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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/11/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Rizzuto Silvia Giudice rel.
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3585/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE IC come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI:
“
1. Pronunciare ex art 3 n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio
contratto tra la signora ed il sig. in Marocco in Parte_1 CP_1
data 4.12.2012;
2. I coniugi siano dichiarati economicamente autosufficienti;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso la sig.ra chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con . Controparte_2
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11.11.2025 è stata sentita la ricorrente che ha confermato che non c'è stata alcuna riconciliazione dopo la separazione;
che dopo la separazione non ha più
visto né sentito il marito che è stato arrestato poco dopo la separazione. Alla medesima udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa
* * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza marocchina delle parti,
matrimonio celebrato in Marocco) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di divorzio tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale
adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 che prevede all'art. 3
lett. a) i criteri di attribuzione della compentenza in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In Italia era infafti la
2 residenza abituale dei coniugi ed entrambe le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità sono residenti in Italia.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti sono residenti in Italia,
pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 04/12/2012 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 16.7.2024
è passata in giudicato e dalla data di comparizione nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Nulla viene disposto per le spese stante la neutralità ai fini della soccombenza della pronuncia di divorzio
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed
3 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/scioglimento del matrimonio, celebrato in il 04/12/2012 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
La Giudice Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto dott. Antonella Guerra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Rizzuto Silvia Giudice rel.
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3585/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE IC come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI:
“
1. Pronunciare ex art 3 n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio
contratto tra la signora ed il sig. in Marocco in Parte_1 CP_1
data 4.12.2012;
2. I coniugi siano dichiarati economicamente autosufficienti;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso la sig.ra chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con . Controparte_2
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11.11.2025 è stata sentita la ricorrente che ha confermato che non c'è stata alcuna riconciliazione dopo la separazione;
che dopo la separazione non ha più
visto né sentito il marito che è stato arrestato poco dopo la separazione. Alla medesima udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa
* * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza marocchina delle parti,
matrimonio celebrato in Marocco) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di divorzio tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale
adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 che prevede all'art. 3
lett. a) i criteri di attribuzione della compentenza in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In Italia era infafti la
2 residenza abituale dei coniugi ed entrambe le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità sono residenti in Italia.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti sono residenti in Italia,
pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 04/12/2012 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 16.7.2024
è passata in giudicato e dalla data di comparizione nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Nulla viene disposto per le spese stante la neutralità ai fini della soccombenza della pronuncia di divorzio
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed
3 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/scioglimento del matrimonio, celebrato in il 04/12/2012 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
La Giudice Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto dott. Antonella Guerra
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