CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposti da: PUBBLICO PE AL OL +1 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIBUNALE DI TREVISO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig. CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. del difensore Avv. Noè TOME', che ha chiesto d , rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di TR ha accolto l'istanza di riesame reale ed ha conseguentemente annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di TR in data 11/05/2022. 2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TR ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, Penale Sent. Sez. 2 Num. 2145 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 contestando la decisione del Tribunale che aveva ritenuto che fosse mancante la motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità tra quanto in sequestro e gli illeciti oggetto di investigazione, oltre alla omessa indicazione del reato presupposto della ricettazione, nonostante gli specifici elementi desumibili dalla informativa citata, oltre che dalla presenza di un documento falso relativo al certificato di esportazione al fine di poter ipotizzare l'origine illecita del quadro e, dunque, per sostenere la fondatezza del sequestro. È stato inoltre evidenziato come la provenienza illecita del bene poteva ben essere desunta anche dal certificato falso che accompagnava l'opera. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.I. n. 137 del 2020 ha chiesto che i! ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è proposto con motivo infondato e deve, dunque, essere rigettato. 2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, infatti, il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Il Tribunale del riesame, con la sua decisione, si è attenuto a tali principi, richiamando carenze del provvedimento in questione in modo logico ed argomentato sia quanto alla descrizione dell'eventuale reato presupposto, che quanto al tema della pertinenzialità. In tal senso occorre osservare che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente caratterizzato da motivazione idonea, eventualmente integrabile esclusivamente dal pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame, anche in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Conv. EDU . Ne consegue che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio de! corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato. L'eventuale mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame. (Sez. 2, n.39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200-01). 4(u 2 Questa Corte ha quindi chiarito che i;
decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 49536 del 22/11/2019, Botticelli, Rv. 277989-01). Si è in tal senso chiarito che l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329-01) giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01). Dunque, il dato normativo dell'art. 253 cod.proc.pen. chiarisce che il decreto di sequestro deve essere "motivato". La necessità di tale motivazione, che si collega alla previsione generale di cui all'art. 125, comma 1, c.p.p., è espressa in termini assoluti e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Si è, altresì, sottolineato che manca una regolamentazione autonoma all'interno del codice di rito - che prevede esclusivamente il sequestro preventivo, il sequestro probatorio e il sequestro conservativo - del sequestro del corpo del reato, con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati. Occorre, dunque, che, ai sensi degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Conv.EDU , le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e d concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto dei giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo-processuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). 3 3. Ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia compiutamente argomentato e motivato in ordine al riscontrato difetto di indicazione delle esigenze probatorie, sottese al vincolo ablatorio, ed, effettivamente, come osservato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero, non ha dato conto delle ragioni dell'applicazione della misura in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati. La mancanza di un'adeguata motivazione quanto alle esigenze probatorie, genericamente richiamate, senza aver compiutamente inquadrato un accertamento di sicuro rilievo, nell'ambito di un preciso quadro interpretativo e giuridico, anche con riferimento al reato presupposto, ha portato il Tribunale ha ritenere non rispettati i requisiti minimi al fine di poter ritenere giustificato il provvedimento impositivo del sequestro, in assenza di qualsiasi violazione di legge per come denunciata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 4 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig. CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. del difensore Avv. Noè TOME', che ha chiesto d , rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di TR ha accolto l'istanza di riesame reale ed ha conseguentemente annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di TR in data 11/05/2022. 2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TR ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, Penale Sent. Sez. 2 Num. 2145 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 contestando la decisione del Tribunale che aveva ritenuto che fosse mancante la motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità tra quanto in sequestro e gli illeciti oggetto di investigazione, oltre alla omessa indicazione del reato presupposto della ricettazione, nonostante gli specifici elementi desumibili dalla informativa citata, oltre che dalla presenza di un documento falso relativo al certificato di esportazione al fine di poter ipotizzare l'origine illecita del quadro e, dunque, per sostenere la fondatezza del sequestro. È stato inoltre evidenziato come la provenienza illecita del bene poteva ben essere desunta anche dal certificato falso che accompagnava l'opera. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.I. n. 137 del 2020 ha chiesto che i! ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è proposto con motivo infondato e deve, dunque, essere rigettato. 2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, infatti, il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Il Tribunale del riesame, con la sua decisione, si è attenuto a tali principi, richiamando carenze del provvedimento in questione in modo logico ed argomentato sia quanto alla descrizione dell'eventuale reato presupposto, che quanto al tema della pertinenzialità. In tal senso occorre osservare che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente caratterizzato da motivazione idonea, eventualmente integrabile esclusivamente dal pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame, anche in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Conv. EDU . Ne consegue che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio de! corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato. L'eventuale mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame. (Sez. 2, n.39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200-01). 4(u 2 Questa Corte ha quindi chiarito che i;
decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 49536 del 22/11/2019, Botticelli, Rv. 277989-01). Si è in tal senso chiarito che l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329-01) giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01). Dunque, il dato normativo dell'art. 253 cod.proc.pen. chiarisce che il decreto di sequestro deve essere "motivato". La necessità di tale motivazione, che si collega alla previsione generale di cui all'art. 125, comma 1, c.p.p., è espressa in termini assoluti e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Si è, altresì, sottolineato che manca una regolamentazione autonoma all'interno del codice di rito - che prevede esclusivamente il sequestro preventivo, il sequestro probatorio e il sequestro conservativo - del sequestro del corpo del reato, con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati. Occorre, dunque, che, ai sensi degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Conv.EDU , le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e d concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto dei giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo-processuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). 3 3. Ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia compiutamente argomentato e motivato in ordine al riscontrato difetto di indicazione delle esigenze probatorie, sottese al vincolo ablatorio, ed, effettivamente, come osservato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero, non ha dato conto delle ragioni dell'applicazione della misura in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati. La mancanza di un'adeguata motivazione quanto alle esigenze probatorie, genericamente richiamate, senza aver compiutamente inquadrato un accertamento di sicuro rilievo, nell'ambito di un preciso quadro interpretativo e giuridico, anche con riferimento al reato presupposto, ha portato il Tribunale ha ritenere non rispettati i requisiti minimi al fine di poter ritenere giustificato il provvedimento impositivo del sequestro, in assenza di qualsiasi violazione di legge per come denunciata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 4 Novembre 2022.