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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1751/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Putignano (BA); entrambi rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti (anche telematicamente) da/presso avv. Francesca Napolitano;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
RESISTENTE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [e DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che i coniugi al momento del matrimonio avevano optato per il regime della separazione dei beni, ed omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
- 1 - 2) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario degli stessi presso la Sig.ra - genitore collocatario-, la quale ha da poco provveduto a Controparte_1 lasciare la casa c ri effetti personali, stabilendosi presso altra civile abitazione (sita in Ancona- Fraz. Paterno 119/b);
3)Al marito, sig. viene assegnata la casa coniugale (“casa popolare”) sita in Parte_1 via Leoni n. 6, Ancona, con i relativi arredi;
4) il coniuge potrà esercitare quotidianamente il proprio diritto di visita e di Parte_1 frequentazione dei figli, previe intese con il coniuge;
potrà altresì accompagnarli e riprenderli a scuola al termine delle lezioni e delle attività sportive;
5) il Sig. potrà tenere con sé i figli, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici Parte_1
e sportivi dei minori, nella giornata di venerdì sino alle ore 20:30; alternativamente il sabato, non essendo previste lezioni né alla scuola primaria dalle ore 9.00 sino alle ore 21:00 e la Per_1 domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, e comunque sempre compatibilmente con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
6) la Sig.ra acconsente al pernottamento dei figli presso il domicilio del padre o dei nonni CP_1 paterni ogniqualvolta se ne presentasse l'occasione o la necessità;
7) durante le vacanze natalizie padre e madre, alternativamente, potranno tenere con sé i figli, pernottamento compreso ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio;
le vacanze pasquali seguiranno ad anni alterni il criterio dell'alternanza;
8) nel periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane - anche non consecutive - nel mese di agosto nei giorni che saranno concordemente stabiliti dai genitori con congruo anticipo;
9) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Quanto agli aspetti economici:
10) i coniugi e in quanto autonomi economicamente Parte_1 Controparte_1 ed entrambi lavo , un contributo economico per il mantenimento dell'altro coniuge;
11) i coniugi verseranno ognuno il 50% dell'importo mensile delle rate del finanziamento di € 679,17;
Sarà obbligo del sig. versare l'importo mensile del canone di locazione al Comune di Parte_1
Ancona essendo l'appart oncesso in locazione dall' ERAP Marche, oltre gli oneri condominiali ed il pagamento delle bollette delle utenze della casa coniugale, in cui egli continuerà ad abitare;
per contro la signora verserà l'affitto, gli oneri condominiali ed il pagamento delle CP_1 utenze del proprio appartamento;
12) il Sig. verserà mensilmente, entro il 5 di ogni mese, quale concorso al Parte_1 mantenimento dei figli, contestualmente alla corresponsione del proprio stipendio, la somma di € 600,00 (seicento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
13) le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per lo sport, per attività ludiche e culturali, ecc..), previamente concordate e documentate dalla sig.ra saranno Controparte_1 poste a carico dei coniugi nella misura del 50%. Nello specifico: li menti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
- 2 - 14) entrambi i coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico mensile per i tre figli minorenni.
Riguardo ai beni mobili registrati.
15)l'auto fiat Cubo tg FE 468 KA, di proprietà della sig.ra resterà nella Controparte_1 disponibilità della predetta che provvederà altresì alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, bollo e quant'altro relative all'auto di cui sopra.
16)Gli scooter Piaggio Beverly targato CY 81281 e Yamaha Xmax targato ER26130 e l'auto FIAT PUNTO targata CZ922 XD, intestati al sig. resteranno nella sua Parte_1 disponibilità e sarà lui stesso ad occuparsi di tutte le spese occorse ed occorrende relative al bene mobile di cui sopra.
17) I coniugi dichiarano infine che con il presente accordo provvederanno a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto dal presente atto, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premesso che si sono sposati ad Ancona il 31/08/2019, che dalla loro unione sono
[...] nati tre figli: (Ancona, 02/06/2010), (Ancona, 28/03/2014) e Per_2 Per_3 Per_4
(Ancona, 17/02/2017) tutti minorenni, che con il tempo è venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale tra le parti a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata per comune volontà dei coniugi.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (ciascuna con reddito da lavoro dipendente adeguato a far fronte alle proprie, rispettive necessità) e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse dell'onerato.
- 3 - Nel ricorso le parti hanno precisato che le spese straordinarie – da intendersi individuate, in difetto di specificazione, come da Protocollo vigente presso questo Tribunale
- saranno suddivise al 50% tra loro.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, sia in ragione dell'età di questi sia in considerazione del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario è disciplinato in maniera elastica e, comunque, tale da assicurare una costante frequentazione con i figli), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificamente indicate nel ricorso stesso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 31/08/2019, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1751/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Putignano (BA); entrambi rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti (anche telematicamente) da/presso avv. Francesca Napolitano;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
RESISTENTE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [e DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che i coniugi al momento del matrimonio avevano optato per il regime della separazione dei beni, ed omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
- 1 - 2) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario degli stessi presso la Sig.ra - genitore collocatario-, la quale ha da poco provveduto a Controparte_1 lasciare la casa c ri effetti personali, stabilendosi presso altra civile abitazione (sita in Ancona- Fraz. Paterno 119/b);
3)Al marito, sig. viene assegnata la casa coniugale (“casa popolare”) sita in Parte_1 via Leoni n. 6, Ancona, con i relativi arredi;
4) il coniuge potrà esercitare quotidianamente il proprio diritto di visita e di Parte_1 frequentazione dei figli, previe intese con il coniuge;
potrà altresì accompagnarli e riprenderli a scuola al termine delle lezioni e delle attività sportive;
5) il Sig. potrà tenere con sé i figli, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici Parte_1
e sportivi dei minori, nella giornata di venerdì sino alle ore 20:30; alternativamente il sabato, non essendo previste lezioni né alla scuola primaria dalle ore 9.00 sino alle ore 21:00 e la Per_1 domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, e comunque sempre compatibilmente con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
6) la Sig.ra acconsente al pernottamento dei figli presso il domicilio del padre o dei nonni CP_1 paterni ogniqualvolta se ne presentasse l'occasione o la necessità;
7) durante le vacanze natalizie padre e madre, alternativamente, potranno tenere con sé i figli, pernottamento compreso ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio;
le vacanze pasquali seguiranno ad anni alterni il criterio dell'alternanza;
8) nel periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane - anche non consecutive - nel mese di agosto nei giorni che saranno concordemente stabiliti dai genitori con congruo anticipo;
9) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Quanto agli aspetti economici:
10) i coniugi e in quanto autonomi economicamente Parte_1 Controparte_1 ed entrambi lavo , un contributo economico per il mantenimento dell'altro coniuge;
11) i coniugi verseranno ognuno il 50% dell'importo mensile delle rate del finanziamento di € 679,17;
Sarà obbligo del sig. versare l'importo mensile del canone di locazione al Comune di Parte_1
Ancona essendo l'appart oncesso in locazione dall' ERAP Marche, oltre gli oneri condominiali ed il pagamento delle bollette delle utenze della casa coniugale, in cui egli continuerà ad abitare;
per contro la signora verserà l'affitto, gli oneri condominiali ed il pagamento delle CP_1 utenze del proprio appartamento;
12) il Sig. verserà mensilmente, entro il 5 di ogni mese, quale concorso al Parte_1 mantenimento dei figli, contestualmente alla corresponsione del proprio stipendio, la somma di € 600,00 (seicento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
13) le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per lo sport, per attività ludiche e culturali, ecc..), previamente concordate e documentate dalla sig.ra saranno Controparte_1 poste a carico dei coniugi nella misura del 50%. Nello specifico: li menti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
- 2 - 14) entrambi i coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico mensile per i tre figli minorenni.
Riguardo ai beni mobili registrati.
15)l'auto fiat Cubo tg FE 468 KA, di proprietà della sig.ra resterà nella Controparte_1 disponibilità della predetta che provvederà altresì alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, bollo e quant'altro relative all'auto di cui sopra.
16)Gli scooter Piaggio Beverly targato CY 81281 e Yamaha Xmax targato ER26130 e l'auto FIAT PUNTO targata CZ922 XD, intestati al sig. resteranno nella sua Parte_1 disponibilità e sarà lui stesso ad occuparsi di tutte le spese occorse ed occorrende relative al bene mobile di cui sopra.
17) I coniugi dichiarano infine che con il presente accordo provvederanno a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto dal presente atto, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premesso che si sono sposati ad Ancona il 31/08/2019, che dalla loro unione sono
[...] nati tre figli: (Ancona, 02/06/2010), (Ancona, 28/03/2014) e Per_2 Per_3 Per_4
(Ancona, 17/02/2017) tutti minorenni, che con il tempo è venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale tra le parti a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata per comune volontà dei coniugi.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (ciascuna con reddito da lavoro dipendente adeguato a far fronte alle proprie, rispettive necessità) e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse dell'onerato.
- 3 - Nel ricorso le parti hanno precisato che le spese straordinarie – da intendersi individuate, in difetto di specificazione, come da Protocollo vigente presso questo Tribunale
- saranno suddivise al 50% tra loro.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, sia in ragione dell'età di questi sia in considerazione del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario è disciplinato in maniera elastica e, comunque, tale da assicurare una costante frequentazione con i figli), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificamente indicate nel ricorso stesso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 31/08/2019, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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