Sentenza 7 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2025, proposto da
Trisol 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Vincenzo Napoli, Emilio Sani, Maurizio Piero Zoppolato, Gianluca Zunino, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Nuoro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 0084147 del 4 dicembre 2024 del Comune di Nuoro - Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio, recante applicazione di misure di salvaguardia sul progetto di Trisol 5 S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 8,1 MW e delle opere di connessione ubicate in Z.I. Pratosardo;
nonché avverso ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Comune di Nuoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Trisol 5 S.r.l.” ha impugnato il provvedimento n. 0084147 del 4 dicembre 2024, con il quale il Comune di Nuoro ha disposto l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 5/2024 al progetto da essa presentato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 8,1 MW e delle opere di connessione ubicate in Z.I. Pratosardo. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato il Comune di Nuoro, premessa l’avvenuta pubblicazione della legge regionale n. 5/2024 recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali” , ha evidenziato che “[…] Ai sensi dell’art. 3 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio) della sopracitata L.R. n. 5 del 03/07/2024 l’area in cui ricade l’impianto da Voi proposto ed oggetto del procedimento SUAPE cod. n. 02876560901-01062023-0817.628738 a parere degli scriventi, è sottoposta alle misure di salvaguardia di detta legge per cui la sua realizzazione è vietata” .
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, lamentando:
I. la violazione dell’art. 22 bis del d.lgs. n. 199/2021 e dell’art. 10 bis del d.l. 1° marzo 2022, n. 17, la violazione del giudicato, dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità. In primo luogo, la ricorrente ha evidenziato che l’art. 22 bis del d.lgs. n. 199/2021 qualifica come attività di manutenzione ordinaria, che non richiede permessi o autorizzazioni, l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone e aree a destinazione industriale. Ne consegue che sia la disciplina nazionale, sia la sentenza n. 673/2024 di questo T.A.R. hanno già superato ogni questione relativa alla ubicazione dell’impianto e al rispetto delle previsioni urbanistiche locali. In ogni caso, neanche la legge regionale n. 20/2024, successivamente entrata in vigore, troverebbe applicazione al caso concreto, atteso che la stessa non può regolamentare progetti già assentiti (o in edilizia libera, come nel caso di specie), con avvio dei lavori formalizzato prima della sua entrata in vigore e che hanno già determinato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi;
II. l’illegittimità in via derivata dall’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2024 e della successiva legge regionale n. 20/2024. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato come la pretesa della Regione di imporre un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER, anche qualora siano in regime di edilizia libera, si porrebbe in contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con l’art. 97, con riferimento ai canoni della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che con l’art. 41 della Costituzione, che protegge le attività imprenditoriali.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Comune di Nuoro: il primo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il secondo, resistendo all’accoglimento del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato, avente natura neutra, reattiva e informativa, trattandosi di riscontro alla nota della Trisol 5 S.r.l. del 11.10.2024 assunta agli atti dell’Amministrazione con Prot. n. 70150.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero costituito, come dallo stesso eccepito, non venendo in rilievo nell’odierno giudizio alcun atto direttamente imputabile al medesimo.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione comunale in quanto il ricorso è divenuto improcedibile.
1.1. Il Collegio osserva, infatti, che la ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento mediante il quale il Comune di Nuoro ha evidenziato, con riferimento al suo progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 8,1 MW e delle opere di connessione ubicate in Z.I. Pratosardo, l’applicabilità delle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 5/2024, con la conseguenza che “[…]la sua realizzazione è vietata” per un periodo non superiore ai 18 mesi.
Ebbene, tale legge regionale è stata poi espressamente abrogata dalla successiva legge regionale n. 20/2024 “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” , pubblicata il 5 dicembre 2024. Successivamente all’abrogazione della legge regionale n. 5/2024, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento, basato sul dato normativo rappresentato dalla legge regionale n. 20/2024.
In corso di causa, l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente contestata dalla ricorrente, è stato dichiarato illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2025. Al riguardo, è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale con cui la Consulta ha evidenziato che “[…] L'impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee. L'art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021”.
2. In questo quadro, il Collegio osserva che la domanda di annullamento concernente un provvedimento che ha esaurito, come nel caso di specie, i propri effetti giuridici (essendo venuta meno la sospensione da esso disposta per effetto dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024) deve considerarsi non sorretta da un attuale interesse al relativo esame. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “[…] Qualora un provvedimento amministrativo abbia esaurito i propri effetti, e non sia stata presentata domanda risarcitoria, il ricorso per l'annullamento di tale provvedimento va dichiarato inammissibile” (v., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 7/10/2021, sentenza n. 6677).
Nel caso di specie, come già esposto, l’interesse alla pronuncia caducatoria è venuto meno, in capo alla ricorrente, con l’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 che ha determinato la cessazione dell’operatività delle misure di salvaguardia di cui alla precedente legge regionale n. 5/2024, ritenute applicabili dal Comune di Nuoro. Essendo venuta meno la misura di salvaguardia, non vi erano più ragioni ostative da parte dell’Amministrazione comunale, che non ha adottato alcun provvedimento successivo per dare attuazione, nel caso concreto, anche alla legge regionale n. 20/2024.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, avendo ad oggetto un provvedimento che ha ormai integralmente esaurito i suoi effetti.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie e del quadro normativo in cui l’Amministrazione ha dovuto operare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT RU |
IL SEGRETARIO