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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4288/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220055330779501 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3431/2025 depositato il
26/09/2025 Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 06820220055330779501, notificata il 22.05.2024, riportante ruoli scaturiti da controllo automatizzato ex art. 54-bis, DPR 633/1972 e
36-bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione modello IVA 2019, anno di imposta 2018.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha richiesto il pagamento dell'IVA dichiarata nel Modello di dichiarazione 2019, per l'anno d'imposta 2018 e di varie imposte a titolo di ritenute dichiarate nel Modello 770/2019, per l'anno d'imposta 2018, della società Società_1 di Socio_1 & c. snc, estinta nel 2019, di cui la ricorrente era socia.
La contribuente deduce plurime eccezioni di illegittimità/ nullità quali, la nullità dell'atto per inesistenza della notifica dell'atto impugnato, nonché il decorso dei termini per la notifica della cartella in quanto avvenuta dopo l'anno dalla cancellazione della società. Eccepisce inoltre l'illegittimità della pretesa risultante dalla cartella per mancata notifica dell'atto ad essa prodromico (comunicazione di irregolarità), nonché il difetto di motivazione, Illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 25 DPR 602/73, l'Agente della Riscossione non avrebbe riportato i motivi della pretesa e indicato il responsabile del procedimento di riscossione, il
Giudice cui è possibile rivolgersi, tutti elementi che devono caratterizzare gli atti e i provvedimenti dell'ente di riscossione. Contesta la quantificazione degli interessi e delle spese di riscossione, ritenendoli esorbitanti e non conformi ai criteri di Legge.
Richiede, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiarare la nullità e illegittimità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti in ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Agenzia Entrate Riscossione che contesta le deduzioni, eccezioni e domande tutte, svolte dalla parte ricorrente fa presente che se i debiti sono stati contratti prima della cancellazione, i creditori possono ancora agire nei confronti dei singoli soci per il recupero delle spese dovute dalla società ancorchè cancellata da non oltre 5 anni. Conclude chiedendo, preio rigetto della istanza cautelare, Accertare
e dichiarare la correttezza della notifica della cartella impugnata, respingere il ricorso e confermare la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
Si costituisce la Age DP1 di Milano che contesta quanto dedotto dal ricorrente e per quanto attiene ai motivi di ricorso attinenti alla notificazione dell'atto impugnato, nonché alla decorrenza dei termini di decadenza per la notifica dello stesso e alla quantificazione di interessi e spese di riscossione, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo dichiarare il difetto di legittimazione passiva della agenzia entrate rispetto rispetto ai motivi 1), 5), 6) del ricorso;
- di dichiarare infondato il ricorso rispetto ai motivi 2), 3) e 4);
- di dichiarare il ricorso inammissibile rispetto al motivo 7);
- di rigettare l'istanza di sospensione degli atti impugnati;
con vittoria di spese
Con decreto in data 6.08.2024 veniva respinta la istanza cautelare richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Osserva la Corte che la cartella di pagamento non deve essere necessariamente preceduta da una comunicazione di irregolarità e quella in oggetto deriva da un controllo automatizzato e non richiede contraddittorio preventivo. Nel caso in oggetto l'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento in cui si rendeva nota una non corrispondenza tra quanto dichiarato dalla società contribuente Società_1 di Socio_1
& C. snc e quanto versato.
Trattandosi di pagamenti non effettuati, la motivazione è assolta con il richiamo alla dichiarazione e ai versamenti non effettuati, la stessa Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 22281 del 14/07/2022, ha precisato che “quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis D.P.R. n.602/1973 e 54- bis D.P.R. n.633/1972-
è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi".
Si tratta di liquidazione della dichiarazione fondata sui dati forniti dal contribuente stesso, ed esattamente di imposte che la parte non ha versato, per cui non c'è alcuna rideterminazione delle stesse da spiegare.
In ogni caso la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. 6 in forza della norma contenuta nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 ma nella cartella di pagamento sono indicati i presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo, ossia il presupposto normativo del controllo (ossia l'art. 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600), l'anno d'imposta e le imposte recuperate
Quanto agli interessi la contestazione è generica ed esiste nel nostro ordinamento giuridico una predeterminazione legislativa delle modalità di calcolo sia degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Ogni altro motivo o eccezione risulta assorbito, o comunque ritenuto ininfluente ai fini decisori.
Per quanto sopra il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
800,00 oltre oneri se dovuti, a favore di ogni parte resistente costituita.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4288/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220055330779501 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3431/2025 depositato il
26/09/2025 Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 06820220055330779501, notificata il 22.05.2024, riportante ruoli scaturiti da controllo automatizzato ex art. 54-bis, DPR 633/1972 e
36-bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione modello IVA 2019, anno di imposta 2018.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha richiesto il pagamento dell'IVA dichiarata nel Modello di dichiarazione 2019, per l'anno d'imposta 2018 e di varie imposte a titolo di ritenute dichiarate nel Modello 770/2019, per l'anno d'imposta 2018, della società Società_1 di Socio_1 & c. snc, estinta nel 2019, di cui la ricorrente era socia.
La contribuente deduce plurime eccezioni di illegittimità/ nullità quali, la nullità dell'atto per inesistenza della notifica dell'atto impugnato, nonché il decorso dei termini per la notifica della cartella in quanto avvenuta dopo l'anno dalla cancellazione della società. Eccepisce inoltre l'illegittimità della pretesa risultante dalla cartella per mancata notifica dell'atto ad essa prodromico (comunicazione di irregolarità), nonché il difetto di motivazione, Illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 25 DPR 602/73, l'Agente della Riscossione non avrebbe riportato i motivi della pretesa e indicato il responsabile del procedimento di riscossione, il
Giudice cui è possibile rivolgersi, tutti elementi che devono caratterizzare gli atti e i provvedimenti dell'ente di riscossione. Contesta la quantificazione degli interessi e delle spese di riscossione, ritenendoli esorbitanti e non conformi ai criteri di Legge.
Richiede, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiarare la nullità e illegittimità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti in ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Agenzia Entrate Riscossione che contesta le deduzioni, eccezioni e domande tutte, svolte dalla parte ricorrente fa presente che se i debiti sono stati contratti prima della cancellazione, i creditori possono ancora agire nei confronti dei singoli soci per il recupero delle spese dovute dalla società ancorchè cancellata da non oltre 5 anni. Conclude chiedendo, preio rigetto della istanza cautelare, Accertare
e dichiarare la correttezza della notifica della cartella impugnata, respingere il ricorso e confermare la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
Si costituisce la Age DP1 di Milano che contesta quanto dedotto dal ricorrente e per quanto attiene ai motivi di ricorso attinenti alla notificazione dell'atto impugnato, nonché alla decorrenza dei termini di decadenza per la notifica dello stesso e alla quantificazione di interessi e spese di riscossione, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo dichiarare il difetto di legittimazione passiva della agenzia entrate rispetto rispetto ai motivi 1), 5), 6) del ricorso;
- di dichiarare infondato il ricorso rispetto ai motivi 2), 3) e 4);
- di dichiarare il ricorso inammissibile rispetto al motivo 7);
- di rigettare l'istanza di sospensione degli atti impugnati;
con vittoria di spese
Con decreto in data 6.08.2024 veniva respinta la istanza cautelare richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Osserva la Corte che la cartella di pagamento non deve essere necessariamente preceduta da una comunicazione di irregolarità e quella in oggetto deriva da un controllo automatizzato e non richiede contraddittorio preventivo. Nel caso in oggetto l'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento in cui si rendeva nota una non corrispondenza tra quanto dichiarato dalla società contribuente Società_1 di Socio_1
& C. snc e quanto versato.
Trattandosi di pagamenti non effettuati, la motivazione è assolta con il richiamo alla dichiarazione e ai versamenti non effettuati, la stessa Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 22281 del 14/07/2022, ha precisato che “quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis D.P.R. n.602/1973 e 54- bis D.P.R. n.633/1972-
è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi".
Si tratta di liquidazione della dichiarazione fondata sui dati forniti dal contribuente stesso, ed esattamente di imposte che la parte non ha versato, per cui non c'è alcuna rideterminazione delle stesse da spiegare.
In ogni caso la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. 6 in forza della norma contenuta nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 ma nella cartella di pagamento sono indicati i presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo, ossia il presupposto normativo del controllo (ossia l'art. 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600), l'anno d'imposta e le imposte recuperate
Quanto agli interessi la contestazione è generica ed esiste nel nostro ordinamento giuridico una predeterminazione legislativa delle modalità di calcolo sia degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Ogni altro motivo o eccezione risulta assorbito, o comunque ritenuto ininfluente ai fini decisori.
Per quanto sopra il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
800,00 oltre oneri se dovuti, a favore di ogni parte resistente costituita.