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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4200/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01469364 16 IRPEF-ALTRO 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE di ROMA 1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 32440 del 8 marzo 2024 con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220146936416, con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE richiedeva il pagamento di € 11.188,84 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 della dichiarazione 2018 (anno d'imposta 2017). La cartella traeva origine dalla rilevazione di versamenti in acconto IRPEF dichiarati per € 11.757,00 ma riscontrati dall'Ufficio in misura di soli € 4.710,00, determinando un'imposta a debito di € 2.250,00 e il disconoscimento del credito di € 4.797,00 che il contribuente riteneva di aver maturato. L'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis DPR 600/73. L'appellante sostiene che l'Ufficio, inserendo nelle controdeduzioni la schermata del quadro N della dichiarazione, ha dimostrato che i versamenti in acconto dichiarati per € 11.757,00 erano stati rinvenuti solo per € 4.710,00. Inoltre, afferma che i versamenti allegati dal contribuente si riferirebbero all'anno d'imposta 2016, come risulterebbe dai modelli F24 che riportano tale annualità nel campo “periodo di riferimento”. In particolare, secondo l'Ufficio, i versamenti che la parte allega ed afferma di aver eseguito anche se in ritardo, sono tutti riferibili all'anno 2016 come è rilevabile dai singoli F24 dove al rigo “periodo di riferimento” è riportato anno 2016. Infatti, il contribuente ha rateizzato una comunicazione d'irregolarità per il 2016, e i versamenti della rateizzazione sono tutti abbinati alla cartella, manca la rata n. 7 per la quale il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, ma sempre riferibile al 2016. Si costituisce in giudizio l'appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, in quanto privo di motivi specifici di impugnazione. Nel merito, contesta l'infondatezza delle censure, evidenziando che l'acconto di € 11.757,00 (codici 4033 per € 4.703,00 e 4034 per € 7.054,00) fu oggetto di controllo automatizzato tramite avviso bonario, a seguito del quale il contribuente produsse la documentazione dei versamenti effettuati, determinando una rideterminazione dell'imposta dovuta in € 2.213,76, oggetto di rateazione regolarmente pagata. Precisa che i modelli F24 riportano l'anno 2016 in quanto trattasi di acconti inseriti nella dichiarazione 2016 da utilizzare nella dichiarazione 2017, come confermato dallo stesso F24 prestampato con l'avviso bonario. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, quindi, non merita accoglimento.
1. La parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, sostenendo che l'appellante non avrebbe indicato specificamente i motivi di censura alla sentenza. L'eccezione è infondata. L'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/92 prescrive che il ricorso in appello contenga “l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che i motivi devono essere specifici, consentendo di individuare le situazioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma non è necessaria una formulazione tecnica rigorosa. Nel caso di specie, l'atto di appello contiene un'esposizione sommaria dei fatti processuali, indica chiaramente l'oggetto della domanda (riforma della sentenza n. 3240/27/24) e deduce un motivo di censura riferito alla violazione dell'art. 36-bis DPR 600/73, articolando le ragioni del dissenso con la motivazione del primo giudice. Il motivo è sufficientemente specifico, essendo incentrato sulla contestazione della valutazione operata dal primo giudice circa la genericità delle deduzioni dell'Ufficio e l'effettiva pertinenza temporale dei versamenti allegati dal contribuente. L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.
2. Nel merito la controversia verte sulla legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, che ha accertato una discrepanza tra i versamenti in acconto IRPEF dichiarati per l'anno d'imposta 2017 (€ 11.757,00) e quelli effettivamente riscontrati dall'Ufficio (€ 4.710,00).
3. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 costituisce una procedura di liquidazione delle imposte basata sulla verifica meramente cartolare e aritmetica dei dati dichiarati dal contribuente, senza alcuna attività istruttoria ulteriore. Tale procedura consente all'Amministrazione finanziaria di correggere errori materiali e di calcolo, nonché di controllare la correttezza dei versamenti e dei crediti esposti in dichiarazione. Nel processo tributario, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, quale attore in senso sostanziale, che deve dimostrare la legittimità e fondatezza della propria pretesa. Tuttavia, quando il contribuente contesta la pretesa erariale allegando di aver effettuato i versamenti dovuti, su di esso grava l'onere di provare tale circostanza mediante idonea documentazione.
4. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata in atti emerge quanto segue: a) il contribuente ha dichiarato nella dichiarazione 2018 (anno d'imposta 2017) versamenti in acconto per complessivi € 11.757,00 (codici tributo 4033 per € 4.703,00 e 4034 per € 7.054,00); b) l'Ufficio, in sede di controllo automatizzato, ha riscontrato versamenti per soli € 4.710,00, determinando un'imposta a debito di € 2.250,00 e disconoscendo il credito di € 4.797,00; c) il contribuente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante che l'acconto di € 11.757,00 era stato oggetto di precedente controllo automatizzato mediante avviso bonario, a seguito del quale aveva fornito all'Ufficio i pagamenti effettuati;
d) a seguito di tale verifica, l'imposta dovuta a titolo di acconto è stata rideterminata in € 2.213,76 (imposta a debito € 11.757,00 – imposta versata € 9.443,24), oltre interessi e sanzioni, per un totale di € 2.438,02 oggetto di rateazione regolarmente pagata;
e) i modelli F24 prodotti riportano l'indicazione dell'anno 2016, ma ciò è coerente con la natura di acconti relativi alla dichiarazione 2016 utilizzati nella dichiarazione 2017, come confermato dal F24 prestampato allegato all'avviso bonario.
5. La censura dell'appellante secondo cui i versamenti si riferirebbero all'anno d'imposta 2016 e non al 2017 non tiene conto della fisiologica dinamica temporale dei versamenti in acconto IRPEF. Gli acconti versati nell'anno 2016 costituiscono, infatti, crediti da utilizzare nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017 (dichiarazione 2018). La mera indicazione dell'anno 2016 nei modelli F24 non è dirimente, dovendosi avere riguardo al codice tributo e alla funzione economico-giuridica del versamento. Inoltre, il primo giudice, ha correttamente rilevato che l'Ufficio non ha fornito adeguata prova della mancanza dei versamenti, limitandosi ad allegare una schermata del sistema Serpico. La produzione della documentazione da parte del contribuente, attestante sia i versamenti originari sia la successiva regolarizzazione a seguito di avviso bonario con rideterminazione dell'imposta dovuta e rateazione, dimostra l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
6. Peraltro, la circostanza che l'Amministrazione finanziaria abbia già proceduto a un controllo automatizzato relativo ai medesimi acconti, rideterminando l'imposta dovuta e accettando la rateazione, è incompatibile con la successiva emissione di una cartella di pagamento basata sul disconoscimento integrale dei medesimi versamenti. Tale condotta configura una duplicazione della pretesa tributaria priva di giustificazione. L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 2000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
UG AR FA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4200/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01469364 16 IRPEF-ALTRO 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE di ROMA 1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 32440 del 8 marzo 2024 con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220146936416, con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE richiedeva il pagamento di € 11.188,84 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 della dichiarazione 2018 (anno d'imposta 2017). La cartella traeva origine dalla rilevazione di versamenti in acconto IRPEF dichiarati per € 11.757,00 ma riscontrati dall'Ufficio in misura di soli € 4.710,00, determinando un'imposta a debito di € 2.250,00 e il disconoscimento del credito di € 4.797,00 che il contribuente riteneva di aver maturato. L'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis DPR 600/73. L'appellante sostiene che l'Ufficio, inserendo nelle controdeduzioni la schermata del quadro N della dichiarazione, ha dimostrato che i versamenti in acconto dichiarati per € 11.757,00 erano stati rinvenuti solo per € 4.710,00. Inoltre, afferma che i versamenti allegati dal contribuente si riferirebbero all'anno d'imposta 2016, come risulterebbe dai modelli F24 che riportano tale annualità nel campo “periodo di riferimento”. In particolare, secondo l'Ufficio, i versamenti che la parte allega ed afferma di aver eseguito anche se in ritardo, sono tutti riferibili all'anno 2016 come è rilevabile dai singoli F24 dove al rigo “periodo di riferimento” è riportato anno 2016. Infatti, il contribuente ha rateizzato una comunicazione d'irregolarità per il 2016, e i versamenti della rateizzazione sono tutti abbinati alla cartella, manca la rata n. 7 per la quale il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, ma sempre riferibile al 2016. Si costituisce in giudizio l'appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, in quanto privo di motivi specifici di impugnazione. Nel merito, contesta l'infondatezza delle censure, evidenziando che l'acconto di € 11.757,00 (codici 4033 per € 4.703,00 e 4034 per € 7.054,00) fu oggetto di controllo automatizzato tramite avviso bonario, a seguito del quale il contribuente produsse la documentazione dei versamenti effettuati, determinando una rideterminazione dell'imposta dovuta in € 2.213,76, oggetto di rateazione regolarmente pagata. Precisa che i modelli F24 riportano l'anno 2016 in quanto trattasi di acconti inseriti nella dichiarazione 2016 da utilizzare nella dichiarazione 2017, come confermato dallo stesso F24 prestampato con l'avviso bonario. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, quindi, non merita accoglimento.
1. La parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, sostenendo che l'appellante non avrebbe indicato specificamente i motivi di censura alla sentenza. L'eccezione è infondata. L'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/92 prescrive che il ricorso in appello contenga “l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che i motivi devono essere specifici, consentendo di individuare le situazioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma non è necessaria una formulazione tecnica rigorosa. Nel caso di specie, l'atto di appello contiene un'esposizione sommaria dei fatti processuali, indica chiaramente l'oggetto della domanda (riforma della sentenza n. 3240/27/24) e deduce un motivo di censura riferito alla violazione dell'art. 36-bis DPR 600/73, articolando le ragioni del dissenso con la motivazione del primo giudice. Il motivo è sufficientemente specifico, essendo incentrato sulla contestazione della valutazione operata dal primo giudice circa la genericità delle deduzioni dell'Ufficio e l'effettiva pertinenza temporale dei versamenti allegati dal contribuente. L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.
2. Nel merito la controversia verte sulla legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, che ha accertato una discrepanza tra i versamenti in acconto IRPEF dichiarati per l'anno d'imposta 2017 (€ 11.757,00) e quelli effettivamente riscontrati dall'Ufficio (€ 4.710,00).
3. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 costituisce una procedura di liquidazione delle imposte basata sulla verifica meramente cartolare e aritmetica dei dati dichiarati dal contribuente, senza alcuna attività istruttoria ulteriore. Tale procedura consente all'Amministrazione finanziaria di correggere errori materiali e di calcolo, nonché di controllare la correttezza dei versamenti e dei crediti esposti in dichiarazione. Nel processo tributario, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, quale attore in senso sostanziale, che deve dimostrare la legittimità e fondatezza della propria pretesa. Tuttavia, quando il contribuente contesta la pretesa erariale allegando di aver effettuato i versamenti dovuti, su di esso grava l'onere di provare tale circostanza mediante idonea documentazione.
4. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata in atti emerge quanto segue: a) il contribuente ha dichiarato nella dichiarazione 2018 (anno d'imposta 2017) versamenti in acconto per complessivi € 11.757,00 (codici tributo 4033 per € 4.703,00 e 4034 per € 7.054,00); b) l'Ufficio, in sede di controllo automatizzato, ha riscontrato versamenti per soli € 4.710,00, determinando un'imposta a debito di € 2.250,00 e disconoscendo il credito di € 4.797,00; c) il contribuente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante che l'acconto di € 11.757,00 era stato oggetto di precedente controllo automatizzato mediante avviso bonario, a seguito del quale aveva fornito all'Ufficio i pagamenti effettuati;
d) a seguito di tale verifica, l'imposta dovuta a titolo di acconto è stata rideterminata in € 2.213,76 (imposta a debito € 11.757,00 – imposta versata € 9.443,24), oltre interessi e sanzioni, per un totale di € 2.438,02 oggetto di rateazione regolarmente pagata;
e) i modelli F24 prodotti riportano l'indicazione dell'anno 2016, ma ciò è coerente con la natura di acconti relativi alla dichiarazione 2016 utilizzati nella dichiarazione 2017, come confermato dal F24 prestampato allegato all'avviso bonario.
5. La censura dell'appellante secondo cui i versamenti si riferirebbero all'anno d'imposta 2016 e non al 2017 non tiene conto della fisiologica dinamica temporale dei versamenti in acconto IRPEF. Gli acconti versati nell'anno 2016 costituiscono, infatti, crediti da utilizzare nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017 (dichiarazione 2018). La mera indicazione dell'anno 2016 nei modelli F24 non è dirimente, dovendosi avere riguardo al codice tributo e alla funzione economico-giuridica del versamento. Inoltre, il primo giudice, ha correttamente rilevato che l'Ufficio non ha fornito adeguata prova della mancanza dei versamenti, limitandosi ad allegare una schermata del sistema Serpico. La produzione della documentazione da parte del contribuente, attestante sia i versamenti originari sia la successiva regolarizzazione a seguito di avviso bonario con rideterminazione dell'imposta dovuta e rateazione, dimostra l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
6. Peraltro, la circostanza che l'Amministrazione finanziaria abbia già proceduto a un controllo automatizzato relativo ai medesimi acconti, rideterminando l'imposta dovuta e accettando la rateazione, è incompatibile con la successiva emissione di una cartella di pagamento basata sul disconoscimento integrale dei medesimi versamenti. Tale condotta configura una duplicazione della pretesa tributaria priva di giustificazione. L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 2000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
UG AR FA