TAR Roma, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 3829
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Critiche all'istruttoria tecnica e alla valutazione degli impatti

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'amministrazione non si sia fermata alla tecnica di posa, ma abbia considerato l'intero tracciato, la cantierizzazione, gli impatti indiretti e cumulativi. La TOC non è una clausola generale di esclusione dell'incidenza.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative (art. 10-bis L. 241/1990)

    Il procedimento è stato caratterizzato da un'istruttoria articolata con molteplici richieste di integrazione e interlocuzioni. La ricorrente non ha specificato quali ulteriori elementi avrebbe potuto fornire e come questi avrebbero inciso sull'esito. La motivazione del decreto è plurima e autonoma.

  • Rigettato
    Vizi inerenti alla tempistica e valenza dei pareri (Ministero della Cultura)

    Il procedimento di VIA statale richiede un'espressione motivata e non è soggetto al silenzio-assenso. Il contributo del Ministero è stato acquisito e considerato, e la decisione finale è sorretta da altre ragioni ostative.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    La valutazione di impatto ambientale è caso per caso. La ricorrente non ha fornito un quadro comparativo analitico che dimostri l'identità delle situazioni di fatto e di diritto.

  • Rigettato
    Principio di precauzione impropriamente utilizzato

    Il principio di precauzione governa il rischio ambientale in presenza di incertezza scientifica. La decisione di non autorizzare non è illogica se non è possibile escludere con attendibilità l'incidenza del progetto su siti protetti.

  • Rigettato
    Valutazione delle alternative e varianti localizzative

    Le alternative prospettate non sono state ritenute idonee a rimuovere i profili ostativi in quanto non tali da eliminare o rendere non significativi gli impatti contestati.

  • Rigettato
    Errata valutazione degli impatti cumulativi

    La valutazione cumulativa è un elemento fisiologico dell'istruttoria. Il riferimento ad altre iniziative progettuali è un elemento descrittivo del quadro territoriale e della pressione insediativa complessiva.

  • Rigettato
    Mancanza di un'autonoma ponderazione degli interessi

    L'Autorità procedente può far proprie le conclusioni degli organi tecnici se ne condivide l'impianto argomentativo. I pareri sono allegati e costituiscono parte integrante della motivazione.

  • Rigettato
    Principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili

    Il principio di diffusione delle fonti rinnovabili non è assoluto e richiede un bilanciamento con la tutela dell'ambiente e del paesaggio. La VIA è uno strumento di selezione preventiva.

  • Rigettato
    Contestazione del parere tecnico

    Le critiche della ricorrente tendono a sollecitare una diversa ponderazione del quadro istruttorio, che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale.

  • Rigettato
    Tardività e inidoneità del parere

    Il parere del Ministero della Cultura è un contributo essenziale nel procedimento di VIA statale e non è soggetto a silenzio-assenso. La sua acquisizione e valutazione sono state regolarmente effettuate.

  • Rigettato
    Contestazione dei profili critici evidenziati dalla Regione

    La Regione ha correttamente evidenziato la necessità di bilanciare l'interesse alle rinnovabili con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, considerando la specifica localizzazione e gli impatti cumulativi.

  • Rigettato
    Generica contestazione di atti connessi

    L'infondatezza del ricorso avverso l'atto principale comporta il rigetto anche delle domande accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 3829
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3829
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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