Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2175/2023, introdotta da:
(c.f. , n. CASERTA il 12/04/1990 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MORETTI STEFANIA e dell'Avv. MANGIAROTTI ROBERTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. l 15/09/1978 CP_1 C.F._2 Persona_1
Con il patrocinio dell'Avv. EUSEBIONE DEBORA MARIA PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
a parziale modifica dei punti 2) e 3) di cui delle condizioni pattuite inter partes e contenute nel Verbale Ordinanza n. 14261/2021 del 09.11.2021 del Tribunale di Lodi,
A) il padre, anche in considerazione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta, potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre (con congruo preavviso) nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di;
Per_2
B) Il padre, tenendo conto di quanto indicato al punto A, salvo diverso miglior accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio , con il seguente calendario Per_2
a) ° settimana A in cui il padre svolge il primo turno: il padre preleverà al termine Per_2 delle lezioni e lo terrà con sé sino a dopo la cena, quando – entro le 21.30 – lo riaccompagnerà dalla madre, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì; inoltre, in tali settimane,
- 1 -
° settimana B in cui il padre svolge il secondo turno: tenuto conto che il resistente è impegnato in attività lavorativa in orario pomeridiano, il padre si occuperà – in continuità con il finesettimana di propria spettanza – di accompagnare a scuola il lunedì Per_2 mattina;
b) le festività natalizie, Capodanno, la Befana, Pasqua, 1° maggio, ponti, ecc, in modo alternato nell'anno e ad anni alterni. A titolo esemplificativo saranno trascorse dal figlio minore con un genitore il giorno della Vigilia (sino alle 10 del 25 dicembre) e dal 26 dicembre alla mattina del 01 gennaio (ore10,00) e con l'altro genitore il giorno di Natale
(dalle 10,00 sino alle 10,00 del giorno di Santo Stefano, orario in cui verrà poi Per_2 riaccompagnato dall'altro genitore) e dal 01 gennaio sino al 6 gennaio (ore 10,00). I genitori si impegneranno a regolamentare la frequentazione come da accordi sopra delineati;
c) due settimane (14 giorni) anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive con impegno dei ricorrenti a comunicarsi reciprocamente il periodo entro la metà del mese di aprile di ogni anno;
i ricorrenti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente il luogo ed il recapito ove il minore trascorrerà i precitati periodi di vacanza;
d) una settimana, anche non continuativa, durante l'anno da concordare con la madre e compatibilmente con le esigenze del figlio;
e) il giorno del compleanno del minore: entrambi i genitori si impegnano a far incontrare il figlio al genitore non collocatario indipendentemente dal collocamento;
f) il giorno del compleanno dei genitori: indipendentemente dal collocamento, Per_2 trascorrerà il pranzo o la cena col genitore festeggiato;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori (con congruo preavviso), nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dello stesso.
2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (da ultimo, visto e non opposizione 8.5.2025).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e sono genitori di , nato Parte_1 CP_1 Persona_3
a Vizzolo P. il 21.2.2016. I loro rapporti sono stati definiti dapprima con ricorso congiunto ex artt. 337-bis ss. c.c. e 737 c.p.c. definito con decreto a verbale n. 9.11.2021.
2. Con ricorso dell'1.8.2023, ha allegato che (a) il padre sarebbe sottoposto ad Pt_1 amministrazione di sostegno (per ludopatia), sarebbe dedito all'assunzione di stupefacenti e alcoolici (b) egli utilizzerebbe forme comunicative aggressive e non rispetterebbe il calendario di visite concordato.
- 2 - Pertanto, ha chiesto di incaricare i Servizi sociali per lo svolgimento di un'indagine psicodiagnostica sul nucleo familiare e, all'esito, disporre le modalità di affidamento ritenute migliori per il figlio, fermo il prevalente collocamento presso la madre e le visite paterne organizzate dai Servizi sociali stessi. In punto di provvedimenti economici, è stata chiesta la conferma delle previgenti condizioni.
3. Con la propria prima memoria autorizzata, la ricorrente ha modificato la propria domanda in punto di mantenimento, chiedendone l'incremento a 300,00 euro mensili.
4. Costituendosi in giudizio, ha allegato che (a) la ludopatia paterna era già nota CP_1 da tempo alla ricorrente, in quanto già dal 2016 egli era sottoposto alla misura dell'AdS, tanto da aver iniziato un percorso riabilitativo sin da tale data;
(b) non vi è stato alcun abuso nel consumo di alcoolici né utilizzo di stupefacenti o qualsiasi altro contegno pregiudizievole;
(c) la madre assumerebbe in via essenzialmente unilaterale le scelte relative al figlio (es., iscrizione alla scuola primaria, frequenza del centro Parole & Psiche).
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande della ricorrente e, soltanto in via subordinata, ha chiesto di disporre opportune indagini psicodiagnostiche sul nucleo familiare, approfondendo le condizioni e le competenze genitoriali
5. Con ordinanza del 6.12.2023, emessa a seguito dell'udienza di comparazione, il Tribunale ha confermato l'assetto già concordato dalle parti nel 2021 e disposto il monitoraggio tramite Servizi Sociali del nucleo familiare. Cont
6. Con ordinanza del 22.5.2024, il Collegio, dato atto della cessazione dell in favore del resistente, ha dato atto della disponibilità dei genitori a frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità come proposto dai Servizi sociali (o altro equipollente di comune scelta).
7. Con ordinanza dell'11.11.2024, il Collegio ha modificato il regime di permanenza di presso i genitori e disposto un ulteriore periodo di osservazione da parte dei Per_2
Servizi Sociali.
8. Con ordinanza del 7.5.2025, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte depositate dalle parti con note scritte.
9. Le congiunte conclusioni delle parti, volte in sostanza a incidere sui punti 2) e 3) dell'originario decreto del 2021 (in tema di permanenza del figlio con il padre, rimaste immutate le altre condizioni), sono meritevoli di assoluta condivisione da parte del
Collegio, in quanto non trovano ostacolo in alcuna disposizione, appaiono anzi ben coerenti con le risultanze processuali e sono del tutto in linea con quanto ripetutamente rilevato dai Servizi Sociali incaricati.
Dalle ultime relazioni pervenute, consta infatti che:
- quanto al padre (Servizi Sociali di Mediglia, relazione 3.4.2025), si è detto CP_1 soddisfatto delle nuove modalità di frequentazione del figlio;
risulta che i genitori hanno assunto forme di comunicazione fluide e adeguate e si sono organizzati per l'estate. Ad avviso della psicologa incaricata, non sono state ravvisate preoccupazioni, tanto da ritenere opportuna la chiusura del procedimento;
- 3 - - quanto alla madre (Servizi Sociali ASC Servizi Intercomunali, relazione 16.4.2025), risulta ribadita la buona organizzazione familiare, con reciproco impegno alla collaborazione;
Di conseguenza, il Tribunale ritiene assolutamente condivisibile l'assetto proposto dalle parti all'esito di questo procedimento, tenuto conto dell'assenza di criticità alcuna e, anzi, del buon grado di collaborazione raggiunto dalla coppia genitoriale.
Il Collegio provvede quindi all'accoglimento delle domande congiunte, con spese compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, su conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
a parziale modifica dei punti 2) e 3) di cui delle condizioni pattuite inter partes e contenute nel Verbale Ordinanza n. 14261/2021 del 09.11.2021 del Tribunale di Lodi,
A) il padre, anche in considerazione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta, potrà vedere
e tenere con sé il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre (con congruo preavviso) nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di;
Per_2
B) Il padre, tenendo conto di quanto indicato al punto A, salvo diverso miglior accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio , con il seguente calendario Per_2
a) ° settimana A in cui il padre svolge il primo turno: il padre preleverà al termine Per_2 delle lezioni e lo terrà con sé sino a dopo la cena, quando – entro le 21.30 – lo riaccompagnerà dalla madre, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì; inoltre, in tali settimane,
rimarrà con il padre per il finesettimana, con prelevamento da scuola al termine Per_2 delle lezioni del venerdì, riportandolo a scuola il lunedì mattino;
° settimana B in cui il padre svolge il secondo turno: tenuto conto che il resistente è impegnato in attività lavorativa in orario pomeridiano, il padre si occuperà – in continuità con il finesettimana di propria spettanza – di accompagnare a scuola il lunedì Per_2 mattina;
b) le festività natalizie, Capodanno, la Befana, Pasqua, 1° maggio, ponti, ecc, in modo alternato nell'anno e ad anni alterni. A titolo esemplificativo saranno trascorse dal figlio minore con un genitore il giorno della Vigilia (sino alle 10 del 25 dicembre) e dal 26 dicembre alla mattina del 01 gennaio (ore10,00) e con l'altro genitore il giorno di Natale
(dalle 10,00 sino alle 10,00 del giorno di Santo Stefano, orario in cui verrà poi Per_2 riaccompagnato dall'altro genitore) e dal 01 gennaio sino al 6 gennaio (ore 10,00). I genitori si impegneranno a regolamentare la frequentazione come da accordi sopra delineati;
c) due settimane (14 giorni) anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive con impegno dei ricorrenti a comunicarsi reciprocamente il periodo entro la metà del mese di aprile di ogni anno;
i ricorrenti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente il luogo ed il recapito ove il minore trascorrerà i precitati periodi di vacanza;
- 4 - d) una settimana, anche non continuativa, durante l'anno da concordare con la madre e compatibilmente con le esigenze del figlio;
e) il giorno del compleanno del minore: entrambi i genitori si impegnano a far incontrare il figlio al genitore non collocatario indipendentemente dal collocamento;
f) il giorno del compleanno dei genitori: indipendentemente dal collocamento, Per_2 trascorrerà il pranzo o la cena col genitore festeggiato;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori (con congruo preavviso), nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dello stesso.
2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 12/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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