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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 109 / 2024 vertente
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domic. in Sulmona (AQ), presso e nello studio dell'avv. Enrico Tedeschi che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- ricorrenti
E
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia CP_5 minore Persona_1
- resistenti contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate nel verbale dell'udienza del 13.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.03.2024, ritualmente notificato ai resistenti CP_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercente CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 la responsabilità genitoriale della figlia minore i sig.ri Persona_1 Parte_1
, si rivolgevano al Tribunale di Sulmona esponendo: Parte_2 Parte_3 Parte_4
- di essere stati citati dai sig.ri CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 e quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale CP_5 della figlia minore odierni convenuti, con atto in data 10.01.2018, innanzi al Persona_1 Tribunale di L'Aquila al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'II.mo Giudice adito, contrariis rejetis, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come
1 descritti in narrativa, disporre la revoca dell'atto del Notaio Persona_2 del 18.1.2013, repertorio n. 41, raccolta n. 29, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di L'Aquila i data 25.1.2013, ai numeri Reg. Part. 1646, 1647, 1648 e 1649 e, in rettifica per errata indicazione dei diritto attribuito a in data 5.4.2013, al CP_6 numero di Reg. Part. 4739, dichiarando inefficace, nei confronti dei sig.ri , CP_1
, , , , quest'ultima in proprio e nella CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore , gli atti di Persona_1 disposizione del patrimonio in esso contenuti, posti in essere dal debitore Parte_1
per l'effetto piaccia ordinare al Dirigente del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
[...] L'Aquila l'annotazione e/o trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo” (all.1);
- la predetta domanda giudiziale, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale Civile di L'Aquila
R.G.A.C. n. 142/2018, veniva trascritta in data 31.01.2018 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di L'Aquila, trascrizione con nota n.1633 Reg. Gen. e n. 1369 Reg. Part. (all.2);
- in data 7.02.202019, le parti in causa sottoscrivevano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, una scrittura privata di transazione, alle condizioni pattuite, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rilasciandosi reciprocamente, finale quietanza di saldo, con espressa dichiarazione di non avere più nulla a pretendere le une dalle altre, con integrale compensazione delle spese legali, con dichiarazione di rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio relativi alla causa civile R.G.A.C. n. 142/2018 e con espressa previsione che “la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'Ufficio del Territorio di L'Aquila in data 31/1/2018 con nota n. 1633 reg. gen. e n. 1369 reg. part. sarà eseguita ad esclusiva cura e spese dei convenuti, (attuali ricorrenti) con esenzione degli attori da ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata cancellazione della suddetta trascrizione”. (all.3);
- le parti convenivano inoltre nella predetta scrittura che il giudizio civile tra loro in corso R.G.A.C. n 142/2018 sarebbe stato cancellato ed estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c., per mancata comparizione delle parti;
- così, stante l'assenza delle parti all'udienza del 30.05.2019, il Tribunale di L'Aquila con sentenza in pari data n. 391/2019 dichiarava l'estinzione del processo ex art. 309 c.p., per rinunzia delle parti (all. 4) ritenendo, tuttavia, di non dover ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale “difettando in atti allegazione di tal fatta”; la suddetta sentenza è poi passata in giudicato (all.4). Premesso quanto sopra, gli istanti chiedevano all'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., accertarsi e dichiararsi “… il diritto dei ricorrenti a ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 31.01.2018, Registro Generale n. 1633 e Registro particolare n. 1369 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila e per l'effetto ordinare la cancellazione della predetta trascrizione. Spese compensate”. I convenuti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa con prova documentale, all'udienza del 13.01.2025 precisate le conclusioni, la causa era discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi riservata per la decisione.
********
La domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
è fondata ed è dunque meritevole di accoglimento. Parte_4
La documentazione offerta ha riscontrato i fatti posti a fondamento del ricorso e descritti in premessa. Gli odierni convenuti, a seguito della rituale notifica del ricorso, non hanno tra l'altro provveduto a costituirsi in giudizio, omettendo pertanto di opporsi alla domanda avversa, così di fatto avvalorandone, in difetto di contestazione, ragioni e fondatezza.
Alla luce delle circostanze documentali sopra evidenziate, risulta acclarato che il giudizio di cui
2 alla domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale Civile di L'Aquila, R.G.A.C. n.
142/2018, e trascritta in data 31.01.2018 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di l'Aquila, (trascrizione con nota n.1633 Reg. Gen. e n. 1369 Reg. Part.), è stato dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c., con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 391/2019 del 30.05.2029, passata in giudicato (come da certificazione in data 23.09.2022), e pertanto, ai sensi dell'art. 2668 c.c. deve essere ordinata giudizialmente la cancellazione della predetta trascrizione.
In conclusione, si provvede come in dispositivo.
Quanto al regime delle spese di lite, nulla deve pronunziarsi, attesa la contumacia dei convenuti e considerata tra l'altro la richiesta in ricorso di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione o eccezione,
- ACCOGLIE il ricorso promosso da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Parte_4 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della
[...] CP_5 figlia minore Persona_1
- per l'effetto, ORDINA la CANCELLAZIONE della TRASCRIZIONE della domanda giudiziale eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 31.01.2018, Registro Generale n. 1633 e Registro Particolare n. 1369, con esonero da responsabilità per il Conservatore;
- nulla sulle spese di lite.
Sulmona, 12.02.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 109 / 2024 vertente
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domic. in Sulmona (AQ), presso e nello studio dell'avv. Enrico Tedeschi che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- ricorrenti
E
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia CP_5 minore Persona_1
- resistenti contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate nel verbale dell'udienza del 13.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.03.2024, ritualmente notificato ai resistenti CP_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercente CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 la responsabilità genitoriale della figlia minore i sig.ri Persona_1 Parte_1
, si rivolgevano al Tribunale di Sulmona esponendo: Parte_2 Parte_3 Parte_4
- di essere stati citati dai sig.ri CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 e quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale CP_5 della figlia minore odierni convenuti, con atto in data 10.01.2018, innanzi al Persona_1 Tribunale di L'Aquila al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'II.mo Giudice adito, contrariis rejetis, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come
1 descritti in narrativa, disporre la revoca dell'atto del Notaio Persona_2 del 18.1.2013, repertorio n. 41, raccolta n. 29, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di L'Aquila i data 25.1.2013, ai numeri Reg. Part. 1646, 1647, 1648 e 1649 e, in rettifica per errata indicazione dei diritto attribuito a in data 5.4.2013, al CP_6 numero di Reg. Part. 4739, dichiarando inefficace, nei confronti dei sig.ri , CP_1
, , , , quest'ultima in proprio e nella CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore , gli atti di Persona_1 disposizione del patrimonio in esso contenuti, posti in essere dal debitore Parte_1
per l'effetto piaccia ordinare al Dirigente del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
[...] L'Aquila l'annotazione e/o trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo” (all.1);
- la predetta domanda giudiziale, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale Civile di L'Aquila
R.G.A.C. n. 142/2018, veniva trascritta in data 31.01.2018 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di L'Aquila, trascrizione con nota n.1633 Reg. Gen. e n. 1369 Reg. Part. (all.2);
- in data 7.02.202019, le parti in causa sottoscrivevano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, una scrittura privata di transazione, alle condizioni pattuite, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rilasciandosi reciprocamente, finale quietanza di saldo, con espressa dichiarazione di non avere più nulla a pretendere le une dalle altre, con integrale compensazione delle spese legali, con dichiarazione di rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio relativi alla causa civile R.G.A.C. n. 142/2018 e con espressa previsione che “la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'Ufficio del Territorio di L'Aquila in data 31/1/2018 con nota n. 1633 reg. gen. e n. 1369 reg. part. sarà eseguita ad esclusiva cura e spese dei convenuti, (attuali ricorrenti) con esenzione degli attori da ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata cancellazione della suddetta trascrizione”. (all.3);
- le parti convenivano inoltre nella predetta scrittura che il giudizio civile tra loro in corso R.G.A.C. n 142/2018 sarebbe stato cancellato ed estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c., per mancata comparizione delle parti;
- così, stante l'assenza delle parti all'udienza del 30.05.2019, il Tribunale di L'Aquila con sentenza in pari data n. 391/2019 dichiarava l'estinzione del processo ex art. 309 c.p., per rinunzia delle parti (all. 4) ritenendo, tuttavia, di non dover ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale “difettando in atti allegazione di tal fatta”; la suddetta sentenza è poi passata in giudicato (all.4). Premesso quanto sopra, gli istanti chiedevano all'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., accertarsi e dichiararsi “… il diritto dei ricorrenti a ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 31.01.2018, Registro Generale n. 1633 e Registro particolare n. 1369 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila e per l'effetto ordinare la cancellazione della predetta trascrizione. Spese compensate”. I convenuti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa con prova documentale, all'udienza del 13.01.2025 precisate le conclusioni, la causa era discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi riservata per la decisione.
********
La domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
è fondata ed è dunque meritevole di accoglimento. Parte_4
La documentazione offerta ha riscontrato i fatti posti a fondamento del ricorso e descritti in premessa. Gli odierni convenuti, a seguito della rituale notifica del ricorso, non hanno tra l'altro provveduto a costituirsi in giudizio, omettendo pertanto di opporsi alla domanda avversa, così di fatto avvalorandone, in difetto di contestazione, ragioni e fondatezza.
Alla luce delle circostanze documentali sopra evidenziate, risulta acclarato che il giudizio di cui
2 alla domanda giudiziale iscritta al Ruolo Generale del Tribunale Civile di L'Aquila, R.G.A.C. n.
142/2018, e trascritta in data 31.01.2018 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di l'Aquila, (trascrizione con nota n.1633 Reg. Gen. e n. 1369 Reg. Part.), è stato dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c., con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 391/2019 del 30.05.2029, passata in giudicato (come da certificazione in data 23.09.2022), e pertanto, ai sensi dell'art. 2668 c.c. deve essere ordinata giudizialmente la cancellazione della predetta trascrizione.
In conclusione, si provvede come in dispositivo.
Quanto al regime delle spese di lite, nulla deve pronunziarsi, attesa la contumacia dei convenuti e considerata tra l'altro la richiesta in ricorso di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione o eccezione,
- ACCOGLIE il ricorso promosso da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Parte_4 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della
[...] CP_5 figlia minore Persona_1
- per l'effetto, ORDINA la CANCELLAZIONE della TRASCRIZIONE della domanda giudiziale eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 31.01.2018, Registro Generale n. 1633 e Registro Particolare n. 1369, con esonero da responsabilità per il Conservatore;
- nulla sulle spese di lite.
Sulmona, 12.02.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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