CASS
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2024, n. 28105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28105 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UB OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. Michele Franzosi, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come da note che ha depositato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Renzo Inghilleri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di ZI ER in ordine a vari delitti di furto (capi 10, 11 e 21), commessi in concorso con il promotore finanziario NI Giuseppe, ai danni dei clienti di quest'ultimo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28105 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2024 Con la medesima sentenza la Corte di appello di Torino ha prosciolto l'imputato da altri fatti analoghi (capi 4, 6, 7 e 9) per difetto di querela, procedendo alla rideterminazione della pena. L'apporto concorsuale è consistito nell'aver messo a disposizione conti correnti riferibili all'imputato (formalmente intestati a suoi familiari e a società da lui gestite) sui quali il NI faceva confluire il denaro sottratto ai propri clienti. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nel reato. L'imputato si è difeso sostenendo di ignorare gli intenti predatori di NI, poiché quest'ultimo gli avrebbe garantito la liceità di un sistema fruttuoso per tutti: per ZI, che disponeva di liquidità e versava sulle somme percepite interessi del 5% inferiori a quelli praticati sui prestiti dalle banche;
per i clienti di NI che percepivano utili pari al 5% e quindi superiori a quanto avrebbero ottenuto con gli investimenti ordinari. Tale linea difensiva è stata confutata dalla Corte di appello sulla scorta di una motivazione che il ricorrente ritiene illogica, contraddittoria e fondata su un travisamento probatorio. Il giudice di merito avrebbe valorizzato il dato che i versamenti venivano effettuati sui conti dell'imputato in modo poco trasparente, perché a lui non immediatamente riconducibili. Secondo il ricorrente si tratta di argomento contraddittorio perché o i conti correnti erano riferibili all'imputato e allora le vittime avrebbero potuto rivalersi su di lui o non erano a lui riferibili e allora mancherebbe il fatto storico. Inoltre i clienti di NI sarebbero stati garantiti, comurque, sia da EC bank sia da NI stesso. Alcune operazioni, come ad esempio quella di cui al capo 4, sarebbero state eseguite sul conto corrente intestato anche formalmente all'imputato e, in ogni caso, sarebbero bastate semplici visure camerali per risalire dalle società intestatarie dei conti all'imputato. La Corte di appello sarebbe incorsa in lin travisamento della prova rispetto alla produzione di un assegno di 15mila euro che dimostrerebbe, a tiolo esemplificativo, la restituzione a TI NN della somma transitata sul conto corrente dell'imputato "maggiorata della pena del 10%". Infine la sentenza impugnata cadrebbe in aperta contraddizione quando premette di non considerare le dichiarazioni del NI, ma poi le utilizza a sostegno della affermazione di responsabilità. 2 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di appropriazione indebita (nelle more estinto per prescrizione). La Corte di appello, incorrendo in un travisamento della prova, avrebbe erroneamente escluso che NI godesse di ampia autonomia nel compimento delle operazioni riguardanti i propri clienti. Assume il ricorrente che la "stragrande maggioranza delle parti offese ha riferito di essersi affidata completamente a NI, senza curarsi delle specifiche operazioni di investimento poste in essere dal promotore finanziario". In sostanza, per tutti i clienti, senza distinzioni, è accaduto quanto riferito da TI e LL: NI aveva una delega illimitata "e, si ritiene, anche esclusiva" a compiere tutte le operazioni che riteneva opportune sui conti correnti dei clienti da lui gestiti. In tal senso vanno lette anche le dichiarazioni di EA IE, persona offesa del delitto di cui al capo 10). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla determinazione della pena complessiva. Il giudice di appello ha ridotto di appena 20 euro di multa l'entità della pena complessiva inflitta dal giudice di primo grado, nonostante abbia prosciolto l'imputato da ben quattro episodi di furto. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità. 2.1. La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa attraverso un percorso che prende atto dell'incontestato apporto materiale, rilevante ex art. 110 cod. pen., posto in essere dal ricorrente e consistito nel metii:ere a disposizione conti correnti su cui il promotore finanziario NI ha riversato le somme di denaro sottratte ai propri clienti. La medesima pronuncia si pone, quindi, alla ricerca di elementi idonei a dimostrare che il ricorrente, consapevole dei furti, si fosse accordato con il correo per ricevere sui conti il denaro sottratto. In questa prospettiva il giudice di secondo grado afferma, senza cadute di logicità, che — "anche prescindendo dalle dichiarazioni di NI" (il quale ha 3 chiamato in correità ZI) — sussistono vari e convergenti indizi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: il rilevante numero dei bonifici ricevuti;
l'assenza di trasparenza;
l'utilizzo frequente (anche se non esclusivo) di conti correnti formalmente intestati a terzi soggetti (madre dell'imputato, società da lui gestite di fatto). Con argomentazioni altrettanto logiche la medesima pronuncia confuta poi la tesi difensiva che vorrebbe l'imputato destinatario di prestil:i in denaro da lui restituiti con il versamento di interessi;
la Corte di appello mette in luce l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a far risultare la causale del versamento come prestito, mutuo, finanziamento (pag. 19). 2.2. Il ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione, non svolge una critica alla tenuta logica del percorso argomentativo, ma contesta la bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, adottando nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o muniti di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L'oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione dell'intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni. 2.3. La denunciata contraddittorietà della motivazione è manifestamente infondata. Tale vizio consiste nel concorso di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). Nella specie nessun contrasto è ravvisabile tra la proposizione iniziale ("anche prescindendo dalle dichiarazioni del NI") e le conclusioni raggiunte che non poggiano su tali dichiarazioni. Invero un cenno a quanto riferito da NI (circa il trattenimento da parte di ZI di una percentuale a titolo di compenso) viene effettuato solo per corroborare ulteriormente la confutazione della tesi difensiva, ma l'indicazione non assume alcuna valenza decisiva nel discorso giustificativo posto a base della affermazione di responsabilità, che si regge su altri rilievi idonei da soli a sostenerla. 2.4. L'asserito travisamento del significato da attribuirsi all'assegno di 15mila euro è manifestamente infondato in quanto: il travisamento denunciato non ha un oggetto definito e non opinabile tale da evidenziare la palese e incontrovertibile divergenza tra il valore intrinseco del documento e quello assegnatogli dal giudice;
4 il dato asseritamente travisato non è in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi, poiché involge un elemento di contorno che, peraltro, concerne il capo 4 di imputazione diverso da quelli oggetto di condanna. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La tesi difensiva si fonda su una diversa ricostruzione del l'atto. In realtà i giudici di merito hanno accertato che: nessuna delle vittime ha consegnato denaro nelle mani di NI;
il promotore finanziario non aveva una delega diretta ad operare sui conti correnti dei propri clienti. Secondo ius receptum risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il funzionario di banca che disponga del denaro depositato sul conto corrente, in assenza di delega del correntista alla gestione delle somme o senza il rispetto dei vincoli derivanti da tali deleghe (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016, Tanzi, Ry. 266334 - 01; Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023; Maniscalco, Rv. 283897 - 01). 4. Il terzo motivo è fondato. 4.1. In secondo grado, l'imputato è stato prosciolto dai reati "satellite" di cui ai capi 4), 6), 7) e 9), quindi, in forza dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto diminuire la pena in misura "corrispondente" alla entità di quella applicata per detti reati. La Corte di appello non si è attenuta a questo principio. 4.1.1. Il Tribunale, pronunciata la condanna per i reati di cui ai capi 4), 6), 7), 9), 10), 11) e 21), aveva applicato la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 420 di multa così determinata: concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, pena base per il reato più grave di cui al capo 11) - già considerata la continuazione interna, anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa;
come sopra aumentata ex art. 81 comma secondo, cod. pen. di mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa per ciascuno dei residui reati satellite. 4.1.2. La Corte di appello, nonostante il proscioglimento per i delitti di cui ai capi 4), 6), 7) e 9), ha mantenuto quasi la stessa pena stabilendola in anni due di reclusione ed euro 400 di multa (stessa pena base per il reato di cui al capo 11, aumentata nella misura di un terzo), senza tenere conto della necessità di apportare una "corrispondente" diminuzione ex art. 597, cornma 4, cod. proc. pen.. 5 Il giudice di secondo grado ha giustificato la propria decisione facendo ricorso all'aumento minimo di un terzo imposto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. "in caso di sussistenza della recidiva" (pag. 23). In realtà la norma citata riguarda i soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato non con la sentenza impugnata ma con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan Rv. 276268 - 01); nella specie, tra le precedenti sentenze definitive, ritenute rilevanti per il riconoscimento della recidiva (cfr. paragrafo 13, pag. 61 sentenza di primo grado), non ve n'è alcuna che dichiari l'imputato recidivo ex art. 99, comma quarto cod. pen. Pertanto non trova applicazione la regola dell'aumento minimo di un terzo della pena;
regola cui, peraltro, il giudice di primo grado non aveva fatto cenno. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata solo in punto di pena. L'annullamento va pronunciato senza rinvio ex art. 620, lett I), cod. proc. pen, poiché la Corte di cassazione può procedere alla rideterminazione della pena sulla scorta degli elementi ricavabili dalle sentenze di merito: - in ordine ai reati di cui ai capi 4), 6), 7) e 9) oggetto della pronuncia di proscioglimento in appello, il Tribunale aveva applicato un complessivo aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa (mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa per ciascun reato); - la pena inflitta in primo grado pari ad anni due di reclusione ed euro 420 di multa, deve essere diminuita in misura corrispondente a mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa. Consegue che la pena per i residui reati oggetto di condanna va rideterminata in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 340 di multa: pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo 11), già computata la continuazione "interna": anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa;
come sopra aumentata ex art. 81 comma secondo, cod. pen. di mesi uno ed euro 20 di reclusione per ciascuno dei capi 10) e 21). Il ricorso è inammissibile nel resto. L'annullamento concerne soltanto il capo relativo al trattamento sanzionatorio, pertanto l'imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (totalmente vittoriose) e le stesse, tenuto conto dell'opera prestata dal difensore e della pluralità delle parti assistite, possono liquidarsi in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge (pluralità di parti). 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 340 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che lickiida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge Così deciso il 07/06/2024
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. Michele Franzosi, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come da note che ha depositato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Renzo Inghilleri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di ZI ER in ordine a vari delitti di furto (capi 10, 11 e 21), commessi in concorso con il promotore finanziario NI Giuseppe, ai danni dei clienti di quest'ultimo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28105 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2024 Con la medesima sentenza la Corte di appello di Torino ha prosciolto l'imputato da altri fatti analoghi (capi 4, 6, 7 e 9) per difetto di querela, procedendo alla rideterminazione della pena. L'apporto concorsuale è consistito nell'aver messo a disposizione conti correnti riferibili all'imputato (formalmente intestati a suoi familiari e a società da lui gestite) sui quali il NI faceva confluire il denaro sottratto ai propri clienti. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nel reato. L'imputato si è difeso sostenendo di ignorare gli intenti predatori di NI, poiché quest'ultimo gli avrebbe garantito la liceità di un sistema fruttuoso per tutti: per ZI, che disponeva di liquidità e versava sulle somme percepite interessi del 5% inferiori a quelli praticati sui prestiti dalle banche;
per i clienti di NI che percepivano utili pari al 5% e quindi superiori a quanto avrebbero ottenuto con gli investimenti ordinari. Tale linea difensiva è stata confutata dalla Corte di appello sulla scorta di una motivazione che il ricorrente ritiene illogica, contraddittoria e fondata su un travisamento probatorio. Il giudice di merito avrebbe valorizzato il dato che i versamenti venivano effettuati sui conti dell'imputato in modo poco trasparente, perché a lui non immediatamente riconducibili. Secondo il ricorrente si tratta di argomento contraddittorio perché o i conti correnti erano riferibili all'imputato e allora le vittime avrebbero potuto rivalersi su di lui o non erano a lui riferibili e allora mancherebbe il fatto storico. Inoltre i clienti di NI sarebbero stati garantiti, comurque, sia da EC bank sia da NI stesso. Alcune operazioni, come ad esempio quella di cui al capo 4, sarebbero state eseguite sul conto corrente intestato anche formalmente all'imputato e, in ogni caso, sarebbero bastate semplici visure camerali per risalire dalle società intestatarie dei conti all'imputato. La Corte di appello sarebbe incorsa in lin travisamento della prova rispetto alla produzione di un assegno di 15mila euro che dimostrerebbe, a tiolo esemplificativo, la restituzione a TI NN della somma transitata sul conto corrente dell'imputato "maggiorata della pena del 10%". Infine la sentenza impugnata cadrebbe in aperta contraddizione quando premette di non considerare le dichiarazioni del NI, ma poi le utilizza a sostegno della affermazione di responsabilità. 2 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di appropriazione indebita (nelle more estinto per prescrizione). La Corte di appello, incorrendo in un travisamento della prova, avrebbe erroneamente escluso che NI godesse di ampia autonomia nel compimento delle operazioni riguardanti i propri clienti. Assume il ricorrente che la "stragrande maggioranza delle parti offese ha riferito di essersi affidata completamente a NI, senza curarsi delle specifiche operazioni di investimento poste in essere dal promotore finanziario". In sostanza, per tutti i clienti, senza distinzioni, è accaduto quanto riferito da TI e LL: NI aveva una delega illimitata "e, si ritiene, anche esclusiva" a compiere tutte le operazioni che riteneva opportune sui conti correnti dei clienti da lui gestiti. In tal senso vanno lette anche le dichiarazioni di EA IE, persona offesa del delitto di cui al capo 10). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla determinazione della pena complessiva. Il giudice di appello ha ridotto di appena 20 euro di multa l'entità della pena complessiva inflitta dal giudice di primo grado, nonostante abbia prosciolto l'imputato da ben quattro episodi di furto. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità. 2.1. La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa attraverso un percorso che prende atto dell'incontestato apporto materiale, rilevante ex art. 110 cod. pen., posto in essere dal ricorrente e consistito nel metii:ere a disposizione conti correnti su cui il promotore finanziario NI ha riversato le somme di denaro sottratte ai propri clienti. La medesima pronuncia si pone, quindi, alla ricerca di elementi idonei a dimostrare che il ricorrente, consapevole dei furti, si fosse accordato con il correo per ricevere sui conti il denaro sottratto. In questa prospettiva il giudice di secondo grado afferma, senza cadute di logicità, che — "anche prescindendo dalle dichiarazioni di NI" (il quale ha 3 chiamato in correità ZI) — sussistono vari e convergenti indizi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: il rilevante numero dei bonifici ricevuti;
l'assenza di trasparenza;
l'utilizzo frequente (anche se non esclusivo) di conti correnti formalmente intestati a terzi soggetti (madre dell'imputato, società da lui gestite di fatto). Con argomentazioni altrettanto logiche la medesima pronuncia confuta poi la tesi difensiva che vorrebbe l'imputato destinatario di prestil:i in denaro da lui restituiti con il versamento di interessi;
la Corte di appello mette in luce l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a far risultare la causale del versamento come prestito, mutuo, finanziamento (pag. 19). 2.2. Il ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione, non svolge una critica alla tenuta logica del percorso argomentativo, ma contesta la bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, adottando nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o muniti di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L'oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione dell'intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni. 2.3. La denunciata contraddittorietà della motivazione è manifestamente infondata. Tale vizio consiste nel concorso di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). Nella specie nessun contrasto è ravvisabile tra la proposizione iniziale ("anche prescindendo dalle dichiarazioni del NI") e le conclusioni raggiunte che non poggiano su tali dichiarazioni. Invero un cenno a quanto riferito da NI (circa il trattenimento da parte di ZI di una percentuale a titolo di compenso) viene effettuato solo per corroborare ulteriormente la confutazione della tesi difensiva, ma l'indicazione non assume alcuna valenza decisiva nel discorso giustificativo posto a base della affermazione di responsabilità, che si regge su altri rilievi idonei da soli a sostenerla. 2.4. L'asserito travisamento del significato da attribuirsi all'assegno di 15mila euro è manifestamente infondato in quanto: il travisamento denunciato non ha un oggetto definito e non opinabile tale da evidenziare la palese e incontrovertibile divergenza tra il valore intrinseco del documento e quello assegnatogli dal giudice;
4 il dato asseritamente travisato non è in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi, poiché involge un elemento di contorno che, peraltro, concerne il capo 4 di imputazione diverso da quelli oggetto di condanna. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La tesi difensiva si fonda su una diversa ricostruzione del l'atto. In realtà i giudici di merito hanno accertato che: nessuna delle vittime ha consegnato denaro nelle mani di NI;
il promotore finanziario non aveva una delega diretta ad operare sui conti correnti dei propri clienti. Secondo ius receptum risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il funzionario di banca che disponga del denaro depositato sul conto corrente, in assenza di delega del correntista alla gestione delle somme o senza il rispetto dei vincoli derivanti da tali deleghe (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016, Tanzi, Ry. 266334 - 01; Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023; Maniscalco, Rv. 283897 - 01). 4. Il terzo motivo è fondato. 4.1. In secondo grado, l'imputato è stato prosciolto dai reati "satellite" di cui ai capi 4), 6), 7) e 9), quindi, in forza dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto diminuire la pena in misura "corrispondente" alla entità di quella applicata per detti reati. La Corte di appello non si è attenuta a questo principio. 4.1.1. Il Tribunale, pronunciata la condanna per i reati di cui ai capi 4), 6), 7), 9), 10), 11) e 21), aveva applicato la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 420 di multa così determinata: concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, pena base per il reato più grave di cui al capo 11) - già considerata la continuazione interna, anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa;
come sopra aumentata ex art. 81 comma secondo, cod. pen. di mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa per ciascuno dei residui reati satellite. 4.1.2. La Corte di appello, nonostante il proscioglimento per i delitti di cui ai capi 4), 6), 7) e 9), ha mantenuto quasi la stessa pena stabilendola in anni due di reclusione ed euro 400 di multa (stessa pena base per il reato di cui al capo 11, aumentata nella misura di un terzo), senza tenere conto della necessità di apportare una "corrispondente" diminuzione ex art. 597, cornma 4, cod. proc. pen.. 5 Il giudice di secondo grado ha giustificato la propria decisione facendo ricorso all'aumento minimo di un terzo imposto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. "in caso di sussistenza della recidiva" (pag. 23). In realtà la norma citata riguarda i soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato non con la sentenza impugnata ma con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan Rv. 276268 - 01); nella specie, tra le precedenti sentenze definitive, ritenute rilevanti per il riconoscimento della recidiva (cfr. paragrafo 13, pag. 61 sentenza di primo grado), non ve n'è alcuna che dichiari l'imputato recidivo ex art. 99, comma quarto cod. pen. Pertanto non trova applicazione la regola dell'aumento minimo di un terzo della pena;
regola cui, peraltro, il giudice di primo grado non aveva fatto cenno. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata solo in punto di pena. L'annullamento va pronunciato senza rinvio ex art. 620, lett I), cod. proc. pen, poiché la Corte di cassazione può procedere alla rideterminazione della pena sulla scorta degli elementi ricavabili dalle sentenze di merito: - in ordine ai reati di cui ai capi 4), 6), 7) e 9) oggetto della pronuncia di proscioglimento in appello, il Tribunale aveva applicato un complessivo aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa (mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa per ciascun reato); - la pena inflitta in primo grado pari ad anni due di reclusione ed euro 420 di multa, deve essere diminuita in misura corrispondente a mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa. Consegue che la pena per i residui reati oggetto di condanna va rideterminata in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 340 di multa: pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo 11), già computata la continuazione "interna": anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa;
come sopra aumentata ex art. 81 comma secondo, cod. pen. di mesi uno ed euro 20 di reclusione per ciascuno dei capi 10) e 21). Il ricorso è inammissibile nel resto. L'annullamento concerne soltanto il capo relativo al trattamento sanzionatorio, pertanto l'imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (totalmente vittoriose) e le stesse, tenuto conto dell'opera prestata dal difensore e della pluralità delle parti assistite, possono liquidarsi in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge (pluralità di parti). 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 340 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che lickiida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge Così deciso il 07/06/2024