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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/07/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dr.ssa Sara Trabalza Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 22-1/2025 ruolo Procedimento Unitario promosso da: , nato a [...] Parte_1
(PG), il 03/08/1978, residente a Spoleto (PG), frazione Bazzano Superiore, 58, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Foligno (PG), Via Mazzini, 57, nello studio dell'Avv. Pietro Magrini e dell'Avv.
Daniele Lupidi, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso - ricorrente
NEI CONFRONTI DI
in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Montefalco (PG), Controparte_1 loc. San Marco, 8, c.f./p.iva P.IVA_1
CONTUMACE
avente ad oggetto: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo depositato il 14.03.2025, la ricorrente sopra indicata ha richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società in persona del liquidatore pro Controparte_1 tempore, con sede in Montefalco (PG), loc. San Marco, 8, c.f./p.iva , esponendo che: P.IVA_1 il medesimo aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal 20/06/2016 Controparte_1 al 29/04/2024, rimanendo creditore del saldo del trattamento di fine rapporto per un importo pari ad €
12.463,01 lordi;
con decreto ingiuntivo distinto al n. 149/2024, cont. 553/2024, emesso in data 22.10.2024, non opposto, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà dell'11/12/2024, è stato ingiunto alla società Controparte_1 di pagare in favore del sig. la somma di € 12.463,01, oltre la rivalutazione monetaria e gli Parte_1 interessi come per legge ed alle spese del procedimento ingiuntivo liquidate in € 567 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
la convenuta versava in grave stato di insolvenza e da tempo non riusciva più ad onorare regolarmente i suoi impegni di pagamento;
con precetto notificato il 16/01/2025 veniva intimato il pagamento di € 13.266,01 (doc. 3); - è stato tentato senza successo il pignoramento mobiliare presso la sede dell'azienda (doc. 4); la società debitrice non aveva depositato il bilancio relativo all'anno 2023, ma dall'esame dei bilanci del 2022
e 2021 risultavano comunque superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI.
La parte ricorrente ha dunque concluso insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente, ovvero in subordine per la apertura della liquidazione controllata.
Quest'ultima, regolare la notifica eseguita, anche a cura della parte ricorrente su disposizione del G.D., non si
è costituita in giudizio, pur risultando ritualmente ricevuto il ricorso notificato, a mani del padre del liquidatore, in data 15.04.2025.
Acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, il procedimento giunge alla odierna decisione, dopo un iniziale rinvio richiesto dalla medesima parte ricorrente.
Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, debba essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi
(an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso;
prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).
L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).
Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.
Sulla scorta dei principi di diritto che precedono e nei limiti dell'accertamento sommario imposto in questa sede, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la presente iniziativa in virtù di titolo contrattuale costituito da titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto e divenuto dunque, esecutivo e definitivo).
La medesima ricorrente ha infatti esposto e documentato di avere ottenuto decreto ingiuntivo distinto al n.
149/2024, cont. 553/2024, emesso in data 22.10.2024, non opposto, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà dell'11/12/2024, con il quale è stato ingiunto alla società di pagare in favore del Controparte_1 sig. la somma di € 12.463,01, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge Parte_1 ed alle spese del procedimento ingiuntivo liquidate in € 567 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Risulta, altresì, il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, emergendo l'esistenza di debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.
Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI,
18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).
La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.
Si rileva allora come, nella fattispecie in esame, la suddetta soglia risulti superata avuto riguardo oltre che al credito della istante, alla luce delle informazioni trasmesse che hanno messo in luce come la società resistente presenti debiti tributari per Euro 252.035,76 già affidati all'Agente della Riscossione.
Anche il presupposto di cui all'art. 49 u.c. risulta, pertanto, integrato.
La medesima parte resistente deve, inoltre, ritenersi soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non essendo stato, dalla stessa, dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d) ed il possesso congiunto dei requisiti indicati dalla norma ora richiamata.
Si ricorda, in particolare, come – ai sensi dell'art. 121 CCI non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato (dal debitore):
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappr11esentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);
- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice);
Sotto il profilo probatorio, va allora ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore
l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI.
L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121 CCI.
Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento
(oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).
Si evidenzia allora, in via assorbente, come la contumacia della resistente abbia impedito di dimostrare il mancato superamento delle soglie di cui sopra, fermo restando come dagli ultimi bilanci depositati, avuto riguardo all'annualità 2022, risulti già positivamente il superamento della soglia di cui sopra avuto riguardo alla voce dei ricavi, indicati in euro 269.829,00.
In applicazione della regola processuale di cui sopra, dunque, devono ritenersi necessariamente integrati i presupposti dimensionali legittimanti la sollecitata apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Il tutto, considerando come la medesima parte resistente risulti certamente versare in stato di insolvenza (art. 121 CCI ed art. 2 comma 1 let. b) del CCI).
Si osserva, al riguardo, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).
Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass.
Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).
La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito ove, come nel caso di specie, sia di formazione giudiziale:
v. Cass. n. 19611-04).
Applicandosi i principi di diritto che precedono al caso di specie, deve ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della resistente, desumibile: CP_2
- dal mancato pagamento dei debiti nei confronti della odierna parte ricorrente, inadempimento particolarmente significativo, trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale;
- dagli ulteriori i debiti verso l'Erario, comunicati dall'Agente della Riscossione, dall'INPS e da
Agenzia delle Entrate;
- dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2022, considerazione che non consente di appurare come la resistente possa effettivamente fare fronte alle normali obbligazioni di pagamento scaturenti dallo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
- dagli esiti infruttuosi dei tentativi di recupero del credito della medesima parte ricorrente, per come sopra ricostruito.
Sulla scorta di quanto precede, deve allora ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia. tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1 del liquidatore pro tempore, con sede in Montefalco (PG), loc. San Marco, 8, c.f./p.iva
P.IVA_1
NOMINA
La Dott.ssa Sara Trabalza Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA Curatore la Dott.ssa iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa che, alla Persona_1 luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina ai sensi dell'art. 126 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 20.11.2025 ore 9,45 e seg.ti per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nell'aula al primo piano del Tribunale di Spoleto, Corso Mazzini, presso la Cancelleria fallimentare;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che lo stesso:
a) deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
b) procede alla immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quanto non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII.;
d) deve predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213 CCII.), precisando che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;
e) deve presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130 co. 1, CCII, nonché, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, entro 60 giorni dal decreto di esecutorietà dello stato passivo, la relazione particolareggiata prevista dallo stesso comma 4 e con il contenuto ivi specificato;
f) deve comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 140 CCII;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; DISPONE che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente (debitore sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al Curatore, nonché che la stessa iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Spoleto, 10.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Dott.ssa Claudia Matteini