CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Massime • 1
Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., essendo posto a tutela della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pedopornografico, è configurabile a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale illecita produzione. (Fattispecie relativa alla ripresa, con una telecamera nascosta, delle parti intime di minori, coperte da biancheria intima, ma comunque visibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2024, n. 30655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30655 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: T.D. nato a [...] avverso la sentenza emessa il 27/03/2023 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Valeria Valignani e avv. Cristina Moschini, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/03/2023, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Firenze, in data 20/02/2020, con la quale T.D. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di produzione di materiale pedopornografico, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il T.D. a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 30655 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/06/2024 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si censura la sentenza per non aver considerato l'assenza di una effettiva "utilizzazione", essendosi il T.D. limitato a seguire i minori onde riprenderne abusivamente le parti intime coperte da biancheria, senza quindi interagire con loro. Si contesta pertanto che si sia trattato di condotte offensive del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, in assenza di contatti tra il ricorrente e le minori e di consapevolezza, in capo a queste ultime, di quanto accaduto. Si evidenzia altresì che le immagini in possesso del T.D. non possono rilevare ai sensi del settimo comma dell'art. 600-ter cod. pen., avendo in realtà valenza neutra e non essendovi alcuna certezza in ordine all'età dell'unica giovane di cui erano visibili i glutei, a causa della diversa biancheria intima indossata. Si censura inoltre la sentenza per aver ritenuto comprovata una finalità sessuale alla base della condotta del T.D. individuando quindi un dolo specifico inesistente. 2.2. Mancanza di motivazione con riferimento alla prova tecnica introdotta dalla difesa, che aveva escluso la finalità sessuale ritenuta dai giudici di merito (si sarebbe trattato di un interesse "estetico passivo" nell'ambito di una "parafilia di tipo voyeuristico"). 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al computo della pena. Si deduce che il minimo edittale era stato applicato quanto alla pena detentiva, non anche - e senza motivazione - quanto a quella pecuniaria. 3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo ordine di censure, la difesa - senza contestare la materialità della condotta ascritta al capo A) al T.D. che con una telecamera nascosta in una borsa a tracolla si era dedicato alla ripresa di nascosto, all'interno di esercizi commerciali, di bambine o ragazze sotto la gonna mentre erano piegate, essendo intente a provarsi le scarpe - ha censurato la sentenza per aver ritenuto configurabile, sulla base delle risultanze in atti, il delitto di produzione di materiale pedopornografico. Si tratta in realtà della riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, in termini qui non censurabili. 2.1. In particolare, quanto all'assenza di interazioni tra il T.D. e le giovani persone offese, che neppure si sarebbero accorte delle riprese, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del 'materiale 2 prodotto' non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente» (Sez. 3, n. 42964 del 10/06/2015, B., Rv. 265157 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 29826 del 24/09/2020, A., Rv. 280100 - 01, secondo cui «il reato di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter cod. pen., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione»). Deve quindi escludersi la fondatezza dei rilievi difensivi imperniati sulla mancanza di interazione con il IT.D4 e di consapevolezza in capo alle persone offese dell'attività illecita posta in essere dal ricorrente. 2.2. Quanto poi alla contestazione della intrinseca rilevanza delle immagini rinvenute e sequestrate al T.D. (che era in possesso, oltre che dei file rinvenuti nella telecamera, di alcune centinaia di immagini analoghe rinvenute, a seguito di perquisizione domiciliare, in due computer e in diversi hard diskg: cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), si è dinanzi ad una valutazione del tutto concorde dei giudici di merito, che hanno ricondotto le immagini nell'alveo dell'art. 600-ter cod. pen., nonostante le vittime indossassero biancheria intima, in quanto "in alcuni casi erano comunque ben visibili i glutei e comunque si tratta di immagini molto esplicite. Al riguardo sono particolarmente significative le immagini a colori allegate alla C.N.R. alle pagine da 66 a 70" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata. Nella medesima prospettiva, il giudice di primo grado - cfr. pag.
9 - aveva osservato che la riproduzione di organi sessuali anche solo in parte scoperti consentiva di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, all'esito di una dettagliata descrizione delle immagini contenuta a pag. 4 segg., dove si richiama ripetutamente la ripresa delle parti intime). Sul punto, la difesa ha sostenuto il carattere "neutro" delle immagini, senza peraltro supportare tale prospettazione con adeguate allegazioni ad es. delle pagine dell'informativa citata dalla Corte fiorentina, e senza quindi mettere questo Collegio in condizione di valutare eventuali travisamenti: ciò che rende generica la doglianza formulata. 2.3. Per ciò che riguarda la residua censura veicolata con il primo motivo di ricorso, occorre qui richiamare il recente insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, 3 non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo» (Sez. 3, n. 29817 del 15/03/2023, F., Rv. 284899 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, la sentenza della Corte territoriale sfugge ai rilievi difensivi, in quanto - lungi dal prospettare un dolo specifico non richiesto dalla norma incriminatrice - ha motivato la propria valutazione per cui le immagini erano state prodotte "per scopi sessuali", ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 600-ter cod. pen. A tal proposito, si è fatto riferimento non solo alle "caratteristiche intrinseche delle immagini carpite", ma anche a quanto esplicitamente dichiarato dallo stesso T.D. in sede di interrogatorio, dove ha precisato di "aver iniziato ad agire in questo modo (creandosi una attrezzatura ad hoc) dopo la visione di alcuni video pornografici" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata. Sul punto, cfr. anche pag. 5 della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il T.D. aveva iniziato le riprese da circa un anno, dopo una casuale visione di un sito porno, e "di avere iniziato a maturare l'idea di produrre personalmente quei filmati che aveva avuto modo di vedere nel predetto sito"). Si tratta di una valorizzazione di elementi dichiarativi che appare del tutto coerente con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati. 3. Le considerazioni qui appena esposte assumono un rilievo decisivo anche per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso. Se è vero che la sentenza impugnata non fa riferimento alla consulenza prodotta dalla difesa, volta a sostenere che il T.D. perseguisse una "parafilia di tipo voyeuristico", una "soddisfazione interiore mentale" piuttosto che un piacere sessuale (cfr. pag. 5 del ricorso), è anche vero che la difesa, in questa sede, non ha adeguatamente rappresentato la decisività dell'omissione, avuto riguardo sia a quanto già esposto in 'ordine alla configurabilità di una produzione "per scopi sessuali", alla luce delle obiettive caratteristiche delle immagini e delle dichiarazioni dello stesso T.D. che ha inequivocabilmente legato la propria attività alla visione di analoghe immagini su siti pornografici. Sul punto, il giudice di primo grado - che comunque aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito per scopi sessuali propri - aveva condivisibilmente precisato che "la norma non richiede l'accertamento di una eccitazione o appagamento sessuale da parte dell'agente ma una connotazione obiettiva del materiale prodotto a soddisfare esigenze di carattere sessuale, atteso che l'agente può aver agito anche per mero fine di profitto economico realizzando materiale pedopornografico da cedere. La idoneità a soddisfare pulsioni sessuali è dunque un elemento che deve connotare il materiale prodotto e non anche la finalità dell'agente" (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado). In definitiva, deve qui farsi applicazione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa 4 • esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). 4. Per ciò che riguarda la residua doglianza, volta a censurare una discrasia motivazionale in sede di applicazione della pena pecuniaria, assume rilievo assorbente la sua mancata deduzione in appello. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 6 giugno 2024 Il Consiglie 'stensore Il Preyldente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Valeria Valignani e avv. Cristina Moschini, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/03/2023, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Firenze, in data 20/02/2020, con la quale T.D. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di produzione di materiale pedopornografico, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il T.D. a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 30655 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/06/2024 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si censura la sentenza per non aver considerato l'assenza di una effettiva "utilizzazione", essendosi il T.D. limitato a seguire i minori onde riprenderne abusivamente le parti intime coperte da biancheria, senza quindi interagire con loro. Si contesta pertanto che si sia trattato di condotte offensive del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, in assenza di contatti tra il ricorrente e le minori e di consapevolezza, in capo a queste ultime, di quanto accaduto. Si evidenzia altresì che le immagini in possesso del T.D. non possono rilevare ai sensi del settimo comma dell'art. 600-ter cod. pen., avendo in realtà valenza neutra e non essendovi alcuna certezza in ordine all'età dell'unica giovane di cui erano visibili i glutei, a causa della diversa biancheria intima indossata. Si censura inoltre la sentenza per aver ritenuto comprovata una finalità sessuale alla base della condotta del T.D. individuando quindi un dolo specifico inesistente. 2.2. Mancanza di motivazione con riferimento alla prova tecnica introdotta dalla difesa, che aveva escluso la finalità sessuale ritenuta dai giudici di merito (si sarebbe trattato di un interesse "estetico passivo" nell'ambito di una "parafilia di tipo voyeuristico"). 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al computo della pena. Si deduce che il minimo edittale era stato applicato quanto alla pena detentiva, non anche - e senza motivazione - quanto a quella pecuniaria. 3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo ordine di censure, la difesa - senza contestare la materialità della condotta ascritta al capo A) al T.D. che con una telecamera nascosta in una borsa a tracolla si era dedicato alla ripresa di nascosto, all'interno di esercizi commerciali, di bambine o ragazze sotto la gonna mentre erano piegate, essendo intente a provarsi le scarpe - ha censurato la sentenza per aver ritenuto configurabile, sulla base delle risultanze in atti, il delitto di produzione di materiale pedopornografico. Si tratta in realtà della riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, in termini qui non censurabili. 2.1. In particolare, quanto all'assenza di interazioni tra il T.D. e le giovani persone offese, che neppure si sarebbero accorte delle riprese, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del 'materiale 2 prodotto' non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente» (Sez. 3, n. 42964 del 10/06/2015, B., Rv. 265157 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 29826 del 24/09/2020, A., Rv. 280100 - 01, secondo cui «il reato di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter cod. pen., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione»). Deve quindi escludersi la fondatezza dei rilievi difensivi imperniati sulla mancanza di interazione con il IT.D4 e di consapevolezza in capo alle persone offese dell'attività illecita posta in essere dal ricorrente. 2.2. Quanto poi alla contestazione della intrinseca rilevanza delle immagini rinvenute e sequestrate al T.D. (che era in possesso, oltre che dei file rinvenuti nella telecamera, di alcune centinaia di immagini analoghe rinvenute, a seguito di perquisizione domiciliare, in due computer e in diversi hard diskg: cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), si è dinanzi ad una valutazione del tutto concorde dei giudici di merito, che hanno ricondotto le immagini nell'alveo dell'art. 600-ter cod. pen., nonostante le vittime indossassero biancheria intima, in quanto "in alcuni casi erano comunque ben visibili i glutei e comunque si tratta di immagini molto esplicite. Al riguardo sono particolarmente significative le immagini a colori allegate alla C.N.R. alle pagine da 66 a 70" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata. Nella medesima prospettiva, il giudice di primo grado - cfr. pag.
9 - aveva osservato che la riproduzione di organi sessuali anche solo in parte scoperti consentiva di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, all'esito di una dettagliata descrizione delle immagini contenuta a pag. 4 segg., dove si richiama ripetutamente la ripresa delle parti intime). Sul punto, la difesa ha sostenuto il carattere "neutro" delle immagini, senza peraltro supportare tale prospettazione con adeguate allegazioni ad es. delle pagine dell'informativa citata dalla Corte fiorentina, e senza quindi mettere questo Collegio in condizione di valutare eventuali travisamenti: ciò che rende generica la doglianza formulata. 2.3. Per ciò che riguarda la residua censura veicolata con il primo motivo di ricorso, occorre qui richiamare il recente insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, 3 non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo» (Sez. 3, n. 29817 del 15/03/2023, F., Rv. 284899 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, la sentenza della Corte territoriale sfugge ai rilievi difensivi, in quanto - lungi dal prospettare un dolo specifico non richiesto dalla norma incriminatrice - ha motivato la propria valutazione per cui le immagini erano state prodotte "per scopi sessuali", ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 600-ter cod. pen. A tal proposito, si è fatto riferimento non solo alle "caratteristiche intrinseche delle immagini carpite", ma anche a quanto esplicitamente dichiarato dallo stesso T.D. in sede di interrogatorio, dove ha precisato di "aver iniziato ad agire in questo modo (creandosi una attrezzatura ad hoc) dopo la visione di alcuni video pornografici" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata. Sul punto, cfr. anche pag. 5 della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il T.D. aveva iniziato le riprese da circa un anno, dopo una casuale visione di un sito porno, e "di avere iniziato a maturare l'idea di produrre personalmente quei filmati che aveva avuto modo di vedere nel predetto sito"). Si tratta di una valorizzazione di elementi dichiarativi che appare del tutto coerente con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati. 3. Le considerazioni qui appena esposte assumono un rilievo decisivo anche per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso. Se è vero che la sentenza impugnata non fa riferimento alla consulenza prodotta dalla difesa, volta a sostenere che il T.D. perseguisse una "parafilia di tipo voyeuristico", una "soddisfazione interiore mentale" piuttosto che un piacere sessuale (cfr. pag. 5 del ricorso), è anche vero che la difesa, in questa sede, non ha adeguatamente rappresentato la decisività dell'omissione, avuto riguardo sia a quanto già esposto in 'ordine alla configurabilità di una produzione "per scopi sessuali", alla luce delle obiettive caratteristiche delle immagini e delle dichiarazioni dello stesso T.D. che ha inequivocabilmente legato la propria attività alla visione di analoghe immagini su siti pornografici. Sul punto, il giudice di primo grado - che comunque aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito per scopi sessuali propri - aveva condivisibilmente precisato che "la norma non richiede l'accertamento di una eccitazione o appagamento sessuale da parte dell'agente ma una connotazione obiettiva del materiale prodotto a soddisfare esigenze di carattere sessuale, atteso che l'agente può aver agito anche per mero fine di profitto economico realizzando materiale pedopornografico da cedere. La idoneità a soddisfare pulsioni sessuali è dunque un elemento che deve connotare il materiale prodotto e non anche la finalità dell'agente" (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado). In definitiva, deve qui farsi applicazione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa 4 • esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). 4. Per ciò che riguarda la residua doglianza, volta a censurare una discrasia motivazionale in sede di applicazione della pena pecuniaria, assume rilievo assorbente la sua mancata deduzione in appello. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 6 giugno 2024 Il Consiglie 'stensore Il Preyldente