Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2025, proposto da
NA TE, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso e dall’avv. Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 419/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il dott. AL AS, nessuno intervenuto per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 419/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo su domande giudiziali di più soggetti – è stato accertato il “… diritto di ciascuna ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l’importo di € 500,00 annui …” (per la sig.ra NA TE gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), con conseguente condanna dell’Amministrazione a “… mettere a disposizione di ciascuna ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita in parte qua la decisione per non esserle stato poi fornito quanto dovuto, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione il “… compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe del Tribunale Ordinario di Piacenza, Sezione Lavoro, n. 419/2024 pubblicata in data 17/12/2024, notificata al Ministero resistente il 14/02/2025, passata in giudicato, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente e pertanto: - l’immediato pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo pari ad Euro 2.500,00, spettante a titolo di “Carta elettronica del docente” per gli aa.ss. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 …”;
che, inoltre, la ricorrente chiede che si nomini un Commissario ad acta che “… provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche disponendo il pagamento mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” e rivolto alla Banca d’Italia, qualora emerga l’indisponibilità sul pertinente capitolo di bilancio …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 6 novembre 2025) della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ;
che alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 14 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 419/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 419/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL AS, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL AS |
IL SEGRETARIO