TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/09/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1910/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Agnello, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.06.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che la ricorrente “è affetta da “Sindrome depressiva in cerebrovasculopatia cronica, malattia renale cronica di grado moderato-severo, impianto di PM per BAV avanzato in cardiopatia ipertensiva in buon compenso, DM tipo II, esiti di frattura di polso sn e recenti fratture costali multiple, incontinenza stabilizzata, ipoacusia per le frequenze acute (>sn), spondilodiscoartrosi e segni di poliartrosi ad incidenza funzionale”. Tali infermità non conferiscono il diritto all'indennità di accompagnamento come sopra meglio specificato”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste – per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento. dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1 Così deciso in Agrigento, il 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1910/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Agnello, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.06.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che la ricorrente “è affetta da “Sindrome depressiva in cerebrovasculopatia cronica, malattia renale cronica di grado moderato-severo, impianto di PM per BAV avanzato in cardiopatia ipertensiva in buon compenso, DM tipo II, esiti di frattura di polso sn e recenti fratture costali multiple, incontinenza stabilizzata, ipoacusia per le frequenze acute (>sn), spondilodiscoartrosi e segni di poliartrosi ad incidenza funzionale”. Tali infermità non conferiscono il diritto all'indennità di accompagnamento come sopra meglio specificato”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste – per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento. dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1 Così deciso in Agrigento, il 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo