Art. 4.
La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo e' eretta in ente di diritto pubblico, ed e' soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sara' approvato lo statuto della Cassa.
La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo e' eretta in ente di diritto pubblico, ed e' soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sara' approvato lo statuto della Cassa.