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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 14772/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'Avv. PANERAI ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE Nella camera di consiglio del 9.7.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 20/12/2023, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della Parte_1
Provincia di emesso in data 30/11/2023 e contestualmente notificato, con cui il Questore ha CP_1 rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 28/02/2023. Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi. Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito documentazione lavorativa (Unilav, buste paga 2023, CU 2023, Estratto conto bancario). Lamenta quindi l'ottimo inserimento lavorativo e sociale del richiedente che lavora con contratto a tempo indeterminato e ha inoltre, in poco tempo, intessuto rapporti sociali imparando la lingua italiana. Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Pakistan, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando la Controparte_2 documentazione in suo possesso. All'udienza dell'08/05/2025 il richiedente ha riferito quanto segue:
“adr. , nato in Pakistan a [...], il [...]. Parte_1 adr. sono arrivato in Italia nel giugno 2021. Adr. ho lavorato nel reparto della moda, con la Mont Blanc e anche in tipografia. Adr. ora lavoro nella società Pronto Moda a , e controllo l'assemblaggio CP_1
l'abbigliamento. La ditta è cinese. Adr. l'indirizzo dove vado a lavorare è Via Tasso n. 23 h a . CP_1
Adr. prendo circa 1.400 euro al mese ed è tutto in busta paga. Adr. ho una causa aperta con la Mont Blanc. Adr. abito a in p.zza Mercatale in affitto con altri amici. CP_1
Adr. sono andato a scuola di italiano, ho fatto A1 e a settembre vado a fare il corso di A2. Adr. ho fatto corso per sicurezza” Il Giudice relatore procedeva a concedere il termine per note ex art 127 ter cpc in luogo dell'udienza di discussione orale e all'esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Il Collegio Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario collegiale di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel giugno 2022). Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il
Pag. 2 di 10 parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione. IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008”. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. È stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate: “Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Pag. 4 di 10 Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la
Pag. 5 di 10 presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e Per_ l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente. Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza. Tale percorso risulta in modo chiaro dalla seguente documentazione:
• Il ricorrente ha dapprima lavorato per la Call Center di Talal Arif dal Parte_2
23/02/2022 al 31/05/2022 (come da estratto Inps, dichiarazione Unilav e buste paga di febbraio, marzo e aprile 2022 allegate) con buste paga con importi compresi tra € 132,00 ed
€ 688,00. Successivamente il richiedente asilo è stato assunto, con mansione di pellettiere, dalla Z RO S.r.l., con contratto di apprendistato di 36 mesi dal 17/05/2022 (come da estratto INPS, CU 2023, contratto di apprendistato buste paga di maggio 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023) poi trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 25/03/2023 (come da dichiarazione Unilav e buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2023) con buste paga di importo medio pari ad € 1.200,00.
Pag. 6 di 10 • Il richiedente ha inoltre denunciato, unitamente ad altri colleghi, le gravi condizioni di lavoro cui era sottoposto presso la Z RO S.r.l. dando origine ad un procedimento penale ed ottenendo, successivamente, tramite un accordo sindacale (come da accordo sindacale ed articolo di giornale allegato), la piena e corretta applicazione del CCNL, un orario di lavoro articolato su cinque giorni per otto ore giornaliere e la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.
• A causa della risoluzione del contratto con la ON, per la quale la Z RO lavorava in monocommittenza, la Società datrice di lavoro procedeva, tuttavia, inizialmente ad un contratto di solidarietà e, successivamente, ad un licenziamento collettivo nell'ottobre 2024 che interessava i soli iscritti al sindacato, tra cui il ricorrente, e che veniva impugnato da questi ultimi (come da relazione sindacale allegata). Da allora il richiedente ha percepito la Naspi (come da estratto INPS e CU 2025 allegati).
• Attualmente lavora presso la Confezione Marte di Hu Jiadong con contratto a tempo indeterminato dal 15/04/2025 (come da contratto, busta paga di maggio 2025 e dichiarazione Unilav allegata).
• Il richiedente abita a , Via dei Ciliani n. 91 (come da certificato di residenza allegato) CP_1 ed a breve sosterrà l'esame di italiano liv. A2 (come da modulo di iscrizione allegato).
È da chiedersi allora se nel caso di grave sfruttamento lavorativo (tale da integrare gli estremi di un reato) possano configurarsi gli estremi per il riconoscimento di una forma di tutela per il richiedente. Al riguardo si rileva che a livello sovranazionale l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose per tutti, vietando all'art. 5 forme di schiavitù. Parimenti l'art. 4 della CEDU afferma che «Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio». In applicazione dei suddetti principi è stata siglata a Palermo nel dicembre del 2000 la Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico dei migranti, in attuazione della quale nasce la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 52 del 18 giugno 2009 (recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Tale direttiva prevede che gli Stati membri siano tenuti ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali misure sanzionatorie di carattere penale adeguate, proporzionate e dissuasive contro i fenomeni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento delle prestazioni lavorative dei migranti.
La normativa sovranazionale citata è stata trasposta in Italia con il D.Lgs n. 109 del 2012, che ha riformato il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286 del 1998 ed ha esplicitamente previsto che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sia rilasciato un permesso di soggiorno (art. 22, comma 12 quater del T.U.I.). La tutela tipica quindi apprestata dall'ordinamento allo straniero vittima di fenomeni di sfruttamento lavorativo presuppone una sua collaborazione con le autorità penali. Ciò premesso deve comunque evidenziarsi che la persona vittima di sfruttamento – prima di poterne essere chiesta la collaborazione – deve essere individuata. In tal senso il legislatore specifica che sono considerate vittime di sfruttamento lavorativo coloro che si trovino in una o più delle condizioni previste dall'art. 603bis del c.p. (V. Cass. pen., sez. IV, 25.10.2022 n. 106) Centrale è quindi l'approccio multidisciplinare che si è spesso concretizzato nella prassi con il meccanismo del c.d. referral. I soggetti preposti, in
Pag. 7 di 10 coordinamento tra loro, a seguito di approfondita intervista della persona interessata, cooperano – anche con associazioni o strutture preposte alla protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo presenti sul territorio - con la vittima affinché acquisitane la fiducia, questa faccia emergere la sua situazione di sfruttamento e esponga i suoi bisogni specifici, il tutto nel rispetto della confidenzialità e con modalità protette. Tuttavia, la semplice cooperazione del soggetto non è sufficiente per l'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 quater del T.U.I.. La norma infatti prevede due requisiti per la concessione di tale titolo di soggiorno che sono la denuncia contro il proprio datore di lavoro e la cooperazione nel processo penale a suo carico. Nell'interpretare tale norma la giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 3393 del 3 febbraio 2023) che tali requisiti sono alternativi, e non cumulativi, e ciò in base all'interpretazione logica delle disposizioni in esame, nonché conforme alla sua ratio, finalizzata ad assicurare un regime protettivo allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo, in quanto soggetto di particolare vulnerabilità. Nello specifico, va osservato, per un verso, che la presentazione della denuncia costituisce già di per sé una forma, anche assai significativa e rischiosa, di collaborazione e, per altro verso, che la presentazione della denuncia da parte di un altro soggetto produrrebbe paradossalmente l'effetto di privare lo straniero dei benefici di una sua successiva e positiva collaborazione alle indagini, sicché solo l'interpretazione della norma nel senso dell'alternatività dei citati requisiti consente di evitare conseguenze contrarie alla sua ratio”. Ciò premesso però può avvenire che il soggetto non voglia o non possa (poiché il processo penale si è già concluso) collaborare con le autorità inquirenti che svolgono accertamenti penali sul datore di lavoro ovvero si sia al di fuori delle ipotesi previste e punite dalla normativa penale. Nel caso di specie non è chiaro se il procedimento penale si sia concluso o meno non avendo il ricorrente allegato l'esito del procedimento penale ma, ad ogni modo, non si può non tener conto dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente che ha denunciato le condizioni lavorative in cui versava e che ha impugnato, tramite il sindacato, il licenziamento collettivo che lo ha interessato. La segnalazione circostanziata effettuata con l'ausilio del sindacato è indicativa della capacità e della volontà del soggetto di contrastare e voler emergere da situazioni di irregolarità e sfruttamento lavorativo. È da chiedersi a questo punto se sia configurabile una qualche forma di tutela per la persona che comunque ha subito una forma di sfruttamento. La Suprema Corte in un precedente (C. Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2021 n. 17204) ha evidenziato come sia compito del giudice valutare adeguatamente “la condizione soggettiva di vulnerabilità del richiedente, sotto il profilo dell'assoggettamento a forme di sfruttamento lavorativo” ricorrendo nell'ambito dell'esercizio del potere/dovere di cooperazione istruttoria, anche ex officio all'acquisizione di elementi in tal senso. Evidenzia la Corte al riguardo che “anche laddove non siano riscontrabili i presupposti applicativi di cui all'art. 22, comma 12 quater, D.Lgs. n. 285 1 de! 1998, forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cuti si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione' servile - possano gravemente incidere sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione, generando finanche disturbi mentali che vanno adeguatamente valutati allo scopo di compiutamente esprimere e il giudizio personalistico di vulnerabilità soggettiva necessario per concedere o negare il permesso per motivi umanitari”. Tale conclusione, per vero si avvalora leggendo una parte della sentenza del 2023 sopra citata laddove si evidenzia che il titolo di soggiorno di cui all'art. 22 comma 12 quater T.U.I. è “speciale forma di permesso di soggiorno per
Pag. 8 di 10 motivi umanitari” (Cfr. Cass., Sez. 1, n. 3393 del 3 febbraio 2023) Tali premesse sono coerenti con l'orientamento di una parte della giurisprudenza di questo Tribunale (ex multis Tribunale di Firenze, ordinanza del 24 maggio 2023) che ha ritenuto che allorché non siano configurabili i presupposti della tutela tipica di cui agli artt. 18 e 22 del Testo unico immigrazione sia concesso al giudice il potere di riconoscere la protezione speciale al soggetto lavorativamente sfruttato. La protezione speciale - si legge nell'ordinanza – è «una tutela dalle maglie molto più estese rispetto a quella tipica, sia perché priva delle condizioni ivi previste per addivenire al rilascio del permesso di soggiorno, sia perché azionabile da un maggior numero di soggetti (anche dai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, temporaneo nelle more del procedimento) sia, da ultimo, perché consente di ottenere un permesso di soggiorno di durata maggiore, ovvero due anni». Ne consegue quindi che alla luce del grave sfruttamento lavorativo subito dal ricorrente durante la sua permanenza sul territorio italiano, l'aver denunciato tale circostanze alle autorità preposte e l'essere stato riconosciuto quale persone offesa nel processo penale a carico dei suoi datori di lavoro, devono quindi ritenersi fondata la sua richiesta per il riconoscimento della protezione speciale. Osserva dunque il Collegio che gli elementi esaminati evidenziano una condizione di grave vulnerabilità delle condizioni personali del ricorrente, che consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ritenendo che a tale situazione potrà verosimilmente mettere fine attraverso il possesso di un regolare titolo di soggiorno stabile come quello di natura speciale. Deve pertanto ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione speciale per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della elevata vulnerabilità riscontrata. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento. Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) spese interamente compensate;
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9.7.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini.
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 9 di 10 Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 Pag. 3 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 14772/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'Avv. PANERAI ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE Nella camera di consiglio del 9.7.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 20/12/2023, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della Parte_1
Provincia di emesso in data 30/11/2023 e contestualmente notificato, con cui il Questore ha CP_1 rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 28/02/2023. Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi. Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito documentazione lavorativa (Unilav, buste paga 2023, CU 2023, Estratto conto bancario). Lamenta quindi l'ottimo inserimento lavorativo e sociale del richiedente che lavora con contratto a tempo indeterminato e ha inoltre, in poco tempo, intessuto rapporti sociali imparando la lingua italiana. Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Pakistan, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando la Controparte_2 documentazione in suo possesso. All'udienza dell'08/05/2025 il richiedente ha riferito quanto segue:
“adr. , nato in Pakistan a [...], il [...]. Parte_1 adr. sono arrivato in Italia nel giugno 2021. Adr. ho lavorato nel reparto della moda, con la Mont Blanc e anche in tipografia. Adr. ora lavoro nella società Pronto Moda a , e controllo l'assemblaggio CP_1
l'abbigliamento. La ditta è cinese. Adr. l'indirizzo dove vado a lavorare è Via Tasso n. 23 h a . CP_1
Adr. prendo circa 1.400 euro al mese ed è tutto in busta paga. Adr. ho una causa aperta con la Mont Blanc. Adr. abito a in p.zza Mercatale in affitto con altri amici. CP_1
Adr. sono andato a scuola di italiano, ho fatto A1 e a settembre vado a fare il corso di A2. Adr. ho fatto corso per sicurezza” Il Giudice relatore procedeva a concedere il termine per note ex art 127 ter cpc in luogo dell'udienza di discussione orale e all'esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Il Collegio Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario collegiale di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel giugno 2022). Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il
Pag. 2 di 10 parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione. IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008”. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. È stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate: “Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Pag. 4 di 10 Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la
Pag. 5 di 10 presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e Per_ l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente. Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza. Tale percorso risulta in modo chiaro dalla seguente documentazione:
• Il ricorrente ha dapprima lavorato per la Call Center di Talal Arif dal Parte_2
23/02/2022 al 31/05/2022 (come da estratto Inps, dichiarazione Unilav e buste paga di febbraio, marzo e aprile 2022 allegate) con buste paga con importi compresi tra € 132,00 ed
€ 688,00. Successivamente il richiedente asilo è stato assunto, con mansione di pellettiere, dalla Z RO S.r.l., con contratto di apprendistato di 36 mesi dal 17/05/2022 (come da estratto INPS, CU 2023, contratto di apprendistato buste paga di maggio 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023) poi trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 25/03/2023 (come da dichiarazione Unilav e buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2023) con buste paga di importo medio pari ad € 1.200,00.
Pag. 6 di 10 • Il richiedente ha inoltre denunciato, unitamente ad altri colleghi, le gravi condizioni di lavoro cui era sottoposto presso la Z RO S.r.l. dando origine ad un procedimento penale ed ottenendo, successivamente, tramite un accordo sindacale (come da accordo sindacale ed articolo di giornale allegato), la piena e corretta applicazione del CCNL, un orario di lavoro articolato su cinque giorni per otto ore giornaliere e la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.
• A causa della risoluzione del contratto con la ON, per la quale la Z RO lavorava in monocommittenza, la Società datrice di lavoro procedeva, tuttavia, inizialmente ad un contratto di solidarietà e, successivamente, ad un licenziamento collettivo nell'ottobre 2024 che interessava i soli iscritti al sindacato, tra cui il ricorrente, e che veniva impugnato da questi ultimi (come da relazione sindacale allegata). Da allora il richiedente ha percepito la Naspi (come da estratto INPS e CU 2025 allegati).
• Attualmente lavora presso la Confezione Marte di Hu Jiadong con contratto a tempo indeterminato dal 15/04/2025 (come da contratto, busta paga di maggio 2025 e dichiarazione Unilav allegata).
• Il richiedente abita a , Via dei Ciliani n. 91 (come da certificato di residenza allegato) CP_1 ed a breve sosterrà l'esame di italiano liv. A2 (come da modulo di iscrizione allegato).
È da chiedersi allora se nel caso di grave sfruttamento lavorativo (tale da integrare gli estremi di un reato) possano configurarsi gli estremi per il riconoscimento di una forma di tutela per il richiedente. Al riguardo si rileva che a livello sovranazionale l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose per tutti, vietando all'art. 5 forme di schiavitù. Parimenti l'art. 4 della CEDU afferma che «Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio». In applicazione dei suddetti principi è stata siglata a Palermo nel dicembre del 2000 la Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico dei migranti, in attuazione della quale nasce la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 52 del 18 giugno 2009 (recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Tale direttiva prevede che gli Stati membri siano tenuti ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali misure sanzionatorie di carattere penale adeguate, proporzionate e dissuasive contro i fenomeni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento delle prestazioni lavorative dei migranti.
La normativa sovranazionale citata è stata trasposta in Italia con il D.Lgs n. 109 del 2012, che ha riformato il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286 del 1998 ed ha esplicitamente previsto che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sia rilasciato un permesso di soggiorno (art. 22, comma 12 quater del T.U.I.). La tutela tipica quindi apprestata dall'ordinamento allo straniero vittima di fenomeni di sfruttamento lavorativo presuppone una sua collaborazione con le autorità penali. Ciò premesso deve comunque evidenziarsi che la persona vittima di sfruttamento – prima di poterne essere chiesta la collaborazione – deve essere individuata. In tal senso il legislatore specifica che sono considerate vittime di sfruttamento lavorativo coloro che si trovino in una o più delle condizioni previste dall'art. 603bis del c.p. (V. Cass. pen., sez. IV, 25.10.2022 n. 106) Centrale è quindi l'approccio multidisciplinare che si è spesso concretizzato nella prassi con il meccanismo del c.d. referral. I soggetti preposti, in
Pag. 7 di 10 coordinamento tra loro, a seguito di approfondita intervista della persona interessata, cooperano – anche con associazioni o strutture preposte alla protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo presenti sul territorio - con la vittima affinché acquisitane la fiducia, questa faccia emergere la sua situazione di sfruttamento e esponga i suoi bisogni specifici, il tutto nel rispetto della confidenzialità e con modalità protette. Tuttavia, la semplice cooperazione del soggetto non è sufficiente per l'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 quater del T.U.I.. La norma infatti prevede due requisiti per la concessione di tale titolo di soggiorno che sono la denuncia contro il proprio datore di lavoro e la cooperazione nel processo penale a suo carico. Nell'interpretare tale norma la giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 3393 del 3 febbraio 2023) che tali requisiti sono alternativi, e non cumulativi, e ciò in base all'interpretazione logica delle disposizioni in esame, nonché conforme alla sua ratio, finalizzata ad assicurare un regime protettivo allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo, in quanto soggetto di particolare vulnerabilità. Nello specifico, va osservato, per un verso, che la presentazione della denuncia costituisce già di per sé una forma, anche assai significativa e rischiosa, di collaborazione e, per altro verso, che la presentazione della denuncia da parte di un altro soggetto produrrebbe paradossalmente l'effetto di privare lo straniero dei benefici di una sua successiva e positiva collaborazione alle indagini, sicché solo l'interpretazione della norma nel senso dell'alternatività dei citati requisiti consente di evitare conseguenze contrarie alla sua ratio”. Ciò premesso però può avvenire che il soggetto non voglia o non possa (poiché il processo penale si è già concluso) collaborare con le autorità inquirenti che svolgono accertamenti penali sul datore di lavoro ovvero si sia al di fuori delle ipotesi previste e punite dalla normativa penale. Nel caso di specie non è chiaro se il procedimento penale si sia concluso o meno non avendo il ricorrente allegato l'esito del procedimento penale ma, ad ogni modo, non si può non tener conto dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente che ha denunciato le condizioni lavorative in cui versava e che ha impugnato, tramite il sindacato, il licenziamento collettivo che lo ha interessato. La segnalazione circostanziata effettuata con l'ausilio del sindacato è indicativa della capacità e della volontà del soggetto di contrastare e voler emergere da situazioni di irregolarità e sfruttamento lavorativo. È da chiedersi a questo punto se sia configurabile una qualche forma di tutela per la persona che comunque ha subito una forma di sfruttamento. La Suprema Corte in un precedente (C. Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2021 n. 17204) ha evidenziato come sia compito del giudice valutare adeguatamente “la condizione soggettiva di vulnerabilità del richiedente, sotto il profilo dell'assoggettamento a forme di sfruttamento lavorativo” ricorrendo nell'ambito dell'esercizio del potere/dovere di cooperazione istruttoria, anche ex officio all'acquisizione di elementi in tal senso. Evidenzia la Corte al riguardo che “anche laddove non siano riscontrabili i presupposti applicativi di cui all'art. 22, comma 12 quater, D.Lgs. n. 285 1 de! 1998, forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cuti si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione' servile - possano gravemente incidere sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione, generando finanche disturbi mentali che vanno adeguatamente valutati allo scopo di compiutamente esprimere e il giudizio personalistico di vulnerabilità soggettiva necessario per concedere o negare il permesso per motivi umanitari”. Tale conclusione, per vero si avvalora leggendo una parte della sentenza del 2023 sopra citata laddove si evidenzia che il titolo di soggiorno di cui all'art. 22 comma 12 quater T.U.I. è “speciale forma di permesso di soggiorno per
Pag. 8 di 10 motivi umanitari” (Cfr. Cass., Sez. 1, n. 3393 del 3 febbraio 2023) Tali premesse sono coerenti con l'orientamento di una parte della giurisprudenza di questo Tribunale (ex multis Tribunale di Firenze, ordinanza del 24 maggio 2023) che ha ritenuto che allorché non siano configurabili i presupposti della tutela tipica di cui agli artt. 18 e 22 del Testo unico immigrazione sia concesso al giudice il potere di riconoscere la protezione speciale al soggetto lavorativamente sfruttato. La protezione speciale - si legge nell'ordinanza – è «una tutela dalle maglie molto più estese rispetto a quella tipica, sia perché priva delle condizioni ivi previste per addivenire al rilascio del permesso di soggiorno, sia perché azionabile da un maggior numero di soggetti (anche dai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, temporaneo nelle more del procedimento) sia, da ultimo, perché consente di ottenere un permesso di soggiorno di durata maggiore, ovvero due anni». Ne consegue quindi che alla luce del grave sfruttamento lavorativo subito dal ricorrente durante la sua permanenza sul territorio italiano, l'aver denunciato tale circostanze alle autorità preposte e l'essere stato riconosciuto quale persone offesa nel processo penale a carico dei suoi datori di lavoro, devono quindi ritenersi fondata la sua richiesta per il riconoscimento della protezione speciale. Osserva dunque il Collegio che gli elementi esaminati evidenziano una condizione di grave vulnerabilità delle condizioni personali del ricorrente, che consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ritenendo che a tale situazione potrà verosimilmente mettere fine attraverso il possesso di un regolare titolo di soggiorno stabile come quello di natura speciale. Deve pertanto ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione speciale per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della elevata vulnerabilità riscontrata. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento. Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) spese interamente compensate;
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9.7.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini.
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 9 di 10 Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 Pag. 3 di 10