Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 16279/2022 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a Norimberga in [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Villagrazia di Carini (PA), via Prise, 6, presso lo studio dell'Avv.
TRANCHINA VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, via Agrigento 51, presso lo studio dell'Avv. BARRESI MARTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione di udienza del 09/02/2025 .
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 28-29/02/2024, della sentenza non definitiva n.
1245/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con note in sostituzione di udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto ed, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedi- menti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto depositato in data in data
“l. Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con domicilio prevalente presso la residenza materna, sita in Isola delle Femmine nella via Calatafimi,6.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le natu- rali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per lo Stesso relative anche alla sua istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate. Limita- tamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separata- mente responsabili delle scelte effettuate in favore del minore.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Le parti convengono che il minore trascorrerà con il padre:
1) Per_2
Il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 23.00.
Le Parti precisano che dal 30 giugno al 15 settembre di ogni anno, con esclusione del mese di agosto, il minore trascorrerà con il padre il mercoledì sino all'indomani mattina.
SETTIMANA 2)
Il mercoledì dall'uscita delta scuola sino alle ore 23.00 e il venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina.
FESTIVITÀ' E VACANZE ESTIVE
Con riferimento al periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni al- terni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore dal 23 dicembre sino al 30 di- cembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Le Parti concordano che il minore trascorrerà, ora con l'uno ora con l'altro genitore, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e medesima alternanza verrà rispettata per tutte le ulteriori festività civili e religiose.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi ma per un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi con entrambi i genitori, da concordare entro la data del 15 giugno di ogni anno.
In detti periodi verrà meno il regime di regolamentazione ordinaria dei tempi di permanen- za del minore presso l'uno e l'altro genitore.
3. Tenuto conto delle attuali esigenze dei giovani ragazzi, del tenore di vita goduto in co- stanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun ge-
- 2 - nitore, dell'attuale capacità economica di entrambe le parti, il sig verserà alla sig.ra Pt_1
, entro giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile pari a € 350,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei due figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i ragazzi saranno affrontate da entrambi nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche .se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati da! Ser- vizi;
Controparte_2
d) tickets sanitari e) formaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto del figlio
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori;
spese mediche relative a:
- 3 - a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d)esami diagnostici eseguiti presso Strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso fa sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra -scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodie (baby-sitter, pre-scuola e dopo-Scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per il figlio:
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso 'su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese Straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventi- vo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette gior-
- 4 - ni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventiva- mente comunicata/in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsa- bile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione origina- riamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua perti- nenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determina- zioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalia data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatorio
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rim- borso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4. ASSEGNO UNICO
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.r nell'interesse del minore. CP_1
5. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà corrisposto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente procunciando, richiamata la sentenza non definitiva n.
1245/2024 dei 28-29/02/2024 dispone in merito alle ulteriori domande come in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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