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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/11/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5703/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECORARO VALERIA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFO Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione relativa a figlia nata fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale:
o Accertare e dichiarare l'affidamento super-esclusivo di alla madre con Persona_1 collocazione presso l'abitazione in Bernareggio di proprietà della medesima;
o Stabilire se del caso con i Servizi spazio neutro per gli incontri padre-figlia solo se rispondente al superiore interesse del minore;
o Confermare a carico del resistente il versamento di un mantenimento mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
o Stabilire che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Monza quivi integralmente richiamato, siano corrisposte al 50% tra i genitori o Stabilire che l'assegno unico per la minore venga percepito al 100% dalla ricorrente;
o Conseguentemente condannare il signor alla rifusione di tutte le spese di lite CP_1
Con vittoria di spese e competenze professionali pagina 1 di 9 Per Controparte_1 Nel merito, voglia il Tribunale adito, rigettarsi le avverse richieste, ed accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione con la madre e presso la Per_1 casa della nonna materna in Agrate Brianza.
2. Stabilire, anche a seguito di una presa in carico dei Servizi Sociali e di un periodo di osservazione, tempi e modalità con le quali il Sig. possa frequentare con possibilità anche Controparte_1 Per_1 del pernotto.
3. Stabilire la somma mensile ritenuta di giustizia che il Sig. sarà tenuto a versare alla Sig.ra CP_1
, decorrente da quando il resistente troverà occupazione lavorativa. Pt_1 Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da per ottenere l'affidamento in via esclusiva della Parte_1 figlia nata nel 2020 dalla relazione ormai cessata con , la regolamentazione in Per_1 Controparte_1 forma protetta dei rapporti di frequentazione padre-figlia e il contributo al mantenimento della stessa da parte del padre.
si è costituito contestando le richieste avversarie, chiedendo l'affidamento ad Controparte_1 entrambi i genitori della figlia, la regolamentazione dei rapporti di frequentazione ad opera dei Servizi Sociali e la corresponsione di un concorso al mantenimento che tenesse conto delle sue difficoltà lavorative. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. che evidenziava un rapporto tra le parti caratterizzato da sfiducia e assenza di comunicazione con il coinvolgimento di soggetti terzi che per i legami di parentela con la madre non potevano svolgere un reale ruolo mediatorio, venivano assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Così prevede in via provvisoria ed urgente: I. Affida per il tempo necessario agli accertamenti sotto demandati la figlia minore ai Servizi Per_1 Sociali del Comune di residenza -attualmente Agrate Brianza- con collocamento di presso la Per_1 madre;
i Servizi assumeranno inoltre le decisioni più importanti in tema di educazione e salute della minore dopo aver sentito le parti e in caso di contrasto tra loro;
II. Demanda ai Servizi Sociali di Agrate Brianza, di concerto con quelli di Monza, di:
- regolamentare i rapporti d frequentazione padre-figlia, attivando se del caso l'ADM in entrambi i contesti familiari;
-svolgere approfonditi accertamenti, eventualmente anche attraverso i Servizi specialistici, sulla capacità genitoriale delle parti e sulle dinamiche relazionali interne al nucleo familiare, accertando se vi siano condizioni personali o sanitarie che incidono su tale capacità;
- attivare i necessari supporti per la minore e per i genitori nell'ottica di sostenerli nella creazione di un rapporto maggiormente collaborativo nell'interesse della minore;
III. Nelle more della presa in carico da parte dell'ente affidatario e finchè non intervenga una diversa regolamentazione da parte dei Servizi il padre potrà continuare a tenere con sé la figlia nella giornata del sabato o della domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20,00 in presenza della nonna paterna;
IV. Pone a carico di , con decorrenza dal mese di gennaio 2024, l'obbligo di Controparte_1 versare a , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat costo vita delle famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di gennaio 2025; saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite pagina 3 di 9 scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. V. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di
. Parte_1
A seguito delle risultanze delle indagini svolte dai Servizi Sociali da cui emergeva, da un lato, che
La signora ha partecipato ai colloqui di valutazione mantenendo un atteggiamento collaborante, Pt_1 con cui ha costantemente aggiornato il servizio rispetto all'andamento delle visite tra e il padre e Per_1 si è adoperata per cercare soluzioni atte a garantire, il più possibile, il benessere della figlia. (…) Proprio per questo si propone il reintegro della responsabilità genitoriale della madre, che andrà comunque supportata nella gestione del rapporto tra e il padre, anche per quel che riguarda la Per_1 regolamentazione delle visite che dovranno essere definite, nelle modalità di attuazione, dal servizio sociale, a seguito delle valutazioni specialistiche che verranno svolte a favore del signor . CP_1 A questo proposito, infatti, si rilevano criticità connesse alle modalità di frequentazione che risultano non sempre regolari, specie per quel che riguarda gli orari di permanenza della bambina presso l'abitazione paterna e la presenza della nonna paterna, che pare non essere sempre garantita. Si reputa, inoltre, necessario mantenere una attività di monitoraggio a favore del nucleo, anche finalizzata all'attivazione di altri eventuali supporti che risultassero opportuni in futuro.” Dall'altro che “E' fuori dubbio il legame affettivo che intercorre tra la figlia e il padre Per_1 CP_1 ma quest'ultimo ha necessità di essere guidato nel suo ruolo genitoriale. Si richiede pertanto di valutare la possibilità di accompagnare il sig. ad acquisire maggiori competenze CP_1 genitoriali all'interno di alcuni incontri con la figlia calendarizzati, effettuati presso il Servizio Per_1
pagina 4 di 9 scrivente, alla presenza della psicologa. Il Servizio scrivente intende adoperarsi nella ricerca di un educatore che sia disponibile nella giornata del sabato per affiancare in parte il sig. e CP_1 supportarlo nella relazione padre-bambina all'interno di un progetto” veniva disposto l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre, ferma la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre- figlia a cura dei Servizi con l'attivazione dell'educativa domiciliare nel contesto paterno. A seguito di ulteriori relazioni che evidenziavano il rifiuto del padre di recarsi al Noa per verificare il suo abuso di sostanze alcoliche ed avviare un percorso trattamentale, non veniva attivato il servizio di educativa domiciliare e di fatto la relazione padre-figlia subiva un'interruzione a partire dal mese di luglio 2024. Nelle relazioni trasmesse più recentemente dai Servizi Sociali interessati (Bernareggio per la madre e la minore, Monza per il padre) si dà atto che la madre si è mostrata disponibile a sostenere la figlia nella ripresa dei contatti e degli incontri con il padre con modalità protette, che il padre ha seguito con Cont regolarità il percorso di sostegno alla genitorialità proposto e ha aderito al percorso presso il riconoscendo di avere commesso errori e di avere agito in varie occasioni con impulsività, manifestando il desiderio di appianare le divergenze con l'ex compagna per il bene di e di essere Per_1 aiutato a svolgere il ruolo di padre. Sulla scorta di quanto emerso va confermato l'affido esclusivo di alla madre, non essendo allo Per_1 stato ancora superati nè il conflitto elevato che contraddistingue il rapporto tra gli adulti ed impedisce una condivisione delle decisioni nell'interesse della minore, né le criticità nell'esercizio del ruolo paterno da parte del che, pur avendo preso consapevolezza delle sue fragilità e manifestato CP_1 la disponibilità al cambiamento in funzione della relazione con la figlia, deve ancora dimostrare la capacità di tradurre sul piano concreto tali propositi. D'altro canto, la madre si è mostrata adeguata nel suo ruolo genitoriale, preservando la figura paterna agli occhi della figlia che conserva un'immagine positiva del padre e riconoscendo il forte legame affettivo della minore con la nonna paterna con cui mantiene contatti regolari e incontra con cadenza mensile. Stante l'attuale mancanza di comunicazione tra i genitori, la madre avrà la facoltà di assumere autonomamente, senza necessità del previo consenso dell'altro genitore, le decisioni urgenti in materia di salute, scuola e rilascio documenti della minore per evitare che l'omessa assunzione tempestiva di tali decisioni possa arrecare pregiudizio alla minore. Con l'ausilio dei Servizi Sociali all'evolvere positivo dei percorsi suggeriti per gli adulti il padre dovrà essere sempre più coinvolto nelle decisioni riguardanti la figlia. Resta fermo il collocamento della minore presso la residenza materna. Quanto alla ripresa dei contatti ed incontri con il padre, in accoglimento delle indicazioni dei Servizi Sociali va previsto che a tutela della minore gli stessi si svolgano inizialmente in spazio neutro (i primi contatti avverranno in videochiamata alla presenza degli operatori per poi proseguire in presenza) con aperture graduali all'esterno in base all'andamento degli incontri e del progetto complessivo in favore del nucleo familiare. I Servizi Sociali verificheranno la prosecuzione da parte dei genitori dei percorsi di sostegno alla genitorialità in modo da guidarli nella nuova progettualità in favore della figlia. Per il che CP_1 dovrà proseguire la presa in carico presso il NOA, dovrà essere avviato un supporto psicologico diretto alla rielaborazione degli avvenimenti del suo passato. Ove ritenuto necessario i Servizi Sociali avvieranno una valutazione psicodiagnostica per entrambi i genitori in modo da comprendere i rispettivi funzionamenti e individuare interventi maggiormente mirati. Quanto ai profili economici non sono state segnalate in corso di causa novità rilevanti rispetto alla situazione di che vive con la figlia in casa di proprietà della propria madre che la Parte_1 coadiuva nell'accudimento della minore e svolge attività lavorativa su turni con una retribuzione netta mensile di circa € 1700,00 su dodici mensilità.
pagina 5 di 9 Quanto invece a dagli atti di causa, è emerso che lo stesso vive con la propria Controparte_1 madre e ha difficoltà a reperire attività lavorativa stabile, svolgendo solo lavori occasionali. All'incontro dell'8.09.2025 presso i Servizi Sociali di Monza riferiva di avere ricevuto una proposta lavorativa dall'impresa Sangalli per un'attività da svolgere la mattina dalle ore 6.00 alle ore 12.00/13.00 con una retribuzione mensile di circa € 1100,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. Non è noto se questa proposta lavorativa, che il dichiarava di non ritenere CP_1 soddisfacente sotto il profilo retributivo, ma che avrebbe accettato solo per sua figlia, si sia effettivamente concretizzata. Alla stregua degli elementi raccolti, tenuto conto delle rispettive situazioni economiche delle parti, della percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale da parte della madre e della assenza di mantenimento diretto da parte del padre, a carico del viene posto un assegno di CP_1 mantenimento di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. L'assegno unico ed universale continuerà ad essere erogato interamente in favore della madre affidataria della figlia minore. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura del giudizio e all'attività svolta nel preminente intesse della minore, vanno compensate.
P.Q.M.
pagina 6 di 9 definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e il collocamento Per_1 della stessa presso l'abitazione materna;
la madre avrà facoltà di assumere autonomamente senza necessità del previo consenso dell'altro genitore le decisioni urgenti in materia di salute, scuola e rilascio documenti della minore;
l'altro genitore dovrà essere informato di tali decisioni e dovrà essere maggiormente coinvolto nella fase decisionale all'evolversi positivo del progetto elaborato dai Servizi Sociali in favore del nucleo familiare;
2) Dispone che i rapporti di frequentazione padre-figlia si svolgano inizialmente in spazio neutro (i primi contatti avverranno in videochiamata alla presenza degli operatori per poi proseguire in presenza) con aperture graduali all'esterno in base all'andamento degli incontri e del progetto complessivo;
3) Demanda ai Servizi Sociali di Monza, di concerto con quelli di Bernareggio, avvalendosi anche delle strutture specialistiche sul territorio, di:
- Attivare con urgenza lo spazio neutro per l'attivazione degli incontri padre-figlia,
- Curare la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- Avviare in favore del padre un supporto psicologico, Cont
- Verificare che il padre continui la presa in carico presso il e l'andamento della stessa;
- effettuare, ove ritenuto necessario, la valutazione psicodiagnostica delle parti e all'esito valutare l'eventuale introduzione di ulteriori interventi;
pagina 7 di 9 4) Pone a carico di , con decorrenza dal mese di novembre 2025, l'obbligo di Controparte_1 versare a , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat costo vita delle famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di gennaio 2025; saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a pagina 8 di 9 quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
5) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di
. Parte_1
6) Compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali di Monza e Bernareggio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5703/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECORARO VALERIA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFO Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione relativa a figlia nata fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale:
o Accertare e dichiarare l'affidamento super-esclusivo di alla madre con Persona_1 collocazione presso l'abitazione in Bernareggio di proprietà della medesima;
o Stabilire se del caso con i Servizi spazio neutro per gli incontri padre-figlia solo se rispondente al superiore interesse del minore;
o Confermare a carico del resistente il versamento di un mantenimento mensile pari ad euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
o Stabilire che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Monza quivi integralmente richiamato, siano corrisposte al 50% tra i genitori o Stabilire che l'assegno unico per la minore venga percepito al 100% dalla ricorrente;
o Conseguentemente condannare il signor alla rifusione di tutte le spese di lite CP_1
Con vittoria di spese e competenze professionali pagina 1 di 9 Per Controparte_1 Nel merito, voglia il Tribunale adito, rigettarsi le avverse richieste, ed accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione con la madre e presso la Per_1 casa della nonna materna in Agrate Brianza.
2. Stabilire, anche a seguito di una presa in carico dei Servizi Sociali e di un periodo di osservazione, tempi e modalità con le quali il Sig. possa frequentare con possibilità anche Controparte_1 Per_1 del pernotto.
3. Stabilire la somma mensile ritenuta di giustizia che il Sig. sarà tenuto a versare alla Sig.ra CP_1
, decorrente da quando il resistente troverà occupazione lavorativa. Pt_1 Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da per ottenere l'affidamento in via esclusiva della Parte_1 figlia nata nel 2020 dalla relazione ormai cessata con , la regolamentazione in Per_1 Controparte_1 forma protetta dei rapporti di frequentazione padre-figlia e il contributo al mantenimento della stessa da parte del padre.
si è costituito contestando le richieste avversarie, chiedendo l'affidamento ad Controparte_1 entrambi i genitori della figlia, la regolamentazione dei rapporti di frequentazione ad opera dei Servizi Sociali e la corresponsione di un concorso al mantenimento che tenesse conto delle sue difficoltà lavorative. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. che evidenziava un rapporto tra le parti caratterizzato da sfiducia e assenza di comunicazione con il coinvolgimento di soggetti terzi che per i legami di parentela con la madre non potevano svolgere un reale ruolo mediatorio, venivano assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Così prevede in via provvisoria ed urgente: I. Affida per il tempo necessario agli accertamenti sotto demandati la figlia minore ai Servizi Per_1 Sociali del Comune di residenza -attualmente Agrate Brianza- con collocamento di presso la Per_1 madre;
i Servizi assumeranno inoltre le decisioni più importanti in tema di educazione e salute della minore dopo aver sentito le parti e in caso di contrasto tra loro;
II. Demanda ai Servizi Sociali di Agrate Brianza, di concerto con quelli di Monza, di:
- regolamentare i rapporti d frequentazione padre-figlia, attivando se del caso l'ADM in entrambi i contesti familiari;
-svolgere approfonditi accertamenti, eventualmente anche attraverso i Servizi specialistici, sulla capacità genitoriale delle parti e sulle dinamiche relazionali interne al nucleo familiare, accertando se vi siano condizioni personali o sanitarie che incidono su tale capacità;
- attivare i necessari supporti per la minore e per i genitori nell'ottica di sostenerli nella creazione di un rapporto maggiormente collaborativo nell'interesse della minore;
III. Nelle more della presa in carico da parte dell'ente affidatario e finchè non intervenga una diversa regolamentazione da parte dei Servizi il padre potrà continuare a tenere con sé la figlia nella giornata del sabato o della domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20,00 in presenza della nonna paterna;
IV. Pone a carico di , con decorrenza dal mese di gennaio 2024, l'obbligo di Controparte_1 versare a , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat costo vita delle famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di gennaio 2025; saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite pagina 3 di 9 scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. V. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di
. Parte_1
A seguito delle risultanze delle indagini svolte dai Servizi Sociali da cui emergeva, da un lato, che
La signora ha partecipato ai colloqui di valutazione mantenendo un atteggiamento collaborante, Pt_1 con cui ha costantemente aggiornato il servizio rispetto all'andamento delle visite tra e il padre e Per_1 si è adoperata per cercare soluzioni atte a garantire, il più possibile, il benessere della figlia. (…) Proprio per questo si propone il reintegro della responsabilità genitoriale della madre, che andrà comunque supportata nella gestione del rapporto tra e il padre, anche per quel che riguarda la Per_1 regolamentazione delle visite che dovranno essere definite, nelle modalità di attuazione, dal servizio sociale, a seguito delle valutazioni specialistiche che verranno svolte a favore del signor . CP_1 A questo proposito, infatti, si rilevano criticità connesse alle modalità di frequentazione che risultano non sempre regolari, specie per quel che riguarda gli orari di permanenza della bambina presso l'abitazione paterna e la presenza della nonna paterna, che pare non essere sempre garantita. Si reputa, inoltre, necessario mantenere una attività di monitoraggio a favore del nucleo, anche finalizzata all'attivazione di altri eventuali supporti che risultassero opportuni in futuro.” Dall'altro che “E' fuori dubbio il legame affettivo che intercorre tra la figlia e il padre Per_1 CP_1 ma quest'ultimo ha necessità di essere guidato nel suo ruolo genitoriale. Si richiede pertanto di valutare la possibilità di accompagnare il sig. ad acquisire maggiori competenze CP_1 genitoriali all'interno di alcuni incontri con la figlia calendarizzati, effettuati presso il Servizio Per_1
pagina 4 di 9 scrivente, alla presenza della psicologa. Il Servizio scrivente intende adoperarsi nella ricerca di un educatore che sia disponibile nella giornata del sabato per affiancare in parte il sig. e CP_1 supportarlo nella relazione padre-bambina all'interno di un progetto” veniva disposto l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre, ferma la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre- figlia a cura dei Servizi con l'attivazione dell'educativa domiciliare nel contesto paterno. A seguito di ulteriori relazioni che evidenziavano il rifiuto del padre di recarsi al Noa per verificare il suo abuso di sostanze alcoliche ed avviare un percorso trattamentale, non veniva attivato il servizio di educativa domiciliare e di fatto la relazione padre-figlia subiva un'interruzione a partire dal mese di luglio 2024. Nelle relazioni trasmesse più recentemente dai Servizi Sociali interessati (Bernareggio per la madre e la minore, Monza per il padre) si dà atto che la madre si è mostrata disponibile a sostenere la figlia nella ripresa dei contatti e degli incontri con il padre con modalità protette, che il padre ha seguito con Cont regolarità il percorso di sostegno alla genitorialità proposto e ha aderito al percorso presso il riconoscendo di avere commesso errori e di avere agito in varie occasioni con impulsività, manifestando il desiderio di appianare le divergenze con l'ex compagna per il bene di e di essere Per_1 aiutato a svolgere il ruolo di padre. Sulla scorta di quanto emerso va confermato l'affido esclusivo di alla madre, non essendo allo Per_1 stato ancora superati nè il conflitto elevato che contraddistingue il rapporto tra gli adulti ed impedisce una condivisione delle decisioni nell'interesse della minore, né le criticità nell'esercizio del ruolo paterno da parte del che, pur avendo preso consapevolezza delle sue fragilità e manifestato CP_1 la disponibilità al cambiamento in funzione della relazione con la figlia, deve ancora dimostrare la capacità di tradurre sul piano concreto tali propositi. D'altro canto, la madre si è mostrata adeguata nel suo ruolo genitoriale, preservando la figura paterna agli occhi della figlia che conserva un'immagine positiva del padre e riconoscendo il forte legame affettivo della minore con la nonna paterna con cui mantiene contatti regolari e incontra con cadenza mensile. Stante l'attuale mancanza di comunicazione tra i genitori, la madre avrà la facoltà di assumere autonomamente, senza necessità del previo consenso dell'altro genitore, le decisioni urgenti in materia di salute, scuola e rilascio documenti della minore per evitare che l'omessa assunzione tempestiva di tali decisioni possa arrecare pregiudizio alla minore. Con l'ausilio dei Servizi Sociali all'evolvere positivo dei percorsi suggeriti per gli adulti il padre dovrà essere sempre più coinvolto nelle decisioni riguardanti la figlia. Resta fermo il collocamento della minore presso la residenza materna. Quanto alla ripresa dei contatti ed incontri con il padre, in accoglimento delle indicazioni dei Servizi Sociali va previsto che a tutela della minore gli stessi si svolgano inizialmente in spazio neutro (i primi contatti avverranno in videochiamata alla presenza degli operatori per poi proseguire in presenza) con aperture graduali all'esterno in base all'andamento degli incontri e del progetto complessivo in favore del nucleo familiare. I Servizi Sociali verificheranno la prosecuzione da parte dei genitori dei percorsi di sostegno alla genitorialità in modo da guidarli nella nuova progettualità in favore della figlia. Per il che CP_1 dovrà proseguire la presa in carico presso il NOA, dovrà essere avviato un supporto psicologico diretto alla rielaborazione degli avvenimenti del suo passato. Ove ritenuto necessario i Servizi Sociali avvieranno una valutazione psicodiagnostica per entrambi i genitori in modo da comprendere i rispettivi funzionamenti e individuare interventi maggiormente mirati. Quanto ai profili economici non sono state segnalate in corso di causa novità rilevanti rispetto alla situazione di che vive con la figlia in casa di proprietà della propria madre che la Parte_1 coadiuva nell'accudimento della minore e svolge attività lavorativa su turni con una retribuzione netta mensile di circa € 1700,00 su dodici mensilità.
pagina 5 di 9 Quanto invece a dagli atti di causa, è emerso che lo stesso vive con la propria Controparte_1 madre e ha difficoltà a reperire attività lavorativa stabile, svolgendo solo lavori occasionali. All'incontro dell'8.09.2025 presso i Servizi Sociali di Monza riferiva di avere ricevuto una proposta lavorativa dall'impresa Sangalli per un'attività da svolgere la mattina dalle ore 6.00 alle ore 12.00/13.00 con una retribuzione mensile di circa € 1100,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. Non è noto se questa proposta lavorativa, che il dichiarava di non ritenere CP_1 soddisfacente sotto il profilo retributivo, ma che avrebbe accettato solo per sua figlia, si sia effettivamente concretizzata. Alla stregua degli elementi raccolti, tenuto conto delle rispettive situazioni economiche delle parti, della percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale da parte della madre e della assenza di mantenimento diretto da parte del padre, a carico del viene posto un assegno di CP_1 mantenimento di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. L'assegno unico ed universale continuerà ad essere erogato interamente in favore della madre affidataria della figlia minore. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura del giudizio e all'attività svolta nel preminente intesse della minore, vanno compensate.
P.Q.M.
pagina 6 di 9 definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e il collocamento Per_1 della stessa presso l'abitazione materna;
la madre avrà facoltà di assumere autonomamente senza necessità del previo consenso dell'altro genitore le decisioni urgenti in materia di salute, scuola e rilascio documenti della minore;
l'altro genitore dovrà essere informato di tali decisioni e dovrà essere maggiormente coinvolto nella fase decisionale all'evolversi positivo del progetto elaborato dai Servizi Sociali in favore del nucleo familiare;
2) Dispone che i rapporti di frequentazione padre-figlia si svolgano inizialmente in spazio neutro (i primi contatti avverranno in videochiamata alla presenza degli operatori per poi proseguire in presenza) con aperture graduali all'esterno in base all'andamento degli incontri e del progetto complessivo;
3) Demanda ai Servizi Sociali di Monza, di concerto con quelli di Bernareggio, avvalendosi anche delle strutture specialistiche sul territorio, di:
- Attivare con urgenza lo spazio neutro per l'attivazione degli incontri padre-figlia,
- Curare la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- Avviare in favore del padre un supporto psicologico, Cont
- Verificare che il padre continui la presa in carico presso il e l'andamento della stessa;
- effettuare, ove ritenuto necessario, la valutazione psicodiagnostica delle parti e all'esito valutare l'eventuale introduzione di ulteriori interventi;
pagina 7 di 9 4) Pone a carico di , con decorrenza dal mese di novembre 2025, l'obbligo di Controparte_1 versare a , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat costo vita delle famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di gennaio 2025; saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a pagina 8 di 9 quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
5) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di
. Parte_1
6) Compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali di Monza e Bernareggio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
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