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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0 9 2 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato
[...]
SA AC per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 11/09/2025, i coniugi esposero che in data 18/06/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Paceco dal quale era no nate due figlie: (6/4/2005), maggiorenne ma Per_1
economicamente non autonoma;
(20/2/2010), Per_2
minorenne. Precisarono che con sentenza n. 133/2024 del
8/10/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento della figlia minorenne.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13/11/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento della figlia minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del marito Parte_3
che con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_3
e con ricorso
[...] Parte_4
depositato in data 11/09/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Paceco il
[...] Parte_4
18/06/2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paceco al n. 28, parte II, serie
A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_3 cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 20/11/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato
[...]
SA AC per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 11/09/2025, i coniugi esposero che in data 18/06/2002 avevano contratto matrimonio concordatario in Paceco dal quale era no nate due figlie: (6/4/2005), maggiorenne ma Per_1
economicamente non autonoma;
(20/2/2010), Per_2
minorenne. Precisarono che con sentenza n. 133/2024 del
8/10/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento della figlia minorenne.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13/11/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne e le questioni relative all'affido e al mantenimento della figlia minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del marito Parte_3
che con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_3
e con ricorso
[...] Parte_4
depositato in data 11/09/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Paceco il
[...] Parte_4
18/06/2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paceco al n. 28, parte II, serie
A, anno 2002, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_3 cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 20/11/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa