Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8882 del 2025, proposto da
Tuscania San Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Viti, Lorenzo Massaro, Cesare Gatti, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale recante Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale dell'8 maggio 2025, no. 242 relativo al progetto eolico da ubicare nel territorio comunale di Tuscania e Viterbo (VT), della potenza nominale 129,6 MW;
- del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 634 del 20 marzo 2025;
- del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 11937-P del 23 aprile 2025;
- della Determinazione della Regione Lazio n. G03381 del 19 marzo 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NN GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la società Tuscania San Lorenzo S.r.l., operatore economico attivo nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha impugnato il decreto direttoriale dell’8 maggio 2025, n. 242, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 129,6 MW, da ubicarsi nel territorio dei Comuni di Tuscania e Viterbo, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
2. L’iniziativa progettuale, rientrante tra quelle di competenza statale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, è stata sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale, nell’ambito della quale si è articolato un procedimento particolarmente complesso, caratterizzato da plurimi apporti istruttori, richieste di integrazione documentale, interlocuzioni tecniche e acquisizione dei contributi delle amministrazioni titolari di competenze settoriali.
3. In tale contesto, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso il proprio parere n. 634 del 20 marzo 2025, mentre il Ministero della Cultura – per il tramite della Soprintendenza Speciale PNRR – ha reso parere negativo con nota prot. n. 11937-P del 23 aprile 2025. Anche la Regione Lazio si è espressa con determinazione n. G03381 del 19 marzo 2025, evidenziando profili critici connessi alla localizzazione e agli impatti del progetto.
4. All’esito della fase istruttoria, l’Autorità procedente ha adottato il decreto impugnato, richiamando le risultanze tecniche maturate in seno al procedimento e rilevando, in sintesi, l’inidoneità del progetto, per come conformato e documentato, a superare le criticità ambientali e paesaggistiche emerse nel corso della valutazione, con particolare riguardo alle interferenze con aree sensibili, alla significatività degli impatti e alla loro non adeguata mitigabilità.
5. La società ricorrente ha censurato tale esito deducendo, con motivi articolati, plurimi vizi di legittimità che, nella sostanza, investono sia l’iter procedimentale sia il merito tecnico-discrezionale delle valutazioni svolte dalle amministrazioni coinvolte.
6. In primo luogo, essa ha contestato la ricostruzione tecnico-istruttoria operata dalle amministrazioni, sostenendo che le interferenze delle opere di connessione con la ZSC “Fiume Marta” e con la Riserva Naturale di Tuscania sarebbero state impropriamente rappresentate e valutate, anche in considerazione delle modalità esecutive prospettate, ed in particolare dell’uso della trivellazione orizzontale controllata (TOC), che, secondo la prospettazione di parte, avrebbe escluso impatti significativi sui siti interessati.
7. In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, assumendo che il provvedimento finale sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio procedimentale.
8. Sono stati altresì dedotti vizi inerenti alla tempistica e alla valenza dei pareri resi nel procedimento, con particolare riferimento al contributo del Ministero della Cultura, ritenuto tardivo e, per ciò stesso, inidoneo a incidere legittimamente sull’esito finale, anche in ragione del meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni e della perentorietà dei termini del procedimento.
9. La società ha inoltre prospettato una disparità di trattamento rispetto ad altri progetti ritenuti analoghi, sostenendo che in casi comparabili sarebbero state espresse valutazioni più favorevoli o sarebbero state individuate soluzioni mitigative e prescrizioni idonee a consentire la realizzazione degli impianti, sì da rendere irragionevole l’esito negativo nel caso in esame.
10. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
11. La difesa erariale ha sostenuto che il provvedimento impugnato costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale ampia e articolata, sindacabile solo nei limiti dell’evidente illogicità o del travisamento dei fatti, limiti che nel caso di specie non sarebbero stati in alcun modo superati.
12. È stato evidenziato, in particolare, come la Commissione tecnica abbia esercitato nei limiti consentiti dall’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006 la facoltà di richiedere integrazioni documentali e come le successive produzioni della società non abbiano consentito di superare le criticità rilevate, permanendo incongruenze, lacune e profili di incertezza tali da impedire una valutazione positiva.
13. La Regione Lazio ha a sua volta difeso la correttezza del proprio operato, richiamando la necessità di un bilanciamento tra l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quello, parimenti rilevante, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, ed evidenziando come nel caso concreto la specifica localizzazione dell’intervento, unitamente al quadro degli impatti cumulativi e alle interferenze con aree sensibili, non consentisse di escludere effetti significativi sul contesto territoriale.
14. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Il ricorso non è fondato.
16. Giova, in via preliminare, richiamare i principi consolidati in materia di valutazione di impatto ambientale, che costituiscono il perimetro entro cui devono essere esaminate le doglianze articolate dalla società ricorrente.
17. La Valutazione di Impatto Ambientale è procedimento di matrice eurounitaria, disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata, e recepito nell’ordinamento interno dal d.lgs. n. 152 del 2006. Essa non si risolve in un mero accertamento tecnico, ma implica un apprezzamento complesso e comparativo, nel quale l’amministrazione è chiamata a valutare, in via prognostica e secondo un criterio di significatività, gli impatti diretti e indiretti del progetto sull’ambiente, sul paesaggio, sugli ecosistemi e sui valori tutelati, anche alla luce delle interferenze con aree soggette a regimi speciali di protezione.
18. Si tratta, secondo costante giurisprudenza, di valutazioni connotate da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabili in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, dell’errore tecnico evidente o della carenza assoluta di istruttoria e motivazione, non essendo consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente, né rinnovare in sede processuale l’istruttoria tecnico-scientifica già svolta.
19. Nel caso di specie, molte delle censure articolate dalla ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o difetti di motivazione, tendono in larga misura a sollecitare una diversa ponderazione del quadro istruttorio e delle risultanze tecniche, invocando una rivalutazione nel merito delle scelte operate dall’amministrazione, operazione che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale.
20. Occorre inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato si fonda su un compendio istruttorio ampio e stratificato e reca una motivazione plurima, ancorata a distinti profili ostativi, ciascuno dei quali, per consistenza e portata, risulta idoneo a sorreggere l’esito negativo, con la conseguenza che, anche ove taluni rilievi fossero ritenuti recessivi, residuerebbero comunque autonome ragioni sufficienti a giustificare la determinazione finale.
21. Con un primo gruppo di doglianze la ricorrente deduce che le criticità tecniche sarebbero state enfatizzate o travisate e che l’amministrazione avrebbe potuto superarle mediante prescrizioni o ulteriori integrazioni, senza pervenire a un diniego.
22. La censura non merita accoglimento.
23. La disciplina della VIA presuppone, infatti, che il proponente metta l’amministrazione in condizione di svolgere una valutazione completa, coerente e verificabile degli impatti; e ciò non solo mediante l’individuazione astratta di misure mitigative, ma attraverso la dimostrazione, fondata su dati e analisi attendibili, che gli impatti residui siano compatibili e che le interferenze con aree sensibili possano essere escluse o ridotte entro soglie non significative.
24. Ne consegue che non è configurabile un obbligo dell’amministrazione di “salvare” il progetto mediante un indefinito ricorso a prescrizioni o mediante un soccorso istruttorio reiterato, posto che l’eventuale ricorso a condizioni e prescrizioni presuppone, a monte, una base conoscitiva sufficiente e un quadro progettuale definito, in difetto dei quali la prescrizione si tradurrebbe in un inammissibile rinvio a una fase successiva della verifica di compatibilità, snaturando la funzione preventiva della VIA.
25. Non può condividersi l’assunto secondo cui le amministrazioni sarebbero state tenute a indicare puntualmente le modifiche necessarie a rendere assentibile l’intervento, in applicazione del principio del c.d. dissenso costruttivo. Nella procedura di VIA, l’onere di presentare un progetto completo e una valutazione attendibile degli impatti grava sul proponente; l’amministrazione non è chiamata a sostituirsi ad esso nella rimodulazione dell’intervento, né a trasformare la verifica ambientale in un percorso di progressiva elaborazione congiunta del progetto. Quando, all’esito delle integrazioni già richieste, permangano incertezze sostanziali o criticità non superate, la determinazione negativa costituisce esercizio legittimo della funzione preventiva propria della VIA.
26. In questo senso, il rilievo – ricorrente negli atti – relativo a incongruenze, incompletezze e non univoca rappresentazione di talune componenti progettuali non integra un vizio meramente formale, bensì incide sulla possibilità stessa di escludere impatti significativi, soprattutto in presenza di vincoli ambientali e di siti della Rete Natura 2000, per i quali l’ordinamento richiede un grado elevato di affidabilità e certezza valutativa. In particolare, la ricorrente insiste nel ritenere che l’adozione della trivellazione orizzontale controllata (TOC) sarebbe di per sé sufficiente a sterilizzare l’interferenza delle opere di connessione con la ZSC “Fiume Marta” e con la Riserva Naturale di Tuscania.
27. Tale impostazione non può essere condivisa.
28. La valutazione compiuta dall’amministrazione non si è arrestata al dato, isolato e astratto, della tecnica di posa, ma ha riguardato la rappresentazione complessiva del tracciato, l’estensione e le modalità di cantierizzazione, le opere accessorie, le interferenze indirette e gli effetti cumulativi, oltre alla coerenza degli elaborati e alla sufficienza delle analisi prodotte.
29. Ne discende che la TOC, pur potendo costituire in talune ipotesi misura di riduzione dell’impatto, non opera come clausola generale di esclusione dell’incidenza, tanto più in un contesto nel quale l’istruttoria ha evidenziato elementi di incertezza sulla precisa localizzazione e sull’estensione delle opere, e nel quale l’amministrazione è tenuta a valutare anche gli impatti indiretti e temporanei, connessi alle fasi di cantiere, di gestione e di manutenzione.
30. Quanto alle ulteriori contestazioni tecniche, la ricorrente censura, sotto diversi profili, la valutazione degli impatti cumulativi e la considerazione del contesto territoriale caratterizzato dalla presenza o dalla programmazione di ulteriori impianti.
31. Anche tale doglianza non è fondata.
32. La valutazione cumulativa non costituisce, infatti, un’opzione discrezionale, ma un elemento fisiologico dell’istruttoria in materia di VIA, dovendo l’amministrazione apprezzare l’impatto del progetto non solo in sé, ma anche nel contesto in cui esso si inserisce, soprattutto quando si tratta di interventi di grande scala destinati a incidere su un’area vasta e su quadri paesaggistici ed ecosistemici unitari.
33. Né può ritenersi illegittimo il riferimento, nell’ambito della valutazione cumulativa, alla presenza di ulteriori iniziative progettuali insistenti sul medesimo contesto territoriale, anche ove non ancora definitivamente autorizzate. Tale considerazione non equivale ad assimilare progetti meramente eventuali a interventi realizzati, ma costituisce elemento descrittivo del quadro territoriale e della pressione insediativa complessiva, rilevante ai fini dell’apprezzamento qualitativo degli impatti paesaggistici ed ecosistemici.
34. Nel caso di specie, l’amministrazione ha evidenziato che le caratteristiche dimensionali del progetto, la sua localizzazione e la presenza di ulteriori iniziative analoghe nell’intorno rendono particolarmente rilevante la valutazione del cumulo, non potendo l’istruttoria limitarsi a verificare singole componenti in modo atomistico.
35. In questa prospettiva, la ricorrente, contrapponendo proprie ricostruzioni e proprie stime, non dimostra un errore tecnico manifesto dell’amministrazione, ma si limita a prospettare una lettura alternativa dei dati, che non è sufficiente a scardinare un giudizio tecnico connotato da ampia discrezionalità.
36. Un ulteriore nucleo di doglianze riguarda la valutazione delle alternative, ritenuta insufficiente e sproporzionata, nonché l’asserita possibilità di superare le criticità mediante varianti localizzative.
37. Anche tali censure non colgono nel segno.
38. La valutazione delle alternative, quando richiesta dalla normativa di settore e dagli standard eurounitari, non può ridursi alla mera enunciazione di opzioni interne al medesimo ambito critico, ma deve confrontarsi con l’effettiva idoneità delle diverse soluzioni a ridurre gli impatti e a evitare interferenze con aree sensibili.
39. Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto che le soluzioni prospettate non fossero idonee a rimuovere i profili ostativi emersi, poiché non tali da eliminare o rendere non significativi gli impatti contestati, permanendo, in ogni caso, interferenze e criticità connesse alla specifica collocazione dell’intervento e alle sue dimensioni.
40. La ricorrente invoca altresì, sotto vari profili, il principio di precauzione, assumendo che esso sarebbe stato impropriamente utilizzato quale surrogato di una carenza istruttoria
41. La censura è infondata.
42. Il principio di precauzione non è un espediente per colmare lacune motivazionali, ma un criterio di governo del rischio ambientale, che impone, in presenza di elementi di incertezza scientifica ragionevole e non meramente congetturale, di evitare decisioni che possano esporre i beni protetti a un pregiudizio significativo non adeguatamente valutato.
43. Quando l’istruttoria evidenzia che, per effetto di incompletezze, incongruenze o dati non sufficientemente corroborati, non sia possibile escludere con attendibilità l’incidenza del progetto su siti protetti o su matrici ambientali sensibili, la scelta amministrativa di non autorizzare l’intervento non può essere qualificata come illogica, ma costituisce espressione coerente della funzione preventiva della VIA.
44. La qualificazione di taluni profili come non adeguatamente valutabili non integra, di per sé, un vizio di legittimità, ove emerga che la documentazione prodotta non consenta di escludere con sufficiente attendibilità impatti significativi. La VIA esige che le misure mitigative siano determinate e verificabili già in sede valutativa; non è consentito demandare a fasi successive l’approfondimento di elementi essenziali per l’espressione del giudizio di compatibilità. In presenza di carenze non superate nonostante le interlocuzioni istruttorie, l’amministrazione può legittimamente arrestare il procedimento con esito negativo.
45. Con un distinto motivo la ricorrente lamenta che il provvedimento negativo sarebbe stato adottato in assenza della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
46. La censura non merita accoglimento.
47. Va anzitutto rilevato che il procedimento di VIA in esame è stato caratterizzato da un’istruttoria articolata e protratta nel tempo, nel corso della quale la società proponente è stata più volte coinvolta mediante richieste di integrazione documentale e interlocuzioni tecniche, avendo avuto modo di depositare elaborati aggiuntivi, chiarimenti e controdeduzioni rispetto ai profili di criticità via via rappresentati dalle amministrazioni competenti.
48. In tale contesto, le questioni poi poste a fondamento dell’esito negativo non si presentano come elementi del tutto nuovi o imprevedibili, ma costituiscono l’approdo di una valutazione che si è sviluppata lungo l’intero iter procedimentale, nel quale la ricorrente ha avuto effettive occasioni di interloquire e di rappresentare le proprie ragioni.
49. In ogni caso, secondo orientamento consolidato, la violazione dell’art. 10-bis non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale, occorrendo che il ricorrente indichi in modo puntuale quale apporto partecipativo avrebbe potuto fornire e in che modo esso sarebbe stato idoneo a determinare un diverso esito del procedimento.
50. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a denunciare in via formale l’omissione del preavviso, senza tuttavia specificare quali elementi ulteriori avrebbe potuto introdurre nel procedimento, né in che misura tali elementi avrebbero inciso sulle valutazioni tecniche già espresse, in termini di significatività e non adeguata mitigabilità degli impatti.
51. Le determinazioni impugnate si fondano su un’articolata istruttoria tecnica e su una motivazione non apparente, nella quale sono state analiticamente esaminate le interferenze del progetto con il contesto ambientale e paesaggistico e gli effetti cumulativi; non emerge, pertanto, alcun elemento che consenta di ritenere che un’ulteriore interlocuzione formale avrebbe potuto condurre ad un diverso apprezzamento, con conseguente applicabilità, in ogni caso, del principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
52. La ricorrente contesta altresì la legittimità del contributo reso dal Ministero della Cultura, ritenendolo tardivo e, per ciò stesso, inidoneo a incidere sull’esito del procedimento, anche in ragione del meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni.
53. Anche tale doglianza è infondata.
54. Il procedimento di VIA statale è connotato da una struttura complessa, nella quale il Ministero della Cultura è chiamato, in ragione della rilevanza degli interessi paesaggistici e culturali, a rendere una posizione che non si esaurisce in un contributo meramente eventuale, ma si colloca nel segmento decisionale della procedura, secondo la disciplina dettata dall’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006.
55. La normativa di settore, di derivazione eurounitaria, impone che la decisione conclusiva sulla compatibilità ambientale sia espressa e motivata e inglobi, nella sua formazione, le valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili; ciò rende incompatibile, con riguardo a tali segmenti essenziali della procedura, una surrogazione per silentium della volontà amministrativa.
56. Ne discende che non può ritenersi operante, con riferimento all’atto di concerto o alla posizione necessaria del Ministero della Cultura nel procedimento di VIA statale, il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, atteso che lo stesso art. 17-bis, comma 4, esclude l’applicabilità dell’istituto nei casi in cui il diritto dell’Unione europea richieda l’adozione di provvedimenti espressi, come avviene in materia di VIA.
57. La disciplina della VIA, per la sua funzione preventiva e per il contenuto eurounitario, esige una valutazione motivata e formalizzata, non surrogabile per silentium; e la stessa perentorietà dei termini procedimentali, richiamata dalla ricorrente, non può essere letta come fonte di un assenso implicito, ma opera – secondo la disciplina interna – sul piano della responsabilità, dell’attivazione di poteri sostitutivi e dei rimedi contro l’inerzia.
58. Inoltre, va osservato che la previsione di termini perentori nel procedimento di VIA non comporta, di regola, l’inefficacia degli atti adottati oltre il termine, né determina automaticamente la formazione di un assenso, specie quando sono in gioco valutazioni che l’ordinamento, anche per effetto della fonte eurounitaria, pretende siano rese in modo espresso e motivato.
59. Nel caso di specie, il contributo del Ministero della Cultura è stato acquisito e considerato nel quadro complessivo della valutazione, senza che risulti dimostrato un arresto procedimentale imputabile a tale contributo, né una lesione effettiva delle prerogative partecipative della parte privata; e, soprattutto, la determinazione finale risulta sorretta da ulteriori e autonome ragioni ostative, non riducibili al solo apporto ministeriale.
60. Non può, inoltre, trovare accoglimento la censura secondo cui il decreto impugnato si sarebbe limitato a recepire in modo acritico i pareri resi in sede istruttoria, senza autonoma ponderazione degli interessi coinvolti.
61. Nel procedimento di VIA statale, la Commissione tecnica e le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili svolgono una funzione tecnico-valutativa altamente qualificata; l’Autorità procedente può legittimamente far proprie tali conclusioni, ove ne condivida l’impianto argomentativo, senza che ciò integri un’abdicazione del potere decisionale.
62. Nel caso di specie, il decreto direttoriale richiama espressamente i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, dichiarando che gli stessi, allegati al provvedimento, ne costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, e fondando su di essi il giudizio conclusivo di non compatibilità ambientale.
63. È consolidato l’orientamento secondo cui la motivazione può essere resa per relationem, purché gli atti richiamati esplicitino in modo chiaro e completo il percorso logico-valutativo seguito e siano conoscibili dall’interessato, condizioni che nel caso di specie risultano soddisfatte, atteso che i pareri allegati contengono articolate e puntuali analisi tecnico-istruttorie.
64. La semplice adesione alle conclusioni degli organi tecnici non integra un’inerzia o una rinuncia al potere decisionale, ma costituisce esercizio della funzione valutativa propria dell’Autorità procedente; un onere motivazionale ulteriore si sarebbe imposto solo in caso di discostamento dalle risultanze istruttorie, evenienza che nella specie non ricorre.
65. La società ricorrente ha inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto ad altri progetti localizzati nel medesimo ambito territoriale. Anche tale censura non può essere accolta.
66. La valutazione di impatto ambientale è intrinsecamente connotata da un apprezzamento caso per caso, che tiene conto delle specifiche caratteristiche progettuali, della localizzazione puntuale, delle dimensioni dell’impianto, del tracciato delle opere connesse, del quadro vincolistico e del contesto ambientale interessato, oltre che delle risultanze istruttorie concretamente disponibili nel singolo procedimento.
67. La mera esistenza di altri procedimenti conclusi con esito differente non è di per sé idonea a dimostrare una disparità di trattamento, in assenza di una compiuta dimostrazione dell’identità delle situazioni di fatto e di diritto poste a confronto, non essendo sufficiente richiamare analogie generiche o la sola appartenenza all’area vasta.
68. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito un quadro comparativo analitico idoneo a dimostrare l’identità sostanziale delle situazioni poste a confronto, né ha evidenziato che, nei procedimenti richiamati, ricorressero condizioni localizzative, dimensionali e ambientali perfettamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. In mancanza di una dimostrazione puntuale dell’omogeneità dei contesti paesaggistici ed ecosistemici e delle specifiche criticità istruttorie riscontrate, non può configurarsi alcuna irragionevole disparità di trattamento.
69. Infine, la ricorrente richiama il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e il rilievo pubblicistico della transizione energetica, prospettando che tale interesse avrebbe dovuto condurre a un esito favorevole della valutazione.
70. Tale principio, pur di indubbio rilievo, non assume carattere assoluto né introduce una presunzione di compatibilità ambientale degli impianti, imponendo invece un bilanciamento concreto con gli ulteriori valori di rango costituzionale e sovranazionale coinvolti, segnatamente la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità.
71. La disciplina della VIA, anche alla luce della sua matrice eurounitaria, esige una valutazione espressa e contestualizzata degli impatti, fondata su un’istruttoria completa e su basi tecniche verificabili, non potendo l’interesse energetico tradursi in un automatismo autorizzativo. Il giudizio di compatibilità ambientale attiene, pertanto, non alla sola utilità pubblica dell’intervento, ma alla sua sostenibilità rispetto allo specifico ambito territoriale prescelto.
72. Neppure la circostanza che l’area interessata dall’intervento ricada, in tutto o in parte, tra quelle astrattamente qualificate come idonee ai sensi della disciplina sulle fonti rinnovabili può determinare di per sé un esito favorevole, poiché tale qualificazione incide sul regime localizzativo e procedimentale, ma non elide l’obbligo di verificare in concreto l’assenza di impatti significativi sulle componenti ambientali e paesaggistiche.
73. Non può, infine, condividersi l’assunto per cui, in presenza di una finalità di produzione energetica “verde”, l’amministrazione sarebbe comunque tenuta a privilegiare soluzioni prescrittive rispetto al diniego: ciò equivarrebbe a trasformare la VIA in un meccanismo autorizzatorio sostanzialmente dovuto, mentre l’ordinamento la configura come strumento di selezione preventiva, volto a escludere interventi che, per caratteristiche e localizzazione, non risultino compatibili o non risultino adeguatamente valutati e mitigabili.
74. In conclusione, il giudizio di non compatibilità ambientale non si fonda su rilievi meramente formali o su carenze agevolmente emendabili mediante prescrizioni, bensì su un quadro di criticità sostanziali e convergenti, strettamente connesse alla localizzazione e alle caratteristiche dimensionali dell’intervento, come ricostruite nei pareri istruttori richiamati e assunti dal decreto quali elementi integranti della motivazione.
75. Sotto il profilo paesaggistico e scenico-percettivo, l’inserimento di un impianto eolico di rilevante estensione, costituito da n. 18 aerogeneratori (potenza complessiva 129,6 MW), con torre pari a 150 m, diametro rotorico 172 m e altezza massima 236 m, è stato valutato quale fattore idoneo a determinare una trasformazione ampia e durevole dello skyline e dell’assetto percettivo di area vasta, risultando “fuori scala” rispetto al contesto e incidendo sulla leggibilità delle visuali lunghe e sull’equilibrio del paesaggio agrario in un ambito privo di efficaci fattori morfologici di schermatura.
76. A tale profilo si affianca la valutazione del cumulo e della pressione territoriale, apprezzata non come mera sommatoria di impatti puntuali, ma come incremento della saturazione paesaggistica e funzionale derivante dalla concentrazione di iniziative analoghe e dall’estensione delle opere connesse, con effetti complessivi sulla percezione e sull’identità del territorio.
77. Sotto il profilo ecosistemico, la decisione è sorretta, inoltre, dal rilievo della persistente incertezza istruttoria e della non adeguata dimostrazione, su base oggettiva e verificabile, dell’assenza di incidenze significative sulle componenti ecologiche sensibili e sui siti tutelati considerati nella valutazione, incertezze che, in un procedimento a funzione preventiva quale la VIA, impediscono di fondare un giudizio positivo.
78. La convergenza di tali elementi (alterazione scenico-percettiva di area vasta; pressione cumulativa; incertezze non superate sulla componente ecosistemica e sui siti sensibili) configura, pertanto, un quadro ostativo che attiene alla stessa compatibilità dell’intervento nel contesto prescelto e che non risulta neutralizzabile mediante prescrizioni accessorie o rinvii valutativi a fasi successive.
79. Tale valutazione, sorretta da istruttoria ampia e da motivazione non apparente, non risulta viziata nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo.
80. Per completezza, e anche alla luce dei principi affermati in precedenti decisioni rese in materia di VIA statale per impianti eolici in ambiti territoriali analoghi, va ulteriormente rilevato che il decreto impugnato si fonda su una motivazione plurima e convergente, che non si esaurisce in un singolo profilo ostativo, ma ricostruisce un quadro critico complessivo, articolato su più piani (interferenze con aree sensibili e matrici ambientali tutelate; incertezza e non univoca rappresentazione di componenti progettuali rilevanti; significatività e non adeguata mitigabilità degli impatti; necessità di una valutazione prudenziale in presenza di elementi non superati in istruttoria; rilievo dell’inserimento territoriale anche in termini di cumulo).
81. Ne discende che, anche a voler ipotizzare – in via meramente teorica – che una delle singole argomentazioni poste a base dell’esito negativo possa essere considerata recessiva o suscettibile di diversa lettura, il provvedimento impugnato resterebbe comunque sorretto da ulteriori e autonome ragioni, ciascuna delle quali idonea, per consistenza e portata, a giustificare l’esito di non compatibilità ambientale, non essendo richiesto che ogni singolo rilievo, isolatamente considerato, esaurisca da solo l’intera motivazione, quando invece – come nel caso di specie – l’amministrazione ha espresso un giudizio unitario su un complesso di criticità non superate.
82. Tale conclusione trova riscontro nell’impostazione, già valorizzata in casi analoghi, secondo cui la VIA costituisce una decisione necessariamente espressa e motivata, che ingloba un apprezzamento complessivo e non frammentabile, e che non può essere ridotta a una somma di rilievi atomistici, ciascuno suscettibile di autonoma neutralizzazione, ove il giudizio negativo sia, invece, frutto della convergenza di più profili che, considerati nel loro insieme, conducono all’impossibilità di ritenere l’intervento compatibile o adeguatamente valutato e mitigabile.
83. In questa prospettiva, la ricorrente avrebbe dovuto non solo contestare singoli aspetti dell’istruttoria, ma dimostrare che l’intero impianto motivazionale fosse affetto da travisamento, macroscopica illogicità o errore tecnico manifesto; dimostrazione che non risulta raggiunta, giacché le doglianze si risolvono prevalentemente nella contrapposizione di una propria lettura alternativa delle interferenze e delle misure esecutive (quali la TOC), senza scalfire la valutazione complessiva di significatività e non superamento delle criticità, così come risultante dagli atti del procedimento.
84. Va inoltre evidenziato che, proprio in ragione della matrice eurounitaria della VIA e della necessità che la decisione sia espressa e sorretta da una motivazione verificabile, l’eventuale superamento di profili ostativi non può essere affidato a prescrizioni generiche o a rinvii valutativi a fasi successive, dovendo le misure mitigative essere, già in sede di VIA, sufficientemente determinate e idonee a consentire l’esclusione o la riduzione degli impatti entro soglie non significative; con la conseguenza che, ove permangano incertezze sostanziali o lacune non colmabili, la scelta negativa dell’amministrazione non può essere reputata irragionevole, ma si colloca nel perimetro della funzione preventiva propria della valutazione ambientale
85. Alla luce di tali considerazioni, la complessiva tenuta motivazionale del decreto impugnato risulta ulteriormente corroborata dal carattere plurimo e convergente delle ragioni ostative, dall’autonomia e sufficienza di più rationes decidendi, nonché dalla natura tecnico-discrezionale del giudizio di compatibilità ambientale, che non risulta infirmata nei limiti ristretti del sindacato giurisdizionale.
86. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, restando assorbita ogni ulteriore questione non idonea, comunque, a condurre a un diverso esito del giudizio.
87. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni statali resistenti, patrocinate dall’Avvocatura dello Stato, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché in favore della Regione Lazio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
NN GL, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN GL | LE ST |
IL SEGRETARIO