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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/08/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7467/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Angelo Latino, presso cui elettivamente domicilia in Monza alla Via F. Frisi n. 1
RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 02.12.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere stato assunto dal in data 20.12.86 con rapporto di lavoro a Controparte_2 tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento nella ex VI Q.F. (attuale categoria Giuridica C), con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale;
di essere stato inquadrato a far data dall'1.06.2001, a seguito di concorso interno per titoli e colloquio, nella categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di Specialista di Vigilanza, in applicazione del CCNL
Regioni - Autonomie Locali;
di aver ottenuto, a seguito di successive valutazioni positive,
l'attribuzione nell'ambito della categoria D di diverse posizioni economiche orizzontali, da ultimo posizione economica D5 con decorrenza 01.01.2009; di essere transitato in comando presso la
Commissione Tributaria Provinciale di , a partire dal 02.04.2013 prorogato fino alla definitiva CP_2 assunzione del 01.03.2018; di essere stato, infatti, definitivamente assunto dal
[...]
a decorrere dal 01.03.2018 a seguito di procedura di mobilità Controparte_1 intercompartimentale, assegnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di , con CP_2 inquadramento Area III fascia retributiva F2. Tanto premesso riteneva che l'Amministrazione resistente avesse proceduto ad un erroneo inquadramento contrattuale, in quanto in applicazione dell'art. 30 D. Lgs. N. 165/2001 e della Tabella n. 5 del DPCM del 26.06.2015, avrebbe dovuto essere inquadrato nell'Area III, fascia retributiva F5. Concludeva, pertanto, chiedendo di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F5 Area III (o al diverso maggiore o minore inquadramento accertato dal Giudice), a decorrere dalla data del passaggio per mobilità all'amministrazione convenuta, ossia dal 1 marzo 2018 o dalla diversa data accertata dal Giudice, come da narrazione e motivi del ricorso, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche;
2) condannare parte convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive corrispondenti a quanto accertato al punto 1; 3) Con vittoria di compenso professionale e spese e con rimborso del contributo unificato versato di € 259,00, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva il contestando punto per punto, con articolata Controparte_1 memoria, l'impianto argomentativo del ricorrente, rivendicando la correttezza dell'inquadramento operato. Ciò anche sulla base della dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di partecipazione al bando di mobilità, quale appartenenza all'area e al profilo professionale corrispondente a quello del trasferimento. Eccepiva, inoltre, che il aveva sottoscritto il contratto individuale di Parte_1 lavoro senza esprimere riserva alcuna sull'inquadramento. Pertanto, chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa, e contestualmente decisa, all'udienza odierna come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
E' incontestata tra le parti la procedura di mobilità, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, a seguito della quale parte ricorrente è transitata, in via definitiva, alle dipendenze della resistente.
Oggetto di contestazione è il riconoscimento, a seguito della procedura di mobilità orizzontale, fermo l'inquadramento ai fini giuridici nella Terza Area Funzionale, del profilo economico che, secondo l'istante, dovrebbe essere il quinto livello e non già il secondo come riconosciuto dalla resistente. A fondamento della rivendicazione, al di là della natura della procedura di mobilità che va ravvisata nella cessione del contratto, parte ricorrente pone anche la tabella 5 allegata al DPCM del 26 giugno
2015 che contiene le tabelle d equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione che equipara, appunto il livello economico D5 del CCNL Enti locali al livello economico F5 del CCNL Ministeri.
Orbene non ignora questa giudicante che, nell'ambito della giurisprudenza di merito si sia sviluppato un orientamento che, facendo leva sull'accettazione senza riserve del livello di inquadramento durante l'espletamento della mobilità da un lato e, dall'altro, richiamando quell'orientamento giurisprudenziale, ribadito recentemente dalla S.C. con ordinanza n. 9663/2019, secondo cui “In tema di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la verifica di equivalenza fra
l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione va operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica "maggiormente corrispondente", nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. intercompartimentale”, per cui la valutazione deve compiersi in concreto.
Tale orientamento, tuttavia, non può essere avallato nel caso di specie e, sulla base delle deduzioni e delle prove fornite dalle parti, si ritiene più aderente alla fattispecie concreta la ricostruzione favorevole operata dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria in tale sede richiamata.
Ed invero, preliminarmente, giova ribadire che la circostanza secondo la quale l'istante abbia accettato senza riserve il livello di inquadramento non produce, come erroneamente sostenuto dalla difesa della resistente irretrattabilità della posizione giuridica. La fattispecie è regolata, infatti, dal d.lgs. 267/2001 che è compendio di disposizioni a presidio dell'interesse pubblico e, per tale motivo, sottratto alla disponibilità delle parti private.
Venendo alla procedura di mobilità, come è noto, essa è regolata dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 che al comma 1 espressamente prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento e, al comma 2 bis, che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Tale disposizione (co. 2 bis) testualmente recita, infatti “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.
Si tratta di una disposizione normativa che appare inequivoca ove ha previsto che il transito di personale tra differenti amministrazioni pubbliche debba avvenire assicurando al lavoratore, all'esito del trasferimento, una sostanziale parità di inquadramento, tanto da un punto di vista giuridico, quanto da un punto di vista economico, rispetto a quello maturato presso la sede di provenienza.
Il comma 2 quinquies stabilisce, inoltre, che al dipendente trasferito si dovrà applicare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio previsti nei contratti collettivi vigenti.
La giurisprudenza di legittimità a più riprese ha avallato l'assunto sostenendo che “l'espressione di carattere atecnico 'passaggio diretto', contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dall'art. 1406
c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali” (Cass., sez. lav., sent.
23.2.2018, n. 4435).
Al riguardo, la Suprema Corte ha poi avuto occasione di precisare che, da un lato, “l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera” e che, dall'altro lato, tale principio “trova conferma, quanto alla rilevanza delle posizioni economiche, nel d.P.C.M. 26 giugno 2015, con il quale è stata data attuazione all'art. 29 bis del d.lgs. n. 165/2001, decreto che, sebbene non applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha individuato le corrispondenze, ai fini della mobilità intercompartimentale, valorizzando non i soli livelli 5 iniziali di inquadramento ma anche i successivi sviluppi di carriera”
(Cass., sez. VI, ord. 28.12.2018, n. 33559), con l'ulteriore precisazione secondo cui “il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita” (Cass., sez. lav., sent. 6.6.2019, n.
15371, cit.).
Ne consegue, quindi, che ogni pubblico dipendente, a seguito di un trasferimento ottenuto nel contesto di una procedura di mobilità intercompartimentale, resta titolare del diritto ad una remunerazione corrispondente alla retribuzione da ultimo percepita presso l'amministrazione di provenienza, con esclusione delle sole voci di compenso variabile o comunque oggetto di un'erogazione discontinua.
L'esatta quantificazione della remunerazione spettante presso l'amministrazione di destinazione deve comunque avvenire sulla scorta delle previsioni dei “contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”, ai sensi dell'art. 30, c. 2 quinquies, d.lgs. 165/2001, di talché restano possibili taluni – eventuali e contenuti – scostamenti tra la retribuzione percepita dal lavoratore prima e dopo la cessione del contratto. Ciò, tuttavia, non comporta che l'individuazione del livello di inquadramento presso il nuovo datore di lavoro possa prescindere dall'area funzionale e dalla posizione economica raggiunti presso l'ente cessionario;
d'altro canto, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito, la disposizione di cui all'art. 30, co. 2 quinquies, d.lgs. 165/2001 opera in un momento successivo a quello del perfezionamento del trasferimento e riguarda le vicende del rapporto successive al trasferimento mentre la disposizione dell'art. 30, co.
2-bis disciplina il momento del trasferimento. Recentemente tali principi sono stati con l'ordinanza n. 86/2021 con la quale la Suprema Corte ha statuito: “…con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l'espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una
Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;
l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti - si è ancora aggiunto - deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera;
del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che
l'istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione
"strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area;
non irrazionale è poi l'utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del d.p.c.m. 446/2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso…” (conf. Cass. 19613/2024).
Con il DPCM del 26 giugno 2015, con cui è stata data attuazione all'art. 29 del d. Lgs. n. 165/2001, sono state individuate le tabelle di corrispondenza degli inquadramenti e di equiparazione tra aree funzionali e posizioni economiche di comparti diversi, valorizzando non i soli livelli iniziali di inquadramento, ma anche i successivi sviluppi di carriera.
Nel caso di specie, proprio facendo applicazione del summenzionato DPCM 26 giugno 2015, versato in atti da entrambe le parti ( cfr. all. 16 prod. ric.) e richiamato nel contratto individuale emerge che la posizione economica in cui il ricorrente doveva essere inquadrato, possedendo egli quella D5, doveva essere la F5 e non già la F2 come avvenuto nella specie.
La scelta dell'Amministrazione di attribuire all'istante un livello economico inferiore non radica il suo fondamento in nessuna valutazione in concreto come, viceversa, dedotto dalla difesa.
Considerando, infatti, che il contratto individuale (cfr. all. 1 prod. ric.) chiarisce che le mansioni svolte sono, genericamente, quelle proprie dell'area funzionale (art.4 contratto individuale) per cui, a contrario, la scelta operata dall'Amministrazione non può essere agganciata nemmeno al titolo di studio posseduto e alla richiesta di mansioni proprie esclusivamente dello stesso, perché non vi è un riferimento specifico nel contratto in termini escludenti o comunque negli atti amministrativi prodotti dalla resistente.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, quindi, non può che riconoscersi, a partire dal 1 marzo
2018 il diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F5 Area III con conseguente condanna di parte resistente, previa ricostruzione di carriera, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento di tale diverso livello economico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, considerata l'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accerta il diritto di ad essere inquadrato nell'Area Terza, posizione economica F5 Parte_1 con decorrenza dal 01.03.2018, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dalla medesima data;
b) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2600,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con distrazione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 3 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7467/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Angelo Latino, presso cui elettivamente domicilia in Monza alla Via F. Frisi n. 1
RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 02.12.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere stato assunto dal in data 20.12.86 con rapporto di lavoro a Controparte_2 tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento nella ex VI Q.F. (attuale categoria Giuridica C), con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale;
di essere stato inquadrato a far data dall'1.06.2001, a seguito di concorso interno per titoli e colloquio, nella categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di Specialista di Vigilanza, in applicazione del CCNL
Regioni - Autonomie Locali;
di aver ottenuto, a seguito di successive valutazioni positive,
l'attribuzione nell'ambito della categoria D di diverse posizioni economiche orizzontali, da ultimo posizione economica D5 con decorrenza 01.01.2009; di essere transitato in comando presso la
Commissione Tributaria Provinciale di , a partire dal 02.04.2013 prorogato fino alla definitiva CP_2 assunzione del 01.03.2018; di essere stato, infatti, definitivamente assunto dal
[...]
a decorrere dal 01.03.2018 a seguito di procedura di mobilità Controparte_1 intercompartimentale, assegnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di , con CP_2 inquadramento Area III fascia retributiva F2. Tanto premesso riteneva che l'Amministrazione resistente avesse proceduto ad un erroneo inquadramento contrattuale, in quanto in applicazione dell'art. 30 D. Lgs. N. 165/2001 e della Tabella n. 5 del DPCM del 26.06.2015, avrebbe dovuto essere inquadrato nell'Area III, fascia retributiva F5. Concludeva, pertanto, chiedendo di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F5 Area III (o al diverso maggiore o minore inquadramento accertato dal Giudice), a decorrere dalla data del passaggio per mobilità all'amministrazione convenuta, ossia dal 1 marzo 2018 o dalla diversa data accertata dal Giudice, come da narrazione e motivi del ricorso, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche;
2) condannare parte convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive corrispondenti a quanto accertato al punto 1; 3) Con vittoria di compenso professionale e spese e con rimborso del contributo unificato versato di € 259,00, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva il contestando punto per punto, con articolata Controparte_1 memoria, l'impianto argomentativo del ricorrente, rivendicando la correttezza dell'inquadramento operato. Ciò anche sulla base della dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di partecipazione al bando di mobilità, quale appartenenza all'area e al profilo professionale corrispondente a quello del trasferimento. Eccepiva, inoltre, che il aveva sottoscritto il contratto individuale di Parte_1 lavoro senza esprimere riserva alcuna sull'inquadramento. Pertanto, chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa, e contestualmente decisa, all'udienza odierna come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
E' incontestata tra le parti la procedura di mobilità, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, a seguito della quale parte ricorrente è transitata, in via definitiva, alle dipendenze della resistente.
Oggetto di contestazione è il riconoscimento, a seguito della procedura di mobilità orizzontale, fermo l'inquadramento ai fini giuridici nella Terza Area Funzionale, del profilo economico che, secondo l'istante, dovrebbe essere il quinto livello e non già il secondo come riconosciuto dalla resistente. A fondamento della rivendicazione, al di là della natura della procedura di mobilità che va ravvisata nella cessione del contratto, parte ricorrente pone anche la tabella 5 allegata al DPCM del 26 giugno
2015 che contiene le tabelle d equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione che equipara, appunto il livello economico D5 del CCNL Enti locali al livello economico F5 del CCNL Ministeri.
Orbene non ignora questa giudicante che, nell'ambito della giurisprudenza di merito si sia sviluppato un orientamento che, facendo leva sull'accettazione senza riserve del livello di inquadramento durante l'espletamento della mobilità da un lato e, dall'altro, richiamando quell'orientamento giurisprudenziale, ribadito recentemente dalla S.C. con ordinanza n. 9663/2019, secondo cui “In tema di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la verifica di equivalenza fra
l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione va operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica "maggiormente corrispondente", nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. intercompartimentale”, per cui la valutazione deve compiersi in concreto.
Tale orientamento, tuttavia, non può essere avallato nel caso di specie e, sulla base delle deduzioni e delle prove fornite dalle parti, si ritiene più aderente alla fattispecie concreta la ricostruzione favorevole operata dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria in tale sede richiamata.
Ed invero, preliminarmente, giova ribadire che la circostanza secondo la quale l'istante abbia accettato senza riserve il livello di inquadramento non produce, come erroneamente sostenuto dalla difesa della resistente irretrattabilità della posizione giuridica. La fattispecie è regolata, infatti, dal d.lgs. 267/2001 che è compendio di disposizioni a presidio dell'interesse pubblico e, per tale motivo, sottratto alla disponibilità delle parti private.
Venendo alla procedura di mobilità, come è noto, essa è regolata dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 che al comma 1 espressamente prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento e, al comma 2 bis, che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Tale disposizione (co. 2 bis) testualmente recita, infatti “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.
Si tratta di una disposizione normativa che appare inequivoca ove ha previsto che il transito di personale tra differenti amministrazioni pubbliche debba avvenire assicurando al lavoratore, all'esito del trasferimento, una sostanziale parità di inquadramento, tanto da un punto di vista giuridico, quanto da un punto di vista economico, rispetto a quello maturato presso la sede di provenienza.
Il comma 2 quinquies stabilisce, inoltre, che al dipendente trasferito si dovrà applicare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio previsti nei contratti collettivi vigenti.
La giurisprudenza di legittimità a più riprese ha avallato l'assunto sostenendo che “l'espressione di carattere atecnico 'passaggio diretto', contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dall'art. 1406
c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali” (Cass., sez. lav., sent.
23.2.2018, n. 4435).
Al riguardo, la Suprema Corte ha poi avuto occasione di precisare che, da un lato, “l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera” e che, dall'altro lato, tale principio “trova conferma, quanto alla rilevanza delle posizioni economiche, nel d.P.C.M. 26 giugno 2015, con il quale è stata data attuazione all'art. 29 bis del d.lgs. n. 165/2001, decreto che, sebbene non applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha individuato le corrispondenze, ai fini della mobilità intercompartimentale, valorizzando non i soli livelli 5 iniziali di inquadramento ma anche i successivi sviluppi di carriera”
(Cass., sez. VI, ord. 28.12.2018, n. 33559), con l'ulteriore precisazione secondo cui “il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita” (Cass., sez. lav., sent. 6.6.2019, n.
15371, cit.).
Ne consegue, quindi, che ogni pubblico dipendente, a seguito di un trasferimento ottenuto nel contesto di una procedura di mobilità intercompartimentale, resta titolare del diritto ad una remunerazione corrispondente alla retribuzione da ultimo percepita presso l'amministrazione di provenienza, con esclusione delle sole voci di compenso variabile o comunque oggetto di un'erogazione discontinua.
L'esatta quantificazione della remunerazione spettante presso l'amministrazione di destinazione deve comunque avvenire sulla scorta delle previsioni dei “contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”, ai sensi dell'art. 30, c. 2 quinquies, d.lgs. 165/2001, di talché restano possibili taluni – eventuali e contenuti – scostamenti tra la retribuzione percepita dal lavoratore prima e dopo la cessione del contratto. Ciò, tuttavia, non comporta che l'individuazione del livello di inquadramento presso il nuovo datore di lavoro possa prescindere dall'area funzionale e dalla posizione economica raggiunti presso l'ente cessionario;
d'altro canto, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito, la disposizione di cui all'art. 30, co. 2 quinquies, d.lgs. 165/2001 opera in un momento successivo a quello del perfezionamento del trasferimento e riguarda le vicende del rapporto successive al trasferimento mentre la disposizione dell'art. 30, co.
2-bis disciplina il momento del trasferimento. Recentemente tali principi sono stati con l'ordinanza n. 86/2021 con la quale la Suprema Corte ha statuito: “…con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l'espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una
Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;
l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti - si è ancora aggiunto - deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera;
del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che
l'istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione
"strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area;
non irrazionale è poi l'utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del d.p.c.m. 446/2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso…” (conf. Cass. 19613/2024).
Con il DPCM del 26 giugno 2015, con cui è stata data attuazione all'art. 29 del d. Lgs. n. 165/2001, sono state individuate le tabelle di corrispondenza degli inquadramenti e di equiparazione tra aree funzionali e posizioni economiche di comparti diversi, valorizzando non i soli livelli iniziali di inquadramento, ma anche i successivi sviluppi di carriera.
Nel caso di specie, proprio facendo applicazione del summenzionato DPCM 26 giugno 2015, versato in atti da entrambe le parti ( cfr. all. 16 prod. ric.) e richiamato nel contratto individuale emerge che la posizione economica in cui il ricorrente doveva essere inquadrato, possedendo egli quella D5, doveva essere la F5 e non già la F2 come avvenuto nella specie.
La scelta dell'Amministrazione di attribuire all'istante un livello economico inferiore non radica il suo fondamento in nessuna valutazione in concreto come, viceversa, dedotto dalla difesa.
Considerando, infatti, che il contratto individuale (cfr. all. 1 prod. ric.) chiarisce che le mansioni svolte sono, genericamente, quelle proprie dell'area funzionale (art.4 contratto individuale) per cui, a contrario, la scelta operata dall'Amministrazione non può essere agganciata nemmeno al titolo di studio posseduto e alla richiesta di mansioni proprie esclusivamente dello stesso, perché non vi è un riferimento specifico nel contratto in termini escludenti o comunque negli atti amministrativi prodotti dalla resistente.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, quindi, non può che riconoscersi, a partire dal 1 marzo
2018 il diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F5 Area III con conseguente condanna di parte resistente, previa ricostruzione di carriera, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento di tale diverso livello economico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, considerata l'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accerta il diritto di ad essere inquadrato nell'Area Terza, posizione economica F5 Parte_1 con decorrenza dal 01.03.2018, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dalla medesima data;
b) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2600,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con distrazione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 3 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza