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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1579/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento promosso da:
, con l'avv. Elisa Sacilotto e l'avv. Silvia De Piero Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Simona Stefanutto Controparte_1 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: dichiararsi con sentenza parziale in punto status lo scioglimento del matrimonio contratto a RI SA (UD), il 27.04.2013, tra il signor e la signora . Parte_1 Controparte_1
Conclusioni di parte resistente: adesione alla domanda di divorzio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.06.2025 e regolarmente notificato, il sig.
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio in data 27.04.2013 con la sig.ra Parte_1
e che dalla loro unione sono nati (in data Controparte_1 Per_1
18.08.2013) e (in data 24.07.2015), ha adito l'intestato Tribunale al fine di Per_2 ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale dalla moglie, precisando che era decorso il termine dall'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, nell'ambito del giudizio di separazione, senza che fosse stata ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Ha aggiunto che il Tribunale di Udine, con sentenza n. 571/2023, pubblicata in data
20.06.2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, con sentenza n. 710/2024, pubblicata in data 21.06.2024, il medesimo Tribunale aveva modificato talune condizioni stabilite in sede di separazione.
Si è costituita la sig.ra , aderendo alla pronuncia di divorzio, Controparte_1 ma chiedendo la conferma delle condizioni stabilite in sede di modifica delle condizioni di separazione con la sentenza n. 710/2024, pubblicata in data 21.06.2024.
Alla prima udienza di comparizione personale dd. 17.11.2025, le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte delle procuratrici ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
2 tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame, ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza pubblicata in data 20.06.2023 (e passata in giudicato), il Tribunale di Udine ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti erano comparse dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 14.06.2023
(celebratasi in modalità cartolare), sicché alla data del deposito del ricorso (13.06.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza anzidetta.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visto l'articolo 5, l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 27.04.2013, in RI SA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di BAGNARIA ARSA dell'anno 2013 al n. 1 parte I, da
[...]
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a GORIZIA (GO) il 10.04.1985;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI SA (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2013);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
3 Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento promosso da:
, con l'avv. Elisa Sacilotto e l'avv. Silvia De Piero Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Simona Stefanutto Controparte_1 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: dichiararsi con sentenza parziale in punto status lo scioglimento del matrimonio contratto a RI SA (UD), il 27.04.2013, tra il signor e la signora . Parte_1 Controparte_1
Conclusioni di parte resistente: adesione alla domanda di divorzio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.06.2025 e regolarmente notificato, il sig.
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio in data 27.04.2013 con la sig.ra Parte_1
e che dalla loro unione sono nati (in data Controparte_1 Per_1
18.08.2013) e (in data 24.07.2015), ha adito l'intestato Tribunale al fine di Per_2 ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale dalla moglie, precisando che era decorso il termine dall'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, nell'ambito del giudizio di separazione, senza che fosse stata ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Ha aggiunto che il Tribunale di Udine, con sentenza n. 571/2023, pubblicata in data
20.06.2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, con sentenza n. 710/2024, pubblicata in data 21.06.2024, il medesimo Tribunale aveva modificato talune condizioni stabilite in sede di separazione.
Si è costituita la sig.ra , aderendo alla pronuncia di divorzio, Controparte_1 ma chiedendo la conferma delle condizioni stabilite in sede di modifica delle condizioni di separazione con la sentenza n. 710/2024, pubblicata in data 21.06.2024.
Alla prima udienza di comparizione personale dd. 17.11.2025, le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte delle procuratrici ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
2 tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame, ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza pubblicata in data 20.06.2023 (e passata in giudicato), il Tribunale di Udine ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti erano comparse dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 14.06.2023
(celebratasi in modalità cartolare), sicché alla data del deposito del ricorso (13.06.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza anzidetta.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visto l'articolo 5, l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 27.04.2013, in RI SA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di BAGNARIA ARSA dell'anno 2013 al n. 1 parte I, da
[...]
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a GORIZIA (GO) il 10.04.1985;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI SA (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2013);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
3 Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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