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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2205/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 4.12.2023, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Chiara Braggion, elettivamente domiciliate presso il difensore, in Rovigo, Corso del Popolo n. 116, appellanti
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Franco Portesan, con domicilio eletto presso il difensore, in DR, Corso
Mazzini n. 26, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 879/2023, pubblicata il 13.10.2023 a definizione del procedimento di primo grado n. 438/2020
R.G. Tribunale Rovigo, causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 3.7.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ + 2]: Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria o diversa istanza, accogliere il presente appello ed in parziale riforma della appellata sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 879/2023 pubblicata in data 13.10.2023, notificata in data
06.11.2023, così giudicare: 1) rigettare integralmente la domanda formulata da
nei confronti delle odierne appellanti e per l'effetto; 2) Controparte_1 condannare alla restituzione in favore di , Controparte_1 Parte_1
e della somma di euro 13.684,18, percepita in Parte_2 Parte_3 esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dai ricevuti pagamenti dal dì della restituzione;
3) disporre in favore di , e Parte_1 Parte_2
la restituzione della somma di euro 6.729,29 pagata dalle stesse Parte_3 al difensore distrattario della parte già vittoriosa, avv. Franco Portesan, a titolo di spese di lite liquidate in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Nel merito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato, tanto in fatto, quanto in diritto per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari e con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 19.2/2.3.2020, Controparte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo la sig.ra e le figlie Parte_1 di questa, e , nella loro qualità di eredi legittime di Parte_2 Parte_3
, sostenendo di aver prestato a quest'ultimo la complessiva somma PE di 40.000 euro, mai restituitale, e che tenute al rimborso del prestito dovevano ritenersi, pro quota ereditaria, una volta venuto a mancare il mutuatario, le familiari convenute. Nello specifico, a fondamento della domanda di restituzione della somma capitale (maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo) allegava:
i) che nel corso degli anni 2015/2018 aveva eseguito a titolo di “prestito” a favore
“di tale ” (così definito, ma in realtà a quell'epoca suo compagno di PE vita), sette bonifici bancari (e segnatamente: a) in data 27.7.2015, un bonifico di
2 euro 4.000,00; b) in data 24.8.2015 un bonifico di euro 6.000,00; c) in data
6.10.2015 un bonifico di 6.000,00; d) in data 6.12.2016 un altro bonifico di euro
6.000,00; e) in data 21.6.2017 un bonifico di euro 5.000,00; f) in data 15.11.2017 un bonifico di euro 3.000,00; g) in data 11.4.2018 un bonifico di 10.000,00); ii) che il era successivamente deceduto in Chioggia il 19.6.2018 e la sua eredità Parte_2 si era devoluta per legge ai legittimari, individuati nella moglie e nelle Parte_1 due figlie, e;
iii) che a nulla erano valsi i tentativi Parte_2 Parte_3 stragiudiziali di ottenere da queste il rimborso di quanto prestato al loro dante causa.
2. Le convenute si costituivano in causa (con un unico patrocinio) contestando la pretesa attorea – sostenendo, nello specifico: i) che aveva promosso PE ancora nell'anno 2011 una causa di separazione giudiziale nei confronti della moglie
, conclusasi con la condanna dello stesso al pagamento di un assegno Parte_1 mensile di contributo al mantenimento di moglie e figlie di € 2.467,00; ii) che nella successiva causa di divorzio radicata avanti al Tribunale di Venezia aveva ripetutamente cercato di far revocare, o comunque ridurre, l'assegno mensile al quale era tenuto, affermando di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di sostenere tale onere mensile;
iii) che per dimostrare il proprio stato di indigenza il era ricorso a Parte_2 diversi espedienti, tra i quali quello di far figurare di ricevere uno stabile sostentamento finanziario dall'attrice (con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale); iv) che la provvista occorrente per l'esecuzione dei bonifici descritti in atto di citazione veniva in realtà sistematicamente fornita alla dallo stesso P_
, il quale, prima di ricevere (fittiziamente) ogni bonifico, provvedeva a Parte_2 propria volta a consegnare alla apparente mutuante le risorse finanziarie necessarie mediante assegni di pari importo tratti sul proprio conto corrente postale perché venisse disposto quello che sarebbe stato il successivo bonifico a proprio favore, a cui non corrispondeva, quindi, una reale erogazione monetaria dalla al P_
, ma si risolveva in una mera partita di giro, per cui la prima non subiva Parte_2 alcun depauperamento e il secondo non beneficiava di alcun incremento patrimoniale;
v) che le somme relative ai bonifici prodotti in causa dall'attrice altro non erano, quindi, che la restituzione al delle stesse somme che Parte_2 quest'ultimo le aveva precedentemente consegnato – e concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Con vittoria di spese e accessori di legge”.
3. Ritenuta sentenziabile sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, ritenuta
3 la domanda attorea infondata con riguardo alle erogazioni monetarie effettuate dal
2015 al giugno 2017 ed invece fondata con riguardo a quelle eseguite con i bonifici del 15.11.2017 e dell'11.4.2018, definitivamente provvedendo ha così statuito: “
1. condanna le convenute , e a pagare Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad nella misura di un terzo ciascuna, per le ragioni in Controparte_1 motivazione, la somma di € 13.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2. condanna le convenute , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
547,00 per anticipazioni ed in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Franco Portesan”, così, nello specifico, motivando: “A)
Sui bonifici di cui alle lett. a), b), c), d). La domanda di restituzione delle somme di cui ai bonifici di cui alle lett. a), b), c), d) non può essere accolta in quanto parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'effettiva esistenza di singoli contratti di mutuo corrispondenti a ciascun versamento di denaro.
Sebbene, infatti, non sia oggetto di contestazione l'effettiva ricezione della somma di denaro di cui ai bonifici in esame, la circostanza di per sé considerata, in assenza di prova della ragione causale del trasferimento patrimoniale, non necessariamente implica la conclusione di un contratto di mutuo, ma ben potrebbe costituire adempimento di un diverso schema negoziale. Il titolo del trasferimento può essere individuato anche da elementi esterni, che manifestino il senso concordemente attribuito dalle parti alla consegna, dunque il loro accordo sul contratto corrispondente. La convenuta ha contestato l'esistenza di contratti di mutuo nei bonifici eseguiti allegando un diverso titolo, una causale diversa dei versamenti rappresentando che i bonifici effettuati dall'attrice al fossero “partite di Parte_2 giro” avendo, in precedenza a tali dazioni, lo stesso costituito la provvista Parte_2
a favore della versandole (in epoca di poco antecedente ai bonifici da lei P_ effettuati a favore del medesimo ) assegni di importo pari a quelli per i quali Parte_2 lei effettuava il riversamento al , al fine di evidenziare l'apparenza P_ Parte_2 di precarie condizioni economiche anche per ottenere una riduzione del contributo di mantenimento dovuto all'ex moglie. Sotto il profilo probatorio tale ricostruzione è fondata sulla produzione di quattro assegni emessi da a favore PE dell'attrice (doc. 11-14 parte convenuta) da cui emerge che: - in data 10 luglio 2015
ha consegnato un assegno di € 4.000,00 (doc. 11 convenute) ad PE la quale lo ha girato e depositato in BA DR e Controparte_1 successivamente, in data 27 luglio 2015, quando l'assegno è accreditato, la Podetti
4 ha fatto un bonifico di € 4.000,00 da BA DR in favore di (doc. PE
1 attrice) restituendogli la predetta somma;
- in data 11 agosto 2015 PE ha consegnato un assegno di € 6.000,00 (cfr. doc. 12 convenute) alla la quale P_ lo ha girato e depositato in BA DR e due settimane dopo, in data 24 agosto
2015, la ha fatto un bonifico di € 6.000,00 da BA DR in favore del P_
(doc. 2 attrice) restituendogli la medesima somma;
- in data 23 settembre Parte_2
2015 ha consegnato un assegno di € 6.000,00 (doc. 13 convenute) PE alla la quale lo ha girato e depositato in BA DR e due settimane dopo, P_ in data 06 ottobre 2015 la ha fatto un bonifico di € 6.000,00 da BA DR P_
a favore del (cfr. doc. 3 attrice) restituendogli così la predetta somma;
- Parte_2 in data 14 marzo 2016 ha consegnato un assegno di € 6.000,00 PE
(doc. 14 convenute) ad la quale lo ha girato e depositato in Controparte_1
BA DR e in data 6 dicembre 2016 la fa un bonifico da BA DR di € P_
6.000,00 a favore del (doc. 4 attrice) restituendogli così la medesima Parte_2 somma. La documentazione prodotta rende verosimile la ricostruzione delle convenute, né è stata di fatto contestata dall'attrice, che nulla ha dedotto circa la ragione plausibile dell'incasso di tali assegni da parte del convivente. Risulta pertanto dimostrata una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento effettuato dalla ossia un titolo contrapposto a quello rivendicato dall'attrice ed idoneo P_ ad inficiare l'allegazione su cui la domanda restitutoria è fondata. Pertanto, in assenza di prova della ragione causale del versamento a titolo di mutuo di cui ai bonifici sub lett. a), b), c) e d) la domanda di restituzione della somma complessiva di €
22.000,00 va rigettata. B) Sui bonifici di cui alle lett. f) e g). Per quanto attiene al versamento di euro 3.000,00 datato 15.11.2017 eseguito dall'attrice nella distinta di bonifico è indicata come causale la dizione “prestito” (doc. 6 attoreo) e nella dazione di euro 10.000,00 datata 11.4.2018 la causa del versamento risultante dalla distinta di bonifico è “prestito infruttifero” (doc. 7 attoreo). In merito ai predetti bonifici parte convenuta ha allegato di non avere la disponibilità della prova documentale attestante la “partita di giro” tra la ed il e ha chiesto che venisse P_ Parte_2 ordinato all'istituto di credito ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della relativa documentazione. La circostanza è inverosimile: non si comprende per quale ragione la parte abbia potuto avere disponibilità di quattro assegni, e non anche degli ulteriori due allegati come comunque esistenti;
né si comprende la ragione per cui le eredi del contraente non avrebbero potuto ottenere dalla banca la documentazione rilevante: anche per tale ragione l'ordine richiesto non è stato emesso. A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata
5 dalle causali dei bonifici, deve ritenersi gravare sul convenuto l'onere di dimostrare il diverso e contrario titolo che lo legittimerebbe a trattenere la somma. Nel caso di specie parte convenuta non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento. La Corte di Cassazione ha infatti altresì affermato che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta anche mediante elementi presuntivi: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra
i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. n. 8829 del 29.3.2023). Alla luce di quanto sopra esposto deve considerarsi provato che la elargizione delle somme di €
3.000,00 e € 10.000,00 sia avvenuta a titolo di prestito – e così di mutuo – con conseguente obbligo di restituzione in capo alle convenute. C) Sul bonifico di cui alla lett. e). Rimane da considerare il bonifico di euro 5.000,00 datato 21.6.2017 (doc. 5 attoreo), parimenti disposto dall'attrice in favore del . Ebbene, dalla Parte_2 documentazione prodotta emerge che le dazioni di denaro di volta in volta effettuate dall'odierna attrice in favore del – che vanno necessariamente ricondotte Parte_2 nel contesto del rapporto sentimentale che legava le parti e della convivenza more uxorio che si è instaurata tra le stesse – hanno sicuramente avuto giustificazioni
(molto) diverse tra loro: il mero spirito di liberalità (doc. 11 parte attrice); la restituzione di provvista poco prima fornita dal tramite assegni (v. supra); Parte_2 il “prestito” di denaro, con obbligo di restituzione dello stesso. In tale contesto, il bonifico di cui alla superiore lett. e) è privo di causale: si è verificato come, in altre occasioni, la fosse ben più precisa nell'indicare la causale della dazione di P_ volta in volta disposta. Le istanze di prova orale richieste dall'attrice non sono state ammesse, perché sarebbero state volte a chiedere ai testi di confermare che il
“in più occasioni” avesse affermato di aver ricevuto denaro in prestito: Parte_2 appare evidente la genericità della richiesta, emergendo già dalla documentazione dimessa che “in più occasioni” si fossero verificati prestiti, in altre occasioni altre ragioni di consegna del denaro. Applicando la regola di giudizio sottesa al disposto dell'art. 2697 cc, l'incertezza della prova ricade sulla parte onerata di provare i fatti costitutivi della domanda, e per tale ragione, in assenza di prova sicura della sussistenza di un contratto di mutuo, la domanda non può essere accolta in parte qua. Ciò detto, all'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte
6 deve ritenersi che l'attrice abbia fornito prova sufficiente della esistenza del diritto ad ottenere il la restituzione delle somme date a mutuo nel diverso e minore importo di
€ 13.000,00. Le convenute vanno condannate a corrispondere la somma di €
13.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano come da dispositivo in conformità del
D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al “decisum” (scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00) secondo i valori medi ed applicando la riduzione del 50% del valore per la fase istruttoria esclusivamente documentale, con distrazione delle stesse a favore del difensore di avv. Portesan Franco, come da istanza Controparte_1 avanzata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.5.2023”.
4. Hanno proposto appello le convenute in relazione alla sentenza di condanna al pagamento della somma di 13.000 € di cui al capo B) della motivazione, relativo ai bonifici di cui alle lett. f) e g), in ordine al quale sono rimaste soccombenti, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi – nello specifico attinenti ai seguenti profili: 1° motivo: violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di distribuzione dell'onere probatorio fra le parti di una controversia (art. 2697
c.c.) e in tema di presunzioni semplici (art. 2729, comma 1, c.c.; 2° motivo: violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di regolazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.) – e chiedendone quindi la riforma in parte qua con integrale rigetto della domanda attorea e restituzione di quanto nelle more versato.
5. Si è costituita l'attrice prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, nello specifico deducendo: a) quanto alla effettiva portata delle causali “prestito” e “prestito infruttifero” indicate nelle disposizioni di bonifico di cui ancora si tratta, che le resistenti-appellanti non hanno dimostrato la generica allegazione formulata a supporto dell'eccezione di merito inerente al titolo della consegna monetaria e neppure hanno chiesto di provare tale diverso titolo, ragion per cui l'eccezione è rimasta infondata e indimostrata, visto che la contestazione generica in giurisprudenza viene pacificamente equiparata alla mancata contestazione e dà pertanto luogo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di fatti pacifici;
b) quanto al preteso inquadramento dei bonifici come mere partite di giro, che la tesi non è corretta ed è comunque priva di qualsivoglia riscontro oggettivo e supporto probatorio, rappresentando nulla più che una congettura rimasta assolutamente indimostrata.
6. Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata quindi l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni come sopra trascritte;
depositati gli
7 scritti conclusivi, la causa è stata decisa come in dispositivo nella camera di consiglio sotto indicata sulla base delle seguenti considerazioni.
II
Ragioni della decisione.
7. Il primo motivo – rubricato: “1° motivo: violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di distribuzione dell'onere probatorio fra le parti di una controversia (art. 2697 c.c.) ed in tema di presunzioni semplici (art. 2729, comma 1, c.c.)” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene affermato: “La domanda attorea è fondata nei termini di seguito precisati … A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalle causali dei bonifici, deve ritenersi gravare sul convenuto l'onere di dimostrare il diverso e contrario titolo che lo legittimerebbe a trattenere la somma. Nel caso di specie parte convenuta non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento…Alla luce di quanto sopra deve considerarsi provato che la elargizione delle somme di 3.000 euro e 10.000 euro sia avvenuta a titolo di prestito – e così di mutuo- con conseguente obbligo di restituzione in capo alle convenute…...Ciò detto, all'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte, deve ritenersi che
l'attrice abbia fornito prova sufficiente della esistenza del dritto ad ottenere la restituzione delle somme date a mutuo nel diverso e minore importo di € 13.000,00.
Le convenute vanno condannate a corrispondere la somma di € 13.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo”. Nello specifico, risulterebbero palesemente violati i principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di distribuzione dell'onere probatorio fra le parti di una controversia (in primis l'art. 2697 c.c.) e di presunzioni semplici (art. 2729, comma 1, c.c.), travisando e applicando in modo del tutto scorretto gli orientamenti interpretativi elaborati e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di riparto degli oneri probatori nei giudizi instaurati per ottenere la condanna alla restituzione di somme versate tramite bonifici da soggetti che fondano la propria pretesa sulla asserita esistenza, in capo al convenuto, di una obbligazione restitutoria scaturente da un contratto di mutuo.
7.1 Il motivo è fondato.
7.2 Gli snodi argomentativi sulla base dei quali il giudice ha articolato la decisione sono:
a) l'esistenza nelle distinte di bonifico del 15.11.2017 e dell'11.4.2018 della dizione “prestito” (che, va sottolineato, è stata unilateralmente compilata dall'attrice) determina di per sé l'inversione dell'onere probatorio in relazione alla ragione
8 giuridico-economica di ciascuna singola dazione, per cui non è più l'attrice che invoca la restituzione delle somme asseritamente prestate ad essere gravata dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa in tal modo fatta valere (e quindi, nella specie,
l'avvenuta stipulazione di contratto di mutuo con l'accipiens e la concreta erogazione delle somme mutuate), ma sono le convenute (quali eredi del soggetto che ha ricevuto le somme bonificate) ad essere gravate dall'onere di dimostrare il “titolo”
(diverso dal contratto di mutuo) che le legittima a rifiutarsi di restituirle all'attrice, trattenendole per sé;
b) le convenute non hanno dimostrato una diversa e plausibile giustificazione causale dei versamenti ricevuti dal proprio dante causa e non hanno, pertanto, assolto all'onere probatorio da cui dovevano reputarsi gravate per evitare la condanna alla restituzione;
c) la decisione favorevole all'attrice – sia pure limitatamente ai due indicati bonifici del 2017/2018 – trova conferma nell'insegnamento della S.C. secondo cui la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.
Ora, se è vero che ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo non è indispensabile la produzione della scheda contrattuale e che in mancanza di tale documento la prova può essere altrimenti fornita attraverso una pluralità di elementi presuntivi, tra cui la formulazione testuale della causale del bonifico, va tuttavia ricordato che in difetto di un conforme riscontro da parte del soggetto nei confronti del quale la pretesa viene azionata non basta un singolo dato, necessitando l'allegazione (e la prova) di una molteplicità di elementi presuntivi, dalla cui complessiva e unitaria valutazione il giudice possa trarre il convincimento del perfezionamento dell'affermato contratto di mutuo.
Ebbene, nel caso in esame nessun elemento presuntivo diverso e ulteriore rispetto alla dizione “prestito” presente nella causale dei due bonifici di riferimento è stato allegato dall'attrice, né può valorizzarsi – nella prospettiva che questa volta, diversamente dalle cinque precedenti, si sarebbe trattato di erogazioni monetarie effettuate proprio a titolo di mutuo – la circostanza che il beneficiario (e cioè
[...]
) non ebbe a contestare la causale, considerato: ER
9 a) in primo luogo, che anche detti due bonifici devono ritenersi inseriti nella serie di quelli eseguiti dalla al dal 2015 in avanti in accordo con P_ Parte_2 quest'ultimo, non risultando agli atti di causa alcuna evidenza contraria che consenta ragionevolmente di ritenere che dopo aver predisposto, e quindi attuato, il riferito meccanismo di trasferimento e ritrasferimento di fondi dal beneficiario alla apparente mutuante e poi nuovamente da questa al primo (evidentemente giustificato dal fatto che la impiegata come commessa in un supermercato, non disponeva di P_ adeguate risorse finanziarie che le consentissero di effettuare trasferimenti finanziari di apprezzabile consistenza a favore di chicchessia), le parti abbiano inteso soprassedere dalla previa creazione della provvista e abbiano invece inteso regolare il rapporto finanziario (proseguito inalterato) sulla base di diversi accordi, non essendo stato né allegato, né provato, che la avesse nelle more acquisito fonti P_ reddituali di cui prima non disponeva che le consentissero una nuova agibilità finanziaria;
b) in secondo luogo, che non risulta che la abbia mai richiesto al P_ Parte_2 la restituzione di quanto prestatogli, sicché, al di là di ogni altra considerazione, difetta la stessa possibilità di valorizzare la risposta che questi avrebbe dato a tale richiesta, non essendovi, appunto, mai stata né domanda, né risposta, mentre le attuali convenute appellanti, in quanto soggetti rimasti estranei al preteso rapporto di mutuo, nulla erano tenute a controbattere in mancanza dell'offerta da parte dell'istante di una prova adeguata circa l'effettiva ragione delle dazioni di denaro eseguite al proprio familiare, tanto più considerato che le evidenze in loro possesso deponevano nel senso che si fosse sempre trattato di “partite di giro” dal Parte_2
(che disponeva dei denari) alla (che invece non ne disponeva) e da questa P_ nuovamente al primo al fine di creare una falsa apparenza “di bisogno” in capo al primo.
Così stando le cose, deve ritenersi fondata la contestazione sollevata dalle appellanti secondo cui il giudice avrebbe errato nel sostenere che la mera esistenza della dizione
“prestito” nella causale dei due bonifici basti a giustificare l'inversione dell'onere probatorio e a far conseguentemente gravare per intero sulle convenute l'onere di fornire la prova del diverso titolo giuridico idoneo a legittimarle a trattenere la somma: costituisce infatti costante insegnamento della S.C. (cfr. Cassazione, Sez. 2,
Ordinanza n. 35959 del 22.11.2021; Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del
16.10.2017; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13.3.2013; Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 20740 del 28.9.2009; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2974 del
15.2.2005; Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24.2.2004; Cassazione, Sez.
10 3, Sentenza n. 12119 del 19.8.2003) quello per cui l'onere di fornire la prova del titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa restitutoria vantata dall'attore (che sostenga di aver bonificato una somma di denaro in forza di un contratto di mutuo) grava sempre e comunque su quest'ultimo (mentre va escluso che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in un'eccezione in senso sostanziale, aprendosi diversamente la via ad una inammissibile inversione dell'onere della prova), il quale può soddisfarlo, sia offrendo la prova diretta del titolo fondativo della propria pretesa, sia sulla base di un complesso di elementi presuntivi, nella specie insussistente.
Ugualmente rilevante deve poi ritenersi l'omessa valorizzazione da parte del giudice degli elementi indiziari contrari alla pretesa attorea comunque acquisiti agli atti di causa, e segnatamente:
a) le condizioni economiche delle parti, che inducono a ritenere inverosimile che l'attrice disponesse, e possa quindi aver effettivamente erogato a favore di ER
complessivamente 40.000 € in meno di tre anni;
[...]
b) la distonia, in alcun modo giustificata, né comunque spiegata, tra la programmazione finanziaria e la sua concreta attuazione ritenute sottostanti ai primi bonifici (risulta invero pacifico e comunque documentato in atti che: -) in data 10 luglio 2015 aveva consegnato un assegno di € 4.000,00 a PE [...]
, la quale lo aveva poi girato e depositato sul proprio conto corrente P_ in essere presso BA DR. Due settimane dopo, in data 27 luglio 2015, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico P_ di € 4.000,00 da BA DR in favore di , restituendogli così i PE quattromila euro che questi le aveva erogato con il richiamato assegno;
-) in data 11 agosto 2015 aveva consegnato un assegno di € 6.000,00 a PE [...]
, la quale lo aveva girato e depositato sul proprio conto presso BA P_
DR. Due settimane dopo, in data 24 agosto 2015, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico di € 6.000,00 da P_
BA DR in favore di , restituendogli così i seimila euro che questi PE le aveva erogato con il richiamato assegno;
-) in data 23 settembre 2015 ER
aveva consegnato un assegno di € 6.000,00 a , la quale
[...] Controparte_1 lo aveva girato e depositato sul proprio conto presso BA DR. Due settimane dopo, in data 6 ottobre 2015, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico di € 6.000,00 da BA DR in favore di P_
, restituendogli così i seimila euro che questi le aveva erogato con il PE richiamato assegno;
-) in data 14 marzo 2016 aveva consegnato un PE assegno di € 6.000,00 a , la quale lo aveva girato e depositato Controparte_1
11 sul proprio conto presso BA DR. In data 6 dicembre 2016, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico di € P_
6.000,00 da BA DR in favore di , restituendogli così i seimila PE euro che questi le aveva erogato con il richiamato assegno) e quella ritenuta invece sottostante agli ultimi due, e cioè quelli per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna delle convenute alla restituzione all'attrice della corrispondente provvista.
In altri termini, per quanto non sia stata fornita dalle convenute (che non vi erano peraltro tenute) la prova documentale anche delle ultime due dazioni monetarie per le quali la ha chiesto la restituzione, deve ritenersi, sulla base di una P_ valutazione logica dei fatti, non altrimenti smentita, che anche queste siano state eseguite in conformità e secondo il programma di cui i primi bonifici hanno costituito la certa attuazione. La giurisprudenza è d'altra parte concorde nell'affermare che la prova “logica”, ovvero “presuntiva” di cui all'art. 2729 c.c. “costituisce prova
“completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandandogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova (cfr. Cass. 4 marzo 2005, n. 4743; Cass 18 aprile
2007, n. 9245, secondo cui “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari”);
c) la mancata richiesta al beneficiario di restituire le somme mutuate per tutto il periodo di riferimento, e cioè dall'esecuzione del primo bonifico (il 27.7.2015) al momento del decesso di;
PE
d) il mancato rilievo della mancanza da parte dell'attrice di una convincente risposta alla ricostruzione dei fatti offerta dalle controparti, così come in questo grado la mancata proposizione di appello incidentale avverso la statuizione contraria all'accoglimento della analoga pretesa creditoria relativa ai primi cinque bonifici.
12 In definitiva, il giudice, dopo aver affermato il difetto di prova da parte dell'attrice in merito alla causale delle dazioni di denaro eseguite mediante i bonifici bancari enumerati da a) a e) (v. sentenza, pag. 6/11), ha ritenuto, con riguardo a quelli identificati sub f) e g), che tale prova fosse stata invece positivamente fornita e questo per il solo fatto che fosse presente nel bonifico la causale “prestito” e “prestito infruttifero” e le convenute non avessero a propria volta fornito un adeguato riscontro a supporto della tesi per cui si sarebbe trattato anche in questo caso di una mera
“partita di giro”, funzionale all'esecuzione del disegno comune alla apparente mutuante ( ) e all'apparante mutuatario ( ) di Controparte_1 PE occultare le reali disponibilità finanziarie di quest'ultimo simulando il bisogno di trasferimenti di denaro dalla prima al secondo. Tale valutazione non è condivisibile in quanto, se è vero che la prova dell'esistenza di un mutuo quale causale di un trasferimento di denaro da un soggetto all'altro può essere fornita anche mediante presunzioni, e non necessariamente mediante la produzione della corrispondente scheda contrattuale, va tuttavia valorizzato il dato che nella specie è risultata accertata (e all'attualità lo è in maniera irrevocabile in difetto di appello incidentale in parte qua da parte dell'attrice appellata) l'esistenza di uno specifico progetto delle parti contrattuali (rispettivamente apparente mutuante e apparente mutuatario) attuato mediante la costituzione (di volta in volta a mezzo della consegna di un corrispondente assegno postale) della provvista finanziaria da parte del soggetto
( ) che veniva in seguito a ricevere (dalla il prestito di quella PE P_ medesima somma. Il fatto, quindi, che le convenute (che, si badi, non erano le beneficiarie di questi trasferimenti, di cui nulla evidentemente sapevano prima di ricevere dalla la richiesta di restituzione oggetto di causa, essendolo invece il P_ loro familiare e futuro dante causa, , e che pertanto nulla dovevano PE controbattere nello specifico) non siano riuscite a produrre anche in relazione ai bonifici individuati sub f) e g) i corrispondenti assegni postali non può essere valorizzato nei termini ritenuti dal primo giudice: invero – in disparte il rilievo che non vi è nulla di “strano” in tutto ciò, posto che, per contro, è semmai del tutto
“normale” che a distanza di anni non si disponga di tutte le contabili relative ad operazioni bancarie eseguite nel passato, tanto più laddove dette operazioni siano state eseguite da una terza persona, com'è nella specie – resta il fatto che l'attrice,
a fronte della contestazione fattale dalle convenute in merito al difetto di prova circa il titolo della affermata pretesa creditoria (contestazione integrante una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto) e dell'esistenza, per contro, di un quadro probatorio a sé sfavorevole (che le imponeva a quel punto di controdedurre nello
13 specifico, allegando tempestivamente che le operazioni attuate mediante i bonifici del
15.11.2017 e dell'11.4.2018 erano comunque diverse da quelle attuate mediante i bonifici del 2015 e del 2016), non ha fornito una credibile giustificazione della ragione per cui le erogazioni finanziarie dalla stessa eseguite a favore del con gli Parte_2 indicati bonifici (del novembre 2017 e dell'aprile 2018) fossero invece degli effettivi mutui, implicanti l'obbligo del beneficiario (e ora delle sue eredi) di restituirle (in quanto, appunto, soggetto mutuante) quantomeno l'importo capitale. Il primo giudice avrebbe pertanto dovuto prendere atto del deficit probatorio attoreo anche in relazione ai bonifici individuati sub f) e g), per i quali l'unica apparente prova che si trattasse dell'esecuzione di un mutuo era costituita dall'apposizione unilaterale da parte della stessa disponente (e cioè da parte del soggetto interessato) della causale
“prestito”, e disporre in conformità respingendo la domanda anche in relazione a questi.
Da ultimo, quanto al preteso difetto di prova della condizione legittimante le convenute a trattenere gli importi bonificati (intesi quelli di cui qui ancora si tratta), si tratta di una questione, da un lato inammissibile, siccome mai in precedenza dedotta, e dall'altro comunque infondata, tenuto conto che, alla luce di quanto sopra considerato, in relazione ai due bonifici di riferimento (sub f) e g) della sentenza, pag.
6/11), in difetto di plausibili evidenze contrarie, devono farsi le medesime considerazioni fatte con riguardo agli altri, escludendosi quindi anche in relazione a questi che si sia trattato di erogazioni fatte dall'attrice a (dante causa PE delle attuali convenute appellanti) impiegando proprie risorse finanziarie e non anche risorse finanziarie a questo appartenenti e solo apparentemente alla stessa trasferite al fine di creare verso i terzi una situazione di bisogno in realtà inesistente.
8. Il secondo motivo – rubricato: “Violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di regolazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.)” – contesta la decisione assunta dal primo giudice con riguardo alle spese di lite, liquidate per l'intero a carico delle convenute (senza quindi alcuna compensazione) nonostante la domanda attorea sia stata accolta solo in parte, e segnatamente con una significativa riduzione di oltre due terzi (richiesti € 40.000 e riconosciuti € 13.000). Tale preminente riduzione quantitativa della domanda avrebbe giustificato una compensazione, almeno parziale, delle spese di lite in linea col disposto dell'art. 92
c.p.c. e con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Il motivo, alla luce di quanto ritenuto con riguardo al primo motivo – che comporta di necessità una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado – resta assorbito.
14 9. Come da domanda, l'accoglimento del gravame comporta la restituzione a
(parte convenuta che risulta essersi onerata personalmente e per Parte_1
l'intero, e quindi anche per conto delle figlie e , del Parte_2 Parte_3 pagamento all'attrice dell'intera somma per la quale è stata pronunciata la condanna:
v. doc. 4 e 5 del fasc. di parte appellante) dell'importo di € 13.685,18 (pagato a titolo di sorte capitale e interessi) e di quello di € 6.730,29 (pagato a titolo di spese di lite direttamente al difensore dell'attrice in quanto dichiaratosi antistatario). Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento (15.11.2023) al saldo effettivo.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno poste interamente a carico dell'attrice (rimasta Controparte_1 soccombente in relazione all'intera pretesa creditoria azionata in causa) e a favore delle convenute, attuali appellanti, e si liquidano in dispositivo con riferimento al D.M.
n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi (di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria e decisoria) in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e quello d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento
(da € 26.001 a € 52.000). Non si riconosce l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 cit. attesa la posizione assolutamente identica assunta in causa dalle parti convenute appellanti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2205/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attrice e attuale appellata, , a restituire a Controparte_1
le somme pagate in esecuzione della riformata sentenza di Parte_1 primo grado, e quindi: € 13.685,18 (pagati a titolo di sorte capitale e interessi) ed € 6.730,29 (pagati a titolo di spese di lite), importi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento (15.11.2023) al saldo effettivo;
c) condanna l'attrice e attuale appellata, , a rimborsare alle Controparte_1
15 convenute appellate ( , e ), le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del primo e del secondo grado, che liquida, per compensi: quanto al primo grado, in € 7.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado, in €
6.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, oltre a € 382,50 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2205/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 4.12.2023, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Chiara Braggion, elettivamente domiciliate presso il difensore, in Rovigo, Corso del Popolo n. 116, appellanti
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Franco Portesan, con domicilio eletto presso il difensore, in DR, Corso
Mazzini n. 26, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 879/2023, pubblicata il 13.10.2023 a definizione del procedimento di primo grado n. 438/2020
R.G. Tribunale Rovigo, causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 3.7.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ + 2]: Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria o diversa istanza, accogliere il presente appello ed in parziale riforma della appellata sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 879/2023 pubblicata in data 13.10.2023, notificata in data
06.11.2023, così giudicare: 1) rigettare integralmente la domanda formulata da
nei confronti delle odierne appellanti e per l'effetto; 2) Controparte_1 condannare alla restituzione in favore di , Controparte_1 Parte_1
e della somma di euro 13.684,18, percepita in Parte_2 Parte_3 esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dai ricevuti pagamenti dal dì della restituzione;
3) disporre in favore di , e Parte_1 Parte_2
la restituzione della somma di euro 6.729,29 pagata dalle stesse Parte_3 al difensore distrattario della parte già vittoriosa, avv. Franco Portesan, a titolo di spese di lite liquidate in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Nel merito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato, tanto in fatto, quanto in diritto per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari e con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 19.2/2.3.2020, Controparte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo la sig.ra e le figlie Parte_1 di questa, e , nella loro qualità di eredi legittime di Parte_2 Parte_3
, sostenendo di aver prestato a quest'ultimo la complessiva somma PE di 40.000 euro, mai restituitale, e che tenute al rimborso del prestito dovevano ritenersi, pro quota ereditaria, una volta venuto a mancare il mutuatario, le familiari convenute. Nello specifico, a fondamento della domanda di restituzione della somma capitale (maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo) allegava:
i) che nel corso degli anni 2015/2018 aveva eseguito a titolo di “prestito” a favore
“di tale ” (così definito, ma in realtà a quell'epoca suo compagno di PE vita), sette bonifici bancari (e segnatamente: a) in data 27.7.2015, un bonifico di
2 euro 4.000,00; b) in data 24.8.2015 un bonifico di euro 6.000,00; c) in data
6.10.2015 un bonifico di 6.000,00; d) in data 6.12.2016 un altro bonifico di euro
6.000,00; e) in data 21.6.2017 un bonifico di euro 5.000,00; f) in data 15.11.2017 un bonifico di euro 3.000,00; g) in data 11.4.2018 un bonifico di 10.000,00); ii) che il era successivamente deceduto in Chioggia il 19.6.2018 e la sua eredità Parte_2 si era devoluta per legge ai legittimari, individuati nella moglie e nelle Parte_1 due figlie, e;
iii) che a nulla erano valsi i tentativi Parte_2 Parte_3 stragiudiziali di ottenere da queste il rimborso di quanto prestato al loro dante causa.
2. Le convenute si costituivano in causa (con un unico patrocinio) contestando la pretesa attorea – sostenendo, nello specifico: i) che aveva promosso PE ancora nell'anno 2011 una causa di separazione giudiziale nei confronti della moglie
, conclusasi con la condanna dello stesso al pagamento di un assegno Parte_1 mensile di contributo al mantenimento di moglie e figlie di € 2.467,00; ii) che nella successiva causa di divorzio radicata avanti al Tribunale di Venezia aveva ripetutamente cercato di far revocare, o comunque ridurre, l'assegno mensile al quale era tenuto, affermando di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di sostenere tale onere mensile;
iii) che per dimostrare il proprio stato di indigenza il era ricorso a Parte_2 diversi espedienti, tra i quali quello di far figurare di ricevere uno stabile sostentamento finanziario dall'attrice (con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale); iv) che la provvista occorrente per l'esecuzione dei bonifici descritti in atto di citazione veniva in realtà sistematicamente fornita alla dallo stesso P_
, il quale, prima di ricevere (fittiziamente) ogni bonifico, provvedeva a Parte_2 propria volta a consegnare alla apparente mutuante le risorse finanziarie necessarie mediante assegni di pari importo tratti sul proprio conto corrente postale perché venisse disposto quello che sarebbe stato il successivo bonifico a proprio favore, a cui non corrispondeva, quindi, una reale erogazione monetaria dalla al P_
, ma si risolveva in una mera partita di giro, per cui la prima non subiva Parte_2 alcun depauperamento e il secondo non beneficiava di alcun incremento patrimoniale;
v) che le somme relative ai bonifici prodotti in causa dall'attrice altro non erano, quindi, che la restituzione al delle stesse somme che Parte_2 quest'ultimo le aveva precedentemente consegnato – e concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Con vittoria di spese e accessori di legge”.
3. Ritenuta sentenziabile sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, ritenuta
3 la domanda attorea infondata con riguardo alle erogazioni monetarie effettuate dal
2015 al giugno 2017 ed invece fondata con riguardo a quelle eseguite con i bonifici del 15.11.2017 e dell'11.4.2018, definitivamente provvedendo ha così statuito: “
1. condanna le convenute , e a pagare Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad nella misura di un terzo ciascuna, per le ragioni in Controparte_1 motivazione, la somma di € 13.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2. condanna le convenute , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
547,00 per anticipazioni ed in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Franco Portesan”, così, nello specifico, motivando: “A)
Sui bonifici di cui alle lett. a), b), c), d). La domanda di restituzione delle somme di cui ai bonifici di cui alle lett. a), b), c), d) non può essere accolta in quanto parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'effettiva esistenza di singoli contratti di mutuo corrispondenti a ciascun versamento di denaro.
Sebbene, infatti, non sia oggetto di contestazione l'effettiva ricezione della somma di denaro di cui ai bonifici in esame, la circostanza di per sé considerata, in assenza di prova della ragione causale del trasferimento patrimoniale, non necessariamente implica la conclusione di un contratto di mutuo, ma ben potrebbe costituire adempimento di un diverso schema negoziale. Il titolo del trasferimento può essere individuato anche da elementi esterni, che manifestino il senso concordemente attribuito dalle parti alla consegna, dunque il loro accordo sul contratto corrispondente. La convenuta ha contestato l'esistenza di contratti di mutuo nei bonifici eseguiti allegando un diverso titolo, una causale diversa dei versamenti rappresentando che i bonifici effettuati dall'attrice al fossero “partite di Parte_2 giro” avendo, in precedenza a tali dazioni, lo stesso costituito la provvista Parte_2
a favore della versandole (in epoca di poco antecedente ai bonifici da lei P_ effettuati a favore del medesimo ) assegni di importo pari a quelli per i quali Parte_2 lei effettuava il riversamento al , al fine di evidenziare l'apparenza P_ Parte_2 di precarie condizioni economiche anche per ottenere una riduzione del contributo di mantenimento dovuto all'ex moglie. Sotto il profilo probatorio tale ricostruzione è fondata sulla produzione di quattro assegni emessi da a favore PE dell'attrice (doc. 11-14 parte convenuta) da cui emerge che: - in data 10 luglio 2015
ha consegnato un assegno di € 4.000,00 (doc. 11 convenute) ad PE la quale lo ha girato e depositato in BA DR e Controparte_1 successivamente, in data 27 luglio 2015, quando l'assegno è accreditato, la Podetti
4 ha fatto un bonifico di € 4.000,00 da BA DR in favore di (doc. PE
1 attrice) restituendogli la predetta somma;
- in data 11 agosto 2015 PE ha consegnato un assegno di € 6.000,00 (cfr. doc. 12 convenute) alla la quale P_ lo ha girato e depositato in BA DR e due settimane dopo, in data 24 agosto
2015, la ha fatto un bonifico di € 6.000,00 da BA DR in favore del P_
(doc. 2 attrice) restituendogli la medesima somma;
- in data 23 settembre Parte_2
2015 ha consegnato un assegno di € 6.000,00 (doc. 13 convenute) PE alla la quale lo ha girato e depositato in BA DR e due settimane dopo, P_ in data 06 ottobre 2015 la ha fatto un bonifico di € 6.000,00 da BA DR P_
a favore del (cfr. doc. 3 attrice) restituendogli così la predetta somma;
- Parte_2 in data 14 marzo 2016 ha consegnato un assegno di € 6.000,00 PE
(doc. 14 convenute) ad la quale lo ha girato e depositato in Controparte_1
BA DR e in data 6 dicembre 2016 la fa un bonifico da BA DR di € P_
6.000,00 a favore del (doc. 4 attrice) restituendogli così la medesima Parte_2 somma. La documentazione prodotta rende verosimile la ricostruzione delle convenute, né è stata di fatto contestata dall'attrice, che nulla ha dedotto circa la ragione plausibile dell'incasso di tali assegni da parte del convivente. Risulta pertanto dimostrata una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento effettuato dalla ossia un titolo contrapposto a quello rivendicato dall'attrice ed idoneo P_ ad inficiare l'allegazione su cui la domanda restitutoria è fondata. Pertanto, in assenza di prova della ragione causale del versamento a titolo di mutuo di cui ai bonifici sub lett. a), b), c) e d) la domanda di restituzione della somma complessiva di €
22.000,00 va rigettata. B) Sui bonifici di cui alle lett. f) e g). Per quanto attiene al versamento di euro 3.000,00 datato 15.11.2017 eseguito dall'attrice nella distinta di bonifico è indicata come causale la dizione “prestito” (doc. 6 attoreo) e nella dazione di euro 10.000,00 datata 11.4.2018 la causa del versamento risultante dalla distinta di bonifico è “prestito infruttifero” (doc. 7 attoreo). In merito ai predetti bonifici parte convenuta ha allegato di non avere la disponibilità della prova documentale attestante la “partita di giro” tra la ed il e ha chiesto che venisse P_ Parte_2 ordinato all'istituto di credito ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della relativa documentazione. La circostanza è inverosimile: non si comprende per quale ragione la parte abbia potuto avere disponibilità di quattro assegni, e non anche degli ulteriori due allegati come comunque esistenti;
né si comprende la ragione per cui le eredi del contraente non avrebbero potuto ottenere dalla banca la documentazione rilevante: anche per tale ragione l'ordine richiesto non è stato emesso. A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata
5 dalle causali dei bonifici, deve ritenersi gravare sul convenuto l'onere di dimostrare il diverso e contrario titolo che lo legittimerebbe a trattenere la somma. Nel caso di specie parte convenuta non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento. La Corte di Cassazione ha infatti altresì affermato che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta anche mediante elementi presuntivi: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra
i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. n. 8829 del 29.3.2023). Alla luce di quanto sopra esposto deve considerarsi provato che la elargizione delle somme di €
3.000,00 e € 10.000,00 sia avvenuta a titolo di prestito – e così di mutuo – con conseguente obbligo di restituzione in capo alle convenute. C) Sul bonifico di cui alla lett. e). Rimane da considerare il bonifico di euro 5.000,00 datato 21.6.2017 (doc. 5 attoreo), parimenti disposto dall'attrice in favore del . Ebbene, dalla Parte_2 documentazione prodotta emerge che le dazioni di denaro di volta in volta effettuate dall'odierna attrice in favore del – che vanno necessariamente ricondotte Parte_2 nel contesto del rapporto sentimentale che legava le parti e della convivenza more uxorio che si è instaurata tra le stesse – hanno sicuramente avuto giustificazioni
(molto) diverse tra loro: il mero spirito di liberalità (doc. 11 parte attrice); la restituzione di provvista poco prima fornita dal tramite assegni (v. supra); Parte_2 il “prestito” di denaro, con obbligo di restituzione dello stesso. In tale contesto, il bonifico di cui alla superiore lett. e) è privo di causale: si è verificato come, in altre occasioni, la fosse ben più precisa nell'indicare la causale della dazione di P_ volta in volta disposta. Le istanze di prova orale richieste dall'attrice non sono state ammesse, perché sarebbero state volte a chiedere ai testi di confermare che il
“in più occasioni” avesse affermato di aver ricevuto denaro in prestito: Parte_2 appare evidente la genericità della richiesta, emergendo già dalla documentazione dimessa che “in più occasioni” si fossero verificati prestiti, in altre occasioni altre ragioni di consegna del denaro. Applicando la regola di giudizio sottesa al disposto dell'art. 2697 cc, l'incertezza della prova ricade sulla parte onerata di provare i fatti costitutivi della domanda, e per tale ragione, in assenza di prova sicura della sussistenza di un contratto di mutuo, la domanda non può essere accolta in parte qua. Ciò detto, all'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte
6 deve ritenersi che l'attrice abbia fornito prova sufficiente della esistenza del diritto ad ottenere il la restituzione delle somme date a mutuo nel diverso e minore importo di
€ 13.000,00. Le convenute vanno condannate a corrispondere la somma di €
13.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano come da dispositivo in conformità del
D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al “decisum” (scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00) secondo i valori medi ed applicando la riduzione del 50% del valore per la fase istruttoria esclusivamente documentale, con distrazione delle stesse a favore del difensore di avv. Portesan Franco, come da istanza Controparte_1 avanzata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.5.2023”.
4. Hanno proposto appello le convenute in relazione alla sentenza di condanna al pagamento della somma di 13.000 € di cui al capo B) della motivazione, relativo ai bonifici di cui alle lett. f) e g), in ordine al quale sono rimaste soccombenti, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi – nello specifico attinenti ai seguenti profili: 1° motivo: violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di distribuzione dell'onere probatorio fra le parti di una controversia (art. 2697
c.c.) e in tema di presunzioni semplici (art. 2729, comma 1, c.c.; 2° motivo: violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di regolazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.) – e chiedendone quindi la riforma in parte qua con integrale rigetto della domanda attorea e restituzione di quanto nelle more versato.
5. Si è costituita l'attrice prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, nello specifico deducendo: a) quanto alla effettiva portata delle causali “prestito” e “prestito infruttifero” indicate nelle disposizioni di bonifico di cui ancora si tratta, che le resistenti-appellanti non hanno dimostrato la generica allegazione formulata a supporto dell'eccezione di merito inerente al titolo della consegna monetaria e neppure hanno chiesto di provare tale diverso titolo, ragion per cui l'eccezione è rimasta infondata e indimostrata, visto che la contestazione generica in giurisprudenza viene pacificamente equiparata alla mancata contestazione e dà pertanto luogo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di fatti pacifici;
b) quanto al preteso inquadramento dei bonifici come mere partite di giro, che la tesi non è corretta ed è comunque priva di qualsivoglia riscontro oggettivo e supporto probatorio, rappresentando nulla più che una congettura rimasta assolutamente indimostrata.
6. Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata quindi l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni come sopra trascritte;
depositati gli
7 scritti conclusivi, la causa è stata decisa come in dispositivo nella camera di consiglio sotto indicata sulla base delle seguenti considerazioni.
II
Ragioni della decisione.
7. Il primo motivo – rubricato: “1° motivo: violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di distribuzione dell'onere probatorio fra le parti di una controversia (art. 2697 c.c.) ed in tema di presunzioni semplici (art. 2729, comma 1, c.c.)” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene affermato: “La domanda attorea è fondata nei termini di seguito precisati … A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalle causali dei bonifici, deve ritenersi gravare sul convenuto l'onere di dimostrare il diverso e contrario titolo che lo legittimerebbe a trattenere la somma. Nel caso di specie parte convenuta non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento…Alla luce di quanto sopra deve considerarsi provato che la elargizione delle somme di 3.000 euro e 10.000 euro sia avvenuta a titolo di prestito – e così di mutuo- con conseguente obbligo di restituzione in capo alle convenute…...Ciò detto, all'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte, deve ritenersi che
l'attrice abbia fornito prova sufficiente della esistenza del dritto ad ottenere la restituzione delle somme date a mutuo nel diverso e minore importo di € 13.000,00.
Le convenute vanno condannate a corrispondere la somma di € 13.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo”. Nello specifico, risulterebbero palesemente violati i principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di distribuzione dell'onere probatorio fra le parti di una controversia (in primis l'art. 2697 c.c.) e di presunzioni semplici (art. 2729, comma 1, c.c.), travisando e applicando in modo del tutto scorretto gli orientamenti interpretativi elaborati e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di riparto degli oneri probatori nei giudizi instaurati per ottenere la condanna alla restituzione di somme versate tramite bonifici da soggetti che fondano la propria pretesa sulla asserita esistenza, in capo al convenuto, di una obbligazione restitutoria scaturente da un contratto di mutuo.
7.1 Il motivo è fondato.
7.2 Gli snodi argomentativi sulla base dei quali il giudice ha articolato la decisione sono:
a) l'esistenza nelle distinte di bonifico del 15.11.2017 e dell'11.4.2018 della dizione “prestito” (che, va sottolineato, è stata unilateralmente compilata dall'attrice) determina di per sé l'inversione dell'onere probatorio in relazione alla ragione
8 giuridico-economica di ciascuna singola dazione, per cui non è più l'attrice che invoca la restituzione delle somme asseritamente prestate ad essere gravata dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa in tal modo fatta valere (e quindi, nella specie,
l'avvenuta stipulazione di contratto di mutuo con l'accipiens e la concreta erogazione delle somme mutuate), ma sono le convenute (quali eredi del soggetto che ha ricevuto le somme bonificate) ad essere gravate dall'onere di dimostrare il “titolo”
(diverso dal contratto di mutuo) che le legittima a rifiutarsi di restituirle all'attrice, trattenendole per sé;
b) le convenute non hanno dimostrato una diversa e plausibile giustificazione causale dei versamenti ricevuti dal proprio dante causa e non hanno, pertanto, assolto all'onere probatorio da cui dovevano reputarsi gravate per evitare la condanna alla restituzione;
c) la decisione favorevole all'attrice – sia pure limitatamente ai due indicati bonifici del 2017/2018 – trova conferma nell'insegnamento della S.C. secondo cui la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.
Ora, se è vero che ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo non è indispensabile la produzione della scheda contrattuale e che in mancanza di tale documento la prova può essere altrimenti fornita attraverso una pluralità di elementi presuntivi, tra cui la formulazione testuale della causale del bonifico, va tuttavia ricordato che in difetto di un conforme riscontro da parte del soggetto nei confronti del quale la pretesa viene azionata non basta un singolo dato, necessitando l'allegazione (e la prova) di una molteplicità di elementi presuntivi, dalla cui complessiva e unitaria valutazione il giudice possa trarre il convincimento del perfezionamento dell'affermato contratto di mutuo.
Ebbene, nel caso in esame nessun elemento presuntivo diverso e ulteriore rispetto alla dizione “prestito” presente nella causale dei due bonifici di riferimento è stato allegato dall'attrice, né può valorizzarsi – nella prospettiva che questa volta, diversamente dalle cinque precedenti, si sarebbe trattato di erogazioni monetarie effettuate proprio a titolo di mutuo – la circostanza che il beneficiario (e cioè
[...]
) non ebbe a contestare la causale, considerato: ER
9 a) in primo luogo, che anche detti due bonifici devono ritenersi inseriti nella serie di quelli eseguiti dalla al dal 2015 in avanti in accordo con P_ Parte_2 quest'ultimo, non risultando agli atti di causa alcuna evidenza contraria che consenta ragionevolmente di ritenere che dopo aver predisposto, e quindi attuato, il riferito meccanismo di trasferimento e ritrasferimento di fondi dal beneficiario alla apparente mutuante e poi nuovamente da questa al primo (evidentemente giustificato dal fatto che la impiegata come commessa in un supermercato, non disponeva di P_ adeguate risorse finanziarie che le consentissero di effettuare trasferimenti finanziari di apprezzabile consistenza a favore di chicchessia), le parti abbiano inteso soprassedere dalla previa creazione della provvista e abbiano invece inteso regolare il rapporto finanziario (proseguito inalterato) sulla base di diversi accordi, non essendo stato né allegato, né provato, che la avesse nelle more acquisito fonti P_ reddituali di cui prima non disponeva che le consentissero una nuova agibilità finanziaria;
b) in secondo luogo, che non risulta che la abbia mai richiesto al P_ Parte_2 la restituzione di quanto prestatogli, sicché, al di là di ogni altra considerazione, difetta la stessa possibilità di valorizzare la risposta che questi avrebbe dato a tale richiesta, non essendovi, appunto, mai stata né domanda, né risposta, mentre le attuali convenute appellanti, in quanto soggetti rimasti estranei al preteso rapporto di mutuo, nulla erano tenute a controbattere in mancanza dell'offerta da parte dell'istante di una prova adeguata circa l'effettiva ragione delle dazioni di denaro eseguite al proprio familiare, tanto più considerato che le evidenze in loro possesso deponevano nel senso che si fosse sempre trattato di “partite di giro” dal Parte_2
(che disponeva dei denari) alla (che invece non ne disponeva) e da questa P_ nuovamente al primo al fine di creare una falsa apparenza “di bisogno” in capo al primo.
Così stando le cose, deve ritenersi fondata la contestazione sollevata dalle appellanti secondo cui il giudice avrebbe errato nel sostenere che la mera esistenza della dizione
“prestito” nella causale dei due bonifici basti a giustificare l'inversione dell'onere probatorio e a far conseguentemente gravare per intero sulle convenute l'onere di fornire la prova del diverso titolo giuridico idoneo a legittimarle a trattenere la somma: costituisce infatti costante insegnamento della S.C. (cfr. Cassazione, Sez. 2,
Ordinanza n. 35959 del 22.11.2021; Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del
16.10.2017; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13.3.2013; Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 20740 del 28.9.2009; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2974 del
15.2.2005; Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24.2.2004; Cassazione, Sez.
10 3, Sentenza n. 12119 del 19.8.2003) quello per cui l'onere di fornire la prova del titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa restitutoria vantata dall'attore (che sostenga di aver bonificato una somma di denaro in forza di un contratto di mutuo) grava sempre e comunque su quest'ultimo (mentre va escluso che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in un'eccezione in senso sostanziale, aprendosi diversamente la via ad una inammissibile inversione dell'onere della prova), il quale può soddisfarlo, sia offrendo la prova diretta del titolo fondativo della propria pretesa, sia sulla base di un complesso di elementi presuntivi, nella specie insussistente.
Ugualmente rilevante deve poi ritenersi l'omessa valorizzazione da parte del giudice degli elementi indiziari contrari alla pretesa attorea comunque acquisiti agli atti di causa, e segnatamente:
a) le condizioni economiche delle parti, che inducono a ritenere inverosimile che l'attrice disponesse, e possa quindi aver effettivamente erogato a favore di ER
complessivamente 40.000 € in meno di tre anni;
[...]
b) la distonia, in alcun modo giustificata, né comunque spiegata, tra la programmazione finanziaria e la sua concreta attuazione ritenute sottostanti ai primi bonifici (risulta invero pacifico e comunque documentato in atti che: -) in data 10 luglio 2015 aveva consegnato un assegno di € 4.000,00 a PE [...]
, la quale lo aveva poi girato e depositato sul proprio conto corrente P_ in essere presso BA DR. Due settimane dopo, in data 27 luglio 2015, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico P_ di € 4.000,00 da BA DR in favore di , restituendogli così i PE quattromila euro che questi le aveva erogato con il richiamato assegno;
-) in data 11 agosto 2015 aveva consegnato un assegno di € 6.000,00 a PE [...]
, la quale lo aveva girato e depositato sul proprio conto presso BA P_
DR. Due settimane dopo, in data 24 agosto 2015, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico di € 6.000,00 da P_
BA DR in favore di , restituendogli così i seimila euro che questi PE le aveva erogato con il richiamato assegno;
-) in data 23 settembre 2015 ER
aveva consegnato un assegno di € 6.000,00 a , la quale
[...] Controparte_1 lo aveva girato e depositato sul proprio conto presso BA DR. Due settimane dopo, in data 6 ottobre 2015, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico di € 6.000,00 da BA DR in favore di P_
, restituendogli così i seimila euro che questi le aveva erogato con il PE richiamato assegno;
-) in data 14 marzo 2016 aveva consegnato un PE assegno di € 6.000,00 a , la quale lo aveva girato e depositato Controparte_1
11 sul proprio conto presso BA DR. In data 6 dicembre 2016, e quindi dopo che la provvista era stata accreditata sul conto, la effettuava un bonifico di € P_
6.000,00 da BA DR in favore di , restituendogli così i seimila PE euro che questi le aveva erogato con il richiamato assegno) e quella ritenuta invece sottostante agli ultimi due, e cioè quelli per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna delle convenute alla restituzione all'attrice della corrispondente provvista.
In altri termini, per quanto non sia stata fornita dalle convenute (che non vi erano peraltro tenute) la prova documentale anche delle ultime due dazioni monetarie per le quali la ha chiesto la restituzione, deve ritenersi, sulla base di una P_ valutazione logica dei fatti, non altrimenti smentita, che anche queste siano state eseguite in conformità e secondo il programma di cui i primi bonifici hanno costituito la certa attuazione. La giurisprudenza è d'altra parte concorde nell'affermare che la prova “logica”, ovvero “presuntiva” di cui all'art. 2729 c.c. “costituisce prova
“completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandandogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova (cfr. Cass. 4 marzo 2005, n. 4743; Cass 18 aprile
2007, n. 9245, secondo cui “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari”);
c) la mancata richiesta al beneficiario di restituire le somme mutuate per tutto il periodo di riferimento, e cioè dall'esecuzione del primo bonifico (il 27.7.2015) al momento del decesso di;
PE
d) il mancato rilievo della mancanza da parte dell'attrice di una convincente risposta alla ricostruzione dei fatti offerta dalle controparti, così come in questo grado la mancata proposizione di appello incidentale avverso la statuizione contraria all'accoglimento della analoga pretesa creditoria relativa ai primi cinque bonifici.
12 In definitiva, il giudice, dopo aver affermato il difetto di prova da parte dell'attrice in merito alla causale delle dazioni di denaro eseguite mediante i bonifici bancari enumerati da a) a e) (v. sentenza, pag. 6/11), ha ritenuto, con riguardo a quelli identificati sub f) e g), che tale prova fosse stata invece positivamente fornita e questo per il solo fatto che fosse presente nel bonifico la causale “prestito” e “prestito infruttifero” e le convenute non avessero a propria volta fornito un adeguato riscontro a supporto della tesi per cui si sarebbe trattato anche in questo caso di una mera
“partita di giro”, funzionale all'esecuzione del disegno comune alla apparente mutuante ( ) e all'apparante mutuatario ( ) di Controparte_1 PE occultare le reali disponibilità finanziarie di quest'ultimo simulando il bisogno di trasferimenti di denaro dalla prima al secondo. Tale valutazione non è condivisibile in quanto, se è vero che la prova dell'esistenza di un mutuo quale causale di un trasferimento di denaro da un soggetto all'altro può essere fornita anche mediante presunzioni, e non necessariamente mediante la produzione della corrispondente scheda contrattuale, va tuttavia valorizzato il dato che nella specie è risultata accertata (e all'attualità lo è in maniera irrevocabile in difetto di appello incidentale in parte qua da parte dell'attrice appellata) l'esistenza di uno specifico progetto delle parti contrattuali (rispettivamente apparente mutuante e apparente mutuatario) attuato mediante la costituzione (di volta in volta a mezzo della consegna di un corrispondente assegno postale) della provvista finanziaria da parte del soggetto
( ) che veniva in seguito a ricevere (dalla il prestito di quella PE P_ medesima somma. Il fatto, quindi, che le convenute (che, si badi, non erano le beneficiarie di questi trasferimenti, di cui nulla evidentemente sapevano prima di ricevere dalla la richiesta di restituzione oggetto di causa, essendolo invece il P_ loro familiare e futuro dante causa, , e che pertanto nulla dovevano PE controbattere nello specifico) non siano riuscite a produrre anche in relazione ai bonifici individuati sub f) e g) i corrispondenti assegni postali non può essere valorizzato nei termini ritenuti dal primo giudice: invero – in disparte il rilievo che non vi è nulla di “strano” in tutto ciò, posto che, per contro, è semmai del tutto
“normale” che a distanza di anni non si disponga di tutte le contabili relative ad operazioni bancarie eseguite nel passato, tanto più laddove dette operazioni siano state eseguite da una terza persona, com'è nella specie – resta il fatto che l'attrice,
a fronte della contestazione fattale dalle convenute in merito al difetto di prova circa il titolo della affermata pretesa creditoria (contestazione integrante una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto) e dell'esistenza, per contro, di un quadro probatorio a sé sfavorevole (che le imponeva a quel punto di controdedurre nello
13 specifico, allegando tempestivamente che le operazioni attuate mediante i bonifici del
15.11.2017 e dell'11.4.2018 erano comunque diverse da quelle attuate mediante i bonifici del 2015 e del 2016), non ha fornito una credibile giustificazione della ragione per cui le erogazioni finanziarie dalla stessa eseguite a favore del con gli Parte_2 indicati bonifici (del novembre 2017 e dell'aprile 2018) fossero invece degli effettivi mutui, implicanti l'obbligo del beneficiario (e ora delle sue eredi) di restituirle (in quanto, appunto, soggetto mutuante) quantomeno l'importo capitale. Il primo giudice avrebbe pertanto dovuto prendere atto del deficit probatorio attoreo anche in relazione ai bonifici individuati sub f) e g), per i quali l'unica apparente prova che si trattasse dell'esecuzione di un mutuo era costituita dall'apposizione unilaterale da parte della stessa disponente (e cioè da parte del soggetto interessato) della causale
“prestito”, e disporre in conformità respingendo la domanda anche in relazione a questi.
Da ultimo, quanto al preteso difetto di prova della condizione legittimante le convenute a trattenere gli importi bonificati (intesi quelli di cui qui ancora si tratta), si tratta di una questione, da un lato inammissibile, siccome mai in precedenza dedotta, e dall'altro comunque infondata, tenuto conto che, alla luce di quanto sopra considerato, in relazione ai due bonifici di riferimento (sub f) e g) della sentenza, pag.
6/11), in difetto di plausibili evidenze contrarie, devono farsi le medesime considerazioni fatte con riguardo agli altri, escludendosi quindi anche in relazione a questi che si sia trattato di erogazioni fatte dall'attrice a (dante causa PE delle attuali convenute appellanti) impiegando proprie risorse finanziarie e non anche risorse finanziarie a questo appartenenti e solo apparentemente alla stessa trasferite al fine di creare verso i terzi una situazione di bisogno in realtà inesistente.
8. Il secondo motivo – rubricato: “Violazione dei principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di regolazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.)” – contesta la decisione assunta dal primo giudice con riguardo alle spese di lite, liquidate per l'intero a carico delle convenute (senza quindi alcuna compensazione) nonostante la domanda attorea sia stata accolta solo in parte, e segnatamente con una significativa riduzione di oltre due terzi (richiesti € 40.000 e riconosciuti € 13.000). Tale preminente riduzione quantitativa della domanda avrebbe giustificato una compensazione, almeno parziale, delle spese di lite in linea col disposto dell'art. 92
c.p.c. e con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Il motivo, alla luce di quanto ritenuto con riguardo al primo motivo – che comporta di necessità una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado – resta assorbito.
14 9. Come da domanda, l'accoglimento del gravame comporta la restituzione a
(parte convenuta che risulta essersi onerata personalmente e per Parte_1
l'intero, e quindi anche per conto delle figlie e , del Parte_2 Parte_3 pagamento all'attrice dell'intera somma per la quale è stata pronunciata la condanna:
v. doc. 4 e 5 del fasc. di parte appellante) dell'importo di € 13.685,18 (pagato a titolo di sorte capitale e interessi) e di quello di € 6.730,29 (pagato a titolo di spese di lite direttamente al difensore dell'attrice in quanto dichiaratosi antistatario). Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento (15.11.2023) al saldo effettivo.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno poste interamente a carico dell'attrice (rimasta Controparte_1 soccombente in relazione all'intera pretesa creditoria azionata in causa) e a favore delle convenute, attuali appellanti, e si liquidano in dispositivo con riferimento al D.M.
n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi (di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria e decisoria) in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e quello d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento
(da € 26.001 a € 52.000). Non si riconosce l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 cit. attesa la posizione assolutamente identica assunta in causa dalle parti convenute appellanti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2205/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attrice e attuale appellata, , a restituire a Controparte_1
le somme pagate in esecuzione della riformata sentenza di Parte_1 primo grado, e quindi: € 13.685,18 (pagati a titolo di sorte capitale e interessi) ed € 6.730,29 (pagati a titolo di spese di lite), importi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento (15.11.2023) al saldo effettivo;
c) condanna l'attrice e attuale appellata, , a rimborsare alle Controparte_1
15 convenute appellate ( , e ), le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del primo e del secondo grado, che liquida, per compensi: quanto al primo grado, in € 7.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado, in €
6.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, oltre a € 382,50 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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