Articolo 7 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 2005
>
Versione
14 ottobre 2020
Art. 7. (Risorse nettarifere). 1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126)) ;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalita' produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente