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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Parte_1 C.F._1
CAMILLA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 359 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 (nata in [...], [...]) Parte_1 ricorreva contro (nato in [...], il [...]) per chiedere lo scioglimento del CP_1 matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bedrykivtsy – Ucraina in data 13.02.2015.
Dalla loro unione è nata una figlia, (26.03.2014). Per_1
Con sentenza n. 304/2023, pubblicata il 14.02.2023, il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale delle parti, recependo le conclusioni congiunte di cui all'accordo delle parti.
Ad oggi, la ricorrente chiede, oltre allo scioglimento del matrimonio, una diversa regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali, per il sopravvenire di nuove circostanze rispetto all'epoca della separazione, tra cui l'allontanamento del marito.
pagina 1 di 2 Nonostante la ritualità della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale presso la residenza anagrafica, perfezionatasi per “compiuta giacenza”, non avendo il destinatario ritirato il plico, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19.11.2024, sentita personalmente la ricorrente, confermava il contenuto del ricorso e pertanto la propria volontà di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il Giudice, rilevata la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, ne dichiarava la contumacia e riservava i propri provvedimenti.
Con ordinanza (20.12.2024), a scioglimento della propria riserva, il Giudice, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti confermava le statuizioni di cui alla separazione e tratteneva la causa in decisione sul vincolo, come da richiesta del procuratore di parte ricorrente.
****
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 304/2023 (pubblicata il
14.02.2023) ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale (22.02.2022) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattati sino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni della ricorrente.
La signora, infatti, come ribadito anche in udienza, da quasi tre anni non vive con il marito, che non sente e non vede, riferendo che lo stesso sembrerebbe essersi trasferito fuori dal territorio italiano.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di una figlia minore, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
(nata in [...], [...]) Parte_1
e
(nato in [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Bedrykivtsy – Ucraina in data 13.02.2015. dispone la remissione della causa innanzi al Giudice delegato, Dr. Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Parte_1 C.F._1
CAMILLA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 359 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 (nata in [...], [...]) Parte_1 ricorreva contro (nato in [...], il [...]) per chiedere lo scioglimento del CP_1 matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bedrykivtsy – Ucraina in data 13.02.2015.
Dalla loro unione è nata una figlia, (26.03.2014). Per_1
Con sentenza n. 304/2023, pubblicata il 14.02.2023, il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale delle parti, recependo le conclusioni congiunte di cui all'accordo delle parti.
Ad oggi, la ricorrente chiede, oltre allo scioglimento del matrimonio, una diversa regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali, per il sopravvenire di nuove circostanze rispetto all'epoca della separazione, tra cui l'allontanamento del marito.
pagina 1 di 2 Nonostante la ritualità della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale presso la residenza anagrafica, perfezionatasi per “compiuta giacenza”, non avendo il destinatario ritirato il plico, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19.11.2024, sentita personalmente la ricorrente, confermava il contenuto del ricorso e pertanto la propria volontà di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il Giudice, rilevata la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, ne dichiarava la contumacia e riservava i propri provvedimenti.
Con ordinanza (20.12.2024), a scioglimento della propria riserva, il Giudice, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti confermava le statuizioni di cui alla separazione e tratteneva la causa in decisione sul vincolo, come da richiesta del procuratore di parte ricorrente.
****
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 304/2023 (pubblicata il
14.02.2023) ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale (22.02.2022) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattati sino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni della ricorrente.
La signora, infatti, come ribadito anche in udienza, da quasi tre anni non vive con il marito, che non sente e non vede, riferendo che lo stesso sembrerebbe essersi trasferito fuori dal territorio italiano.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di una figlia minore, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
(nata in [...], [...]) Parte_1
e
(nato in [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Bedrykivtsy – Ucraina in data 13.02.2015. dispone la remissione della causa innanzi al Giudice delegato, Dr. Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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