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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4305/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1141/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2000092022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1008/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: il difensore del contribuente conferma di non aver presentato alcuna proposta di conciliazione, e insiste nelle conclusioni agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 1141/2024, emessa in data 17.1.2024, depositata in data 25.1.2024, chiedendone la riforma nella parte sfavorevole, con vittoria di spese.
Con la detta pronuncia è stato parzialmente respinto, per quello che in questa sede rileva, il ricorso avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP, emesso ai sensi dell'art. 39 co. 2 d.P.R. 600/73
(accertamento c.d. induttivo-extracontabile), con il quale è stato recuperato a tassazione l'importo di euro
220.600,63 a titolo di reddito di lavoro autonomo e quello di euro 353.000,41, a titolo di redditi diversi.
Ha premesso il giudicante che in tema di accertamento induttivo fondato su verifiche di conti correnti bancari, come nella specie, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili;
tale onore probatorio non può essere generico, bensì analitico, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario
(cfr. ex plurimis, Cass. sez. V, 4.8.2010 n. 18081).
Alla luce di tali principi, pur accogliendo il ricorso in tema di recupero a tassazione dell'importo di euro
353.000,42 a titolo di redditi diversi, il primo giudice ha disatteso le ragioni del contribuente con riguardo al recupero a tassazione della somma di euro 220.600,63 a titolo di reddito di lavoro autonomo.
A quest'ultimo riguardo, ha evidenziato che si trattava di somme registrate in entrata sui conti correnti del Ricorrente_1 e che risultava generica e non dimostrativa la deduzione di quest'ultimo in base alla quale dette somme sarebbero state utilizzate per esigenze dei singoli condomini ovvero che avrebbero riguardato compensi in contanti per gli incarichi di gestione, poi utilizzati per la medesima gestione condominiale.
Parte appellante ha censurato la pronuncia per errata interpretazione della prova, premettendo di aver avuto obiettive difficoltà nella produzione di documentazione inerente nel primo grado di giudizio, in ragione dell'improvviso decesso del commercialista di fiducia;
nel merito, ha osservato che i conti attenzionati dall'ente impositore - pur personali - erano utilizzati per esigenze dei singoli condomini;
nello specifico, svolgendo attività di amministratore di condominio, le somme destinate ai propri compensi e alle spese di gestione erano raccolte in contanti dai singoli condomini e versate sul conto personale.
L'appellante ha allegato estratto di bilancio dei singoli condomini in favore dei quali sarebbero stati effettuati i pagamenti, copia di fatture e delle matrici degli assegni, propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016; tanto al fine di dimostrare che le somme transitate sul conto non costituivano maggior reddito, essendo state utilizzate per far fronte alle spese di gestione condominiale;
sempre a tal fine, ha invocato l'esame testimoniale di tale Nominativo_2, titolare della ricevitoria presso la quale Ricorrente_1 provvedeva al pagamento a mezzo assegni tratti dal proprio conto delle fatture delle utenze elettriche a carico dei diversi condomini;
ha all'uopo allegato una dichiarazione dattiloscritta e sottoscritta dalla Nominativo_2 circa l'impiego dei denari per il pagamento delle utenze condominiali.
Ha infine contestato l'appellante l'omessa valutazione da parte dell'Amministrazione dei movimenti del conto corrente bancario attenzionato e l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma si è costituito in giudizio per controdedurre sulle avverse argomentazioni e chiedere la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in particolare, ha contestato le movimentazioni sui conti personali come riferibili ai compensi e alle spese di gestione dei condomini dal contribuente amministrati;
ha censurato la valenza probatoria della documentazione allegata, osservando che la ricezione di somme in contanti dai condomini implica la non tracciabilità delle somme riversate sul conto personale;
ha contestato l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio, deducendo e documentando che aveva provveduto a notificare l'invito al contraddittorio al contribuente in data 17.4.2021 ed aggiungendo che a tale invito il contribuente non aveva dato alcun seguito;
nonostante ciò, l'Ufficio aveva notificato ulteriore invito al contraddittorio in data 9.2.2022 e sollecitata l'invio di documentazione entro la data del 4.3.2022 a mezzo email, senza parimenti ricevere riscontri di sorta.
Ad esito della camera di consiglio dell'8/10/2024, veniva dichiarata inammissibile l'istanza cautelare avanzata dall'appellante.
Chiamato il giudizio all'udienza del 18/11/2025, se ne disponeva il rinvio all'udienza odierna, su richiesta del contribuente, formulata per esperire un tentativo di conciliazione.
In vista dell'udienza odierna, l'Agenzia delle entrate dava atto di non aver ricevuto nessuna istanza di conciliazione da parte dell'interessato; tuttavia, provvedeva a formulare una proposta conciliativa che non risultava accettata dall'appellante.
Il sig. Ricorrente_1, senza nulla riferire sul tentativo di conciliazione in vista del quale aveva chiesto un rinvio, ha depositato in data 19.2.2026 ulteriore documentazione priva di nota di accompagno.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del deposito documentale effettuato dall'appellante in data 19.2.2026, atteso che l'ordinanza del 18.11.2025 consentiva unicamente il deposito del verbale di conciliazione, e che comunque il deposito è avvenuto solo quattro giorni liberi prima dell'udienza.
Passando all'esame dei motivi di appello, si rileva che destituita di fondamento è l'eccezione circa l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio da parte dell'Amministrazione, a fronte dei plurimi inviti notificati, come peraltro ammesso dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo (cfr. testualmente pag.
1 del ricorso: “in data 7 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate II di Roma - ufficio controlli - notificava in seguito ad un precedente invito al contraddittorio (cfr. all. 2) al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento…”).
Del tutto immune da censure è l'inquadramento della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento da parte del giudice di prime cure, in tema di accertamento analitico e di onere della prova nel caso di analisi da parte dell'Amministrazione delle movimentazioni bancarie.
A tali principi, peraltro nemmeno posti in discussione dall'appellante, occorre dunque far riferimento per accertare la correlazione tra le movimentazioni bancarie censurate e le operazioni imponibili.
Invero, sia pure in esito all'allegazione di ulteriore documentazione in questa fase di giudizio da parte dell'appellante, le valutazioni operate in primo grado sulla situazione di fatto appaiono del tutto condivisibili.
Va premesso, a fronte della generica deduzione dell'appellante dell'utilizzo di un conto corrente personale per i compensi e la gestione delle spese condominiali, che tale deduzione - oltre che generica - si pone anche in violazione di legge, chiaro essendo il disposto dell'art. 1129 cod. civ. in tema di impossibilità per l'amministratore di un condominio di usare un conto personale per la gestione delle finanze condominiali, dovendo tale gestione avvenire su un conto condominiale per garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fondi comuni, tanto più a fronte di plurimi condomini gestiti, come nel caso in esame.
Nello specifico della prova che il contribuente assume di aver fornito, si osserva che il versamento di somme ricevute asseritamente in contanti dai condomini per compensi personali e spese di gestione preclude, all'evidenza, l'accertamento della provenienza dei fondi;
la gestione delle spese condominiali attraverso un conto personale, peraltro in violazione di legge, implica una sovrapposizione tra interessi personali e interessi di terzi che non appare risolta né risolvibile con la produzione di ricevute, fatture, matrici di assegni, bilanci condominiali, essendo in radice preclusa la possibilità di accertare le effettive causali delle somme ricevute in entrata.
Tantomeno può essere offerta una prova dichiarativa con l'assunzione della testimonianza dell'addetta alla ricevitoria, trattandosi di prova generica, né gravando sul titolare di una ricevitoria l'onere di accertare la provenienza delle somme spese.
In definitiva, il contribuente non ha offerto prove analitiche e specifiche, dimostrative della non imponibilità delle operazioni attinenti alle movimentazioni bancarie analizzate dall'Amministrazione.
Alle esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado in favore dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ufficio delle spese del grado, liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00).
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4305/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1141/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2000092022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1008/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: il difensore del contribuente conferma di non aver presentato alcuna proposta di conciliazione, e insiste nelle conclusioni agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 1141/2024, emessa in data 17.1.2024, depositata in data 25.1.2024, chiedendone la riforma nella parte sfavorevole, con vittoria di spese.
Con la detta pronuncia è stato parzialmente respinto, per quello che in questa sede rileva, il ricorso avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP, emesso ai sensi dell'art. 39 co. 2 d.P.R. 600/73
(accertamento c.d. induttivo-extracontabile), con il quale è stato recuperato a tassazione l'importo di euro
220.600,63 a titolo di reddito di lavoro autonomo e quello di euro 353.000,41, a titolo di redditi diversi.
Ha premesso il giudicante che in tema di accertamento induttivo fondato su verifiche di conti correnti bancari, come nella specie, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili;
tale onore probatorio non può essere generico, bensì analitico, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario
(cfr. ex plurimis, Cass. sez. V, 4.8.2010 n. 18081).
Alla luce di tali principi, pur accogliendo il ricorso in tema di recupero a tassazione dell'importo di euro
353.000,42 a titolo di redditi diversi, il primo giudice ha disatteso le ragioni del contribuente con riguardo al recupero a tassazione della somma di euro 220.600,63 a titolo di reddito di lavoro autonomo.
A quest'ultimo riguardo, ha evidenziato che si trattava di somme registrate in entrata sui conti correnti del Ricorrente_1 e che risultava generica e non dimostrativa la deduzione di quest'ultimo in base alla quale dette somme sarebbero state utilizzate per esigenze dei singoli condomini ovvero che avrebbero riguardato compensi in contanti per gli incarichi di gestione, poi utilizzati per la medesima gestione condominiale.
Parte appellante ha censurato la pronuncia per errata interpretazione della prova, premettendo di aver avuto obiettive difficoltà nella produzione di documentazione inerente nel primo grado di giudizio, in ragione dell'improvviso decesso del commercialista di fiducia;
nel merito, ha osservato che i conti attenzionati dall'ente impositore - pur personali - erano utilizzati per esigenze dei singoli condomini;
nello specifico, svolgendo attività di amministratore di condominio, le somme destinate ai propri compensi e alle spese di gestione erano raccolte in contanti dai singoli condomini e versate sul conto personale.
L'appellante ha allegato estratto di bilancio dei singoli condomini in favore dei quali sarebbero stati effettuati i pagamenti, copia di fatture e delle matrici degli assegni, propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016; tanto al fine di dimostrare che le somme transitate sul conto non costituivano maggior reddito, essendo state utilizzate per far fronte alle spese di gestione condominiale;
sempre a tal fine, ha invocato l'esame testimoniale di tale Nominativo_2, titolare della ricevitoria presso la quale Ricorrente_1 provvedeva al pagamento a mezzo assegni tratti dal proprio conto delle fatture delle utenze elettriche a carico dei diversi condomini;
ha all'uopo allegato una dichiarazione dattiloscritta e sottoscritta dalla Nominativo_2 circa l'impiego dei denari per il pagamento delle utenze condominiali.
Ha infine contestato l'appellante l'omessa valutazione da parte dell'Amministrazione dei movimenti del conto corrente bancario attenzionato e l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma si è costituito in giudizio per controdedurre sulle avverse argomentazioni e chiedere la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in particolare, ha contestato le movimentazioni sui conti personali come riferibili ai compensi e alle spese di gestione dei condomini dal contribuente amministrati;
ha censurato la valenza probatoria della documentazione allegata, osservando che la ricezione di somme in contanti dai condomini implica la non tracciabilità delle somme riversate sul conto personale;
ha contestato l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio, deducendo e documentando che aveva provveduto a notificare l'invito al contraddittorio al contribuente in data 17.4.2021 ed aggiungendo che a tale invito il contribuente non aveva dato alcun seguito;
nonostante ciò, l'Ufficio aveva notificato ulteriore invito al contraddittorio in data 9.2.2022 e sollecitata l'invio di documentazione entro la data del 4.3.2022 a mezzo email, senza parimenti ricevere riscontri di sorta.
Ad esito della camera di consiglio dell'8/10/2024, veniva dichiarata inammissibile l'istanza cautelare avanzata dall'appellante.
Chiamato il giudizio all'udienza del 18/11/2025, se ne disponeva il rinvio all'udienza odierna, su richiesta del contribuente, formulata per esperire un tentativo di conciliazione.
In vista dell'udienza odierna, l'Agenzia delle entrate dava atto di non aver ricevuto nessuna istanza di conciliazione da parte dell'interessato; tuttavia, provvedeva a formulare una proposta conciliativa che non risultava accettata dall'appellante.
Il sig. Ricorrente_1, senza nulla riferire sul tentativo di conciliazione in vista del quale aveva chiesto un rinvio, ha depositato in data 19.2.2026 ulteriore documentazione priva di nota di accompagno.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del deposito documentale effettuato dall'appellante in data 19.2.2026, atteso che l'ordinanza del 18.11.2025 consentiva unicamente il deposito del verbale di conciliazione, e che comunque il deposito è avvenuto solo quattro giorni liberi prima dell'udienza.
Passando all'esame dei motivi di appello, si rileva che destituita di fondamento è l'eccezione circa l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio da parte dell'Amministrazione, a fronte dei plurimi inviti notificati, come peraltro ammesso dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo (cfr. testualmente pag.
1 del ricorso: “in data 7 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate II di Roma - ufficio controlli - notificava in seguito ad un precedente invito al contraddittorio (cfr. all. 2) al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento…”).
Del tutto immune da censure è l'inquadramento della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento da parte del giudice di prime cure, in tema di accertamento analitico e di onere della prova nel caso di analisi da parte dell'Amministrazione delle movimentazioni bancarie.
A tali principi, peraltro nemmeno posti in discussione dall'appellante, occorre dunque far riferimento per accertare la correlazione tra le movimentazioni bancarie censurate e le operazioni imponibili.
Invero, sia pure in esito all'allegazione di ulteriore documentazione in questa fase di giudizio da parte dell'appellante, le valutazioni operate in primo grado sulla situazione di fatto appaiono del tutto condivisibili.
Va premesso, a fronte della generica deduzione dell'appellante dell'utilizzo di un conto corrente personale per i compensi e la gestione delle spese condominiali, che tale deduzione - oltre che generica - si pone anche in violazione di legge, chiaro essendo il disposto dell'art. 1129 cod. civ. in tema di impossibilità per l'amministratore di un condominio di usare un conto personale per la gestione delle finanze condominiali, dovendo tale gestione avvenire su un conto condominiale per garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fondi comuni, tanto più a fronte di plurimi condomini gestiti, come nel caso in esame.
Nello specifico della prova che il contribuente assume di aver fornito, si osserva che il versamento di somme ricevute asseritamente in contanti dai condomini per compensi personali e spese di gestione preclude, all'evidenza, l'accertamento della provenienza dei fondi;
la gestione delle spese condominiali attraverso un conto personale, peraltro in violazione di legge, implica una sovrapposizione tra interessi personali e interessi di terzi che non appare risolta né risolvibile con la produzione di ricevute, fatture, matrici di assegni, bilanci condominiali, essendo in radice preclusa la possibilità di accertare le effettive causali delle somme ricevute in entrata.
Tantomeno può essere offerta una prova dichiarativa con l'assunzione della testimonianza dell'addetta alla ricevitoria, trattandosi di prova generica, né gravando sul titolare di una ricevitoria l'onere di accertare la provenienza delle somme spese.
In definitiva, il contribuente non ha offerto prove analitiche e specifiche, dimostrative della non imponibilità delle operazioni attinenti alle movimentazioni bancarie analizzate dall'Amministrazione.
Alle esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado in favore dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ufficio delle spese del grado, liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00).