Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".