Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Decreto presidenziale 17 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4101 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecoenergia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Annunziata e Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Dell’Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Investimenti&Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gerardo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) del decreto dirigenziale n. 100 del 1° giugno 2022, recante il parere negativo di compatibilità ambientale integrata con la valutazione di incidenza per il progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza di 45,00 MW nel Comune di Bisaccia;
b) ove occorra, del parere della Commissione VIA-VAS-VI della Regione Campania, reso nella seduta del 19 maggio 2022;
c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti,
per l’annullamento:
a) del decreto dirigenziale n. 38 del 26 giugno 2024, avente a oggetto “ Rigetto ed archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e gestione di un impianto eolico della potenza di 45,00 MW da istallarsi nel comune di Bisaccia (AV) loc. Speca-NT del Toro e Piani S. PI con relative opere di connessione e infrastrutture elettriche. Proponente: Ecoenergia S.r.L. ”;
b) della nota prot. PG/2022/0320157 del 20 giugno 2022, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di costruzione e gestione di un impianto eolico, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990;
c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Nella seduta del 19 maggio 2022, la Commissione VIA-VAS-VI della Regione Campania ha espresso “ parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale integrata di Valutazione di Incidenza ”, in relazione all’impianto eolico della potenza di 45,00 MW da installarsi nel Comune di Bisaccia, in località Speca-NT del Toro e Piani San PI, proposto dalla Ecoenergia s.r.l. (odierna ricorrente), così descritto:
- il progetto è relativo alla realizzazione di un Parco Eolico composto da 14 aereogeneratori, con una potenza massima complessiva pari 45 MW, di cui n. 10 aerogeneratori da 3300 KW e n. 4 aerogeneratori da 3000 KW, in località NT del Toro nel Comune di Bisaccia; gli aereogeneratori hanno un’altezza totale (torre e rotore) pari a 180 metri e diametro pari a 126 metri;
- il progetto prevede: l’installazione degli aereogeneratori e di un sistema di vie cavo interrate di interconnessione tra le cabine elettriche di macchina e la stazione elettrica di impianto; la realizzazione della stazione elettrica di impianto per la trasmissione dell’energia prodotta alla rete di trasmissione nazionale; la realizzazione del cavidotto interrato a 150 KV di collegamento tra la stazione elettrica di impianto e la stazione di smistamento; la realizzazione di una stazione di smistamento 150 KV in adiacenza alla esistente stazione a 150/380KV in località Masseria Zichella; la realizzazione di un cavidotto interrato a 150 KV;
- si prevede di realizzare l’impianto in un’area collinosa, tra i 700 e 770 metri sul livello del mare, distante 5 km in linea d’aria a sud est dall’abitato di Bisaccia; nelle vicinanze dell’impianto sono presenti delle unità abitative poste a una distanza di poco superiore ai 200 metri.
A seguito dello svolgimento dell’istruttoria, la Commissione ha ritenuto che le molteplici carenze segnalate nella documentazione presentata dalla società proponente “ non permettono di effettuare una valutazione completa ed esaustiva degli impatti su tutte le componenti naturalistiche anche considerando l’elevata sensibilità dell’area esaminata ”.
Con il decreto dirigenziale n. 100 del 1° giugno 2022, la Regione Campania ha espresso il proprio “ parere negativo di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 19/05/2022 per il progetto di realizzazione di un "Impianto eolico della potenza di 45,00 MWe da installarsi nel Comune di Bisaccia (AV) in loc. Speca-NT del Toro e Piani S.PI con relative opere e infrastrutture elettriche che consentiranno l’immissione in rete dell’energia prodotta alla sottostazione in loc. NT del Toro" proposto dalla Ecoenergia S.r.l., … per le motivazioni dettagliatamente riportate nel verbale di Commissione il cui stralcio forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ”, in relazione all’istanza trasmessa dalla Ecoenergia, acquisita al protocollo regionale n. 19886 del 13 gennaio 2016 e contrassegnata con CUP 7759.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Ecoenergia s.r.l., impugnando tale parere, afferma che “ è evidente l’illegittimità dei rilievi posti dall’amministrazione regionale a fondamento del parere negativo di valutazione di impatto ambientale in quanto gli stessi, oltre ad essere soltanto genericamente motivati, sono sforniti di adeguato supporto probatorio e carenti di un’analisi concreta in merito all’inserimento dell’impianto eolico nel contesto paesaggistico ovvero in contrasto con i principi di sostenibilità energetica e di prevalenza dell’utilità derivante dalla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui alla direttiva europea 2001/77/CE ed alla relativa normativa nazionale di attuazione ”, e che “ a tutto concedere l’organo regionale avrebbe potuto richiedere eventuali modifiche migliorative ”.
Con l’ordinanza 7 ottobre 2022 n. 1754, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, avendo:
“ Considerato che il parere negativo si fonda sulle rilevate carenze istruttorie del progetto e sulla necessità di approfondimenti sotto il profilo geognostico, non suscettibili di adeguato scrutinio in questa fase processuale;
Ritenuto, allo stato, prevalente l’interesse pubblico rappresentato dalla difesa dell’Amministrazione alla preservazione "di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità";
Rilevato, altresì, che il periculum in mora – necessario per accedere alla tutela cautelare – è rappresentato dalla ricorrente in modo affatto generico e meramente ipotetico ”.
Con atto depositato il 20 aprile 2024, la società Investimenti&Sviluppo ha svolto intervento ad opponendum .
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Giova, in primo luogo, precisare che, ai fini del presente giudizio, è irrilevante il richiamo al precedente progetto per il quale la Ecoenergia s.r.l. riporta di aver già ricevuto parere favorevole di VIA con prescrizioni nella seduta del 13 marzo 2007. A tal riguardo, la Regione rappresenta, infatti, che:
- successivamente al parere favorevole di VIA del 13 marzo 2007, la ricorrente aveva proposto, in data 2 febbraio 2011, una modifica al progetto, ritenuta “di tipo sostanziale” dalla Commissione nella seduta dell’11 maggio 2011 (cfr. verbale n. 192 in pari data), tanto da richiedere l’attivazione di una nuova procedura di VIA;
- con istanza assunta in data 22 giugno 2011 al CUP 1141, la Ecoenergia aveva presentato una nuova richiesta di VIA (integrata nel corso del procedimento con la VINCA) relativamente al progetto “ Variante all’impianto eolico da 45 Mw da installarsi nel Comune di Bisaccia (AV), loc. Speca, fontana del Toro, Piani, San PI con punto di consegna nel Comune di Bisaccia (AV) ”;
- nella seduta del 2 febbraio 2015, la Commissione VIA-VAS-VI aveva espresso parere negativo, confermato con successivo decreto dirigenziale.
I provvedimenti in questa sede impugnati si riferiscono, dunque, al procedimento avviato a seguito della nuova istanza prot. reg. n. 19886 del 13 gennaio 2016, avente a oggetto il (diverso) progetto CUP 7759.
Con il primo motivo, la ricorrente allega la violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e dei motivi ostativi al rilascio della VIA integrata con la VINCA favorevole.
Il motivo è infondato. Come rilevato dalla difesa della Regione Campania, l’articolo 25, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 ( Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ), convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, ha stabilito che “ dopo il comma 10 [dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006] , è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6 [verifica di assoggettabilità a VIA] , 7 [VIA] e 9 [valutazione preliminare] del presente articolo, nonché all’articolo 28 [Monitoraggio] , non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Con le successive censure, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia viziato da: difetto d’istruttoria e di motivazione; manifesta illogicità, sproporzione e irragionevolezza, “ dovendo … l’istruttoria considerare tutti i profili rilevanti anche alla luce delle osservazioni dedotte dall’istante e non potendosi, a tal fine, ritenersi sufficiente che le autorità preposte si limitino a dedurre una generica lesione del paesaggio, della fauna selvatica e dell’ambiente ”; erroneità dei rilievi tecnici espressi dai competenti organi regionali e delle conseguenti motivazioni poste a base del parere negativo.
Prima di esaminare tali censure, dev’essere ribadito come “ la funzione tipica della VIA sia quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423), che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575 e Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248) ” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza 23 luglio 2025).
Ebbene, il Collegio ritiene che il parere espresso dalla Commissione e il provvedimento conseguentemente adottato dalla Regione Campania siano esenti da tali vizi.
In particolare, la Commissione:
1. quanto alla Valutazione d’Impatto Ambientale:
ha rilevato la mancanza nello Studio di Impatto Ambientale, anche in forma sintetica, dei passaggi delle relazioni specialistiche ( e.g. geologica o paesaggistica) necessarie per l’analisi istruttoria e solo richiamate;
1.1. in ordine al Quadro programmatico, ha evidenziato che:
a) la proponente dichiara che l’area di progetto non è interessata da vincoli, tuttavia:
- “ una parte dell’impianto … ricade in beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs 42/2004, in quanto appartenente alla categoria paesaggistica dei corsi d’acqua pubblici "Vallone Luzzano" e relative fasce contermini, per una profondità di 150 m sui due lati dalla sponda (precisamente: “ il cavidotto interrato a 150 KV che lo attraversa; gli aerogeneratori BS10 e BS12 con relative strade di accesso e piazzole provvisorie che ricadono nel buffer dei 150 metri; il Punto di Consegna, Sottostazione elettrica 150 KV/30KV, ubicata in località NT del Toro, che ricade nel buffer dei 150 metri; le piazzole provvisorie con relative stradine di accesso degli aerogeneratori BS8 e BS11, che ricadono nel buffer dei 150 metri; il cavidotto interrato a 30 KV di collegamento delle turbine BS8, SS, BS10, BS11, BS12, che ricade nel buffer dei 150 metri ”);
- “ l’area di intervento in effetti non ricade in SIC e ZPS, come dichiarato dal proponente. Tuttavia, tali zone tutelate sono poste nelle immediate vicinanze, tant’è che il progetto proposto è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale, procedimento di carattere preventivo (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006) al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso ”;
b) l’invocato parere di compatibilità prot. n. 1868 del 16 febbraio 2016 rispetto al Piano dell’Autorità di Bacino Puglia conteneva, in realtà, la seguente prescrizione: “ approfondire lo studio geologico con adeguate campagne geognostiche e prove di caratterizzazione geotecnica, utili alla definizione puntuale del modello geologico e geotecnico del sottosuolo, in corrispondenza di ogni importante opera di progetto. Tale studio dovrà anche verificare le condizioni di stabilità dei versanti, sui quali insistono le opere, secondo la normativa vigente. Nelle verifiche dovranno essere considerati, laddove presenti, anche i carichi indotti da strade esistenti e di nuova realizzazione e in generale di qualunque manufatto interessante le sezioni ”;
c) “ il progetto proposto non è accompagnato dalla definizione di un modello geologico e geotecnico del sottosuolo alla scala di dettaglio del progetto. La relazione geologica non appare adeguata ad un livello progettuale definitivo, essendo priva dell’analisi di specifici sondaggi finalizzati alla ricostruzione stratigrafica del sito in corrispondenza di ogni importante opera di progetto … Il SIA è carente anche delle analisi delle cartografie geologiche ufficiali disponibili in scale più rappresentative ”;
d) “ con riguardo alla carta geomorfologica, si riscontrano alcune carenze legate alla non descrizione dei i fenomeni franosi presenti … in ragione della peculiarità del territorio che notoriamente è caratterizzato da pericolosità geomorfologica, ampiamente più complessa dell’attuale PAI (cfr. Parere AdB del 16/02/2016) ”;
e) “ l’area di intervento … è caratterizzata da elevata sismicità ed il territorio del Comune di Bisaccia è interessata dalla presenza di sorgenti di rischio sismico (tale vincolo non è esplicitato nell’elencazione fornita a pagina 10 del SIA) ”;
f) “ nell’ambito dello studio finora condotto non è stato analizzato il tracciato del cavidotto, il quale attraversa per circa 7 km un territorio anch’esso caratterizzato da suscettibilità da frana in ragione della peculiare litologia ivi presente ”, tenuto anche conto del fatto che “ il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Avellino definisce l’area in cui si prevede di realizzare la stazione di smistamento come "Area di attenzione e approfondimento" ”;
g) “ la relazione geologica geotecnica e sismica a cui il proponente rinvia è una relazione geologica preliminare, che non contiene analisi di tipo geotecnico ” (mancano studi specifici di dettaglio sulla compatibilità geologica del sito mediante la presentazione di stratigrafie, esiti di carotaggi e caratterizzazioni dei terrenti attraversati);
h) “ la relazione paesaggistica allegata, non contiene gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs. del 12 dicembre 2005 … La relazione è carente … di una rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio (come indicato al punto 3.1 del D.Lgs. 12 del 2005) ”; “ i foto-inserimenti riportati nel SIA (pagine 12-13-14) appaiono poco nitidi e non sono stati prodotti per tutti i centri urbani riportati nella Tavola 30-Int "Carta di intervisibilità" (per esempio Andretta). Per quanto riguarda l’analisi dello stato di fatto del sito in oggetto (pagg. 18-23) si inseriscono delle foto senza indicare in carta o su ortofoto da dove sono scattate ”;
i) “ non si fa menzione dell’interferenza o meno [del progetto] con eventuali vincoli archeologici ”, nonostante la zona fosse “ un tenimento dell’abbazia di Montevergine nell’alto Medioevo e vi era ubicata una chiesa dedicata a San PI de PU ”; il proponente non ha, al riguardo, fornito “ un puntuale e dettagliato riscontro ” a quanto richiesto con nota prot. n. 448790 del 29 settembre 2020 dallo Staff Valutazioni Ambientali;
1.2. in ordine al Quadro progettuale, ha rilevato che “ la valutazione dell’alternativa di non intervento appare molto qualitativa senza una comparazione più puntuale sui costi benefici legati alla realizzazione dell’intervento rispetto alla non realizzazione. Inoltre, non si fa menzione delle risorse ambientali impiegate e non fornisce una adeguata rappresentazione delle strade, con evidenza in particolare dei tratti di nuova realizzazione anche se definiti nel SIA di modesta entità. Non si dice molto rispetto alla fase di cantiere e all’interferenza con il contesto ”;
1.3. in ordine al Quadro ambientale, ha rilevato che:
a) “ la caratterizzazione dello stato dell’ambiente è stata condotta in maniera generica e non risulta riferita puntualmente all’area di intervento ”;
b) “ con riferimento alla componente atmosfera, il proponente non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n. 448790 del 29/09/2020 nella parte in cui veniva rappresentato che le conclusioni fornite non risultavano suffragate da idonea documentazione tecnica, stime, analisi di dispersione e ricaduta al suolo, tali da poter ritenere valide le considerazioni esposte con ragionevole certezza ”; la difesa dell’Amministrazione rileva che la società non ha prodotto la documentazione tecnica richiesta e necessaria, limitandosi a proporre misure di mitigazione del tutto generiche (bagnatura, copertura limitazione di velocità, etc.);
c) “ l’analisi della componente risulta … carente di una stima delle polveri che saranno prodotte per cui non è possibile determinare gli impatti connessi alle fasi di cantiere e di dismissione ”;
d) “ con riferimento alla componente "ambiente idrico superficiale e sotterraneo" … si ritiene che [il progetto] possa determinare impatti considerevoli sulla matrice acque superficiali in particolar modo durante la fase di costruzione e di dismissione dell’impianto eolico. In particolare, le aree di cantiere rappresentano causa di inquinamento ambientale qualora non sia dimostrato a priori il modello gestionale del cantiere e la sua operatività ” ( e.g. stoccaggio di materiali e rifiuti di cantiere, aree di transito dei mezzi, acque meteoriche non adeguatamente convogliate e depurate di sostanze inquinanti);
e) “ con riguardo alla componente suolo e sottosuolo, in fase di richiesta integrazioni è stato chiesto al proponente di "... Illustrare dettagliatamente le aree di stoccaggio provvisorio del terreno vegetale, precisando i tempi di stoccaggio e gli impatti e ambientali attesi. In particolare, si richiede uno studio dettagliato … circa le modalità di rimozione e stoccaggio del terreno vegetale per il suo successivo riutilizzo ai fini ambientali e gli accorgimenti atti a scongiurare la dispersione dell’humus ed il deterioramento delle qualità pedologiche del suolo". Sul punto il proponente non ha fornito un riscontro esaustivo, limitandosi a produrre i seguenti documenti integrativi: elaborato 18-Int. - Computo metrico movimento terra; elaborato 19-Int. - Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo; elaborato 20-Int - Piano Gestione dei Rifiuti; elaborato Tav. 29-A-Int. Ubicazione Sondaggi per punti prelievo delle qualità pedologiche del suolo; Tav. 29-B-Int. Ubicazione Sondaggi per punti prelievo. Tuttavia, non vengono individuate e proposte soluzioni tecniche adeguate finalizzate alla conservazione delle caratteristiche del suolo ”;
f) la relazione geologica allegata al SIA “ risulta mancante dei seguenti approfondimenti: a) Eventuali alterazioni o modifiche delle condizioni e/o processi geomorfologici delle aree interessate dalle operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavi dell’elettrodotto e gli scavi per la costruzione delle opere; b) Compatibilità delle opere provvisionali, necessarie all’esecuzione dell’opera, con il deflusso delle acque; c) Ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in questione ”;
g) “ per la componente rumore – nonostante la richiesta di integrazioni – non è stato analizzato l’impatto cumulativo per la componente né nel SIA né nell’Allegato "Studio potenziali impatti cumulativi" ”;
h) “ con riferimento all’effetto "shadow flickering" … l’impatto previsto per gli aereogeneratori BS1, BS2, BS10 è al di sopra delle 100 ore l’anno per i punti sensibili più prossimi, valori un po’ alti rispetto a quelli presenti in letteratura. Si ritiene che la proposta di mitigazione … sia di fatto una misura di mitigazione non sufficiente, anche in considerazione della localizzazione degli aerogeneratori BS9, BS10, BS12 e BS13 che risultano prossimi ad edifici sparsi di tipo residenziale. Anche in questo caso non è stata fatta una valutazione del potenziale impatto cumulativo con altri impianti presenti nelle vicinanze o in fase di autorizzazione ”;
i) con riguardo alla componente paesaggio, “ nel SIA non si fa menzione degli impatti cumulativi sul paesaggio e nemmeno nella relazione paesaggistica ”, nonostante la richiesta al proponente di ottemperare alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010, allegato IV;
l) “ il proponente … non considera … nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale condotto il progetto presentato dalla Società Parco Eolico Calitri, posto a sud dell’impianto in progetto ”, erroneamente presumendo decaduta la relativa autorizzazione unica (cfr. nota prot. PG/2022/0147389 del 17 marzo 2022 della UOD Energia);
m) in ordine al monitoraggio ambientale, nonostante la richiesta di integrazioni prot. n. 448790 del 29 settembre 2020, la proponente non ha prodotto una proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale in conformità alle Linee Guida rilasciate dall’ISPRA e pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente; il monitoraggio acustico proposto durante la fase di cantiere e di esercizio “ risulta generico e non sviluppato sulla base del progetto in argomento … non risulta che sia definita la localizzazione dell’area di indagine, nonché i punti (o stazioni) oggetto di monitoraggio; non sono riportate le modalità di esecuzione dei monitoraggi, né tantomeno la frequenza e durata del monitoraggio ”;
2. quanto alla Valutazione di Incidenza:
a) “ il Proponente non ha relazionato riguardo le procedure di interramento delle piazzole e quindi di danneggiamento degli ambienti e della tipologia degli interventi di ricostituzione ambientale che si vogliono applicare ”;
b) “ non può essere accolta la proposta del proponente di effettuare un’analisi postuma alla realizzazione dell’impianto in oggetto per valutare il peso dei numerosi impianti eolici realizzati o da realizzarsi sulle caratteristiche che qualificano queste aree ”, “ per cui la relazione risulta carente di uno studio dell’impatto cumulativo sulle componenti biotiche in area vasta rispetto all’insediamento dell’impianto in oggetto ”.
I rilievi formulati dalla parte ricorrente non sono idonei a demolire tutti rilievi formulati dalla Commissione, il cui parere risulta adeguatamente sorretto da riscontri istruttori, tali da escludere sia la manifesta illogicità sia il vizio di travisamento dei fatti.
Quanto alla circostanza per cui il progetto eolico della ricorrente sarebbe stato illegittimamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, l’Amministrazione rileva che “ il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza su istanza di parte, come è rilevabile agevolmente dalla lettura dell’istanza prot. n. 19886 del 13/01/2016 ”.
Ciò premesso, l’Amministrazione precisa inoltre che:
- ai sensi della direttiva habitat 92/43/CEE, “ qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito [Natura 2000] ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 [motivi imperativi di rilevante interesse pubblico] , le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica ” (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, seconda sezione, sentenza 13 dicembre 2007, causa C-418/04);
- “ come rilevato in fase istruttoria del progetto, l’intervento ricade sostanzialmente in zona agricola ed è collocato in un’area molto delicata dal punto naturalistico, che vede in area prossima e area vasta la presenza di numerosi siti di interesse naturalistico ” (Zona di ripopolamento e cattura; Fascia di tutela dei corsi d’acqua; Zona SIC Bosco di Zampaglione, Zona SIC Lago di S. PI-Aquilaverde; Zona SIC Grotticelle di Monticchio; Zona Umida; Zona boschi di conifere e latifoglie), la cui presenza “ ed in particolare della Zona SIC Bosco di Zampaglione (ad un solo km di distanza dall’impianto) ” rivela “ un probabile effetto significativo sull’habitat ed in particolare sull’avifauna presente da approfondirsi attraverso la redazione di uno studio appropriato di Valutazione di Incidenza ”.
A tal riguardo, secondo il parere impugnato, “ risulta … troppo vago dichiarare la ricostituzione degli ambienti con flora autoctona senza conoscere la vera entità dell’intervento di posizionamento delle piazzole sul suolo e quindi l’entità del successivo intervento ricostitutivo. Stesso rilievo va sollevato anche nel posizionamento delle piazzole in aree a pascolo dove si dichiara genericamente la profondità dell’interramento a 50 cm e la ricostituzione della vegetazione ”. Del resto, la stessa ricorrente menziona, ai fini di mitigazione dell’abbandono del sito da parte dell’avifauna, il “ progressivo adattamento della fauna alla presenza delle macchine, con conseguente riavvicinamento i cui tempi variano sensibilmente in relazione alla specie considerata, alla tipologia dell’impianto, agli spazi disponibili, ecc. ” nonché, soprattutto, alla “ interdistanza fra le macchine ” ( S.I.A. 2 pagina 224) .
Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve, in conclusione, essere respinto.
Con la nota prot. PG/2022/0320157 del 20 giugno 2022, la Regione Campania – sulla scorta del decreto dirigenziale n. 100 del 1° giugno 2022 – ha comunicato all’odierna ricorrente “ l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza e conseguente archiviazione della stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/ 90”.
Infine, con il decreto dirigenziale n. 38 del 26 giugno 2024, la Regione ha disposto il rigetto dell’istanza acquisita in data 11 ottobre 2005, avanzata dalla Ecoenergia s.r.l., “ con la conseguente archiviazione della richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e gestione di un impianto eolico della potenza di 45,00 MW da installarsi nel Comune di Bisaccia (AV) loc. Speca-NT del Toro e Piani S.PI con relative opere e infrastrutture elettriche che consentiranno l’immissione in rete dell’energia prodotta alla sottostazione in loc. NT del Toro ”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati il 2 ottobre 2024, con i quali si duole dell’illegittimità derivata del decreto dirigenziale n. 38 del 2024, “ atteso che recepisce acriticamente le illegittime determinazioni contenute nel D.D. di G.R.C. n. 100 del 01.06.2022 ”.
L’infondatezza del ricorso introduttivo – e la ritenuta legittimità del decreto dirigenziale n. 100 del 2022, con esso impugnato – determina l’infondatezza, altresì, dei motivi aggiunti, costituendo il decreto dirigenziale n. 38 del 26 giugno 2024 la necessaria conseguenza del precedente parere negativo di VIA-VINCA-VI.
La complessità e la risalenza della vicenda procedimentale sorreggono, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente
AL LO, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
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IL SEGRETARIO