Art. 44. (Oneri extraziendali)
Le disposizioni dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , si applicano anche alle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, porranno a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esse non sia espressamente sancita la gratuita' delle prestazioni stesse.
Le disposizioni dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , si applicano anche alle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, porranno a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esse non sia espressamente sancita la gratuita' delle prestazioni stesse.