Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 670
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per inesistenza della notifica

    La Corte osserva che la cartella di pagamento non deve essere necessariamente preceduta da una comunicazione di irregolarità e che quella in oggetto deriva da un controllo automatizzato e non richiede contraddittorio preventivo. La motivazione è assolta con il richiamo alla dichiarazione e ai versamenti non effettuati.

  • Rigettato
    Decorso dei termini per la notifica della cartella

    La Corte osserva che la cartella di pagamento non deve essere necessariamente preceduta da una comunicazione di irregolarità e che quella in oggetto deriva da un controllo automatizzato e non richiede contraddittorio preventivo. La motivazione è assolta con il richiamo alla dichiarazione e ai versamenti non effettuati.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per mancata notifica atto prodromico

    La Corte osserva che la cartella di pagamento non deve essere necessariamente preceduta da una comunicazione di irregolarità e che quella in oggetto deriva da un controllo automatizzato e non richiede contraddittorio preventivo. La motivazione è assolta con il richiamo alla dichiarazione e ai versamenti non effettuati.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte osserva che la cartella di pagamento non deve essere necessariamente preceduta da una comunicazione di irregolarità e che quella in oggetto deriva da un controllo automatizzato e non richiede contraddittorio preventivo. La motivazione è assolta con il richiamo alla dichiarazione e ai versamenti non effettuati.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per violazione art. 25 DPR 602/73

    La Corte rileva che nella cartella di pagamento sono indicati i presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo, ossia il presupposto normativo del controllo (art. 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600), l'anno d'imposta e le imposte recuperate.

  • Rigettato
    Contestazione quantificazione interessi e spese di riscossione

    La contestazione è generica ed esiste nel nostro ordinamento giuridico una predeterminazione legislativa delle modalità di calcolo sia degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 670
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 670
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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