Articolo 9 della Legge 11 novembre 1996, n. 574
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 novembre 1996
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Versione
18 dicembre 1997
Art. 9. C o n t r o l l i 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.
2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonche' sulle piu' recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Entrata in vigore il 18 dicembre 1997
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