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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 375/2024 Reg. Cont. promosso da:
- rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mele, in virtù di procura in atti;
Parte_1
contro in persona del suo l.r.p.t., signora Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Felix Garzelli ed Antonia Cantore;
[...]
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2024, il signor conveniva in giudizio il Parte_1
indicato in epigrafe, per veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale CP_1
adito, respinto il contrario, per le ragioni di cui in narrativa: a) ritenere e dichiarare che tutte le
pagina 1 di 6 delibere, ed ognuna di esse (analiticamente indicate in premessa) adottate dall'assemblea del
condominio di via Matteotti n. 17 di Laterza nella riunione del 27.11.2023 sono affette da vizi che ne
determinano la loro annullabilità e quindi annullarle tutte ed ognuna di esse;
b9 disciplinare le spese,
compensi ed accessori del presente giudizio come per legge”.
Sosteneva di essere condomino del predetto condominio e di aver ricevuto la convocazione per l'assemblea tenutasi, in sua assenza, il 27.11.2023 soltanto il 23.11.2023, quindi 4 e non 5 giorni prima della stessa, come invece prevede l'art. 66 terzo comma delle disp. att. del Codice Civile.
Da qui l'impugnativa per l'annullamento di tutte le delibere ivi assunte e riguardanti: 1) le tabelle millesimali;
2) Il riparto delle spese inerenti le tabelle millesimali;
3) L'autorizzazione dello spostamento del contatore AQP del locale commerciale sul muro condominiale;
4) l'autorizzazione dello spostamento del contatore AQP del locale commerciale sul muro condominiale;
5) L'incarico al geometra per la redazione di un computo metrico per la realizzazione di uno scannafosso lungo Per_1
il muro perimetrale del condominio;
6) Il mandato ad un tecnico per la verifica della idoneità statica dell'edificio condominiale. L'istante riceveva copia del verbale d'assemblea il 18.12.2023.
LE DIFESE DEL CONVENUTO
Si costituiva in giudizio il , in persona del suo Controparte_3
Amministratore, impugnando e contestando tutto l'avverso esposto ed eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo mediazione ex art.
l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Tra l'altro, sosteneva la difesa del convenuto, il semplice deposito della domanda di mediazione avrebbe impedito la decorrenza del termine decadenziale dei trenta giorni previsto per l'impugnazione delle delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ex art. 1137 c.c., che, per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera e per gli assenti decorre dalla data della sua comunicazione e non da quella della delibera. Tale circostanza veniva evidenziata dalla difesa del convenuto al difensore dell'attore, già con Pec del 22.01.2024, successiva alla CP_1 pagina 2 di 6 notifica dell'atto di citazione, e dove rassicurava anche sulla volontà del condominio di riunirsi nuovamente in assemblea per deliberare sui medesimi punti oggetto delle delibere per cui è causa, alle quali comunque non era stata data esecuzione. Ciò nonostante, il signor dopo il ricevimento di Pt_1
detta pec, incardinava il presente giudizio.
L'amministratore del Condominio depositava comunque istanza di mediazione, in data 08.02.2024, nel tentativo di evitare il giudizio e, inoltre, convocava nuova assemblea il 29.02.2024 (in atti), in cui veniva deliberato l'annullamento del verbale di assemblea del 27.11.2023 e tutto quanto ivi deliberato.
Di talché, la domanda attorea sarebbe non solo improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia condominiale, ma oltretutto, stante l'annullamento in autotutela delle delibere in questione, sarebbe anche carente dell'interesse ad agire da parte del condomino.
Concludeva, pertanto, chiedendo di voler “dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per i
motivi esposti. Dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'attore e per l'effetto rigettare la domanda
in quanto inammissibile infondata e non provata. Con condanna al pagamento delle spese e dei
compensi anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa si incardinava in data 25.01.2024 e proseguiva con il deposito di memorie ex art 171 ter c.p.c.
Il tentativo di mediazione, instaurato dalla convenuta in data 08.02.2024, si concludeva con esito negativo per assenza ingiustificata della parte attrice. All'udienza del 05.06.2024 parte attrice prendeva atto della revoca della delibera impugnata nella sua totalità, avvenuta con delibera assembleare del
29.02.2024. Stante, pertanto, la cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, specificamente riconosciuta dal con la richiamata delibera del CP_1
29.02.2024, l'attore chiedeva al Giudice di voler regolamentare le spese, compensi ed accessori del giudizio. Contestualmente la difesa di parte convenuta sosteneva di non poter essere ritenuto virtualmente soccombente per i motivi già esposti. Il Giudice proponeva a titolo conciliativo, il pagina 3 di 6 “pagamento in favore dell'attore del costo del c.u. e dell'onorario nella misura di euro 700,00.
All'udienza del 13.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del
08.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con i termini ex art. 189 c.p.c. Parte attrice,
quindi, nelle note del 09.07.2025, precisava così le sue conclusioni: “Voglia il Tribunale dichiarare
cessata la materia del contendere e disciplinare le spese del presente giudizio e del procedimento di
mediazione ADR 244/2024, come per legge chiedendo la dichiarazione di cessata materia del
contendere”. Parte convenuta insisteva nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e, solo in via gradata, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese,
competenze e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AVVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Dalla revoca delle delibere assembleari impugnate dall'attore, a seguito della nuova deliberazione del
29.02.2024, discende inevitabilmente la cessazione della materia del contendere tra le parti, istituto di elaborazione giurisprudenziale che trova applicazione ogniqualvolta in un giudizio sopravvengano fatti che rendano inutile la pronunzia della sentenza sul merito.
Non può quindi ritenersi, come opina la difesa convenuta, che vi fosse un difetto di interesse ad agire,
dal momento che al momento della proposizione della domanda la delibera risultava viziata, mentre l'opportuno esercizio del potere di autotutela da parte del veniva esercitato pur sempre CP_1
successivamente.
LA COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE
Se si esamina il momento introduttivo del giudizio, si osserva che formalmente l'attore, a fronte di un vizio della convocazione assembleare, causa di annullabilità delle delibere, aveva certamente interesse ad agire a difesa dei propri diritti, soprattutto a fronte del breve termine decadenziale di 30 giorni dalla comunicazione della delibera ai fini della impugnativa. Tuttavia, in materia condominiale e, quindi, pagina 4 di 6 anche nelle controversie relative alla impugnazione delle delibere assembleari, l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio, ex art. 5 comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, e la S.C. ha chiarito,
anche in riferimento alla decadenza dall'impugnazione, che “dal momento della comunicazione
all'altra parte della presentazione della domanda di mediazione, si verifica l'effetto, collegato dalla
legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente
prevista per la proposizione della domanda giudiziale, come nel caso della impugnazione delle
delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2 comma c.c.” (Cass. Civ.n,. 2273/2019).
Nel caso in esame, in spregio all'obbligo di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria,
prodromica al giudizio, parte attrice ha omesso di promuovere il relativo procedimento prima di introdurre il giudizio. Dai documenti allegati agli atti di causa e, in particolare dalla pec del 22.01.2024
inviata dal alla difesa di parte attrice, emerge infatti che, subito dopo la notifica della CP_1
citazione, il mostrava un comportamento estremamente collaborativo, sicuramente CP_1
orientato a rimediare all'errore formale in cui incorreva in sede di convocazione dell'assemblea condominiale. La revoca delle delibere impugnate interveniva, infatti, dopo appena un mese dall'incardinarsi del giudizio, già in data 29.02.2024.
A tanto parte attrice faceva fronte solo in data 10.05.2024, ben oltre la data in cui le delibere impugnate venivano revocate e quindi quando già era cessata la materia del contendere.
In altri termini se l'attore avesse esperito preventivamente la mediazione, come impone la legge,
considerando la fattiva e tempestiva collaborazione mostrata dal convenuto nel voler CP_1
eliminare il vizio formale delle delibere impugnate, al giudizio non si sarebbe pervenuti.
Pertanto, vanno compensate tutte le spese del giudizio ad eccezione del compenso relativo alla fase di studio della controversia, che comunque ci sarebbe stato anche ipotizzando l'esercizio tempestivo della doverosa mediazione;
e tenuto conto dei minimi tabellari.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Decidendo definitivamente sulla domanda proposta dal signor , nei confronti del Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., signora Controparte_1 CP_2
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa quasi totalmente le spese del giudizio liquidabili in favore della parte attrice, e condanna il convenuto al pagamento della sola somma di euro 700,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, spettante all'attore.
TARANTO, 14-10-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 375/2024 Reg. Cont. promosso da:
- rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mele, in virtù di procura in atti;
Parte_1
contro in persona del suo l.r.p.t., signora Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Felix Garzelli ed Antonia Cantore;
[...]
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2024, il signor conveniva in giudizio il Parte_1
indicato in epigrafe, per veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale CP_1
adito, respinto il contrario, per le ragioni di cui in narrativa: a) ritenere e dichiarare che tutte le
pagina 1 di 6 delibere, ed ognuna di esse (analiticamente indicate in premessa) adottate dall'assemblea del
condominio di via Matteotti n. 17 di Laterza nella riunione del 27.11.2023 sono affette da vizi che ne
determinano la loro annullabilità e quindi annullarle tutte ed ognuna di esse;
b9 disciplinare le spese,
compensi ed accessori del presente giudizio come per legge”.
Sosteneva di essere condomino del predetto condominio e di aver ricevuto la convocazione per l'assemblea tenutasi, in sua assenza, il 27.11.2023 soltanto il 23.11.2023, quindi 4 e non 5 giorni prima della stessa, come invece prevede l'art. 66 terzo comma delle disp. att. del Codice Civile.
Da qui l'impugnativa per l'annullamento di tutte le delibere ivi assunte e riguardanti: 1) le tabelle millesimali;
2) Il riparto delle spese inerenti le tabelle millesimali;
3) L'autorizzazione dello spostamento del contatore AQP del locale commerciale sul muro condominiale;
4) l'autorizzazione dello spostamento del contatore AQP del locale commerciale sul muro condominiale;
5) L'incarico al geometra per la redazione di un computo metrico per la realizzazione di uno scannafosso lungo Per_1
il muro perimetrale del condominio;
6) Il mandato ad un tecnico per la verifica della idoneità statica dell'edificio condominiale. L'istante riceveva copia del verbale d'assemblea il 18.12.2023.
LE DIFESE DEL CONVENUTO
Si costituiva in giudizio il , in persona del suo Controparte_3
Amministratore, impugnando e contestando tutto l'avverso esposto ed eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo mediazione ex art.
l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Tra l'altro, sosteneva la difesa del convenuto, il semplice deposito della domanda di mediazione avrebbe impedito la decorrenza del termine decadenziale dei trenta giorni previsto per l'impugnazione delle delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ex art. 1137 c.c., che, per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera e per gli assenti decorre dalla data della sua comunicazione e non da quella della delibera. Tale circostanza veniva evidenziata dalla difesa del convenuto al difensore dell'attore, già con Pec del 22.01.2024, successiva alla CP_1 pagina 2 di 6 notifica dell'atto di citazione, e dove rassicurava anche sulla volontà del condominio di riunirsi nuovamente in assemblea per deliberare sui medesimi punti oggetto delle delibere per cui è causa, alle quali comunque non era stata data esecuzione. Ciò nonostante, il signor dopo il ricevimento di Pt_1
detta pec, incardinava il presente giudizio.
L'amministratore del Condominio depositava comunque istanza di mediazione, in data 08.02.2024, nel tentativo di evitare il giudizio e, inoltre, convocava nuova assemblea il 29.02.2024 (in atti), in cui veniva deliberato l'annullamento del verbale di assemblea del 27.11.2023 e tutto quanto ivi deliberato.
Di talché, la domanda attorea sarebbe non solo improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia condominiale, ma oltretutto, stante l'annullamento in autotutela delle delibere in questione, sarebbe anche carente dell'interesse ad agire da parte del condomino.
Concludeva, pertanto, chiedendo di voler “dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per i
motivi esposti. Dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'attore e per l'effetto rigettare la domanda
in quanto inammissibile infondata e non provata. Con condanna al pagamento delle spese e dei
compensi anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa si incardinava in data 25.01.2024 e proseguiva con il deposito di memorie ex art 171 ter c.p.c.
Il tentativo di mediazione, instaurato dalla convenuta in data 08.02.2024, si concludeva con esito negativo per assenza ingiustificata della parte attrice. All'udienza del 05.06.2024 parte attrice prendeva atto della revoca della delibera impugnata nella sua totalità, avvenuta con delibera assembleare del
29.02.2024. Stante, pertanto, la cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, specificamente riconosciuta dal con la richiamata delibera del CP_1
29.02.2024, l'attore chiedeva al Giudice di voler regolamentare le spese, compensi ed accessori del giudizio. Contestualmente la difesa di parte convenuta sosteneva di non poter essere ritenuto virtualmente soccombente per i motivi già esposti. Il Giudice proponeva a titolo conciliativo, il pagina 3 di 6 “pagamento in favore dell'attore del costo del c.u. e dell'onorario nella misura di euro 700,00.
All'udienza del 13.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del
08.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con i termini ex art. 189 c.p.c. Parte attrice,
quindi, nelle note del 09.07.2025, precisava così le sue conclusioni: “Voglia il Tribunale dichiarare
cessata la materia del contendere e disciplinare le spese del presente giudizio e del procedimento di
mediazione ADR 244/2024, come per legge chiedendo la dichiarazione di cessata materia del
contendere”. Parte convenuta insisteva nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e, solo in via gradata, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese,
competenze e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AVVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Dalla revoca delle delibere assembleari impugnate dall'attore, a seguito della nuova deliberazione del
29.02.2024, discende inevitabilmente la cessazione della materia del contendere tra le parti, istituto di elaborazione giurisprudenziale che trova applicazione ogniqualvolta in un giudizio sopravvengano fatti che rendano inutile la pronunzia della sentenza sul merito.
Non può quindi ritenersi, come opina la difesa convenuta, che vi fosse un difetto di interesse ad agire,
dal momento che al momento della proposizione della domanda la delibera risultava viziata, mentre l'opportuno esercizio del potere di autotutela da parte del veniva esercitato pur sempre CP_1
successivamente.
LA COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE
Se si esamina il momento introduttivo del giudizio, si osserva che formalmente l'attore, a fronte di un vizio della convocazione assembleare, causa di annullabilità delle delibere, aveva certamente interesse ad agire a difesa dei propri diritti, soprattutto a fronte del breve termine decadenziale di 30 giorni dalla comunicazione della delibera ai fini della impugnativa. Tuttavia, in materia condominiale e, quindi, pagina 4 di 6 anche nelle controversie relative alla impugnazione delle delibere assembleari, l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio, ex art. 5 comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, e la S.C. ha chiarito,
anche in riferimento alla decadenza dall'impugnazione, che “dal momento della comunicazione
all'altra parte della presentazione della domanda di mediazione, si verifica l'effetto, collegato dalla
legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente
prevista per la proposizione della domanda giudiziale, come nel caso della impugnazione delle
delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2 comma c.c.” (Cass. Civ.n,. 2273/2019).
Nel caso in esame, in spregio all'obbligo di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria,
prodromica al giudizio, parte attrice ha omesso di promuovere il relativo procedimento prima di introdurre il giudizio. Dai documenti allegati agli atti di causa e, in particolare dalla pec del 22.01.2024
inviata dal alla difesa di parte attrice, emerge infatti che, subito dopo la notifica della CP_1
citazione, il mostrava un comportamento estremamente collaborativo, sicuramente CP_1
orientato a rimediare all'errore formale in cui incorreva in sede di convocazione dell'assemblea condominiale. La revoca delle delibere impugnate interveniva, infatti, dopo appena un mese dall'incardinarsi del giudizio, già in data 29.02.2024.
A tanto parte attrice faceva fronte solo in data 10.05.2024, ben oltre la data in cui le delibere impugnate venivano revocate e quindi quando già era cessata la materia del contendere.
In altri termini se l'attore avesse esperito preventivamente la mediazione, come impone la legge,
considerando la fattiva e tempestiva collaborazione mostrata dal convenuto nel voler CP_1
eliminare il vizio formale delle delibere impugnate, al giudizio non si sarebbe pervenuti.
Pertanto, vanno compensate tutte le spese del giudizio ad eccezione del compenso relativo alla fase di studio della controversia, che comunque ci sarebbe stato anche ipotizzando l'esercizio tempestivo della doverosa mediazione;
e tenuto conto dei minimi tabellari.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Decidendo definitivamente sulla domanda proposta dal signor , nei confronti del Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., signora Controparte_1 CP_2
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa quasi totalmente le spese del giudizio liquidabili in favore della parte attrice, e condanna il convenuto al pagamento della sola somma di euro 700,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, spettante all'attore.
TARANTO, 14-10-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
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