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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1272 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
IN VA e LA NT GI ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.VIANO PAOLA, elettivamente domiciliata in CP_2
indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI CP_3 P.IVA_2
BATTISTA, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino all'11/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 22/07/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio ed , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n. 29920249007812581000, notificata in data 21.05.2024 e le sottese cartelle di pagamento nn. 29920150021498114000 notificata in data 01.06.2016,
29920160022681722000 notificata in data 26.12.2016, 29920170008067862000 notificata in data 28.09.2017, 29920190006385942000 notificata in data 21.09.2019,
1 29920210003740862000 notificata in data 15.07.2022.
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto di intimazione nonché la prescrizione dei crediti per premi assicurativi dell'ente impositore convenuto.
l' e costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3 CP_2
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto infra.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che, delle 5 cartelle di pagamento costituenti titoli esecutivi della intimazione opposta, risulta correttamente notificata, a mani del ricorrente in data 01/06/2016, soltanto quella con n. 29920150021498114000, mentre le altre, notificate a mezzo pec, non recano regolare ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso in esame, l'agente della riscossione non ha documentato una ulteriore attività, e conseguentemente deve affermarsi la nullità della notifica delle restanti cartelle, aderendo al recente orientamento di legittimità di cui a Cass n. 3703 del
22 gennaio 2025, 13 febbraio 2025, che ha affermato “In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo
2 invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.”.
Quindi, in difetto di qualsiasi attività ulteriore successiva al ricevimento della ricevuta di mancata consegna, deve ritenersi che la notifica sia affetta da nullità.
Infine, quanto alla eccepita prescrizione, da esaminare con riferimento alla sola cartella notificata in data 1/6/2016, la stesa va respinta, in quanto in data
16/2/2022 risulta notificata intimazione di pagamento, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, tenuto conto del termine quinquennale di cui all'art 3 comma 9, L. 335/95 e della sospensione dei termini disposto dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, nonché dell'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L.
26 febbraio 2021, n. 21.
Va quindi annullata l'intimazione opposta limitatamente alle cartelle la cui notifica
è affetta da nullità.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono compensarsi per metà, nei rapporti tra la parte ricorrente ed e, per il resto CP_2
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Invece, vanno interamente compensate nei confronti dell' stante che CP_3
l'accoglimento parziale del ricorso è determinato da vizi della procedura di riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1. annulla l'intimazione opposta limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
29920160022681722000, 29920170008067862000,
29920190006385942000, 29920210003740862000, di cui dichiara la nullità delle relative notifiche;
2. compensa per metà le spese di lite tra la parte ricorrente e e CP_2
condanna quest'ultima al pagamento della restante parte, che liquida per
3 frazione in euro 2500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione ai procuratori;
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_3
Trapani, 04/10/2025
Il Giudice del lavoro
AN RA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1272 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
IN VA e LA NT GI ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.VIANO PAOLA, elettivamente domiciliata in CP_2
indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI CP_3 P.IVA_2
BATTISTA, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino all'11/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 22/07/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio ed , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n. 29920249007812581000, notificata in data 21.05.2024 e le sottese cartelle di pagamento nn. 29920150021498114000 notificata in data 01.06.2016,
29920160022681722000 notificata in data 26.12.2016, 29920170008067862000 notificata in data 28.09.2017, 29920190006385942000 notificata in data 21.09.2019,
1 29920210003740862000 notificata in data 15.07.2022.
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto di intimazione nonché la prescrizione dei crediti per premi assicurativi dell'ente impositore convenuto.
l' e costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3 CP_2
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto infra.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che, delle 5 cartelle di pagamento costituenti titoli esecutivi della intimazione opposta, risulta correttamente notificata, a mani del ricorrente in data 01/06/2016, soltanto quella con n. 29920150021498114000, mentre le altre, notificate a mezzo pec, non recano regolare ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso in esame, l'agente della riscossione non ha documentato una ulteriore attività, e conseguentemente deve affermarsi la nullità della notifica delle restanti cartelle, aderendo al recente orientamento di legittimità di cui a Cass n. 3703 del
22 gennaio 2025, 13 febbraio 2025, che ha affermato “In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo
2 invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.”.
Quindi, in difetto di qualsiasi attività ulteriore successiva al ricevimento della ricevuta di mancata consegna, deve ritenersi che la notifica sia affetta da nullità.
Infine, quanto alla eccepita prescrizione, da esaminare con riferimento alla sola cartella notificata in data 1/6/2016, la stesa va respinta, in quanto in data
16/2/2022 risulta notificata intimazione di pagamento, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, tenuto conto del termine quinquennale di cui all'art 3 comma 9, L. 335/95 e della sospensione dei termini disposto dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, nonché dell'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L.
26 febbraio 2021, n. 21.
Va quindi annullata l'intimazione opposta limitatamente alle cartelle la cui notifica
è affetta da nullità.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono compensarsi per metà, nei rapporti tra la parte ricorrente ed e, per il resto CP_2
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Invece, vanno interamente compensate nei confronti dell' stante che CP_3
l'accoglimento parziale del ricorso è determinato da vizi della procedura di riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1. annulla l'intimazione opposta limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
29920160022681722000, 29920170008067862000,
29920190006385942000, 29920210003740862000, di cui dichiara la nullità delle relative notifiche;
2. compensa per metà le spese di lite tra la parte ricorrente e e CP_2
condanna quest'ultima al pagamento della restante parte, che liquida per
3 frazione in euro 2500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione ai procuratori;
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_3
Trapani, 04/10/2025
Il Giudice del lavoro
AN RA
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