità di assumere le decisioni necessarie, e del disinteresse del padre nei suoi riguardi, ulteriormente confermato dalla mancata partecipazione al processo (cfr. sul punto Trib. Padova n. 1025/2025; Trib. Milano n.6910/2018; ex multis più in generale Cass. 4056/2023), trova ulteriore fondamento nell'allegata e confermata dal minore condotta tenuta dal resistente nell'ottobre del 2023, quando, dopo anni di assenza e senza preavviso, si è presentato per vedere il figlio assumendo per giunta toni aggressivi a fronte del rifiuto espresso dalla ricorrente, da considerarsi del tutto giustificato poiché volto alla tutela del minore, che in conseguenza di tali inopportune modalità ha subito un disagio, come allegato della ricorrente e come appare confermato dall'audizione del minore.
pag. 3 di 4 Va altresì accolta la domanda in materia di contribuzione economica, pur nell'assenza di informazioni sul reddito e sul patrimonio del essendo quale genitore tenuto a contribuire CP_1 al mantenimento di che si ritiene congruo confermare secondo quanto disposto in via Per_1 temporanea ed urgente.
Quanto alle modalità delle eventuali future visite da parte del padre, tenuto conto anche dell'episodio dell'ottobre 2023, è opportuno disporre che, come già disposto in via temporanea, egli possa vedere il figlio, qualora ritenuto opportuno dalla madre e dal servizio sociale competente, che provvederà a sentire in merito il minore, in forma protetta, in spazio neutro e con gradualità.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ritenendosi congruo liquidarle, in applicazione della tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nei valori minimi previsti per tutte le fasi, stante la complessiva semplicità delle questioni trattate e la modesta attività espletata, e così per la complessiva misura di € 3.809,00 oltre accessori di legge e rimborso delle anticipazioni consistenti in € 27,00 per marca da bollo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DISPONE l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre Persona_1 Parte_1 la quale potrà per l'effetto assumere in via esclusiva anche le decisioni più importanti per la vita del figlio quali quelle inerenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la gestione del patrimonio, autorizzandola a sottoscrivere autonomamente i moduli ed i documenti necessari;
DISPONE che il minore resti collocato presso la madre e che il padre possa vederlo, se ritenuto opportuno dalla madre e dal Servizio sociale territorialmente competente, previa audizione del minore da parte del Servizio sociale, in spazio neutro, in forma protetta e con gradualità;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario indiretto del minore, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
DA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.809,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta per compensi, oltre ad € 27,00 per anticipazioni.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4