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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11106/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. CA AN ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 11106/2015 avente ad oggetto “lesioni personali”
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mastro Parte_1
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Lorenzo Pirolo
CONVENUTA
NONCHÉ
“ .” Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 23.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con atto di citazione notificato in data 13/17.7.2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicuratrice in epigrafe (d'ora innanzi, per brevità, “ ) e la CP_1 CP_3
al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni (patrimoniali e non,
[...]
complessivamente quantificati in € 244.481,00) dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Giovinazzo il 28.6.2014 (rectius, 21.6.2014), allorché, “alla guida del ciclomotore tg.
CV74152”, “mentre percorreva in Giovinazzo la via Bari con direzione Bari”, “giungeva in
prossimità dell'intersezione con la via S. Coletta, strada posta alla sinistra del senso di marcia
dell'attore, strada questa a senso unico”; “nella medesima circostanza dalla direzione opposta e
sulla corsia opposta sempre sulla via Bari come sopra menzionata, procedeva il veicolo Ford Transit
tg. DF081RX condotto dal sig. e assicurato con la , che “giunto Parte_2 Controparte_4
in prossimità della predetta intersezione con la via S. Coletta, per immettersi nella medesima via,
svoltava a sinistra ponendosi in senso trasversale rispetto alla direzione percorsa dal sig. ”, Pt_1
il quale “mentre percorreva la via Bari, quando il veicolo Transit Ford svoltava a sinistra, impattava
contro di questo, proprio nell'istante che lo stesso Ford Transit si era posto in senso trasversale alla
direzione percorsa dal ”; “attesa l'imprevidibilità della manovra, l'attore non poteva evitare Pt_1
l'impatto con questo” e “dopo l'impatto con il veicolo Ford Transit il sig. cadeva per terra Pt_1
riportando gravissime lesioni per cui era necessario il trasporto in urgenza a mezzo del 118”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio in data 29.10.2015 la “ , CP_1
contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro ex adverso operata, deducendo (i) la responsabilità esclusiva e/o la prevalente corresponsabilità dell'attore nella causazione dello stesso
(ii) nonché l'insussistenza delle lesioni lamentate e del nesso eziologico tra le stesse e l'evento de
quo, e concludendo, dunque, per il rigetto della “domanda attorea promossa dal sig. poiché Pt_1
infondata e non provata e poiché manifestamente sproporzionata ed eccessiva in ordine al quantum”.
, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio e, Controparte_3
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
2 Con ordinanza del 26.2.2016, in accoglimento della richiesta di concessione della provvisionale ex art. 5 l. n. 102/2006 formulata dall'attore, il Tribunale, ritenuti sussistenti “i gravi
elementi quantomeno di co-responsabilità a carico del conducente del veicolo antagonista”, ha condannato la Compagnia al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.902,50, corrisposta a mezzo assegno inviato in data 9.8.2016 e ricevuto in data 10.8.2016.
Con la medesima ordinanza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore,
prova per testi e Ctu medico-legale.
All'esito dell'espletata istruttoria e tenuto conto delle relative emergenze, con ordinanza del
1°.
2.2022 emessa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. è stato proposto alle parti di definire in via bonaria il presente giudizio alle seguenti condizioni: “
1. conteggio del danno non patrimoniale sulla scorta
di quanto accertato dal CTU, sia per l'inabilità temporanea sia per gli esiti permanenti (14%) e,
trattandosi di macropermanenti, sviluppato secondo le Tabelle di Milano attuali e con la
personalizzazione già concessa in sede di ordinanza provvisionale;
2. spese mediche nei limiti di
quanto documentato;
3. dimezzamento delle poste risarcitorie ex art 2054 secondo comma cc;
4. le
spese di lite compensate per la metà e per la residua quota a carico della parte convenuta alla stregua
del “decisum”, medi di legge ex DM n. 55/2014, e succ. modif., per le fasi fin qui svolte, oltre VA e
accessori di legge;
5. costi di CTU in solido e per metà ciascuna fra le parti”.
In corso di causa, anche sulla scorta della citata proposta conciliativa formulata dal giusdicente, sono stati coltivati indarno tentativi volti alla definizione bonaria della presente controversia, i quali tuttavia hanno avuto esito negativo, tanto che l'attore ha reiterato la richiesta di ammissione di ctu contabile, rigettata con ordinanza depositata il 21.1.2025.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
3 2 – Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre preliminarmente puntualizzare che il compendio probatorio sul quale deve formarsi il convincimento del giusdicente è costituito da: - interrogatorio formale dell'attore; - dichiarazioni testimoniali del testimone oculare dell'accaduto; - rapporto giudiziario, disegno planimetrico, relazione sulla dinamica del sinistro stradale redatti dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Giovinazzo intervenuti in loco;
-
verbali delle spontanee dichiarazioni rese da , e Parte_1 Parte_2 Tes_1
.
[...]
In primo luogo, è opportuno dare atto, limitatamente a quanto in questa sede rilevante, della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti intervenuti sulla scorta degli accertamenti espletati, delle dichiarazioni spontanee rese dai conducenti dei veicoli coinvolti, della posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito della collisione e dei danni materiali dagli stessi riportati: - “il conducente del veicolo “A” [ossia. , ndr] percorreva via Bari con provenienza Pt_1
centro-città e direzione Bari, allorquando giunto all'altezza dell'intersezione a raso con via Colletta
collideva con la parte laterale sinistra del veicolo condotto contro la parte posteriore destra del
veicolo “B” [ossia quello di proprietà della convenuta, ndr] nel contempo circolante su Via Bari con
provenienza Bari ed intento nell'esecuzione della manovra di svolta a sinistra verso via S. Colletta”;
- “a seguito della collisione il motociclo trovava posizione di quiete sulla carreggiata nella corsia
di pertinenza, con la parte anteriore rivolta in direzione centro-città”; - “sulla platea stradale, nella
corsia di pertinenza del veicolo A sono state rinvenute tracce di pneumatico riconducibili allo stesso
aventi andamento rettilineo, continuo ed obliquo verso destra avente una lunghezza pari a mt 14,80
e tracce di incisione il cui dettaglio si evince dal rilievo planimetrico” (cfr. documentazione fotografica).
Co Allorché ha reso le spontanee dichiarazioni agli agenti di , ha riferito che: Parte_1
“notavo che dal senso opposto c'era una fila di auto incolonnate. Improvvisamente un furgone,
4 nell'effettuare manovra di svolta a sinistra verso via S. Colletta, mi tagliava la strada. Ho tentato
di frenare e di evitare l'impatto ma l'immediatezza della manovra del conducente del furgone, non
mi ha lasciato scampo”.
In sede di interrogatorio formale, espletato all'udienza del 23.10.2017, l'attore ha negato che,
in quell'occasione, prima dell'impatto, procedesse a elevata velocità: “posso solo dire che procedevo
nei limiti consentiti dalla legge”.
Il teste , escusso all'udienza del 12.4.2022, ha dichiarato che: - “Sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa perché in data 28/6/2014, ricordo che erano circa le 13:00 in quanto
io lavoravo in una pizzeria che era nei pressi dell'incrocio dell'incidente e ricordo che avevo appena
terminato di impastare la massa e avevo chiuso la pizzeria e tornavo a casa”; - “Ero andato al
tabaccaio che è proprio di fronte all'incrocio dove è accaduto l'incidente e quando sono uscito dal
tabaccaio ho assistito all'incidente”; - “Posso riferire che un furgone di colore bianco, se non
sbaglio un Ford, proveniva da Bari verso Molfetta, e giunto in prossimità dell'incrocio con la via
Coletta, ricordo il nome perché io ho anche lavorato in una pizzeria che è proprio in quella via,
senza rallentare svoltava a sinistra proprio sulla via Coletta”; - “In quel momento dalla parte
opposta proveniva il ciclomotore condotto dal sig. , che al momento della svolta era vicino Pt_1
al furgone, forse quattro o cinque metri, tanto che lo stesso non poteva evitare l'impatto”; - “Il
motore colpiva la parte posteriore destra del furgone”; - “Ricordo che a seguito dell'impatto il
ciclomotore rimbalzava e scarrocciava sul marciapiedi di destra, quello rispetto al senso di marcia
del ciclomotore”; - “Dopo l'impatto io e anche il titolare della tabaccheria abbiamo soccorso il
, che era svenuto per terra, gli toglievamo il casco, gli fu messo del ghiaccio in testa e Pt_1
proprio io mantenevo un ombrellone che fu portato per l'occasione per fare ombra al malcapitato,
poiché faceva molto caldo”; - “Intervenivano i vigili urbani di Giovinazzo e ricordo che a me non
chiedevano nulla, né le generalità pur essendo sul posto ed avendo assistito al sinistro”.
5 I testi e , entrambi escussi all'udienza del 24.5.2019, Testimone_3 Testimone_4
hanno dichiarato di non aver assistito al sinistro, avendo avuto conoscenza dell'evento in virtù dei rapporti di natura personale intercorrenti con l'attore, di cui all'epoca dei fatti erano entrambi amici.
Si tratta, pertanto, di testimoni de relato, che non hanno assistito alla verificazione dell'evento e che, dunque, nulla hanno potuto riferire in ordine alla dinamica del sinistro e che hanno appreso dell'accaduto direttamente dall'attore.
In proposito, giova rammentare che “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono
su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la
rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione
di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni
"de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al
giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur
attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel
concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cass. n.
569/2015).
Alla luce delle illustrate emergenze istruttorie, possono essere effettuate le seguenti considerazioni.
In primo luogo, va rilevato che l'attore ha dichiarato che, prima della collisione con il furgone
“Ford Transit”, viaggiava nei limiti di velocità consentiti.
Tuttavia, la natura, l'entità e la gravità sia dei danni materiali ai veicoli sia delle lesioni riportate dal non appaiono compatibili con una velocità di marcia adeguata allo stato dei Pt_1
luoghi.
A tal riguardo, non può non evidenziarsi che gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato la presenza, sulla corsia di marcia percorsa dal veicolo condotto dall'odierno attore, di “tracce di
pneumatico riconducibili allo stesso aventi andamento rettilineo”, avente una lunghezza pari a ben
14,80 metri.
6 Tale circostanza fattuale e oggettiva, accertata dalle forze di polizia intervenute, non è stata contestata né smentita dall'attore e, pertanto, dev'essere posta a fondamento della decisione.
Ebbene, la presenza sul manto stradale di tracce di frenata di tale lunghezza se, da un lato,
consente di affermare che ha avuto modo di avvedersi del veicolo antagonista e di provare, Pt_1
pur senza riuscirci, ad arrestare la marcia ed evitare l'impatto, dall'altro, induce a ritenere che sempre procedesse a velocità sostenuta o, comunque, non adeguata. Pt_1
Infatti, gli agenti intervenuti lo hanno sanzionato per violazione dell'art. 141, commi 3 (ai sensi del quale “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle
curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei
casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”) e 8 (che quantifica la sanzione prevista in caso di violazione del comma 3), CdS.
L'attore si è limitato a contestare genericamente la legittimità di tale sanzione e a negare che il verbale della Polizia Locale abbia, in parte qua, fede privilegiata.
Tuttavia, non risulta che il verbale in parola sia stato impugnato da . Pt_1
Anche da tale circostanza, quindi, si desume che la velocità di marcia tenuta dal conducente del ciclomotore non fosse adeguata allo stato dei luoghi.
Inoltre, quanto alle dichiarazioni rese dal teste unico ad aver riferito di aver assistito Tes_2
al sinistro, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, nel rapporto redatto dalla Polizia Locale non si fa alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari e, in generale, di persone informate sui fatti;
d'altronde, a riprova di ciò, le uniche spontanee dichiarazioni che sono state raccolte dagli agenti sono quelle dei due conducenti dei veicoli coinvolti e del terzo trasportato a bordo del veicolo “A”.
In sostanza, la presenza del teste sui luoghi di causa al momento dell'incidente non emerge da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di Polizia nell'immediatezza del sinistro e, in generale,
7 da alcuna fonte documentale “ufficiale” e neanche dalle succitate spontanee dichiarazioni rese dalle persone rimaste coinvolte nell'incidente.
Tale circostanza, a fortiori in quanto rimasta non spiegata, concorre, con tutta evidenza, a privare di attendibilità e rilevanza le dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado di giudizio.
Co Il teste, infatti, si è in proposito limitato a riferire che gli agenti di non gli avrebbero chiesto nulla, neppure le generalità, “pur essendo sul posto e avendo assistito al sinistro”.
Non ha, però, spiegato, ad esempio, il motivo per cui non ha ritenuto di rilasciare dichiarazioni o di far acquisire le proprie generalità.
Soltanto nella constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro sottoscritta dai conducenti dei veicoli coinvolti è stato riportato che “rese dichiarazioni ai vigili Testimone_2
urbani di Giovinazzo”.
Tale circostanza, tuttavia, non trova riscontro nell'esaminato rapporto redatto dagli agenti di
Polizia Locale intervenuti, che, come noto, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n.
38/2014).
D'altro canto, va osservato che: - nel cai a doppia firma, versato in atti, è stato dato atto che il veicolo di proprietà della “ “non concedeva la precedenza al motociclo”; - il CP_3
conducente del veicolo assicurato non è litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario-assicurato; - infatti, il litisconsorzio necessario, di cui all'art. 144 d. Lgs. n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni) sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054 cod. civ. comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo;
- ciò comporta che nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, mentre esse fanno piena prova a norma degli artt. 2733-
8 2735 c.c. nei confronti del conducente confitente (Cass. 07 maggio 2007, n. 10304); - tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, conforme all'indirizzo segnato dalle Sezioni Unite
con sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorti e, quindi,
anche nei confronti del confitente ai sensi dell'art. 2733 co. 3 cod. civ.; - a fortiori, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il conducente-
non proprietario, debba essere liberamente apprezzata, nei riguardi dell'assicuratore e del proprietario (diverso dal conducente-confitente); - pertanto, la dichiarazione contenuta nel modulo
CAI in atti, proveniente dal conducente non proprietario del veicolo assicurato dalla compagnia convenuta, può essere liberamente apprezzata nei confronti dell'impresa di assicurazione;
- sicché,
considerato, altresì, che non v'è neppure prova del fatto che il modulo CAI in questione sia stato portato a conoscenza dell'assicuratore in fase stragiudiziale, in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, nei confronti della compagnia convenuta le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (cfr. Cass. n. 25468/2020); - a suffragio di quanto dichiarato dal conducente del veicolo di proprietà della convenuta v'è anche il fatto che gli agenti intervenuti lo hanno sanzionato per la violazione dell'art. 145, comma 2, CdS, a tenore del quale “quando due veicoli
stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione”.
In definitiva, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della conseguentemente attribuzione di responsabilità va considerato che: - il conducente del veicolo di proprietà della società
convenuta, mentre percorreva la via Bari in Giovinazzo con direzione centro-città, giunto all'altezza dell'intersezione a raso con la via Colletta, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di concedere la precedenza al veicolo condotto da , che procedeva nella direzione di marcia Pt_1
opposta; - , dal canto suo, non adeguava la velocità di marcia allo stato dei luoghi (presenza Pt_1
di un incrocio) e, pertanto, pur avendo azionato la frenata al fine di evitare la collisione, non riusciva
9 a evitarla e andava a impattare con la parte laterale posteriore destra della “Ford Transit”; - stando,
dunque, alle emergenze probatorie e documentali, nessuno dei due conducenti ha tenuto una condotta irreprensibile e, anzi, hanno entrambi concorso a cagionare l'evento.
Rebus sic stantibus, alla luce delle illustrate circostanze, la responsabilità nella causazione del sinistro deve essere attribuita in via paritaria a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Infine, occorre evidenziare che il nominato Ctu, esaminata la documentazione in atti e sottoposto l'attore a esame clinico obiettivo, acclarato che, in conseguenze dell'evento per cui è
causa “riportò un “Politrauma con contusione cranica, frattura del processo trasverso di Pt_1
C7, Frattura della spina della scapola destra, frattura della I e II costa di destra””, ha ritenuto che si tratti “di lesioni che ben si attengono alla dinamica traumatizzante, così come riferitaci e come
emerge dagli atti. In particolare, ebbe a realizzarsi nel caso di specie a carico di conducente di
motociclo per impatto contro il suolo. Dette lesioni sono compatibili con l'uso del casco”.
Pertanto, risulta provata anche la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e il sinistro stradale per cui è causa.
L'ausiliare del giudice, inoltre, ha ritenuto le lesioni riscontrate compatibili con l'uso del casco da parte di al momento dell'impatto. Pt_1
Tale affermazione sembra trovare conferma nella circostanza, acclarata dagli agenti intervenuti, che infatti ne danno atto nell'esaminato rapporto di incidente, per cui sul luogo dell'occorso sono stati rinvenuti due caschi, uno tipo “scodella” e uno di marca “airoh”, sul quale,
nella parte anteriore (visiera), erano presenti “raschi vari e tracce ematiche”.
Atteso che l'unico ciclomotore coinvolto nel sinistro era quello condotto da , a bordo Pt_1
del quale era trasportato un passeggero, deve ritenersi, dunque, che i suddetti caschi appartenessero ai due occupanti il ciclomotore e che, di conseguenza, anche l'odierno attore indossasse il casco.
D'altronde, le parti costituite non hanno neanche formulato osservazioni avverso la bozza di elaborato peritale;
sicché, le conclusioni cui è pervenuto il Ctu -rassegnate, si ribadisce, all'esito
10 dell'esame della documentazione in atti e della visita medico-legale del periziando- vanno poste a fondamento della presente decisione.
Ne consegue che non può assumere, a tal fine, rilievo dirimente in senso sfavorevole all'attore il fatto che gli agenti di Polizia Locale lo abbiano sanzionato per la violazione dell'art. 171 CdS,
posto, peraltro, che in atti non è presente il relativo verbale.
Occorre, in proposito, rammentare che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non è fonte, di per sé, di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso o alle sue conseguenze.
Invero, l'infrazione ad un precetto di legge, se può importare responsabilità sotto altro titolo,
non può dar luogo a responsabilità civile per un evento nel cui processo causativo l'infrazione medesima non trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante, collegabile all'evento stesso con nesso eziologico (Cass. n. 12390/1995); in sostanza, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi causa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente logico (Cass. n. 18457/2003).
Ciò perché è fonte di responsabilità in sede risarcitoria non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale (o di limitazione dell'altrui responsabilità), bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. 8366/2010).
In particolare, è stato affermato che l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stesso, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale
(Cass. n. 24432/2009), circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché
riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. (cfr anche Cass. n. 9241/2016).
11 Ebbene, nel caso di specie, come si è avuto modo di illustrare, non v'è prova alcuna del fatto che l'eventuale mancato o non corretto uso del casco da parte di abbia concretamente Pt_1
influito sull'eziologia del danno e, dunque, sulle lesioni dall'attore in concreto riportate.
Tanto, si ribadisce, non è emerso né dalla documentazione in atti né dall'istruttoria espleta ed
è, anzi, smentito dalle risultanze della Ctu, nei cui confronti, come pure già sottolineato, la compagnia convenuta non ha formulato osservazioni.
In definitiva, nel caso di specie non v'è prova dell'incidenza causale del mancato o non corretto uso del casco protettivo sulle lesioni subite dall'attore.
3 – Tanto premesso in ordine all'an debeatur, s'impone di procedere allo scrutinio delle “poste risarcitorie” domandate da parte attrice.
Giova innanzitutto puntualizzare che – nella determinazione e liquidazione di tutti i danni non patrimoniali lamentati nell'ambito del presente giudizio – si farà applicazione delle Tabelle all'uopo elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano: la giurisprudenza di legittimità esclude, infatti, una liquidazione equitativamente pura per il danno non patrimoniale,
insegnando di seguire le tabelle del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 3 Cost. quale parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., salve le concrete circostanze che ne giustifichino eventualmente la non applicazione: “L'origine del - per così dire - ruolo nazionale
delle tabelle milanesi nella valutazione del quantum dei danni non patrimoniali risiede, come è noto,
in Cass. sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408, che, dopo un'ampia elaborazione avente ad oggetto le regole
che il giudice deve seguire nell'applicazione dell'istituto normativo dell'equità come strumento di
quantificazione del danno - in presenza di un inevitabile ossimoro: da un lato l'esigenza del rispetto
del caso concreto e dall'altro l'esigenza dell'uguaglianza risarcitoria - nonché il necessario
inserimento del ruolo nomofilattico di questa Suprema Corte soprattutto in una situazione di
carenza normativa, è pervenuta ad affermare il principio per cui "poiché l'equità va intesa anche
come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione
dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di
12 valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle
assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano,
da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". Peraltro questo principio è stato
affermato nel contesto del richiamato insegnamento di S.U. 11 novembre 2008 n. 27972 secondo il
quale, come sintetizza la suddetta pronuncia del 2011, "costituisce componente del danno biologico
"ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca", per cui "determina dunque
duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale
inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo"” (Cass., Sez. III, 14.11.2019, n. 29495).
In proposito, giova rammentare che, con il D.P.R. n. 12 del 13.1.2025, entrato in vigore il
5.3.2025, è stata approvata la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (consistite in postumi permanenti pari o superiori al 10%
della complessiva validità dell'individuo - c.d. macrolesioni), ai sensi dell'articolo 138, comma 1,
lettera b), CdA di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
La nuova T.U.N. è destinata a sostituire, come noto, il criterio di liquidazione, generalmente applicato in ipotesi di c.d. macrolesioni, delle c.d. Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia
civile del Tribunale di Milano.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che la nuova T.U.N. trovi applicazione soltanto ai sinistri verificatisi successivamente al 5.3.2025.
Tanto in conformità al dettato dell'art. 5 del D.P.R. n. 12/2025, secondo il quale “le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data
della sua entrata in vigore” (ossia il 5.3.2025).
Donde la perdurante applicazione, per i sinistri verificatisi in epoca antecedente (come quello in rassegna), delle c.d. Tabelle di Milano.
Inoltre, è opportuno richiamare alcuni principi generali, che costituiscono ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, e, in particolare: - quello della “necessaria integralità del
13 risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in
merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui
indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso
pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito” [Cass., S.U., n. 26972/2008; ribadito di recente da Cass., Sez. III, 8.5.2015, n. 9320: il riferimento a determinati tipi di pregiudizio,
variamente denominati (danno morale, biologico, esistenziale, alla vita relazionale e sessuale, etc.),
risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte voci di danno]; - quello secondo cui “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè,
secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto
illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle
fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di
fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione
delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona
che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali,
rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito
abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela
costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono
individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Ciò premesso e chiarito, in merito alla determinazione del quantum debeatur, può farsi riferimento alle risultanze della Ctu espletata in corso di causa, che si ritiene opportuno riportare brevemente: - “sulla scorta della documentazione (medica e non) presente in atti, dell'anamnesi
raccolta e dei risultati dell'esame clinico svolto, può rispondersi con parere motivato ai quesiti
14 propostici”; - “In conseguenza delle lesioni riportate si è determinata una incapacità biologica
temporanea totale di giorni 12 (dodici), subtotale di 30 (trenta) giorni, seguita da una incapacità
temporanea parziale al 50% di giorni 60 (sessanta) giorni ed ulteriori 70 (settanta) giorni di
parziale al 30%. Per quel che attiene i postumi permanenti all'attuale esame obiettivo si è rilevata
sindrome algo-disfuzionale del collo in esiti di frattura dell'apofisi trasversa di C7, caratterizzata
da dolenzia ai movimenti del collo con limitazione ai gradi terminali della ante e retroposizione.
Quale reliquato della frattura della scapola destra permanente ad oggi limitazione ai gradi
terminali della abduzione e retroposizione con lieve ipotrofia delle masse muscolari del cingolo
scapolare. Ricorre inoltre una sindrome algo-disfuzionale del torace quale esito della frattura della
I e II costa di destra con dolenzia palpatoria ed algie che si esacerbano con le variazioni
metereologiche”; - “Stante ciò, tenuto conto di quanto esperito alla luce dell'esame obiettivo rilevato
e dell'iter diagnostico-terapeutico seguito, ne derivano postumi permanenti quale danno biologico
pari al più 14% per cento quale conseguenza del sinistro de quo”; - “Le spese mediche presenti in
atti ammontano ad € 980,27 (novecentottanta virgola ventisette)”.
Le conclusioni riportate sono state rassegnate dal Ctu seguendo un ragionamento logico-
deduttivo immune da vizi logici e metodologici che ne possano inficiare la valenza, sono state adeguatamente motivate e, pertanto, devono essere condivise, anche in considerazione del complesso degli elementi emersi dalle risultanze istruttorie e probatorie.
Di talché, applicando i suddetti principi al caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni e tenendo conto dell'età di all'epoca del sinistro (ossia Pt_1
ventisette anni, essendo nato il [...]), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale si ottiene l'importo complessivo di € 58.780,50, così ottenuto: - € 48.948,00 per danno biologico permanente nella misura del 14%; - € 1.380,00 per invalidità temporanea totale per dodici giorni;
-
€ 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% (ossia, secondo la terminologia utilizzata dal
Ctu, “subtotale”) per trenta giorni;
- € 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per sessanta giorni;
- € 2.415,00 per invalidità temporanea parziale al 30% per settanta giorni.
15 In ragione del paritario concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro e, dunque, del medesimo grado di responsabilità gravante sulle parti, deve porsi solidalmente a carico dei convenuti l'importo di € 29.390,25, pari alla metà di quello poc'anzi determinato in quanto commisurato al 50% della responsabilità colposa addebitabile al convenuto.
Da tale somma va decurtata quella già corrisposta in corso di causa dalla “ a titolo di CP_1
provvisionale in forza dell'ordinanza del 26.2.2016.
A tal fine occorre omogeneizzare le due poste testé indicate, attualizzando l'importo già
erogato a titolo di provvisionale, individuando il dies a quo in vista della rivalutazione nel mese di agosto del 2016, allorché esso è stato corrisposto dall'impresa d'assicurazione.
Conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento della somma di € 14.976,32, che questo Tribunale ritiene congrua e satisfattiva, idonea a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti dall'attore, ribadito che le succitate tabelle -sulla scorta delle quali, come visto, è stato calcolato l'importo ottenuto- comprendono in una unica posta liquidatoria sia il pregiudizio biologico/dinamico relazionale che quello correlato alla sofferenza soggettiva del danneggiato (c.d. “danno morale”).
In tema, la Corte di cassazione ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014,
n. 23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
16 Occorre, al riguardo, fare applicazione del principio di diritto affermato da Cass., Sez. III,
18.11.2014, n. 24471, in base al quale, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la “personalizzazione” integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché
devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un
baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti
della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in
denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di
relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali
circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate
nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità
delle lesioni'” (Cass. 23778/2014).
In altri termini, come puntualizzato da Cass. n. 7513/2018 (la cui motivazione dev'essere da questo Tribunale integralmente condivisa), la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle labilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.
Dunque, è preferibile affermare non che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-
relazionali ma che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.
Inoltre, l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-
relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
17 Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità';
la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè
indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), e allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
oppure è una conseguenza peculiare, e allora dovrà
essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”:
così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014.
Dunque, “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita
quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali e inevitabili per tutti coloro
che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di
base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che
non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state
patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto,
giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi,
non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva, infatti,
quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del
risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria,
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di
invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede
18 di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014)” (sempre, Cass. n. 7513/2018).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto illustrati, deve ritenersi che le somme riconosciute e liquidate in favore dell'odierno attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale siano pienamente satisfattive delle pretese azionate e senza dubbio idonee a ristorare integralmente il pregiudizio sofferto, atteso che non è emerso che , in conseguenza del sinistro per cui è Pt_1
causa, abbia subito un completo stravolgimento delle proprie abitudini di vita e della propria quotidianità; - non v'è prova di alcun turbamento della “serenità familiare”; - non sono stati allegati ulteriori elementi in fatto idonei a giustificare la personalizzazione (invero, neanche richiesta in maniera espressa e specifica); - in definitiva, le conseguenze patite dal (e ricomprese, Pt_1
appunto, nella somma complessivamente liquidatagli) sono comuni, generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano riportato quel tipo di lesioni, non ravvisandosi alcuna peculiarità ed eccezionalità
del caso in questione.
Sull'anzidetta somma non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Devono, per converso, essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è
stata domandata da parte attrice, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. CdA Bari, sent. n. 1599/2023).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
19 In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del
10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio
di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez.
3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”.
Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 21.6.2014, data del sinistro.
20 Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'evento lesivo (21.6.2014); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è,
infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di debiti di valore, il pregiudizio
derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante
gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma
rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2010, n. 18028)].
Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
Va, infine, riconosciuto l'importo di € 980,27, per le spese mediche ritenute dall'ausiliario documentate e, quindi, provate, e non, invece, quello di € 122,00, in quanto spesa “non a carattere
diagnostico-terapeutico” (cfr. pag. 7 della relazione).
4 – Le ulteriori domande spiegate dall'attore, di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza del sinistro, non possono trovare accoglimento.
ha addotto di aver subito (i) un danno patrimoniale quantificabile in € 24.000,00, di Pt_1
cui € 10.000,00 “per aver risarcito il proprio socio a causa dell'assenza forzata sul posto di lavoro”,
ed € 12.000,00 “per il mancato guadagno non avendo lo stesso attore potuto espletare alcuna
mansione lavorativa a causa della sua assenza forzata”, (ii) un danno da perdita di chance, “tenendo
conto che l'attività commerciale di cui era socio l'attore percepisce annualmente un guadagno netto
di euro 24.000,00, e che al sig. sarebbero spettati annualmente euro 12.000,00 circa”, per Pt_1
complessivi € 60.000,00, considerato che “il danno da perdita di chances si stimerebbe nell'arco di
cinque anni”.
La domanda è del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e documentale.
21 Infatti, va evidenziato che: - non si comprende, in quanto l'attore non lo spiega, come è
pervenuto a quantificare la somma di € 24.000,00, richiesta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo reddito percepito dall'attore in epoca antecedente al sinistro;
- in generale, non si rinvengono in atti, ad esempio, buste paga, bonifici,
ricevute di pagamento o altri documenti giustificativi;
- non vi è alcuna prova -che avrebbe dovuto essere offerta in via documentale- del fatto che abbia corrisposto al proprio socio la somma Pt_1
di € 10.000,00; - né si comprende il motivo per cui l'odierno attore sarebbe stato costretto “a
rispondere nei confronti del proprio socio sig. per inadempimento contrattuale e per non CP_6
aver coadiuvato lo stesso nell'esercizio dell'attività commerciale”, considerato che l'assenza dal lavoro è stata, appunto, giustificata dalle conseguenze lesive del sinistro e, dunque, non sembra configurare alcun tipo di inadempimento contrattuale;
- del tutto irrilevante è a tal fine quanto dichiarato dal teste , atteso che, come visto, si tratta di testimone de relato actoris; - allo Tes_4
stesso modo, non v'è prova del fatto che l'attività commerciale di cui era socio percepisse Pt_1
annualmente un guadagno netto di € 24.000,00; - non è stato neppure spiegato perché il danno da perdita di chance andrebbe “stimato” “nell'arco di cinque anni”.
In mancanza di tali decisivi ed essenziali elementi probatori, non è possibile determinare né
l'esistenza né l'entità del presunto pregiudizio economico.
Le allegazioni attoree, già di per sé alquanto generiche, sono rimaste prive di riscontro documentale.
Sicché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata.
5 – Il concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento lesivo,
la reiezione di alcune delle domande attoree e la sensibile riduzione dell'originaria pretesa risarcitoria dell'attore (che, di fatto, equivale a un accoglimento solo parziale della domanda)
giustificano la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico dei convenuti, in solido tra loro.
22 Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022),
facendo applicazione degli onorari medi e in base al valore della controversia, desumibile dal
decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014).
I costi della CTU, già liquidati in via anticipatoria nel corso del giudizio, sono definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_3
2) dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è controversia in misura paritaria a carico dell'attore e del conducente del veicolo di proprietà della società
convenuta;
3) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni illustrati in motivazione, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna
[...]
e “ , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 14.976,32, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi Parte_1
al tasso legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma, devalutata dal 21.6.2014 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii)
interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 14.976,32 dalla sentenza al saldo;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 980,27, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
5) rigetta nel resto le domande attoree;
6) compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, la residua metà, che si liquida in complessivi € 403,65 per esborsi ed € 3.808,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
23 7) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di Ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa.
Così deciso in Bari il 23 dicembre 2025
Il Giudice
CA AN
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. CA AN ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 11106/2015 avente ad oggetto “lesioni personali”
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mastro Parte_1
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Lorenzo Pirolo
CONVENUTA
NONCHÉ
“ .” Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 23.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con atto di citazione notificato in data 13/17.7.2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicuratrice in epigrafe (d'ora innanzi, per brevità, “ ) e la CP_1 CP_3
al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni (patrimoniali e non,
[...]
complessivamente quantificati in € 244.481,00) dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Giovinazzo il 28.6.2014 (rectius, 21.6.2014), allorché, “alla guida del ciclomotore tg.
CV74152”, “mentre percorreva in Giovinazzo la via Bari con direzione Bari”, “giungeva in
prossimità dell'intersezione con la via S. Coletta, strada posta alla sinistra del senso di marcia
dell'attore, strada questa a senso unico”; “nella medesima circostanza dalla direzione opposta e
sulla corsia opposta sempre sulla via Bari come sopra menzionata, procedeva il veicolo Ford Transit
tg. DF081RX condotto dal sig. e assicurato con la , che “giunto Parte_2 Controparte_4
in prossimità della predetta intersezione con la via S. Coletta, per immettersi nella medesima via,
svoltava a sinistra ponendosi in senso trasversale rispetto alla direzione percorsa dal sig. ”, Pt_1
il quale “mentre percorreva la via Bari, quando il veicolo Transit Ford svoltava a sinistra, impattava
contro di questo, proprio nell'istante che lo stesso Ford Transit si era posto in senso trasversale alla
direzione percorsa dal ”; “attesa l'imprevidibilità della manovra, l'attore non poteva evitare Pt_1
l'impatto con questo” e “dopo l'impatto con il veicolo Ford Transit il sig. cadeva per terra Pt_1
riportando gravissime lesioni per cui era necessario il trasporto in urgenza a mezzo del 118”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio in data 29.10.2015 la “ , CP_1
contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro ex adverso operata, deducendo (i) la responsabilità esclusiva e/o la prevalente corresponsabilità dell'attore nella causazione dello stesso
(ii) nonché l'insussistenza delle lesioni lamentate e del nesso eziologico tra le stesse e l'evento de
quo, e concludendo, dunque, per il rigetto della “domanda attorea promossa dal sig. poiché Pt_1
infondata e non provata e poiché manifestamente sproporzionata ed eccessiva in ordine al quantum”.
, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio e, Controparte_3
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
2 Con ordinanza del 26.2.2016, in accoglimento della richiesta di concessione della provvisionale ex art. 5 l. n. 102/2006 formulata dall'attore, il Tribunale, ritenuti sussistenti “i gravi
elementi quantomeno di co-responsabilità a carico del conducente del veicolo antagonista”, ha condannato la Compagnia al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.902,50, corrisposta a mezzo assegno inviato in data 9.8.2016 e ricevuto in data 10.8.2016.
Con la medesima ordinanza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore,
prova per testi e Ctu medico-legale.
All'esito dell'espletata istruttoria e tenuto conto delle relative emergenze, con ordinanza del
1°.
2.2022 emessa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. è stato proposto alle parti di definire in via bonaria il presente giudizio alle seguenti condizioni: “
1. conteggio del danno non patrimoniale sulla scorta
di quanto accertato dal CTU, sia per l'inabilità temporanea sia per gli esiti permanenti (14%) e,
trattandosi di macropermanenti, sviluppato secondo le Tabelle di Milano attuali e con la
personalizzazione già concessa in sede di ordinanza provvisionale;
2. spese mediche nei limiti di
quanto documentato;
3. dimezzamento delle poste risarcitorie ex art 2054 secondo comma cc;
4. le
spese di lite compensate per la metà e per la residua quota a carico della parte convenuta alla stregua
del “decisum”, medi di legge ex DM n. 55/2014, e succ. modif., per le fasi fin qui svolte, oltre VA e
accessori di legge;
5. costi di CTU in solido e per metà ciascuna fra le parti”.
In corso di causa, anche sulla scorta della citata proposta conciliativa formulata dal giusdicente, sono stati coltivati indarno tentativi volti alla definizione bonaria della presente controversia, i quali tuttavia hanno avuto esito negativo, tanto che l'attore ha reiterato la richiesta di ammissione di ctu contabile, rigettata con ordinanza depositata il 21.1.2025.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
3 2 – Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre preliminarmente puntualizzare che il compendio probatorio sul quale deve formarsi il convincimento del giusdicente è costituito da: - interrogatorio formale dell'attore; - dichiarazioni testimoniali del testimone oculare dell'accaduto; - rapporto giudiziario, disegno planimetrico, relazione sulla dinamica del sinistro stradale redatti dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Giovinazzo intervenuti in loco;
-
verbali delle spontanee dichiarazioni rese da , e Parte_1 Parte_2 Tes_1
.
[...]
In primo luogo, è opportuno dare atto, limitatamente a quanto in questa sede rilevante, della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti intervenuti sulla scorta degli accertamenti espletati, delle dichiarazioni spontanee rese dai conducenti dei veicoli coinvolti, della posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito della collisione e dei danni materiali dagli stessi riportati: - “il conducente del veicolo “A” [ossia. , ndr] percorreva via Bari con provenienza Pt_1
centro-città e direzione Bari, allorquando giunto all'altezza dell'intersezione a raso con via Colletta
collideva con la parte laterale sinistra del veicolo condotto contro la parte posteriore destra del
veicolo “B” [ossia quello di proprietà della convenuta, ndr] nel contempo circolante su Via Bari con
provenienza Bari ed intento nell'esecuzione della manovra di svolta a sinistra verso via S. Colletta”;
- “a seguito della collisione il motociclo trovava posizione di quiete sulla carreggiata nella corsia
di pertinenza, con la parte anteriore rivolta in direzione centro-città”; - “sulla platea stradale, nella
corsia di pertinenza del veicolo A sono state rinvenute tracce di pneumatico riconducibili allo stesso
aventi andamento rettilineo, continuo ed obliquo verso destra avente una lunghezza pari a mt 14,80
e tracce di incisione il cui dettaglio si evince dal rilievo planimetrico” (cfr. documentazione fotografica).
Co Allorché ha reso le spontanee dichiarazioni agli agenti di , ha riferito che: Parte_1
“notavo che dal senso opposto c'era una fila di auto incolonnate. Improvvisamente un furgone,
4 nell'effettuare manovra di svolta a sinistra verso via S. Colletta, mi tagliava la strada. Ho tentato
di frenare e di evitare l'impatto ma l'immediatezza della manovra del conducente del furgone, non
mi ha lasciato scampo”.
In sede di interrogatorio formale, espletato all'udienza del 23.10.2017, l'attore ha negato che,
in quell'occasione, prima dell'impatto, procedesse a elevata velocità: “posso solo dire che procedevo
nei limiti consentiti dalla legge”.
Il teste , escusso all'udienza del 12.4.2022, ha dichiarato che: - “Sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa perché in data 28/6/2014, ricordo che erano circa le 13:00 in quanto
io lavoravo in una pizzeria che era nei pressi dell'incrocio dell'incidente e ricordo che avevo appena
terminato di impastare la massa e avevo chiuso la pizzeria e tornavo a casa”; - “Ero andato al
tabaccaio che è proprio di fronte all'incrocio dove è accaduto l'incidente e quando sono uscito dal
tabaccaio ho assistito all'incidente”; - “Posso riferire che un furgone di colore bianco, se non
sbaglio un Ford, proveniva da Bari verso Molfetta, e giunto in prossimità dell'incrocio con la via
Coletta, ricordo il nome perché io ho anche lavorato in una pizzeria che è proprio in quella via,
senza rallentare svoltava a sinistra proprio sulla via Coletta”; - “In quel momento dalla parte
opposta proveniva il ciclomotore condotto dal sig. , che al momento della svolta era vicino Pt_1
al furgone, forse quattro o cinque metri, tanto che lo stesso non poteva evitare l'impatto”; - “Il
motore colpiva la parte posteriore destra del furgone”; - “Ricordo che a seguito dell'impatto il
ciclomotore rimbalzava e scarrocciava sul marciapiedi di destra, quello rispetto al senso di marcia
del ciclomotore”; - “Dopo l'impatto io e anche il titolare della tabaccheria abbiamo soccorso il
, che era svenuto per terra, gli toglievamo il casco, gli fu messo del ghiaccio in testa e Pt_1
proprio io mantenevo un ombrellone che fu portato per l'occasione per fare ombra al malcapitato,
poiché faceva molto caldo”; - “Intervenivano i vigili urbani di Giovinazzo e ricordo che a me non
chiedevano nulla, né le generalità pur essendo sul posto ed avendo assistito al sinistro”.
5 I testi e , entrambi escussi all'udienza del 24.5.2019, Testimone_3 Testimone_4
hanno dichiarato di non aver assistito al sinistro, avendo avuto conoscenza dell'evento in virtù dei rapporti di natura personale intercorrenti con l'attore, di cui all'epoca dei fatti erano entrambi amici.
Si tratta, pertanto, di testimoni de relato, che non hanno assistito alla verificazione dell'evento e che, dunque, nulla hanno potuto riferire in ordine alla dinamica del sinistro e che hanno appreso dell'accaduto direttamente dall'attore.
In proposito, giova rammentare che “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono
su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la
rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione
di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni
"de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al
giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur
attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel
concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cass. n.
569/2015).
Alla luce delle illustrate emergenze istruttorie, possono essere effettuate le seguenti considerazioni.
In primo luogo, va rilevato che l'attore ha dichiarato che, prima della collisione con il furgone
“Ford Transit”, viaggiava nei limiti di velocità consentiti.
Tuttavia, la natura, l'entità e la gravità sia dei danni materiali ai veicoli sia delle lesioni riportate dal non appaiono compatibili con una velocità di marcia adeguata allo stato dei Pt_1
luoghi.
A tal riguardo, non può non evidenziarsi che gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato la presenza, sulla corsia di marcia percorsa dal veicolo condotto dall'odierno attore, di “tracce di
pneumatico riconducibili allo stesso aventi andamento rettilineo”, avente una lunghezza pari a ben
14,80 metri.
6 Tale circostanza fattuale e oggettiva, accertata dalle forze di polizia intervenute, non è stata contestata né smentita dall'attore e, pertanto, dev'essere posta a fondamento della decisione.
Ebbene, la presenza sul manto stradale di tracce di frenata di tale lunghezza se, da un lato,
consente di affermare che ha avuto modo di avvedersi del veicolo antagonista e di provare, Pt_1
pur senza riuscirci, ad arrestare la marcia ed evitare l'impatto, dall'altro, induce a ritenere che sempre procedesse a velocità sostenuta o, comunque, non adeguata. Pt_1
Infatti, gli agenti intervenuti lo hanno sanzionato per violazione dell'art. 141, commi 3 (ai sensi del quale “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle
curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei
casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”) e 8 (che quantifica la sanzione prevista in caso di violazione del comma 3), CdS.
L'attore si è limitato a contestare genericamente la legittimità di tale sanzione e a negare che il verbale della Polizia Locale abbia, in parte qua, fede privilegiata.
Tuttavia, non risulta che il verbale in parola sia stato impugnato da . Pt_1
Anche da tale circostanza, quindi, si desume che la velocità di marcia tenuta dal conducente del ciclomotore non fosse adeguata allo stato dei luoghi.
Inoltre, quanto alle dichiarazioni rese dal teste unico ad aver riferito di aver assistito Tes_2
al sinistro, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, nel rapporto redatto dalla Polizia Locale non si fa alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari e, in generale, di persone informate sui fatti;
d'altronde, a riprova di ciò, le uniche spontanee dichiarazioni che sono state raccolte dagli agenti sono quelle dei due conducenti dei veicoli coinvolti e del terzo trasportato a bordo del veicolo “A”.
In sostanza, la presenza del teste sui luoghi di causa al momento dell'incidente non emerge da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di Polizia nell'immediatezza del sinistro e, in generale,
7 da alcuna fonte documentale “ufficiale” e neanche dalle succitate spontanee dichiarazioni rese dalle persone rimaste coinvolte nell'incidente.
Tale circostanza, a fortiori in quanto rimasta non spiegata, concorre, con tutta evidenza, a privare di attendibilità e rilevanza le dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado di giudizio.
Co Il teste, infatti, si è in proposito limitato a riferire che gli agenti di non gli avrebbero chiesto nulla, neppure le generalità, “pur essendo sul posto e avendo assistito al sinistro”.
Non ha, però, spiegato, ad esempio, il motivo per cui non ha ritenuto di rilasciare dichiarazioni o di far acquisire le proprie generalità.
Soltanto nella constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro sottoscritta dai conducenti dei veicoli coinvolti è stato riportato che “rese dichiarazioni ai vigili Testimone_2
urbani di Giovinazzo”.
Tale circostanza, tuttavia, non trova riscontro nell'esaminato rapporto redatto dagli agenti di
Polizia Locale intervenuti, che, come noto, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n.
38/2014).
D'altro canto, va osservato che: - nel cai a doppia firma, versato in atti, è stato dato atto che il veicolo di proprietà della “ “non concedeva la precedenza al motociclo”; - il CP_3
conducente del veicolo assicurato non è litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario-assicurato; - infatti, il litisconsorzio necessario, di cui all'art. 144 d. Lgs. n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni) sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054 cod. civ. comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo;
- ciò comporta che nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, mentre esse fanno piena prova a norma degli artt. 2733-
8 2735 c.c. nei confronti del conducente confitente (Cass. 07 maggio 2007, n. 10304); - tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, conforme all'indirizzo segnato dalle Sezioni Unite
con sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorti e, quindi,
anche nei confronti del confitente ai sensi dell'art. 2733 co. 3 cod. civ.; - a fortiori, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il conducente-
non proprietario, debba essere liberamente apprezzata, nei riguardi dell'assicuratore e del proprietario (diverso dal conducente-confitente); - pertanto, la dichiarazione contenuta nel modulo
CAI in atti, proveniente dal conducente non proprietario del veicolo assicurato dalla compagnia convenuta, può essere liberamente apprezzata nei confronti dell'impresa di assicurazione;
- sicché,
considerato, altresì, che non v'è neppure prova del fatto che il modulo CAI in questione sia stato portato a conoscenza dell'assicuratore in fase stragiudiziale, in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, nei confronti della compagnia convenuta le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (cfr. Cass. n. 25468/2020); - a suffragio di quanto dichiarato dal conducente del veicolo di proprietà della convenuta v'è anche il fatto che gli agenti intervenuti lo hanno sanzionato per la violazione dell'art. 145, comma 2, CdS, a tenore del quale “quando due veicoli
stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione”.
In definitiva, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della conseguentemente attribuzione di responsabilità va considerato che: - il conducente del veicolo di proprietà della società
convenuta, mentre percorreva la via Bari in Giovinazzo con direzione centro-città, giunto all'altezza dell'intersezione a raso con la via Colletta, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di concedere la precedenza al veicolo condotto da , che procedeva nella direzione di marcia Pt_1
opposta; - , dal canto suo, non adeguava la velocità di marcia allo stato dei luoghi (presenza Pt_1
di un incrocio) e, pertanto, pur avendo azionato la frenata al fine di evitare la collisione, non riusciva
9 a evitarla e andava a impattare con la parte laterale posteriore destra della “Ford Transit”; - stando,
dunque, alle emergenze probatorie e documentali, nessuno dei due conducenti ha tenuto una condotta irreprensibile e, anzi, hanno entrambi concorso a cagionare l'evento.
Rebus sic stantibus, alla luce delle illustrate circostanze, la responsabilità nella causazione del sinistro deve essere attribuita in via paritaria a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Infine, occorre evidenziare che il nominato Ctu, esaminata la documentazione in atti e sottoposto l'attore a esame clinico obiettivo, acclarato che, in conseguenze dell'evento per cui è
causa “riportò un “Politrauma con contusione cranica, frattura del processo trasverso di Pt_1
C7, Frattura della spina della scapola destra, frattura della I e II costa di destra””, ha ritenuto che si tratti “di lesioni che ben si attengono alla dinamica traumatizzante, così come riferitaci e come
emerge dagli atti. In particolare, ebbe a realizzarsi nel caso di specie a carico di conducente di
motociclo per impatto contro il suolo. Dette lesioni sono compatibili con l'uso del casco”.
Pertanto, risulta provata anche la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e il sinistro stradale per cui è causa.
L'ausiliare del giudice, inoltre, ha ritenuto le lesioni riscontrate compatibili con l'uso del casco da parte di al momento dell'impatto. Pt_1
Tale affermazione sembra trovare conferma nella circostanza, acclarata dagli agenti intervenuti, che infatti ne danno atto nell'esaminato rapporto di incidente, per cui sul luogo dell'occorso sono stati rinvenuti due caschi, uno tipo “scodella” e uno di marca “airoh”, sul quale,
nella parte anteriore (visiera), erano presenti “raschi vari e tracce ematiche”.
Atteso che l'unico ciclomotore coinvolto nel sinistro era quello condotto da , a bordo Pt_1
del quale era trasportato un passeggero, deve ritenersi, dunque, che i suddetti caschi appartenessero ai due occupanti il ciclomotore e che, di conseguenza, anche l'odierno attore indossasse il casco.
D'altronde, le parti costituite non hanno neanche formulato osservazioni avverso la bozza di elaborato peritale;
sicché, le conclusioni cui è pervenuto il Ctu -rassegnate, si ribadisce, all'esito
10 dell'esame della documentazione in atti e della visita medico-legale del periziando- vanno poste a fondamento della presente decisione.
Ne consegue che non può assumere, a tal fine, rilievo dirimente in senso sfavorevole all'attore il fatto che gli agenti di Polizia Locale lo abbiano sanzionato per la violazione dell'art. 171 CdS,
posto, peraltro, che in atti non è presente il relativo verbale.
Occorre, in proposito, rammentare che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non è fonte, di per sé, di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso o alle sue conseguenze.
Invero, l'infrazione ad un precetto di legge, se può importare responsabilità sotto altro titolo,
non può dar luogo a responsabilità civile per un evento nel cui processo causativo l'infrazione medesima non trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante, collegabile all'evento stesso con nesso eziologico (Cass. n. 12390/1995); in sostanza, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi causa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente logico (Cass. n. 18457/2003).
Ciò perché è fonte di responsabilità in sede risarcitoria non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale (o di limitazione dell'altrui responsabilità), bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. 8366/2010).
In particolare, è stato affermato che l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stesso, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale
(Cass. n. 24432/2009), circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché
riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. (cfr anche Cass. n. 9241/2016).
11 Ebbene, nel caso di specie, come si è avuto modo di illustrare, non v'è prova alcuna del fatto che l'eventuale mancato o non corretto uso del casco da parte di abbia concretamente Pt_1
influito sull'eziologia del danno e, dunque, sulle lesioni dall'attore in concreto riportate.
Tanto, si ribadisce, non è emerso né dalla documentazione in atti né dall'istruttoria espleta ed
è, anzi, smentito dalle risultanze della Ctu, nei cui confronti, come pure già sottolineato, la compagnia convenuta non ha formulato osservazioni.
In definitiva, nel caso di specie non v'è prova dell'incidenza causale del mancato o non corretto uso del casco protettivo sulle lesioni subite dall'attore.
3 – Tanto premesso in ordine all'an debeatur, s'impone di procedere allo scrutinio delle “poste risarcitorie” domandate da parte attrice.
Giova innanzitutto puntualizzare che – nella determinazione e liquidazione di tutti i danni non patrimoniali lamentati nell'ambito del presente giudizio – si farà applicazione delle Tabelle all'uopo elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano: la giurisprudenza di legittimità esclude, infatti, una liquidazione equitativamente pura per il danno non patrimoniale,
insegnando di seguire le tabelle del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 3 Cost. quale parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., salve le concrete circostanze che ne giustifichino eventualmente la non applicazione: “L'origine del - per così dire - ruolo nazionale
delle tabelle milanesi nella valutazione del quantum dei danni non patrimoniali risiede, come è noto,
in Cass. sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408, che, dopo un'ampia elaborazione avente ad oggetto le regole
che il giudice deve seguire nell'applicazione dell'istituto normativo dell'equità come strumento di
quantificazione del danno - in presenza di un inevitabile ossimoro: da un lato l'esigenza del rispetto
del caso concreto e dall'altro l'esigenza dell'uguaglianza risarcitoria - nonché il necessario
inserimento del ruolo nomofilattico di questa Suprema Corte soprattutto in una situazione di
carenza normativa, è pervenuta ad affermare il principio per cui "poiché l'equità va intesa anche
come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione
dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di
12 valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle
assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano,
da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". Peraltro questo principio è stato
affermato nel contesto del richiamato insegnamento di S.U. 11 novembre 2008 n. 27972 secondo il
quale, come sintetizza la suddetta pronuncia del 2011, "costituisce componente del danno biologico
"ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca", per cui "determina dunque
duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale
inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo"” (Cass., Sez. III, 14.11.2019, n. 29495).
In proposito, giova rammentare che, con il D.P.R. n. 12 del 13.1.2025, entrato in vigore il
5.3.2025, è stata approvata la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (consistite in postumi permanenti pari o superiori al 10%
della complessiva validità dell'individuo - c.d. macrolesioni), ai sensi dell'articolo 138, comma 1,
lettera b), CdA di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
La nuova T.U.N. è destinata a sostituire, come noto, il criterio di liquidazione, generalmente applicato in ipotesi di c.d. macrolesioni, delle c.d. Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia
civile del Tribunale di Milano.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che la nuova T.U.N. trovi applicazione soltanto ai sinistri verificatisi successivamente al 5.3.2025.
Tanto in conformità al dettato dell'art. 5 del D.P.R. n. 12/2025, secondo il quale “le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data
della sua entrata in vigore” (ossia il 5.3.2025).
Donde la perdurante applicazione, per i sinistri verificatisi in epoca antecedente (come quello in rassegna), delle c.d. Tabelle di Milano.
Inoltre, è opportuno richiamare alcuni principi generali, che costituiscono ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, e, in particolare: - quello della “necessaria integralità del
13 risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in
merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui
indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso
pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito” [Cass., S.U., n. 26972/2008; ribadito di recente da Cass., Sez. III, 8.5.2015, n. 9320: il riferimento a determinati tipi di pregiudizio,
variamente denominati (danno morale, biologico, esistenziale, alla vita relazionale e sessuale, etc.),
risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte voci di danno]; - quello secondo cui “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè,
secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto
illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle
fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di
fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione
delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona
che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali,
rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito
abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela
costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono
individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Ciò premesso e chiarito, in merito alla determinazione del quantum debeatur, può farsi riferimento alle risultanze della Ctu espletata in corso di causa, che si ritiene opportuno riportare brevemente: - “sulla scorta della documentazione (medica e non) presente in atti, dell'anamnesi
raccolta e dei risultati dell'esame clinico svolto, può rispondersi con parere motivato ai quesiti
14 propostici”; - “In conseguenza delle lesioni riportate si è determinata una incapacità biologica
temporanea totale di giorni 12 (dodici), subtotale di 30 (trenta) giorni, seguita da una incapacità
temporanea parziale al 50% di giorni 60 (sessanta) giorni ed ulteriori 70 (settanta) giorni di
parziale al 30%. Per quel che attiene i postumi permanenti all'attuale esame obiettivo si è rilevata
sindrome algo-disfuzionale del collo in esiti di frattura dell'apofisi trasversa di C7, caratterizzata
da dolenzia ai movimenti del collo con limitazione ai gradi terminali della ante e retroposizione.
Quale reliquato della frattura della scapola destra permanente ad oggi limitazione ai gradi
terminali della abduzione e retroposizione con lieve ipotrofia delle masse muscolari del cingolo
scapolare. Ricorre inoltre una sindrome algo-disfuzionale del torace quale esito della frattura della
I e II costa di destra con dolenzia palpatoria ed algie che si esacerbano con le variazioni
metereologiche”; - “Stante ciò, tenuto conto di quanto esperito alla luce dell'esame obiettivo rilevato
e dell'iter diagnostico-terapeutico seguito, ne derivano postumi permanenti quale danno biologico
pari al più 14% per cento quale conseguenza del sinistro de quo”; - “Le spese mediche presenti in
atti ammontano ad € 980,27 (novecentottanta virgola ventisette)”.
Le conclusioni riportate sono state rassegnate dal Ctu seguendo un ragionamento logico-
deduttivo immune da vizi logici e metodologici che ne possano inficiare la valenza, sono state adeguatamente motivate e, pertanto, devono essere condivise, anche in considerazione del complesso degli elementi emersi dalle risultanze istruttorie e probatorie.
Di talché, applicando i suddetti principi al caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni e tenendo conto dell'età di all'epoca del sinistro (ossia Pt_1
ventisette anni, essendo nato il [...]), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale si ottiene l'importo complessivo di € 58.780,50, così ottenuto: - € 48.948,00 per danno biologico permanente nella misura del 14%; - € 1.380,00 per invalidità temporanea totale per dodici giorni;
-
€ 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% (ossia, secondo la terminologia utilizzata dal
Ctu, “subtotale”) per trenta giorni;
- € 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per sessanta giorni;
- € 2.415,00 per invalidità temporanea parziale al 30% per settanta giorni.
15 In ragione del paritario concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro e, dunque, del medesimo grado di responsabilità gravante sulle parti, deve porsi solidalmente a carico dei convenuti l'importo di € 29.390,25, pari alla metà di quello poc'anzi determinato in quanto commisurato al 50% della responsabilità colposa addebitabile al convenuto.
Da tale somma va decurtata quella già corrisposta in corso di causa dalla “ a titolo di CP_1
provvisionale in forza dell'ordinanza del 26.2.2016.
A tal fine occorre omogeneizzare le due poste testé indicate, attualizzando l'importo già
erogato a titolo di provvisionale, individuando il dies a quo in vista della rivalutazione nel mese di agosto del 2016, allorché esso è stato corrisposto dall'impresa d'assicurazione.
Conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento della somma di € 14.976,32, che questo Tribunale ritiene congrua e satisfattiva, idonea a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti dall'attore, ribadito che le succitate tabelle -sulla scorta delle quali, come visto, è stato calcolato l'importo ottenuto- comprendono in una unica posta liquidatoria sia il pregiudizio biologico/dinamico relazionale che quello correlato alla sofferenza soggettiva del danneggiato (c.d. “danno morale”).
In tema, la Corte di cassazione ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014,
n. 23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
16 Occorre, al riguardo, fare applicazione del principio di diritto affermato da Cass., Sez. III,
18.11.2014, n. 24471, in base al quale, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la “personalizzazione” integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché
devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un
baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti
della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in
denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di
relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali
circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate
nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità
delle lesioni'” (Cass. 23778/2014).
In altri termini, come puntualizzato da Cass. n. 7513/2018 (la cui motivazione dev'essere da questo Tribunale integralmente condivisa), la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle labilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.
Dunque, è preferibile affermare non che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-
relazionali ma che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.
Inoltre, l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-
relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
17 Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità';
la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè
indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), e allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
oppure è una conseguenza peculiare, e allora dovrà
essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”:
così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014.
Dunque, “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita
quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali e inevitabili per tutti coloro
che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di
base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che
non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state
patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto,
giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi,
non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva, infatti,
quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del
risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria,
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di
invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede
18 di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014)” (sempre, Cass. n. 7513/2018).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto illustrati, deve ritenersi che le somme riconosciute e liquidate in favore dell'odierno attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale siano pienamente satisfattive delle pretese azionate e senza dubbio idonee a ristorare integralmente il pregiudizio sofferto, atteso che non è emerso che , in conseguenza del sinistro per cui è Pt_1
causa, abbia subito un completo stravolgimento delle proprie abitudini di vita e della propria quotidianità; - non v'è prova di alcun turbamento della “serenità familiare”; - non sono stati allegati ulteriori elementi in fatto idonei a giustificare la personalizzazione (invero, neanche richiesta in maniera espressa e specifica); - in definitiva, le conseguenze patite dal (e ricomprese, Pt_1
appunto, nella somma complessivamente liquidatagli) sono comuni, generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano riportato quel tipo di lesioni, non ravvisandosi alcuna peculiarità ed eccezionalità
del caso in questione.
Sull'anzidetta somma non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Devono, per converso, essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è
stata domandata da parte attrice, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. CdA Bari, sent. n. 1599/2023).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
19 In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del
10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio
di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez.
3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”.
Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 21.6.2014, data del sinistro.
20 Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'evento lesivo (21.6.2014); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è,
infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di debiti di valore, il pregiudizio
derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante
gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma
rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2010, n. 18028)].
Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
Va, infine, riconosciuto l'importo di € 980,27, per le spese mediche ritenute dall'ausiliario documentate e, quindi, provate, e non, invece, quello di € 122,00, in quanto spesa “non a carattere
diagnostico-terapeutico” (cfr. pag. 7 della relazione).
4 – Le ulteriori domande spiegate dall'attore, di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza del sinistro, non possono trovare accoglimento.
ha addotto di aver subito (i) un danno patrimoniale quantificabile in € 24.000,00, di Pt_1
cui € 10.000,00 “per aver risarcito il proprio socio a causa dell'assenza forzata sul posto di lavoro”,
ed € 12.000,00 “per il mancato guadagno non avendo lo stesso attore potuto espletare alcuna
mansione lavorativa a causa della sua assenza forzata”, (ii) un danno da perdita di chance, “tenendo
conto che l'attività commerciale di cui era socio l'attore percepisce annualmente un guadagno netto
di euro 24.000,00, e che al sig. sarebbero spettati annualmente euro 12.000,00 circa”, per Pt_1
complessivi € 60.000,00, considerato che “il danno da perdita di chances si stimerebbe nell'arco di
cinque anni”.
La domanda è del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e documentale.
21 Infatti, va evidenziato che: - non si comprende, in quanto l'attore non lo spiega, come è
pervenuto a quantificare la somma di € 24.000,00, richiesta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo reddito percepito dall'attore in epoca antecedente al sinistro;
- in generale, non si rinvengono in atti, ad esempio, buste paga, bonifici,
ricevute di pagamento o altri documenti giustificativi;
- non vi è alcuna prova -che avrebbe dovuto essere offerta in via documentale- del fatto che abbia corrisposto al proprio socio la somma Pt_1
di € 10.000,00; - né si comprende il motivo per cui l'odierno attore sarebbe stato costretto “a
rispondere nei confronti del proprio socio sig. per inadempimento contrattuale e per non CP_6
aver coadiuvato lo stesso nell'esercizio dell'attività commerciale”, considerato che l'assenza dal lavoro è stata, appunto, giustificata dalle conseguenze lesive del sinistro e, dunque, non sembra configurare alcun tipo di inadempimento contrattuale;
- del tutto irrilevante è a tal fine quanto dichiarato dal teste , atteso che, come visto, si tratta di testimone de relato actoris; - allo Tes_4
stesso modo, non v'è prova del fatto che l'attività commerciale di cui era socio percepisse Pt_1
annualmente un guadagno netto di € 24.000,00; - non è stato neppure spiegato perché il danno da perdita di chance andrebbe “stimato” “nell'arco di cinque anni”.
In mancanza di tali decisivi ed essenziali elementi probatori, non è possibile determinare né
l'esistenza né l'entità del presunto pregiudizio economico.
Le allegazioni attoree, già di per sé alquanto generiche, sono rimaste prive di riscontro documentale.
Sicché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata.
5 – Il concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento lesivo,
la reiezione di alcune delle domande attoree e la sensibile riduzione dell'originaria pretesa risarcitoria dell'attore (che, di fatto, equivale a un accoglimento solo parziale della domanda)
giustificano la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico dei convenuti, in solido tra loro.
22 Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022),
facendo applicazione degli onorari medi e in base al valore della controversia, desumibile dal
decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014).
I costi della CTU, già liquidati in via anticipatoria nel corso del giudizio, sono definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_3
2) dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è controversia in misura paritaria a carico dell'attore e del conducente del veicolo di proprietà della società
convenuta;
3) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni illustrati in motivazione, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna
[...]
e “ , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 14.976,32, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi Parte_1
al tasso legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma, devalutata dal 21.6.2014 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii)
interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 14.976,32 dalla sentenza al saldo;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 980,27, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
5) rigetta nel resto le domande attoree;
6) compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, la residua metà, che si liquida in complessivi € 403,65 per esborsi ed € 3.808,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
23 7) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di Ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa.
Così deciso in Bari il 23 dicembre 2025
Il Giudice
CA AN
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